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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 28269/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9773-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 225/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 22/09/2017 R.G.N. 310/2016; [OSCURATO:PERSONA] contributi denuncia redditi R.G.N.9773/2018 Cron.

Rep.

Ud.29/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Cagliari respingeva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’iscrizione a ruolo di somme dovute all’Inps a titolo di contributi dovuti in relazione all’attività di libero professionista esercitata nel 2004.

Riteneva la Corte che il credito dell’Inps non fosse prescritto, decorrendo la prescrizione non dalla data fissata per il pagamento dei contributi, ma da quella entro la quale doveva essere presentata la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2004.

Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per due motivi.

L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione o falsa applicazione dell’art.2935 c.c., per non avere la Corte fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data fissata per il pagamento dei contributi.

Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero che già era stata presentata dichiarazione analoga per i redditi del 2003, e quindi in base a quella l’Inps avrebbe potuto conoscere la percezione di redditi nel 2004 e la sussistenza dell’obbligo contributivo.

Il primo motivo è fondato.

Con orientamento consolidato (Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.1557/20), cui va data continuità, questa Corte ha affermato che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa; l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria (v.

Cass.10273/21; Cass.17970/22); per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell’obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»; i termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per ilversamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; il fatto che alla scadenza del termine fissato per il pagamento non sia stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi, non determina impossibilità giuridica dell’esercizio del diritto dell’Inps, ma semmai solo una difficoltà di fatto, irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione (Cass.27950/18).

Nel caso di specie, trattandosi di redditi prodotti nel 2004, il termine per il pagamento era fissato al 20 giugno 2005 (v.

Cass.27950/18), mentre l’atto interruttivo si ebbe oltre i cinque anni seguenti, ovvero ad agosto 2010.

Conclusivamente, la sentenza, non essendosi conformata ai suesposti principi, va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione per i conseguenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9773-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 225/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 22/09/2017 R.G.N. 310/2016; [OSCURATO:PERSONA] contributi denuncia redditi R.G.N.9773/2018 Cron. Rep. Ud.29/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Cagliari respingeva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’iscrizione a ruolo di somme dovute all’Inps a titolo di contributi dovuti in relazione all’attività di libero professionista esercitata nel 2004. Riteneva la Corte che il credito dell’Inps non fosse prescritto, decorrendo la prescrizione non dalla data fissata per il pagamento dei contributi, ma da quella entro la quale doveva essere presentata la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2004. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per due motivi. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione o falsa applicazione dell’art.2935 c.c., per non avere la Corte fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data fissata per il pagamento dei contributi. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero che già era stata presentata dichiarazione analoga per i redditi del 2003, e quindi in base a quella l’Inps avrebbe potuto conoscere la percezione di redditi nel 2004 e la sussistenza dell’obbligo contributivo. Il primo motivo è fondato. Con orientamento consolidato (Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.1557/20), cui va data continuità, questa Corte ha affermato che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa; l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria (v. Cass.10273/21; Cass.17970/22); per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell’obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»; i termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per ilversamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; il fatto che alla scadenza del termine fissato per il pagamento non sia stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi, non determina impossibilità giuridica dell’esercizio del diritto dell’Inps, ma semmai solo una difficoltà di fatto, irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione (Cass.27950/18). Nel caso di specie, trattandosi di redditi prodotti nel 2004, il termine per il pagamento era fissato al 20 giugno 2005 (v. Cass.27950/18), mentre l’atto interruttivo si ebbe oltre i cinque anni seguenti, ovvero ad agosto 2010. Conclusivamente, la sentenza, non essendosi conformata ai suesposti principi, va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione per i conseguenti
Sentenza Cassazione n. 28269/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris