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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34282/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16893/20 22 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio del primo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Sicilia,n. 11344/ 10 / 20 2 1 , depositata i n data 21 dicembre 2021.

Oggetto: Cartella di pagamento - Art. 36bis d.P.R. 600/1973 - Notifica a persona defunta -Art. 65d.P.R. 600/1973 -Presupposti *Principio di diritto Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel24 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina la cartella di pagamento n. 29520110008594420, emessa ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 nei confronti del padre, deducendone la nullità perché notificata a persona defunta nel suo ultimo domicilio a distanza di due anni dal decesso; né la notifica poteva essere effettuata ai sensi dell’art. 65 d.P.R. cit., ovvero collettivamente ed impersonalmente agli eredi, in quanto l’Ufficio era a conoscenza della morte del contribuente e dell’identità degli eredi, avendo questi ultimi presentato la dichiarazione di successione.

Pertanto, la notifica andava eseguita agli eredi presso le rispettive residenze.

L’Agenzia delle entrate si costituiva comunicando l’avvenuto sgravio delle sanzioni.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso.

In particolare, riteneva valida la notifica della cartella eseguita presso l’ultimo domicilio del defunto, non avendo gli eredi effettuato la comunicazione prevista dall’art. 65 d.P.R. n. 600/1973 (adempimento che non ammette equipollenti), né essendo l’Ufficio in possesso delle informazioni necessarie per procedere alla notifica presso il domicilio degli eredi.

2. L’erede proponeva gravame innanzi al la Commissione tributaria regionale della Sicilia, che confermava la decisione di primo grado.In particolare, riteneva valida la notifica della cartella, effettuata nella specie presso l’ultimo domicilio del defunto e ricevuta dall’odierno ricorrente.

Con riferimento ai vizi dell’accertamento sottostante, la CTR riteneva gli stessi ‘inopponibili in questa sede per carenza di legittimazione passiva dell’Agente della Riscossione’ (ultima pagina della sentenza).

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazioneNicola Molica, affidandosi a cinque motiv i .

L’Ufficioresiste con controricorso.

È stata fissata l’adunanza camerale per il 24ottobre 2025.

In data 13 ottobre 2025 il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 360 n.ri 3 e 4 nonché 132 n.4 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente omesso di statuire sulle eccezioni relative all’avviso di accertamento, ritenendo le relative questioni non opponibili all’ADER; afferma, di contro, che in giudizio era stata evocata, sin dal primo grado, anche l’ADE, e, in ogni caso, le contestazioni della pretesa tributaria possono essere mosse (anche) nei confronti dell’agente della riscossione. 1.1.Il motivo è infondato.

Va premesso che oggetto del presente giudizio è l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36bis, d.P.R.n. 600/1973; la stessa, pertanto, non è stata (e non doveva essere) preceduta da alcun avviso di accertamento.

Inoltre, il contribuente non deduce che sussistessero particolari questioni da esaminare che richiedessero l’avviso di accertamento.

Ne discende che nonostante l’errore nella pronuncia della CTR circa l’individuazione dei soggetti convenuti in giudizio, la decisione in merito al mancato esame delle censure avverso un avviso di accertamento va confermata, dovendosi procedere a rettificare la relativa motivazione nei seguenti termini: poiché non poteva essere esaminato un avviso di accertamento che non è mai stato emesso (e non doveva essere emesso),le relative censure indicate dalla CTR a pagina 5 della sentenza risultavano comunque inammissibili. 2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta «la violazione e falsa applicazione dell’art. 65 del dpr 29 settembre 1973 n.600, in relazione all’art.6 comma 4° della Legge 27 luglio 2000 n. 212 ed all’art. 360 n. cpc»; sottolinea il consolidato orientamento della Suprema Corte, ‘che esclude l’esistenza di un potere dell’amministrazione di chiedere al contribuente documenti ed informazioni di cui abbia già il possesso ed afferma l’obbligo dell’amministrazione, in coerenza ad un generale principio di leale collaborazione applicabile anche al processo tributario, di procedere, direttamente, alla relativa acquisizione’(pag. 12 del ricorso).

3. Con il terzo motivo denuncia «la violazione e falsa applicazione dell’art.65 del dpr 29 settembre 1973 n.600 in relazione all’art. 360 n.4 cpc, nonché nullità della sentenza, ex artt. 360 comma 1° n.4 e 132 comma 1° n.4 cpc, per inesistenza e/o mera apparenza della motivazione, come emerge dalla circostanza, documentalmente comprovate dalla denuncia di successione, presentata all’Agenzia delle Entrate di Patti il 25.06.2010 e registrata al n.246 Vol.9990, prodotta in allegato al fascicolo di parte, dalla quale si evincevano TUTTI, nessuno escluso, i dati sensibili necessari postulati dalla legge e, inequivocamente, quelli espressamente richiesti dall’art.65 citato, cioè le “ generalità” ed il “ domicilio fiscale” degli eredi, in relazione all’art. 360 comma 1° n.4 dello stesso codice (Cass. 9/03/2018 n. 5746)».

4. Con il quarto motivo lamenta «la violazione e falsa applicazione dell’art. 65 del dpr 29 settembre 1973 n.600, in relazione all’art.6 comma 4° della Legge 27 luglio 2000 n. 212 ed all’art. 360 n. 3 cpc, stante la giuridica inesistenza dell’atto impositivo emesso a carico del contribuente dopo la sua morte in quanto non è configurabile un rapporto tributario con soggetto defunto e quindi giuridicamente inesistente (Cass. 18729/2014, 228/2014; 267/ /2013; 28198/2013; 23416/2015; 22476/2015)».

5. Con il quinto (ed ultimo) motivo il ricorrente lamenta «la violazione e falsa applicazione dell’art. 65 del dpr 29 settembre 1973 n.600 in relazione all’art.6 comma 4° della Legge 27 luglio 212 ed all’art. 360 n. 3 cpc, stante la giuridica inesistenza dell’atto impositivo ove emesso a carico del contribuente defunto decorsi otre 30 giorni dall’avvenuto deposito da parte degli eredi di denuncia di successione contenente tutti i dati richiesti dal secondo comma del citato art. 65 e perciò produttiva dei medesimi effetti».

6. I quattro motivi possono essere trattati congiuntamente (così come fatto dallo stesso ricorrente) in quanto logicamente e giuridicamente connessi, essendo centrati su un’unica censura ( la violazione dell’art. 65 cit.), ovvero l’avere la CTR escluso qualsiasi rilevanza alla presentazione della denuncia di successione e, quindi, la necessità di notificare la cartella - emessa nei confronti del de cuius- agli eredi presso il loro domicilio.

Le doglianze sono infondate.

6.1. Va premesso che è pacifico tra le parti e risulta dalla sentenza impugnata che la cartella, intestataal de cuius e solo a lui indirizzata(e non agli eredi collettivamente ed impersonalmente), fu notificata presso il suo ultimo domicilio, in mancanza della comunicazione di cui all'art. 65, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, e consegnata al figlio, odierno ricorrente.

La CTR, all’esito di una motivazione tutt’altro che apparente, ha ritenuto, in assenza della comunicazione prevista dall’art. 65 d.P.R. n. 600/1973, validala detta notifica.

In tal modo il giudice del gravame ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati in materia da questa Corte: in caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l'ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non potendo trovare applicazione l'art. 60, ultimo coma, del medesimo d.P.R., il quale si riferisce alle sole variazioni anagrafiche riguardanti l'indirizzo del destinatario, e non assumendo alcun rilievo le indicazioni contenute nella dichiarazione del redditi, le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev'essere presentata direttamente all'Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (così già Cass. n. 15417/2009).

Per effetto della normativa in tema di riscossione dei tributi, ove si proceda alla riscossione del tributo a carico degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, va operata al nome del contribuente, pur dopo ilsuo decesso, mentre per la notificazione della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la stessa va notificata agli eredi personalmente e nel loro domicilio solo ove essi abbiano dato tempestiva comunicazione del decesso del contribuente utilizzando le forme previste dall'art. 65cit..

La comunicazione prevista dall’art. 65 cit. (che dev'essere presentata direttamente all'Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento) non ammette equipollenti: in particolare si è affermato che non assumono alcun rilievo « le indicazioni contenute in altre dichiarazioni (nella specie, di successione)» (Cass. 16/11/2015, n. 23416 e Cass. 15/01/2019, n. 736).Resta salva, beninteso, l’ipotesi in cui l’A.F. abbia conoscenza aliundedel domicilio degli eredi, dovendo anche in tal caso procedere alla notifica dell’atto emesso nei confronti del de cuiuspresso il detto domicilio.

