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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00339/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti nell'interesse dell'imputato non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le censure formulate in relazione alla manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sono manifestamente infondate poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); considerato che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; ritenuto, in particolare, che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza dell'art. 649 comma 1 cod. proc. pen. in relazione al capo 2) dell'imputazione, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti vizi della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, oltre che in contrasto con il tenore letterale della norma ritenuta violata; che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte territoriale, dopo aver premesso la pacifica responsabilità dell'imputato per il reato di incendio, in ragione della mancata proposizione di motivi di gravame al riguardo, si riferiva a tale condotta quale mero criterio di valutazione della gravità della complessiva azione intimidatoria posta in essere dal ricorrente nei confronti delle persone offese; considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di legge in relazione al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate ed argomentate della Corte di appello sono, pertanto, incensurabili (si veda pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti nell'interesse dell'imputato non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le censure formulate in relazione alla manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sono manifestamente infondate poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); considerato che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; ritenuto, in particolare, che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza dell'art. 649 comma 1 cod. proc. pen. in relazione al capo 2) dell'imputazione, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti vizi della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, oltre che in contrasto con il tenore letterale della norma ritenuta violata; che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte territoriale, dopo aver premesso la pacifica responsabilità dell'imputato per il reato di incendio, in ragione della mancata proposizione di motivi di gravame al riguardo, si riferiva a tale condotta quale mero criterio di valutazione della gravità della complessiva azione intimidatoria posta in essere dal ricorrente nei confronti delle persone offese; considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di legge in relazione al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate ed argomentate della Corte di appello sono, pertanto, incensurabili (si veda pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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