CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 dicembre 2021
Cassazione n. 39769/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 1275/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 1275/2020 Numero sezionale 4772/2021 Numero di raccolta generale 39769/2021 Data pubblicazione 13/12/2021 avverso la sentenza n. 1840/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con sentenza del 21 giugno 2019 il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato illegittima la segnalazione del nominativo di [OSCURATO:PERSONA] alla C.ri.f. – Centrale dei rischi finanziari, operata dal [OSCURATO:SOCIETA]. sul presupposto di plurimi inadempimenti delle obbligazioni di pagamento derivanti da un contratto di mutuo. Ne ha disposto la cancellazione affermando che non era stato rispettato il requisito del necessario preavviso in forma scritta, di cui all’art. 4 della delibera del Garante della privacy n. 8 del 2004 recante il cd. Codice deontologico e di buona condotta dei sistemi di informazione creditizia, e di cui all’art. 125, terzo comma, del T.u.b. come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 141 del 2010, in quanto la banca aveva prodotto documentazione non idonea a dimostrare la ricezione dei preventivi avvertimenti inoltrati alla debitrice, come invece le incombeva attesa la natura ricettizia di codesti atti. [OSCURATO:PERSONA] BPM ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. L’intimata non ha svolto difese. Ragioni della decisione I. - La banca ricorrente denunzia nell’ordine: (i) la violazione o falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ. per avere il tribunale fatto applicazione di un atto solo amministrativo (quale la delibera del Garante della privacy sopra F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 1275/2020 Numero sezionale 4772/2021 Numero di raccolta generale 39769/2021 Data pubblicazione 13/12/2021 citata) senza che la parte attrice l’avesse invocato e senza che l’atto fosse stato prodotto in giudizio, non essendo il medesimo annoverabile tra le fonti di diritto e non essendo quindi conchiuso dal principio iura novit curia; (ii) la violazione o falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. poiché l’avvertimento richiesto dall’art. 4 della citata delibera del Garante non possiede natura ricettizia; (iii) la violazione o falsa applicazione del ripetuto art. 4 della delibera medesima, poiché nessuna norma sanziona l’omissione del preavviso con una declaratoria di illegittimità della segnalazione tale da comportarne la cancellazione; (iv) la violazione o falsa applicazione del medesimo art. 4 della delibera e dell’art. 1367 cod. civ., poiché l’omesso avviso al debitore non può considerarsi causa di invalidità della procedura di segnalazione, che risponde al fine di portare alla luce il merito di credito del segnalato da parte delle banche, con piena facoltà dell’interessato di agire a eventuale sua tutela; sicché il giudice del merito avrebbe dovuto tener per valida la segnalazione in applicazione dei principi di conservazione del contratto (art. 1367 cod. civ.); in alternativa la ricorrente deduce l’omesso esame del fatto decisivo circa la non contestazione del debito da parte dell’attrice. II. - Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, va accolto nello specifico senso che segue. III. - In ragione della funzione del giudizio di legittimità, di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, è principio generale che la Corte di cassazione, nell'esercizio del potere di qualificazione della fattispecie in diritto, fermi i fatti accertati dal giudice del merito può ritenere fondata la questione sollevata dal ricorso per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 1275/2020 Numero sezionale 4772/2021 Numero di raccolta generale 39769/2021 Ciò in particolare può avvenire col duplice limite (a) Data pubblicazione 13/12/2021 dell’intangibilità della questione di fatto e (b) del rispetto del principio dispositivo, vale a dire nel rispetto del monopolio della parte nell'esercizio della domanda. In sostanza la Corte può, nei limiti della questione giuridica prospettata, accogliere il ricorso anche per ragioni diverse da quelle spese, purché l’attività nomofilattica non abbia a presupporre, da questo secondo punto di vista, un mutamento della domanda per come definita nella causa petendi prospettata in giudizio (v. Cass. n. 18775-17, Cass. n. 17015-18, Cass. n. 21333-19, Cass. n. 27704-20). IV. - Nel caso concreto la domanda atteneva alla cancellazione della segnalazione inoltrata dal [OSCURATO:SOCIETA] alla C.ri.f. in relazione alla incontroversa morosità della segnalata alle rate di un mutuo contratto nel vigore dell’art. 125, terzo comma, del T.u.b., come modificato dall’art. 1, primo comma, del d.lgs. n. 141 del 2010. V. - Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto applicabile l’art. 4 della delibera del Garante della privacy n. 8 del 2004 (cd. Codice di deontologia), reputando essenziale la mancata prova della ricezione del preavviso previsto dal settimo comma della norma citata e dall’art. 125, terzo comma, del T.u.b. Questa Corte ha recentemente chiarito che in tema di segnalazione alle cd. S.i.c., Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell'art. 125 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.u.b.), secondo la versione conseguente al d.lgs. n. 141 del 2010 e antecedente alle modifiche introdotte nel T.u.b. con d.lgs. n. 72 del 2016, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 1275/2020 Numero sezionale 4772/2021 Numero di raccolta generale 39769/2021 Data pubblicazione 13/12/2021 essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo. Ne segue che dalla mancanza di prova del perfezionamento dell'avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti non destinati nei termini detti, vale a dire non destinati specificamente al consumo (Cass. n. 14382-21); VI. - Dalla motivazione della sentenza non emerge che sia stato indagato il rapporto sottostante alla segnalazione. In particolare non emerge che il rapporto sottostante, che ha originato l’attività di segnalazione, fosse caratterizzato nel senso di un’operazione di credito al consumo. Quel che unicamente emerge è che si era dinanzi a inadempimenti (peraltro conclamati, non risultando esser stata contestata la veridicità di essi) riferibili alle rate di un mutuo, non si capisce per cosa accordato. VII. - In tale lacunosa condizione, l’estensione dell’art. 125 del T.u.b. e della rilevanza effettuale della disciplina dell’onere di preventivo avviso dettata dal Codice di deontologia non risulta congruamente giustificata sul piano giuridico. Per tale assorbente ragione la sentenza va cassata. Segue il rinvio al medesimo tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale, in diversa composizione, uniformandosi al principio di diritto di cui alla citata Cass. n. 14382-21, che in questa sede si conferma per gli effetti di cui all’art. 384 cod. proc. civ., darà luogo ai pertinenti accertamenti di fatto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 1275/2020 Numero sezionale 4772/2021 Numero di raccolta generale 39769/2021 Data pubblicazione 13/12/2021 La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] anche per le spese del giudizio di cassazione. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 19 novembre 2021. Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I