Si è ulteriormente precisato che ove l’A.F. sia a conoscenza del decesso del contribuente e la notifica sia effettuata presso l'ultimo domicilio del de cuius nei suoi confronti, non già nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente , la relativa nullità è sanata - per il raggiungimento dello scopo - dall’impugnativa che l’erede proponga avverso l’atto notificato (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21184e Cass. 01/06/2023, n. 15544).

6.2. Nella specie, pertanto, pur volendo ritenere che l’A.F. fosse a conoscenza del decesso del contribuente (per effetto della presentazione della dichiarazione di successione), l’eventuale vizio della notifica della cartella (per essere stata indirizzata al defunto e non ai suoi eredi collettivamente ed impersonalmente) è stato sanato a seguito dell’impugnazione.

6.3. La sentenza, in parte qua , va confermata essendosi conformata aiseguenti principi di diritto: -«in tema di riscossione dei tributi, nel caso in cui l'ufficio delle entrate proceda nei confronti di un soggetto deceduto, la formazione del ruolo, disciplinata dall'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre la notifica della cartella esattoriale deve essere effettuata agli eredi personalmente e nel loro domicilio nel solo caso in cui essi abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600»; -«la comunicazione prevista dall’art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non ammette equipollenti; in particolare, nessun rilievo ai fini della necessità della notifica dell’atto personalmente agli eredi nei rispettivi domicili può assumere la presentazione, da parte di questi, della dichiarazione di successione»; -«nell'ipotesi di decesso del contribuente, ove l'evento sia noto all'Ufficio, la notificazione della cartella di pagamento effettuata presso il suo ultimo domicilio, indirizzata al de cuius e non nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente, in assenza della comunicazione di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nulla, ma può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., qualora l'erede abbia proposto tempestiva impugnazione anche per motivi di merito, dimostrando di aver avuto contezza del contenuto dell'atto notificato».

7. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] pagamento, in favore di Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16893/20 22 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio del primo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Sicilia,n. 11344/ 10 / 20 2 1 , depositata i n data 21 dicembre 2021. Oggetto: Cartella di pagamento - Art. 36bis d.P.R. 600/1973 - Notifica a persona defunta -Art. 65d.P.R. 600/1973 -Presupposti *Principio di diritto Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel24 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina la cartella di pagamento n. 29520110008594420, emessa ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 nei confronti del padre, deducendone la nullità perché notificata a persona defunta nel suo ultimo domicilio a distanza di due anni dal decesso; né la notifica poteva essere effettuata ai sensi dell’art. 65 d.P.R. cit., ovvero collettivamente ed impersonalmente agli eredi, in quanto l’Ufficio era a conoscenza della morte del contribuente e dell’identità degli eredi, avendo questi ultimi presentato la dichiarazione di successione. Pertanto, la notifica andava eseguita agli eredi presso le rispettive residenze. L’Agenzia delle entrate si costituiva comunicando l’avvenuto sgravio delle sanzioni. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso. In particolare, riteneva valida la notifica della cartella eseguita presso l’ultimo domicilio del defunto, non avendo gli eredi effettuato la comunicazione prevista dall’art. 65 d.P.R. n. 600/1973 (adempimento che non ammette equipollenti), né essendo l’Ufficio in possesso delle informazioni necessarie per procedere alla notifica presso il domicilio degli eredi. 2. L’erede proponeva gravame innanzi al la Commissione tributaria regionale della Sicilia, che confermava la decisione di primo grado.In particolare, riteneva valida la notifica della cartella, effettuata nella specie presso l’ultimo domicilio del defunto e ricevuta dall’odierno ricorrente. Con riferimento ai vizi dell’accertamento sottostante, la CTR riteneva gli stessi ‘inopponibili in questa sede per carenza di legittimazione passiva dell’Agente della Riscossione’ (ultima pagina della sentenza). 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazioneNicola Molica, affidandosi a cinque motiv i . L’Ufficioresiste con controricorso. È stata fissata l’adunanza camerale per il 24ottobre 2025. In data 13 ottobre 2025 il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 360 n.ri 3 e 4 nonché 132 n.4 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente omesso di statuire sulle eccezioni relative all’avviso di accertamento, ritenendo le relative questioni non opponibili all’ADER; afferma, di contro, che in giudizio era stata evocata, sin dal primo grado, anche l’ADE, e, in ogni caso, le contestazioni della pretesa tributaria possono essere mosse (anche) nei confronti dell’agente della riscossione. 1.1.Il motivo è infondato. Va premesso che oggetto del presente giudizio è l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36bis, d.P.R.n. 600/1973; la stessa, pertanto, non è stata (e non doveva essere) preceduta da alcun avviso di accertamento. Inoltre, il contribuente non deduce che sussistessero particolari questioni da esaminare che richiedessero l’avviso di accertamento. Ne discende che nonostante l’errore nella pronuncia della CTR circa l’individuazione dei soggetti convenuti in giudizio, la decisione in merito al mancato esame delle censure avverso un avviso di accertamento va confermata, dovendosi procedere a rettificare la relativa motivazione nei seguenti termini: poiché non poteva essere esaminato un avviso di accertamento che non è mai stato emesso (e non doveva essere emesso),le relative censure indicate dalla CTR a pagina 5 della sentenza risultavano comunque inammissibili. 2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta «la violazione e falsa applicazione dell’art. 65 del dpr 29 settembre 1973 n.600, in relazione all’art.6 comma 4° della Legge 27 luglio 2000 n. 212 ed all’art. 360 n. cpc»; sottolinea il consolidato orientamento della Suprema Corte, ‘che esclude l’esistenza di un potere dell’amministrazione di chiedere al contribuente documenti ed informazioni di cui abbia già il possesso ed afferma l’obbligo dell’amministrazione, in coerenza ad un generale principio di leale collaborazione applicabile anche al processo tributario, di procedere, direttamente, alla relativa acquisizione’(pag. 12 del ricorso). 3. Con il terzo motivo denuncia «la violazione e falsa applicazione dell’art.65 del dpr 29 settembre 1973 n.600 in relazione all’art. 360 n.4 cpc, nonché nullità della sentenza, ex artt. 360 comma 1° n.4 e 132 comma 1° n.4 cpc, per inesistenza e/o mera apparenza della motivazione, come emerge dalla circostanza, documentalmente comprovate dalla denuncia di successione, presentata all’Agenzia delle Entrate di Patti il 25.06.2010 e registrata al n.246 Vol.9990, prodotta in allegato al fascicolo di parte, dalla quale si evincevano TUTTI, nessuno escluso, i dati sensibili necessari postulati dalla legge e, inequivocamente, quelli espressamente richiesti dall’art.65 citato, cioè le “ generalità” ed il “ domicilio fiscale” degli eredi, in relazione all’art. 360 comma 1° n.4 dello stesso codice (Cass. 9/03/2018 n. 5746)». 4. Con il quarto motivo lamenta «la violazione e falsa applicazione dell’art. 65 del dpr 29 settembre 1973 n.600, in relazione all’art.6 comma 4° della Legge 27 luglio 2000 n. 212 ed all’art. 360 n. 3 cpc, stante la giuridica inesistenza dell’atto impositivo emesso a carico del contribuente dopo la sua morte in quanto non è configurabile un rapporto tributario con soggetto defunto e quindi giuridicamente inesistente (Cass. 18729/2014, 228/2014; 267/ /2013; 28198/2013; 23416/2015; 22476/2015)». 5. Con il quinto (ed ultimo) motivo il ricorrente lamenta «la violazione e falsa applicazione dell’art. 65 del dpr 29 settembre 1973 n.600 in relazione all’art.6 comma 4° della Legge 27 luglio 212 ed all’art. 360 n. 3 cpc, stante la giuridica inesistenza dell’atto impositivo ove emesso a carico del contribuente defunto decorsi otre 30 giorni dall’avvenuto deposito da parte degli eredi di denuncia di successione contenente tutti i dati richiesti dal secondo comma del citato art. 65 e perciò produttiva dei medesimi effetti». 6. I quattro motivi possono essere trattati congiuntamente (così come fatto dallo stesso ricorrente) in quanto logicamente e giuridicamente connessi, essendo centrati su un’unica censura ( la violazione dell’art. 65 cit.), ovvero l’avere la CTR escluso qualsiasi rilevanza alla presentazione della denuncia di successione e, quindi, la necessità di notificare la cartella - emessa nei confronti del de cuius- agli eredi presso il loro domicilio. Le doglianze sono infondate. 6.1. Va premesso che è pacifico tra le parti e risulta dalla sentenza impugnata che la cartella, intestataal de cuius e solo a lui indirizzata(e non agli eredi collettivamente ed impersonalmente), fu notificata presso il suo ultimo domicilio, in mancanza della comunicazione di cui all'art. 65, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, e consegnata al figlio, odierno ricorrente. La CTR, all’esito di una motivazione tutt’altro che apparente, ha ritenuto, in assenza della comunicazione prevista dall’art. 65 d.P.R. n. 600/1973, validala detta notifica. In tal modo il giudice del gravame ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati in materia da questa Corte: in caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l'ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non potendo trovare applicazione l'art. 60, ultimo coma, del medesimo d.P.R., il quale si riferisce alle sole variazioni anagrafiche riguardanti l'indirizzo del destinatario, e non assumendo alcun rilievo le indicazioni contenute nella dichiarazione del redditi, le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev'essere presentata direttamente all'Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (così già Cass. n. 15417/2009). Per effetto della normativa in tema di riscossione dei tributi, ove si proceda alla riscossione del tributo a carico degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, va operata al nome del contribuente, pur dopo ilsuo decesso, mentre per la notificazione della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la stessa va notificata agli eredi personalmente e nel loro domicilio solo ove essi abbiano dato tempestiva comunicazione del decesso del contribuente utilizzando le forme previste dall'art. 65cit.. La comunicazione prevista dall’art. 65 cit. (che dev'essere presentata direttamente all'Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento) non ammette equipollenti: in particolare si è affermato che non assumono alcun rilievo « le indicazioni contenute in altre dichiarazioni (nella specie, di successione)» (Cass. 16/11/2015, n. 23416 e Cass. 15/01/2019, n. 736).Resta salva, beninteso, l’ipotesi in cui l’A.F. abbia conoscenza aliundedel domicilio degli eredi, dovendo anche in tal caso procedere alla notifica dell’atto emesso nei confronti del de cuiuspresso il detto domicilio. Si è ulteriormente precisato che ove l’A.F. sia a conoscenza del decesso del contribuente e la notifica sia effettuata presso l'ultimo domicilio del de cuius nei suoi confronti, non già nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente , la relativa nullità è sanata - per il raggiungimento dello scopo - dall’impugnativa che l’erede proponga avverso l’atto notificato (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21184e Cass. 01/06/2023, n. 15544). 6.2. Nella specie, pertanto, pur volendo ritenere che l’A.F. fosse a conoscenza del decesso del contribuente (per effetto della presentazione della dichiarazione di successione), l’eventuale vizio della notifica della cartella (per essere stata indirizzata al defunto e non ai suoi eredi collettivamente ed impersonalmente) è stato sanato a seguito dell’impugnazione. 6.3. La sentenza, in parte qua , va confermata essendosi conformata aiseguenti principi di diritto: -«in tema di riscossione dei tributi, nel caso in cui l'ufficio delle entrate proceda nei confronti di un soggetto deceduto, la formazione del ruolo, disciplinata dall'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre la notifica della cartella esattoriale deve essere effettuata agli eredi personalmente e nel loro domicilio nel solo caso in cui essi abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600»; -«la comunicazione prevista dall’art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non ammette equipollenti; in particolare, nessun rilievo ai fini della necessità della notifica dell’atto personalmente agli eredi nei rispettivi domicili può assumere la presentazione, da parte di questi, della dichiarazione di successione»; -«nell'ipotesi di decesso del contribuente, ove l'evento sia noto all'Ufficio, la notificazione della cartella di pagamento effettuata presso il suo ultimo domicilio, indirizzata al de cuius e non nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente, in assenza della comunicazione di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nulla, ma può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., qualora l'erede abbia proposto tempestiva impugnazione anche per motivi di merito, dimostrando di aver avuto contezza del contenuto dell'atto notificato». 7. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] pagamento, in favore di Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da par
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