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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 gennaio 2021

Cassazione n. 36954/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso di cui chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 gennaio 2021, il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento di questa Corte disposto con sentenza del 25 settembre 2020, confermava il decreto con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 240 bis e 416 bis, comma 7, cod. pen., di beni immobili, mobili registrati, quote societarie e conti correnti intestati al prevenuto, [OSCURATO:PERSONA], alla moglie ed ai figli.

1.1. L'annullamento di questa Corte, del precedente provvedimento sempre di conferma del sequestro (ritenuti inammissibili i motivi dedotti sui beni appartenenti ai familiari e sul fumus commissi delicti), era dipeso dalla omessa considerazione di una serie di elementi offerti dalla difesa (anche grazie alla relazione del consulente di parte) in tema di sproporzione fra i redditi leciti e i mezzi finanziari utilizzati per l'acquisto dei beni sottoposti al vincolo: - l'eventuale costruzione di un patrimonio riconducibile al Sestito ed alla moglie negli anni precedenti al 2011; - il calcolo delle spese della famiglia; - l'accumulazione di ulteriore capitale proveniente dall'attività lecita del Sestito.

1.2. Affrontando i vizi motivazionali rilevati da questa Corte, il Tribunale osservava che: - il consulente della difesa, dopo avere affermato come, nel calcolo degli elementi di rilievo per la ricostruzione del surplus maturato negli anni dal 2002 al 2010, dovessero aggiungersi i due mutui, il finanziamento e la somma relativa alla vendita di un'autovettura, non aveva tenuto conto del fatto che dell'incasso di quest'ultima, peraltro di importo mininnale, non vi era evidenza alcuna; - il medesimo consulente, poi, non aveva tenuto conto della formazione, da parte del Sestito, a partire dal 2013, di un ulteriore nucleo familiare (al quale doveva attribuirsi un carico complessivo di almeno 100.000 euro); - né aveva adeguatamente giustificato la ragione per la quale si era partiti per il calcolo dei redditi e dei risparmi dal 2002 piuttosto che da precedenti annualità; - era comunque mancata la dimostrazione della concreta disponibilità, all'inizio del periodo in esame (dal 2011 al 2018, il lasso di tempo nel quale era stato ritenuto un partecipe del sodalizio mafioso [OSCURATO:PERSONA] con compiti anche di reinvestimento di capitali), di mezzi finanziari che, per giustificare la sproporzione accertata per gli anni successivi, dovevano essere pari ad euro 547.241,68; - non modificavano il quadro gli ingenti introiti dei mutui e del finanziamento per oltre 800.000 euro, trattandosi di somme immediatamente utilizzate appunto per l'acquisto dei beni per i quali erano stati richiesti e concessi.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo dei suoi difensori, deducendo, con l'unico complesso motivo, la violazione di legge (sotto il profilo dell'omessa motivazione su punti decisivi), ed in particolare: - si era riconosciuto che occorreva tenere conto, per calcolare i redditi pregressi (dal 2002 al 2010), delle somme pervenute a titolo di mutuo per complessivi euro 860.000, per il finanziamento dell'acquisto di un'auto per quasi 60.000 euro e per la vendita di un'altra autovettura per 8.000 euro, per poi affermare che non essendovi prova documentale del percepimento di quest'ultima, si misconosceva il rivendicato surplus di 100.000 euro; - erroneamente poi il Tribunale aveva aggiunto al calcolo delle spese familiari anche quelle del secondo nucleo, quello formato dalla moglie e dai figli rimasti in Calabria, trattandosi di nuova deduzione e non essendosi detratta la spesa dell'ipotizzato diverso nucleo familiare i cui membri dovevano considerarsi corrispondentemente diminuiti.

Quanto ai redditi ed ai risparmi provenienti dall'attività lecita del Sestito, il Tribunale aveva affermato che sarebbe stato onere della difesa produrre quella documentazione che li attestava, così però operando una non consentita inversione dei medesimo (Cass. 51331/2018).

Peraltro, il ricorrente aveva già dimostrato, con le dichiarazioni relative agli anni dal 2002 al 2010, la compatibilità dei suddetti risparmi con i redditi maturati ed i cespiti già in possesso del medesimo (come avevano confermato anche gli accertamenti alla Conservatoria).

Si doveva poi considerare che il solo libretto postale intestato a [OSCURATO:PERSONA] portava un saldo attivo di 318.449,03 euro.

Risultava in conclusione evidente, anche alla luce della verifica operata dal consulente di parte, come i redditi ed i risparmi pregressi consentissero di dar luogo agli investimenti degli anni dal 2011 in poi, che si assumevano non giustificati dagli introiti conseguiti nell'ulteriore decade.

3. I difensori del prevenuto hanno poi fatto pervenire una memoria, a cui allegano l'elaborato del consulente del prevenuto con la quale insistono, ed ulteriormente argomentano, sui motivi di ricorso e sulla incompleta risposta che il giudice del rinvio avrebbe reso sui vizi motivazionali rilevati nella pronuncia di annullamento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento.

1. Si deve innanzitutto ricordare che, alla luce della sentenza di annullamento, l'originario ricorso era già stato dichiarato infondato sia rispetto ai beni intestati ai familiari del Sestito (il cui vincolo doveva essere da costoro contestato), sia rispetto al fumus (ritenuto sussistente) dei contestati reati, una tentata estorsione aggravata dalle circostanze previste dell'art. 416 bis 1 cod. pen. e la partecipazione al medesimo sodalizio mafioso - la cosca [OSCURATO:PERSONA] - dimostrata sia dagli investimenti delle somme di denaro affidategli sia dall'attività svolta al fine di fare ottenere ai sodali detenuti benefici di varia natura (permessi e periodi di detenzione all'esterno dell'ordinario circuito carcerario).

La Prima sezione aveva rilevato come, quanto invece alla sproporzione del reddito lecito maturato dal Sestito rispetto all'acquisto dei beni sottoposti a cautela, non si fossero consideratralcunitdelle circostanze illustrate dalla difesa, in particolare in ordine alla maturazione di un patrimonio negli anni precedenti il periodo di tempo ricompreso nell'imputazione associativa (dal 2011 al 2018) ed ai risparmi realizzati nel medesimo lasso di tempo dal prevenuto grazie alla sua attività lecita professionale.

2. Vizio motivazionale che nel ricorso si assume essersi riprodotto nell'ordinanza oggi impugnata.

Una prospettazione che non può, invece, essere condivisa.

Il Tribunale, infatti, aveva rilevato come, per quanto attiene al patrimonio accumulato negli anni precedenti al 2011, il provento della vendita dell'autovettura fosse sostanzialmente irrilevante (la stessa difesa lo indica in euro 8.000) a fronte della necessità di acclarare la disponibilità di oltre mezzo milione di euro.

Gli ulteriori mezzi finanziari, provenienti da due mutui ed un finanziamento, dovevano considerarsi esauriti dall'acquisto dei beni per i quali erano stati concessi e, di contro, non potevano che avere generato il passivo discendente dalla necessità di provvedere alla loro restituzione, pur dilazionata nel tempo (ma aumentata dagli interessi), ai soggetti che li avevano erogati.

E non vi erano altri elementi o fonti da cui potesse dedursi che Sestito poteva aver conseguito, prima del 2011, risparmi per la ricordata somma.

Né mutava, in modo sostanziale, il quadro con la parziale revisione dei carichi familiari o con i redditi maturati con l'attività lecita trattandosi, la prima, di somma di poco rilievo, ed i secondi di introiti già ricompresi nel complessivo esame.

3. Se ne deve così dedurre che il Tribunale, nella nuova ordinanza, abbia congruamente colmato i vizi motivazionali che avevano dato luogo alla sentenza di annullamento, non potendosi poi richiedere a questa Corte di legittimità di riesaminare, direttamente, il merito della questione, come sembra suggerire la difesa quando allega alla memoria l'elaborato consulenziale.

Dovendo comunque ricordarsi, come già rilevato nella sentenza di annullamento, che (da ultimo Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997), nel caso di confisca ex art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), dall'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato.

E, come si è visto, le allegazioni offerte non erano state tali da superare la ricordata presunzione.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso di cui chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 gennaio 2021, il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento di questa Corte disposto con sentenza del 25 settembre 2020, confermava il decreto con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 240 bis e 416 bis, comma 7, cod. pen., di beni immobili, mobili registrati, quote societarie e conti correnti intestati al prevenuto, [OSCURATO:PERSONA], alla moglie ed ai figli. 1.1. L'annullamento di questa Corte, del precedente provvedimento sempre di conferma del sequestro (ritenuti inammissibili i motivi dedotti sui beni appartenenti ai familiari e sul fumus commissi delicti), era dipeso dalla omessa considerazione di una serie di elementi offerti dalla difesa (anche grazie alla relazione del consulente di parte) in tema di sproporzione fra i redditi leciti e i mezzi finanziari utilizzati per l'acquisto dei beni sottoposti al vincolo: - l'eventuale costruzione di un patrimonio riconducibile al Sestito ed alla moglie negli anni precedenti al 2011; - il calcolo delle spese della famiglia; - l'accumulazione di ulteriore capitale proveniente dall'attività lecita del Sestito. 1.2. Affrontando i vizi motivazionali rilevati da questa Corte, il Tribunale osservava che: - il consulente della difesa, dopo avere affermato come, nel calcolo degli elementi di rilievo per la ricostruzione del surplus maturato negli anni dal 2002 al 2010, dovessero aggiungersi i due mutui, il finanziamento e la somma relativa alla vendita di un'autovettura, non aveva tenuto conto del fatto che dell'incasso di quest'ultima, peraltro di importo mininnale, non vi era evidenza alcuna; - il medesimo consulente, poi, non aveva tenuto conto della formazione, da parte del Sestito, a partire dal 2013, di un ulteriore nucleo familiare (al quale doveva attribuirsi un carico complessivo di almeno 100.000 euro); - né aveva adeguatamente giustificato la ragione per la quale si era partiti per il calcolo dei redditi e dei risparmi dal 2002 piuttosto che da precedenti annualità; - era comunque mancata la dimostrazione della concreta disponibilità, all'inizio del periodo in esame (dal 2011 al 2018, il lasso di tempo nel quale era stato ritenuto un partecipe del sodalizio mafioso [OSCURATO:PERSONA] con compiti anche di reinvestimento di capitali), di mezzi finanziari che, per giustificare la sproporzione accertata per gli anni successivi, dovevano essere pari ad euro 547.241,68; - non modificavano il quadro gli ingenti introiti dei mutui e del finanziamento per oltre 800.000 euro, trattandosi di somme immediatamente utilizzate appunto per l'acquisto dei beni per i quali erano stati richiesti e concessi. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo dei suoi difensori, deducendo, con l'unico complesso motivo, la violazione di legge (sotto il profilo dell'omessa motivazione su punti decisivi), ed in particolare: - si era riconosciuto che occorreva tenere conto, per calcolare i redditi pregressi (dal 2002 al 2010), delle somme pervenute a titolo di mutuo per complessivi euro 860.000, per il finanziamento dell'acquisto di un'auto per quasi 60.000 euro e per la vendita di un'altra autovettura per 8.000 euro, per poi affermare che non essendovi prova documentale del percepimento di quest'ultima, si misconosceva il rivendicato surplus di 100.000 euro; - erroneamente poi il Tribunale aveva aggiunto al calcolo delle spese familiari anche quelle del secondo nucleo, quello formato dalla moglie e dai figli rimasti in Calabria, trattandosi di nuova deduzione e non essendosi detratta la spesa dell'ipotizzato diverso nucleo familiare i cui membri dovevano considerarsi corrispondentemente diminuiti. Quanto ai redditi ed ai risparmi provenienti dall'attività lecita del Sestito, il Tribunale aveva affermato che sarebbe stato onere della difesa produrre quella documentazione che li attestava, così però operando una non consentita inversione dei medesimo (Cass. 51331/2018). Peraltro, il ricorrente aveva già dimostrato, con le dichiarazioni relative agli anni dal 2002 al 2010, la compatibilità dei suddetti risparmi con i redditi maturati ed i cespiti già in possesso del medesimo (come avevano confermato anche gli accertamenti alla Conservatoria). Si doveva poi considerare che il solo libretto postale intestato a [OSCURATO:PERSONA] portava un saldo attivo di 318.449,03 euro. Risultava in conclusione evidente, anche alla luce della verifica operata dal consulente di parte, come i redditi ed i risparmi pregressi consentissero di dar luogo agli investimenti degli anni dal 2011 in poi, che si assumevano non giustificati dagli introiti conseguiti nell'ulteriore decade. 3. I difensori del prevenuto hanno poi fatto pervenire una memoria, a cui allegano l'elaborato del consulente del prevenuto con la quale insistono, ed ulteriormente argomentano, sui motivi di ricorso e sulla incompleta risposta che il giudice del rinvio avrebbe reso sui vizi motivazionali rilevati nella pronuncia di annullamento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento. 1. Si deve innanzitutto ricordare che, alla luce della sentenza di annullamento, l'originario ricorso era già stato dichiarato infondato sia rispetto ai beni intestati ai familiari del Sestito (il cui vincolo doveva essere da costoro contestato), sia rispetto al fumus (ritenuto sussistente) dei contestati reati, una tentata estorsione aggravata dalle circostanze previste dell'art. 416 bis 1 cod. pen. e la partecipazione al medesimo sodalizio mafioso - la cosca [OSCURATO:PERSONA] - dimostrata sia dagli investimenti delle somme di denaro affidategli sia dall'attività svolta al fine di fare ottenere ai sodali detenuti benefici di varia natura (permessi e periodi di detenzione all'esterno dell'ordinario circuito carcerario). La Prima sezione aveva rilevato come, quanto invece alla sproporzione del reddito lecito maturato dal Sestito rispetto all'acquisto dei beni sottoposti a cautela, non si fossero consideratralcunitdelle circostanze illustrate dalla difesa, in particolare in ordine alla maturazione di un patrimonio negli anni precedenti il periodo di tempo ricompreso nell'imputazione associativa (dal 2011 al 2018) ed ai risparmi realizzati nel medesimo lasso di tempo dal prevenuto grazie alla sua attività lecita professionale. 2. Vizio motivazionale che nel ricorso si assume essersi riprodotto nell'ordinanza oggi impugnata. Una prospettazione che non può, invece, essere condivisa. Il Tribunale, infatti, aveva rilevato come, per quanto attiene al patrimonio accumulato negli anni precedenti al 2011, il provento della vendita dell'autovettura fosse sostanzialmente irrilevante (la stessa difesa lo indica in euro 8.000) a fronte della necessità di acclarare la disponibilità di oltre mezzo milione di euro. Gli ulteriori mezzi finanziari, provenienti da due mutui ed un finanziamento, dovevano considerarsi esauriti dall'acquisto dei beni per i quali erano stati concessi e, di contro, non potevano che avere generato il passivo discendente dalla necessità di provvedere alla loro restituzione, pur dilazionata nel tempo (ma aumentata dagli interessi), ai soggetti che li avevano erogati. E non vi erano altri elementi o fonti da cui potesse dedursi che Sestito poteva aver conseguito, prima del 2011, risparmi per la ricordata somma. Né mutava, in modo sostanziale, il quadro con la parziale revisione dei carichi familiari o con i redditi maturati con l'attività lecita trattandosi, la prima, di somma di poco rilievo, ed i secondi di introiti già ricompresi nel complessivo esame. 3. Se ne deve così dedurre che il Tribunale, nella nuova ordinanza, abbia congruamente colmato i vizi motivazionali che avevano dato luogo alla sentenza di annullamento, non potendosi poi richiedere a questa Corte di legittimità di riesaminare, direttamente, il merito della questione, come sembra suggerire la difesa quando allega alla memoria l'elaborato consulenziale. Dovendo comunque ricordarsi, come già rilevato nella sentenza di annullamento, che (da ultimo Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997), nel caso di confisca ex art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), dall'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato. E, come si è visto, le allegazioni offerte non erano state tali da superare la ricordata presunzione. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma