CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 05832/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato —avviso alle parti;, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o Considerato che [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo di ricorso deduce violazione di legge in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 10 ter D.vo 74/2000, avendo agito costretto dalla necessità ai sensi dell'ari, 54 cod. pen. Considerato che il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione. Tenuto conto che, pertanto, fi ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del rìcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente