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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 29978/2022

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del medesimo ufficio del 10 febbraio 2021 di rigetto della richiesta di ammissione a gratuito patrocinio.

Col decreto suindicato era stata disattesa la richiesta di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, stante l'omessa produzione della certificazione dell'autorità con- solare di cui all'art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, non potendosi ritenere equivalente alla stessa la mera autocertificazione unita alla richiesta del Campuzano.

Nell'ordinanza impugnata si è rilevato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'imputato straniero non appartenente all'Unione Europea può essere ammesso al beneficio in base alla autocertificazione prodotta unitamente all'istanza, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, in conseguenza dell'impossibilità di produrre la certificazione consolare prevista dall'art. 79 dello stesso decreto.

Invero, l'art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che l'istanza di am- missione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è inammissibile in tutti i casi in cui difettino i requisiti elencati alle lett. a), b), c) e d) del co. 1 della stessa norma, laddove il comma 2 prevede, per i redditi prodotti all'estero, che «il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'au- torità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato».

Il successivo comma 3, inoltre, stabilisce per tutti gli interessati che essi, nel caso in cui il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a prov- vedere in via anticipata lo richiedano «... sono tenuti, a pena d'inammissibilità dell'i- stanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato».

L'art. 94 d.P.R. n. 115 del 2002, poi, disciplina le ipotesi di impossibilità per gli interessati e per i cittadini di Stato non appartenente all'Unione Europea, a presentare la documentazione necessaria al fine della verifica della veridicità, prevedendo uno, strumento equipollente, vale a dire, la dichiarazione sostitutiva della certificazione da parte dell'interessato, stabilendo al comma 3, per il caso di cittadini non appartenenti ad uno stato dell'Unione Europea che siano detenuti o custoditi in luogo di cura, che la certificazione consolare possa essere prodotta, entro il termine di giorni venti dalla presentazione dell'istanza, anche dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

Tale procedura non risultava seguita nel caso di specie.

Unitamente alla richiesta di ammissione del gratuito patrocinio risultava allegata solo una autocertificazione sui beni e redditi prodotti all'estero rilasciata dal richie- dente Campuzano al funzionario del Consolato dell'Equador, e non un'autocertifica- zione contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato o davanti ad autorità italiana.

La stessa poi non era accompagnata da un'attestazione dell'im- possibilità di produrre la certificazione consolare, la quale era allegata dall'opponente solo in data successiva, con la quale l'autorità consolare dell'Ecuador dichiarava di non essere competente a rilasciare l'attestazione sui beni e redditi prodotti all'estero, non avendo accesso alle informazioni richieste.

Comunque, anche ove fosse stata presente, la stessa non sarebbe stata sufficiente a consentire l'ammissione al patro- cinio a spese dello Stato.

In tema di gratuito patrocinio richiesto da cittadino appartenente a Stato extra- comunitario, l'attestazione dell'autorità consolare sulla veridicità dell'autocertifica- zione relativa al reddito non è di per sé idonea a determinare l'ammissione al patro- cinio a spese dello Stato, atteso che è necessaria l'individuazione, anche in forma sintetica, dei concreti elementi acquisiti in merito, al fine di consentire gli eventuali ed opportuni controlli.

Ne consegue che l'autorità consolare, al fine di una attesta- zione utile all'interessato, non può limitarsi a raffrontare l'autocertificazione coi dati di cui eventualmente disponga ma, in conformità al principio di leale collaborazione tra Stati, ha l'onere di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione, indi- cando gli accertamenti eseguiti.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002.

Si deduce che il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto verificare la ricorrenza dei presupposti negati nel procedimento di primo grado, interpretando i documenti allegati come un'integrazione dell'originaria richiesta, cosi da determinare una nuova pronuncia sul punto.

In caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio, nel giudizio di opposi- zione al diniego, non è possibile precludere la valutazione di nuovi documenti aventi la funzione di integrare la richiesta originaria e dimostrare la ricorrenza dei presup- posti negati dal Giudice di primo grado.

L'intero procedimento è connotato dall'as- senza della previsione di termini preclusivi con conseguente ammissibilità delle pro- duzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provve- dimento di rigetto.

La documentazione con la quale l'autorità consolare dell'Ecuador dichiarava di non essere competente a rilasciare l'attestazione sui beni e sui redditi prodotti all'estero doveva essere esaminata, in sede di opposizione, laddove si rap- presentava la concreta impossibilità di produrre la certificazione consolare richiesta e si chiedeva l'ammissione al beneficio.

2.2. Violazione degli artt. 79, comma 2, e 94 d.P.R. n. 115 del 2002.Si osserva che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il richiedente aveva depositato l'autocertificazione sui beni e sui redditi prodotti all'estero sia di- nanzi al Consolato dell'Ecuador sia nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale non ha risposto alla richiesta difensiva di applicare l'art. 94, comma 2, d.P.R. cit., vista la concreta impossibilità di produrre la certificazione consolare.

La pur condivisibile presa d'atto dell'inidoneità della documentazione prodotta, può solo attivare i poteri istruttori officiosi demandati in tal caso al giudice del merito ai sensi del secondo periodo della citata disposizione.

Non è possibile attribuire all'extraco- munitario un più penetrante onere di allegazione.

Egli aveva ottemperato alle dispo- sizioni previste dagli artt. 79, comma 2, e 94 d.P.R. n. 115 del 2002 mediante l'alle- gazione dell'autocertificazione redatta di fronte al funzionario consolare e la dichia- razione del Consolato dell'Ecuador circa l'incompetenza a rilasciare l'attestazione sui beni e redditi prodotti all'estero, in ragione dell'impossibilità di accedere alle infor- mazioni richieste.

Non potendo evidentemente ottenere la certificazione, l'imputato ha provveduto a redigere l'autocertificazione in presenza del funzionario consolare.

2.3. Violazione dell'art. 597 cod. proc. pen..

Si rileva che, erroneamente il Tribunale ha affermato che l'ambasciata avrebbe dovuto esercitare controlli più penetranti sull'autocertificazione del richiedente, ma la considerazione non appare pertinente in quanto la richiesta ammissione nella fatti- specie in esame è evidentemente avanzata - per ciò che concerne la dichiarazione consolare - ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.P.R. cit. ossia previa dimostrazione dell'impossibilità di produzione di tale documento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Va premesso che - contrariamente a quanto si sostiene nel provvedimento im- pugnato - la presentazione, da parte del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, in relazione ai redditi prodotti all'estero, della certificazione dell'autorità consolare competente che confermi la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'i- stanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002), attestanti la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'am- missione a beneficio, non è prevista a pena d'inammissibilità.

Tale sanzione, invero, è prevista solo nel primo comma della citata norma, che specifica le modalità di compilazione ed i contenuti della domanda di ammissione al beneficio, e nel CazariZt:91 terzo comma, con riguardo alla produzione documentale necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, ove richiesta.Anche l'art. 94 d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina i casi di impossibilità a (),,t ' presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità, sanziona dt inam- m issi bilità non la mancanza di documentazione attestante i redditi dei cittadini co- munitari o della certificazione consolare per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, bensì solo la mancanza della dichiarazione sostitutiva di tali certificazioni, la cui produzione, in alternativa a queste, la legge consente agli interessati, cittadini o meno che siano (Sez. 4, n. 6009 del 05/11/2008, dep. 2009, Balla non massimata; Sez. 4, n. 6010 del 05/11/2008, dep. 2009, Plaku, non massimata; Sez. 4, n. 6011 del 05/11/2008, dep. 2009, Keci, non massimata; Sez. 4, n. 6012 del 05/11/2008, dep. 2009, Tonnarelli, non massimata).

D'altronde, il presupposto della "impossibilità" a produrre la certificazione conso- lare di cui all'art. 79, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, richiesto ai fini dell'ammissione al beneficio dell'imputato straniero non appartenente all'Unione Eu- ropea in base all'autocertificazione prevista dall'art. 94, comma 2, d.P.R. cit., deve intendersi riferito ad ogni evenienza che ne impedisca l'allegazione a corredo dell'i- stanza, perché la domanda di rilascio, presentata prima della richiesta di ammissione al patrocinio, non abbia avuto risposta dell'autorità consolare ovvero il tempo neces- sario per ottenerla risulti comunque incompatibile con l'urgenza di assicurarsi tem- pestivamente la difesa di fiducia (Sez. 4, n. 4166 del 19/10/2021, dep. 2022, Diawo, Rv. 282607).

Orbene, nel caso in esame, l'istante ha allegato alla richiesta una dichiarazione sostitutiva della certificazione stessa, nel rispetto della previsione dell'art. 94, comma 2, d.P.R. cit, che appunto consente, con riguardo alla ammissibilità della domanda di gratuito patrocinio proposta dal cittadino extracomunitario, che costui, ove non sia nelle condizioni di produrre la certificazione consolare di cui all'art. 79, comma 1, possa sopperirvi con detta dichiarazione; e seppure successivamente ha allegato l'im- possibilità di produrre la predetta certificazione consolare.

L'intero procedimento di ammissione al beneficio, infatti, è connotato dall'as- senza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle pro- duzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provve- dimento di rigetto (Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, Berisa, Rv. 272180).

Invero, deve escludersi che il procedimento oppositivo sia regolato dalle preclu- sioni e dalle decadenze propri del giudizio civile di cognizione in punto di produzione documentale, in ossequio alla disciplina propri& del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente, consente l'acquisizione anche in un momento successivo (con riferi- mento alla certificazione consolare, vedi l'art. 94, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002).In relazione al concetto di impossibilità a produrre l'attestazione consolare, del resto, di cui al richiamato art. 94, comma 2, d.

P.R. n. 115 del 2002, non può essere assunto in termini assoluti, né può accollarsi al richiedente l'onere della relativa prova, come ritenuto dal Giudice di merito.

Tale rigorosa interpretazione contrasta coi principi generali dell'ordinamento, che tende verso una sostanziale esplicazione del diritto di difesa.

Tenuto conto delle peculiarità del procedimento penale nelle sue fasi d'avvio, spesso di natura cautelare, e della tempistica che lo caratterizza, il con- cetto di impossibilità può anche riferirsi in termini meno assoluti, nel senso da ricom- prendervi i casi in cui il richiedente si sia utilmente e tempestivamente attivato per ottenere le previste certificazioni; non potendosi certamente farglisi carico di inadem- pienze o lungaggini burocratiche che riguardino uffici appartenenti a paesi esteri (Sez. 4, n. 6013 del 05/11/2008, dep. 2009, Rahmani, non nnassimata).

In ogni caso, tuttavia, il giudice può rigettare la domanda ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte (art. 96, comma 2, primo periodo, d.P.R. n. 115 del 2002).

Nella fattispecie in esame, tali fondati motivi non emergono dalle risultanze con- siderate e dalla motivazione del provvedimento impugnato; né possono trarsi dalla pur condivisibile inefficienza probatoria dell'attestazione prodotta, considerato peral- tro che non sembra concretamente prospettabile un più penetrante onere di allega- zione e prova a carico del richiedente extracomunitario.

In realtà, la pur condivisibile presa d'atto della detta inidoneità della documen- tazione prodotta, può e deve - in tal caso - (solo) attivare i poteri istruttori officiosi demandati in tal caso al giudice del merito ai sensi del secondo periodo della citata disposizione (art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002), il quale infatti prevede che "a tal fine" (ovvero al fine di valutare il "tenore di vita, le condizioni personali e fami- liari, e le attività economiche eventualmente svolte"), "prima di provvedere, il magi- strato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla G.d.F. per le necessarie verifiche".

Peraltro, gli approfondimenti istruttori necessari, possono d'ufficio essere even- tualmente svolti anche mediante interpello delle autorità consolari (Sez. 4, n. 17667 del 14/02/2019, Ciracì, Rv. 276086).

2. Va, dunque, disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Roma.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del medesimo ufficio del 10 febbraio 2021 di rigetto della richiesta di ammissione a gratuito patrocinio. Col decreto suindicato era stata disattesa la richiesta di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, stante l'omessa produzione della certificazione dell'autorità con- solare di cui all'art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, non potendosi ritenere equivalente alla stessa la mera autocertificazione unita alla richiesta del Campuzano. Nell'ordinanza impugnata si è rilevato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'imputato straniero non appartenente all'Unione Europea può essere ammesso al beneficio in base alla autocertificazione prodotta unitamente all'istanza, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, in conseguenza dell'impossibilità di produrre la certificazione consolare prevista dall'art. 79 dello stesso decreto. Invero, l'art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che l'istanza di am- missione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è inammissibile in tutti i casi in cui difettino i requisiti elencati alle lett. a), b), c) e d) del co. 1 della stessa norma, laddove il comma 2 prevede, per i redditi prodotti all'estero, che «il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'au- torità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato». Il successivo comma 3, inoltre, stabilisce per tutti gli interessati che essi, nel caso in cui il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a prov- vedere in via anticipata lo richiedano «... sono tenuti, a pena d'inammissibilità dell'i- stanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato». L'art. 94 d.P.R. n. 115 del 2002, poi, disciplina le ipotesi di impossibilità per gli interessati e per i cittadini di Stato non appartenente all'Unione Europea, a presentare la documentazione necessaria al fine della verifica della veridicità, prevedendo uno, strumento equipollente, vale a dire, la dichiarazione sostitutiva della certificazione da parte dell'interessato, stabilendo al comma 3, per il caso di cittadini non appartenenti ad uno stato dell'Unione Europea che siano detenuti o custoditi in luogo di cura, che la certificazione consolare possa essere prodotta, entro il termine di giorni venti dalla presentazione dell'istanza, anche dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato. Tale procedura non risultava seguita nel caso di specie. Unitamente alla richiesta di ammissione del gratuito patrocinio risultava allegata solo una autocertificazione sui beni e redditi prodotti all'estero rilasciata dal richie- dente Campuzano al funzionario del Consolato dell'Equador, e non un'autocertifica- zione contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato o davanti ad autorità italiana. La stessa poi non era accompagnata da un'attestazione dell'im- possibilità di produrre la certificazione consolare, la quale era allegata dall'opponente solo in data successiva, con la quale l'autorità consolare dell'Ecuador dichiarava di non essere competente a rilasciare l'attestazione sui beni e redditi prodotti all'estero, non avendo accesso alle informazioni richieste. Comunque, anche ove fosse stata presente, la stessa non sarebbe stata sufficiente a consentire l'ammissione al patro- cinio a spese dello Stato. In tema di gratuito patrocinio richiesto da cittadino appartenente a Stato extra- comunitario, l'attestazione dell'autorità consolare sulla veridicità dell'autocertifica- zione relativa al reddito non è di per sé idonea a determinare l'ammissione al patro- cinio a spese dello Stato, atteso che è necessaria l'individuazione, anche in forma sintetica, dei concreti elementi acquisiti in merito, al fine di consentire gli eventuali ed opportuni controlli. Ne consegue che l'autorità consolare, al fine di una attesta- zione utile all'interessato, non può limitarsi a raffrontare l'autocertificazione coi dati di cui eventualmente disponga ma, in conformità al principio di leale collaborazione tra Stati, ha l'onere di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione, indi- cando gli accertamenti eseguiti. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002. Si deduce che il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto verificare la ricorrenza dei presupposti negati nel procedimento di primo grado, interpretando i documenti allegati come un'integrazione dell'originaria richiesta, cosi da determinare una nuova pronuncia sul punto. In caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio, nel giudizio di opposi- zione al diniego, non è possibile precludere la valutazione di nuovi documenti aventi la funzione di integrare la richiesta originaria e dimostrare la ricorrenza dei presup- posti negati dal Giudice di primo grado. L'intero procedimento è connotato dall'as- senza della previsione di termini preclusivi con conseguente ammissibilità delle pro- duzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provve- dimento di rigetto. La documentazione con la quale l'autorità consolare dell'Ecuador dichiarava di non essere competente a rilasciare l'attestazione sui beni e sui redditi prodotti all'estero doveva essere esaminata, in sede di opposizione, laddove si rap- presentava la concreta impossibilità di produrre la certificazione consolare richiesta e si chiedeva l'ammissione al beneficio. 2.2. Violazione degli artt. 79, comma 2, e 94 d.P.R. n. 115 del 2002.Si osserva che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il richiedente aveva depositato l'autocertificazione sui beni e sui redditi prodotti all'estero sia di- nanzi al Consolato dell'Ecuador sia nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale non ha risposto alla richiesta difensiva di applicare l'art. 94, comma 2, d.P.R. cit., vista la concreta impossibilità di produrre la certificazione consolare. La pur condivisibile presa d'atto dell'inidoneità della documentazione prodotta, può solo attivare i poteri istruttori officiosi demandati in tal caso al giudice del merito ai sensi del secondo periodo della citata disposizione. Non è possibile attribuire all'extraco- munitario un più penetrante onere di allegazione. Egli aveva ottemperato alle dispo- sizioni previste dagli artt. 79, comma 2, e 94 d.P.R. n. 115 del 2002 mediante l'alle- gazione dell'autocertificazione redatta di fronte al funzionario consolare e la dichia- razione del Consolato dell'Ecuador circa l'incompetenza a rilasciare l'attestazione sui beni e redditi prodotti all'estero, in ragione dell'impossibilità di accedere alle infor- mazioni richieste. Non potendo evidentemente ottenere la certificazione, l'imputato ha provveduto a redigere l'autocertificazione in presenza del funzionario consolare. 2.3. Violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.. Si rileva che, erroneamente il Tribunale ha affermato che l'ambasciata avrebbe dovuto esercitare controlli più penetranti sull'autocertificazione del richiedente, ma la considerazione non appare pertinente in quanto la richiesta ammissione nella fatti- specie in esame è evidentemente avanzata - per ciò che concerne la dichiarazione consolare - ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.P.R. cit. ossia previa dimostrazione dell'impossibilità di produzione di tale documento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che - contrariamente a quanto si sostiene nel provvedimento im- pugnato - la presentazione, da parte del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, in relazione ai redditi prodotti all'estero, della certificazione dell'autorità consolare competente che confermi la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'i- stanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002), attestanti la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'am- missione a beneficio, non è prevista a pena d'inammissibilità. Tale sanzione, invero, è prevista solo nel primo comma della citata norma, che specifica le modalità di compilazione ed i contenuti della domanda di ammissione al beneficio, e nel CazariZt:91 terzo comma, con riguardo alla produzione documentale necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, ove richiesta.Anche l'art. 94 d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina i casi di impossibilità a (),,t ' presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità, sanziona dt inam- m issi bilità non la mancanza di documentazione attestante i redditi dei cittadini co- munitari o della certificazione consolare per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, bensì solo la mancanza della dichiarazione sostitutiva di tali certificazioni, la cui produzione, in alternativa a queste, la legge consente agli interessati, cittadini o meno che siano (Sez. 4, n. 6009 del 05/11/2008, dep. 2009, Balla non massimata; Sez. 4, n. 6010 del 05/11/2008, dep. 2009, Plaku, non massimata; Sez. 4, n. 6011 del 05/11/2008, dep. 2009, Keci, non massimata; Sez. 4, n. 6012 del 05/11/2008, dep. 2009, Tonnarelli, non massimata). D'altronde, il presupposto della "impossibilità" a produrre la certificazione conso- lare di cui all'art. 79, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, richiesto ai fini dell'ammissione al beneficio dell'imputato straniero non appartenente all'Unione Eu- ropea in base all'autocertificazione prevista dall'art. 94, comma 2, d.P.R. cit., deve intendersi riferito ad ogni evenienza che ne impedisca l'allegazione a corredo dell'i- stanza, perché la domanda di rilascio, presentata prima della richiesta di ammissione al patrocinio, non abbia avuto risposta dell'autorità consolare ovvero il tempo neces- sario per ottenerla risulti comunque incompatibile con l'urgenza di assicurarsi tem- pestivamente la difesa di fiducia (Sez. 4, n. 4166 del 19/10/2021, dep. 2022, Diawo, Rv. 282607). Orbene, nel caso in esame, l'istante ha allegato alla richiesta una dichiarazione sostitutiva della certificazione stessa, nel rispetto della previsione dell'art. 94, comma 2, d.P.R. cit, che appunto consente, con riguardo alla ammissibilità della domanda di gratuito patrocinio proposta dal cittadino extracomunitario, che costui, ove non sia nelle condizioni di produrre la certificazione consolare di cui all'art. 79, comma 1, possa sopperirvi con detta dichiarazione; e seppure successivamente ha allegato l'im- possibilità di produrre la predetta certificazione consolare. L'intero procedimento di ammissione al beneficio, infatti, è connotato dall'as- senza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle pro- duzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provve- dimento di rigetto (Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, Berisa, Rv. 272180). Invero, deve escludersi che il procedimento oppositivo sia regolato dalle preclu- sioni e dalle decadenze propri del giudizio civile di cognizione in punto di produzione documentale, in ossequio alla disciplina propri& del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente, consente l'acquisizione anche in un momento successivo (con riferi- mento alla certificazione consolare, vedi l'art. 94, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002).In relazione al concetto di impossibilità a produrre l'attestazione consolare, del resto, di cui al richiamato art. 94, comma 2, d. P.R. n. 115 del 2002, non può essere assunto in termini assoluti, né può accollarsi al richiedente l'onere della relativa prova, come ritenuto dal Giudice di merito. Tale rigorosa interpretazione contrasta coi principi generali dell'ordinamento, che tende verso una sostanziale esplicazione del diritto di difesa. Tenuto conto delle peculiarità del procedimento penale nelle sue fasi d'avvio, spesso di natura cautelare, e della tempistica che lo caratterizza, il con- cetto di impossibilità può anche riferirsi in termini meno assoluti, nel senso da ricom- prendervi i casi in cui il richiedente si sia utilmente e tempestivamente attivato per ottenere le previste certificazioni; non potendosi certamente farglisi carico di inadem- pienze o lungaggini burocratiche che riguardino uffici appartenenti a paesi esteri (Sez. 4, n. 6013 del 05/11/2008, dep. 2009, Rahmani, non nnassimata). In ogni caso, tuttavia, il giudice può rigettare la domanda ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte (art. 96, comma 2, primo periodo, d.P.R. n. 115 del 2002). Nella fattispecie in esame, tali fondati motivi non emergono dalle risultanze con- siderate e dalla motivazione del provvedimento impugnato; né possono trarsi dalla pur condivisibile inefficienza probatoria dell'attestazione prodotta, considerato peral- tro che non sembra concretamente prospettabile un più penetrante onere di allega- zione e prova a carico del richiedente extracomunitario. In realtà, la pur condivisibile presa d'atto della detta inidoneità della documen- tazione prodotta, può e deve - in tal caso - (solo) attivare i poteri istruttori officiosi demandati in tal caso al giudice del merito ai sensi del secondo periodo della citata disposizione (art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002), il quale infatti prevede che "a tal fine" (ovvero al fine di valutare il "tenore di vita, le condizioni personali e fami- liari, e le attività economiche eventualmente svolte"), "prima di provvedere, il magi- strato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla G.d.F. per le necessarie verifiche". Peraltro, gli approfondimenti istruttori necessari, possono d'ufficio essere even- tualmente svolti anche mediante interpello delle autorità consolari (Sez. 4, n. 17667 del 14/02/2019, Ciracì, Rv. 276086). 2. Va, dunque, disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Roma. P
Decreto Cassazione n. 29978/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris