CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22839/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad AVELLINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 11/7/2022, il Tribunale di Avellino condannò [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione, oltre confisca e pene accessorie, per i reati di cui agli artt. 5, 8 e 10 del d.lgs. 74/2000. Nello specifico, all'imputato erano contestate: l'omessa presentazione, quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], delle dichiarazioni annuali ai fini delle [OSCURATO:PERSONA] e IVA per gli anni 2016 e 2017; l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per i medesimi anni, agendo quale "cartiera" interposta tra le società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; l'occultamento ola distruzione delle scritture contabili obbligatorie, così da impedire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 9/10/2025, rigettando l'appello proposto dall'imputato, ha confermato la decisione del Tribunale, ritenendo provato il ruolo di "cartiera" della ditta individuale sulla base di plurimi indici (mancanza di struttura aziendale, di personale, di mezzi). In relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, la conferma della condanna è stata fondata sulla provata mancata consegna dei libri contabili e sull'inverosimiglianza della giustificazione addotta dall'imputato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, affidandosi a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., la mancanza di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000. La difesa lamenta che la Corte d'appello avrebbe omesso di rispondere alla specifica doglianza relativa alla "lacuna probatoria" derivante dalla mancata audizione del legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., "compagaine" ritenuta dall'accusa la reale "interessata" dall' "attività di fatturazione" incriminata. Tale testimonianza, definita "dirimente", avrebbe potuto chiarire la questione dell'inesistenza delle operazioni documentate dalle fatture. La sentenza impugnata si sarebbe limitata a riprodurre "asetticamente" le conclusioni del primo giudice e stralci del processo verbale di constatazione, senza fornire un iter motivazionale ulteriore in risposta ai motivi di gravame, in violazione del principio affermato da Cass. Pen., Sez. IV, n. 50256 del 14/12/2023. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., l'illogicità della motivazione" in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe illogicamente desunto la sussistenza dell'elemento psicologico del reato dalla condotta post factum dell'imputato, ovvero il non essersi attivato per reperire la documentazione contabile mancante. Tale ragionamento, basato su una "semplice congettura", contrasterebbe con l'atteggiamento collaborativo inizialmente tenuto dall'imputato, che aveva indicato agli operanti lo studio di consulenza presso cui si trovava parte della contabilità. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., l'erronea applicazione dell'art. 10 d.lgs. 74/2000. La difesa sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto integrato un reato a condotta commissiva (occultamento o distruzione) sulla base di un comportamento meramente omissivo (la mancata consegna della documentazione). Si richiama a tal fine la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 39350/2021), secondo cui la 2fattispecie richiede un quid pluris a contenuto commissivo rispetto alla mera difficoltà di ricostruzione contabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in motivi generici e, in parte, non consentiti, in quanto non proposti con il gravame, 2. Il primo motivo di ricorso è generico. Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, la Corte di appello ha fornito una risposta puntuale e logicamente coerente in merito alla richiesta di rinnovazione istruttoria e alla presunta lacuna probatoria derivante dalla mancata escussione dei soggetti in cui favore le fatture vennero emesse. In particolare, i giudici del gravame hanno correttamente evidenziato come la contestazione mossa a [OSCURATO:PERSONA] riguardasse l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, avendo egli operato quale mero soggetto interposto ("cartiera") in transazioni commerciali intercorse in realtà tra altri soggetti. La difesa, invece, pretendeva di provare, tramite il teste, "l'effettiva sussistenza o insussistenza delle operazioni", profilo attinente all'inesistenza oggettiva e, come tale, non rilevante rispetto al nucleo dell'accusa. 2.1 Ma la motivazione che sorregge il capo non si limita a respingere le richieste istruttorie della difesa, ma sottolinea, richiamando gli elementi giù valorizzati dal Tribunale, che "la mancanza di capannoni, automezzi, attrezzatura e personale dipendente idoneo" e la "mancata indicazione e conoscenza delle ditte produttrici" rendeva l'ipotesi accusatoria, secondo cui l'interposizione della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] era meramente apparente e finalizzata a consentire l'evasione al soggetto giuridico che aveva effettivamente acquistato i beni o beneficiato dei servizi oggetto delle fatture incriminiate, l'unica plausibile. Tale ragionamento probatorio è ignorato dal ricorso, esaurendosi le doglianze difensive nella segnalazione delle attività istruttorie ritenute necessarie, senza però individuare salti logici o manifeste illogicità in grado di intaccare la tenuta logica della motivazione che sorregge la condanna per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000. Il motivo in esame è, quindi, privo del necessario requisito della cd. "specificità estrinseca", essendo l'impugnativa innanzi a questa Corte generica non solo quando si componga di doglianze intrinsecamente indeterminate, ma altresì quando le stesse difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), risiedendo le ragioni di tale necessariacorrelazione tra la decisione censurata e l'impugnativa proposta nel mancato confronto con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. 3. Identica carenza si rileva nel secondo motivo del ricorso. La censura relativa all'illogicità della motivazione sulla sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 10 d.lgs. 74/2000 si basa su una lettura parziale e decontestualizzata degli elementi probatori valorizzati nella sentenza impugnata. La Corte d'appello non ha fondato il proprio convincimento su una condotta post factum dell'imputato, ma ha considerato un complesso di elementi: la mancata esibizione di parte delle scritture contabili obbligatorie; l'incidenza che la documentazione mancante aveva avuto ai fini della "ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della ditta individuale dell'imputato"; la non veridicità della giustificazione fornita dall'imputato, non risultando da alcuna prova che la documentazione mancante, di cui non viene contestata l'esistenza, era stata consegnata al consulente e da questi smarrita o intenzionalmente trattenuta. Sono queste le premesse del processo inferenziale da cui viene desunto lo scopo richiesto dalla norma incriminatrice. Il successivo passaggio motivazionale, criticato dalla difesa, circa l'inspiegabilità della mancata attivazione dell'imputato per reperire la documentazione, non costituisce il fondamento della prova del dolo, ma un argomento ad abundantiam volto a corroborare l'inverosinniglianza della giustificazione fornita e, quindi, la piena consapevolezza e volontà della condotta di occultamento. L'iter logico-giuridico posto dalla Corte territoriale si fonda, pertanto, su una pluralità di elementi probatori costituenti le promesse del processo inferenziale da cui viene desunto l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, ragionamento che, però, il ricorso ignora, limitandosi a censurare solo uno dei passaggi, del tutto marginale, dell'argomentazione contestata. 4. Tardivo e comunque aspecifico risulta il terzo motivo. Va, in primo luogo, osservato che il motivo non risulta essere mai stato devoluto ai giudici del gravame come si desume dal non contestato riepilogo dei motivi di appello riprodotti nella parte iniziale della sentenza impugnata. Va, quindi, ricordato che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni non sottoposte alla cognizione del giudice di merito, venendo altrimenti meno la funzione del sindacato di legittimità cui è sotteso il giudizio demandato a questa Corte (Sez.5, n.28514 del 23/04/2013 (dep. 2014), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 — 01; Sez. 2, n.9028 del 5/11/2013 (dep. 2014), Carrieri, Rv, 259066). Tale risultanza costituisce una prima causa di inammissibilità del motivo. P T\Il ricorrente, inoltre, ancora una volta, non si confronta con la motivazione contestata. Se è vero che il reato in esame è a condotta comnnissiva, è altrettanto vero che la condotta di "occultamento" può essere logicamente desunta da comportamenti, anche omissivi sul piano della collaborazione con gli organi ispettivi, che abbiano come risultato la sottrazione dei documenti contabili alla disponibilità degli accertatori, rendendone impossibile o estremamente difficoltosa la consultazione. Va, al riguardo, ricordato che gli artt. 35 e 52 del d.P.R. 633/72 e l'art. 33 del d.P.R. 600/1973 pongono a carico dell'operatore economico l'obbligo di comunicare il luogo in cui i documenti contabili sono detenuti. Nel caso di specie, la Corte di appello non ha sanzionato la mera "mancata consegna", intesa come semplice inerzia, ma ha tratto la prova dell'avvenuto occultamento o distruzione dei documenti dal fatto che i medesimi non erano stati esibiti agli accertatori, dalla non veridicità delle indicazioni relative alla loro custodia presso lo studio di consulenza indicato e dall'interesse dell'imputato a ostacolare la ricostruzione della sua attività. La condotta ritenuta, quindi, consiste nell'aver reso intenzionalmente irreperibili le scritture contabili e le fatture mancanti, a fronte di una richiesta specifica e in assenza di una giustificazione plausibile. La decisione impugnata è dunque perfettamente in linea con il dettato normativo e con l'interpretazione consolidata, che non richiede la prova di una specifica azione fisica di occultamento, potendo questa essere logicamente desunta, concorrendo, come nel caso in esame, ulteriori elementi probatori, dalla definitiva irreperibilità dei documenti che l'imprenditore ha l'obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi accertatori (Sez. 3, n. 49997 del 16/9/2019, Marotta). In ogni caso, di tale percorso argomentativo non vi è traccia nel ricorso, per cui anche il motivo in valutazione risulta inammissibile a causa della sua genericità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto, altresì, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. C‘U 5 P.Q.M