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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 25818/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA Nel procedimento di correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 12515/2025, sul ricorso n. 38791/2024, udienza 13 febbraio 2025, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Visti gli atti e la sentenza.

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che, per un errore materiale nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 13/02/2025 (sentenza n. 12515/2025), è stato erroneamente scritto «Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende», laddove il dispositivo corretto pubblicato reca la seguente frase: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto», come emerge chiaramente dai paragrafi 5 e 6 della motivazione.

2. Pertanto la sentenza, resa alla pubblica udienza del 13 febbraio 2025 della Corte di cassazione, Terza Sezione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], è affetta da errore materiale ai sensi dell’articolo 625-bis cod. proc. pen., per cui occorre procedere alla sua correzione come indicato in dispositivo.

P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 13/02/2025, sul ricorso n. 38791/2024 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel senso che, laddove e' scritto "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende", deve leggersi:" annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così è deciso, 27/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Nel procedimento di correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 12515/2025, sul ricorso n. 38791/2024, udienza 13 febbraio 2025, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Visti gli atti e la sentenza. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che, per un errore materiale nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 13/02/2025 (sentenza n. 12515/2025), è stato erroneamente scritto «Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende», laddove il dispositivo corretto pubblicato reca la seguente frase: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto», come emerge chiaramente dai paragrafi 5 e 6 della motivazione. 2. Pertanto la sentenza, resa alla pubblica udienza del 13 febbraio 2025 della Corte di cassazione, Terza Sezione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], è affetta da errore materiale ai sensi dell’articolo 625-bis cod. proc. pen., per cui occorre procedere alla sua correzione come indicato in dispositivo. P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 13/02/2025, sul ricorso n. 38791/2024 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel senso che, laddove e' scritto "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende", deve leggersi:" annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così è deciso, 27/05/2025
Sentenza Cassazione n. 25818/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris