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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 51406/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata in accoglimento del secondo motivo con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta, presentata — in relazione all'esecuzione della pena detentiva indicata nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della stessa città il 13 ottobre — nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed intesa all'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ed in subordine della detenzione domiciliare

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi.2.1.

Con il primo denuncia violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso l'istanza di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione erroneamente indicando la pena residua da espiare, ridottasi a seguito della concessione del beneficio della liberazione anticipata ed ingiustificatamente enfatizzando le pendenze giudiziarie, in realtà riferite a reati in cui ha disimpegnato un ruolo marginale, e le informazioni negative delle Forze dell'ordine, rimaste prive di adeguato riscontro, a scapito dlela accertata positiva condotta carceraria e dell'esiguità dlela pena residua da scontare.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce, ancora, violazione di legge, evidenziando che il Tribunale di sorveglianza è venuto meno all'obbligo di offrire una specifica motivazione in ordine al rigetto della richiesta, avanzata in via subordinata, di espiare la pena residua in regime di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 1 della legge n. 199 del 2010. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato e, quindi, passibile di rigetto.

Il Tribunale, seguendo un percorso motivazionale privo di incongruità e non manifestamente illogico, ha desunto, a prescindere dalla misura della pena ancora da espirare, l'inadeguatezza dell'affidamento in prova a conseguire effetti risocializzanti e, soprattutto, a fronteggiare l'elevata pericolosità sociale del condannato da specifici elementi fattuali, quale l'iscrizione a suo carico, in epoca recente (anni 2018 e 2019) e comunque successiva ai fatti oggetto della condanna in esecuzione (anno 2014), di procedimenti epocali per fatti di particolare allarme sociale, tra cui la violazione degli art. 73 e 80 del D.p.r. n. 309 del 1990, nonché le informazioni di polizia, in cui dà atto del collegamento del condannato con il clan mafioso "[OSCURATO:PERSONA]".

A tali argomentazioni la difesa oppone, in via meramente confutativa, l'omessa valutazione di elementi favorevoli che, tuttavia, sono stati giustificatamente considerati recessivi dal Tribunale di sorveglianza perché dotati di minore valenza dimostrativa.

2. Il secondo motovo è fondato.

Così come denunciato, l'ordinanza impugnata non ha preso in considerazione la richiesta di detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 1 e seg. della legge n. 199 del 2010, invero mai citata nel corpo del provvedimento .

Ne consegue che il provvedimento è viziato dall'omessa pronuncia su una parte rilevante del petitum, rispetto alla quale non può ritenersi che il Tribunale di sorveglianza si sia implicitamente pronunciato, dal momento che la motivazione resa appare riferirsi specificamente alla sola misura dell'affidamento e non anche a quella dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, previsto dall'art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, che è applicabile anche in deroga alle regole generali poste dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare e, quindi, indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura e che può essere negato o «quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato ». (art. 1, comma 3 lett. d), )

3. Alla luce di quanto sin qui esposto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio limitatamente al punto concernente l'esecuzione domiciliare della pena ai sensi della legge n. 199 del 2010, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Catania.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente l'esecuzione domiciliare della pena ai sensi della legge n. 199 del 2010 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Rigetta nel resto il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata in accoglimento del secondo motivo con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta, presentata — in relazione all'esecuzione della pena detentiva indicata nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della stessa città il 13 ottobre — nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed intesa all'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ed in subordine della detenzione domiciliare 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi.2.1. Con il primo denuncia violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso l'istanza di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione erroneamente indicando la pena residua da espiare, ridottasi a seguito della concessione del beneficio della liberazione anticipata ed ingiustificatamente enfatizzando le pendenze giudiziarie, in realtà riferite a reati in cui ha disimpegnato un ruolo marginale, e le informazioni negative delle Forze dell'ordine, rimaste prive di adeguato riscontro, a scapito dlela accertata positiva condotta carceraria e dell'esiguità dlela pena residua da scontare. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce, ancora, violazione di legge, evidenziando che il Tribunale di sorveglianza è venuto meno all'obbligo di offrire una specifica motivazione in ordine al rigetto della richiesta, avanzata in via subordinata, di espiare la pena residua in regime di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 1 della legge n. 199 del 2010. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato e, quindi, passibile di rigetto. Il Tribunale, seguendo un percorso motivazionale privo di incongruità e non manifestamente illogico, ha desunto, a prescindere dalla misura della pena ancora da espirare, l'inadeguatezza dell'affidamento in prova a conseguire effetti risocializzanti e, soprattutto, a fronteggiare l'elevata pericolosità sociale del condannato da specifici elementi fattuali, quale l'iscrizione a suo carico, in epoca recente (anni 2018 e 2019) e comunque successiva ai fatti oggetto della condanna in esecuzione (anno 2014), di procedimenti epocali per fatti di particolare allarme sociale, tra cui la violazione degli art. 73 e 80 del D.p.r. n. 309 del 1990, nonché le informazioni di polizia, in cui dà atto del collegamento del condannato con il clan mafioso "[OSCURATO:PERSONA]". A tali argomentazioni la difesa oppone, in via meramente confutativa, l'omessa valutazione di elementi favorevoli che, tuttavia, sono stati giustificatamente considerati recessivi dal Tribunale di sorveglianza perché dotati di minore valenza dimostrativa. 2. Il secondo motovo è fondato. Così come denunciato, l'ordinanza impugnata non ha preso in considerazione la richiesta di detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 1 e seg. della legge n. 199 del 2010, invero mai citata nel corpo del provvedimento . Ne consegue che il provvedimento è viziato dall'omessa pronuncia su una parte rilevante del petitum, rispetto alla quale non può ritenersi che il Tribunale di sorveglianza si sia implicitamente pronunciato, dal momento che la motivazione resa appare riferirsi specificamente alla sola misura dell'affidamento e non anche a quella dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, previsto dall'art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, che è applicabile anche in deroga alle regole generali poste dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare e, quindi, indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura e che può essere negato o «quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato ». (art. 1, comma 3 lett. d), ) 3. Alla luce di quanto sin qui esposto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio limitatamente al punto concernente l'esecuzione domiciliare della pena ai sensi della legge n. 199 del 2010, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Catania. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente l'esecuzione domiciliare della pena ai sensi della legge n. 199 del 2010 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Rigetta nel resto il ricorso.
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