CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09058/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 del G.I.P. TRIBUNALE DI MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 luglio 2022 il G.i.p. del Tribunale di Mantova, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti (due anni e sei mesi di reclusione e 800 euro di multa ciascuno) per i reati previsti dagli artt.110, 648 cod. pen., 81, secondo comma, e 493-ter cod. pen. 2. Hanno proposto ricorso personalmente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, da ricondurre al reato ex art. 707 in luogo di quello di ricettazione, contestato e ritenuto dal giudice. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271789; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153). Il principio è stato ribadito anche a seguito dell'inserimento dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (cfr. Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971). Nel caso di specie la qualificazione giuridica non è affatto eccentrica, considerato che l'oggetto della ricettazione è costituito da 207 carte bancomat provento di furto, con venticinque delle quali gli imputati effettuarono numerosi prelievi.4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende