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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22947/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si assume il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati e alla valutazione del quadro probatorio - non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che, pur dando atto del mancato riconoscimento degli imputati da parte della teste Barex in sede di esame, ha disatteso il gravame evidenziando come la stessa teste abbia rappresentato di aver riconosciuto gli stessi nelle riprese effettuate dalla videosorveglianza mostratole dagli operanti (dato rassegnato pure dal teste di polizia giudiziaria Danielli); e come l'affermazione di responsabilità si sia fondata anche su ulteriori elementi (ossia la testimonianza della persona offesa e dello stesso teste Danielli, relative pure a quanto registrato dal sistema di videosorveglianza e alla vettura utilizzata dagli imputati); l'impugnazione non muove compiute critiche a tale iter finendo col negare irritualmente in questa sede che sia stata raggiunta la prova della responsabilità, prospettando una ricostruzione alternativa (senza neppure addurre il travisamento del dato probatorio posto dallo stesso Giudice distrettuale a fondamento della decisione); considerato che il secondo motivo - con cui si adduce la violazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) richiamando i numerosi precedenti penali, anche specifici, riportati dagli imputati; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede perorando un diverso apprezzamento di fatto (segnatamente delle modalità della condotta); considerato che il terzo motivo di ricorso - con il quale si denunzia la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato e generico per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha fondato la propria decisione sulla non esiguità del danno e sulle modalità dell'azione, nonché sull'abitualità della condotta alla luce dei numerosi precedenti degli imputati; ragion per cui il ricorso è inidoneo a censurare in toto la ratio decidendi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al • versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in ' euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si assume il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati e alla valutazione del quadro probatorio - non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che, pur dando atto del mancato riconoscimento degli imputati da parte della teste Barex in sede di esame, ha disatteso il gravame evidenziando come la stessa teste abbia rappresentato di aver riconosciuto gli stessi nelle riprese effettuate dalla videosorveglianza mostratole dagli operanti (dato rassegnato pure dal teste di polizia giudiziaria Danielli); e come l'affermazione di responsabilità si sia fondata anche su ulteriori elementi (ossia la testimonianza della persona offesa e dello stesso teste Danielli, relative pure a quanto registrato dal sistema di videosorveglianza e alla vettura utilizzata dagli imputati); l'impugnazione non muove compiute critiche a tale iter finendo col negare irritualmente in questa sede che sia stata raggiunta la prova della responsabilità, prospettando una ricostruzione alternativa (senza neppure addurre il travisamento del dato probatorio posto dallo stesso Giudice distrettuale a fondamento della decisione); considerato che il secondo motivo - con cui si adduce la violazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) richiamando i numerosi precedenti penali, anche specifici, riportati dagli imputati; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede perorando un diverso apprezzamento di fatto (segnatamente delle modalità della condotta); considerato che il terzo motivo di ricorso - con il quale si denunzia la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato e generico per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha fondato la propria decisione sulla non esiguità del danno e sulle modalità dell'azione, nonché sull'abitualità della condotta alla luce dei numerosi precedenti degli imputati; ragion per cui il ricorso è inidoneo a censurare in toto la ratio decidendi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al • versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in ' euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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