CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 32596/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4658/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza n. 2465/2020 pubblicata il 24.11.2020 della Corte d’Appello di Roma, NRG 3042/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito davanti al Tribunale di Latina nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] esponendo di avere partecipato ad una selezione per la stabilizzazione a tempo indeterminato di trenta disoccupati per varie qualifiche professionali da utilizzare nel cantiere scuola e lavoro per il potenziamento dei servizi comunali, e lamentando che il Comune avrebbe fatto mal governo dei criteri di precedenza fissati dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego ed applicabili nella selezione in questione. Il ricorrente ha quindi richiesto la condanna del Comune alla costituzione del rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno. La domanda è stata dapprima rigettata dal Tribunale, ma poi la Corte d’Appello, ritenendo erroneamente che vi fosse stata declinatoria di giurisdizione ha affermato la pertinenza della causa al giudice ordinario e rimesso le parti di nuovo davanti al giudice di primo grado. La decisione della Corte d’Appello è stata oggetto di ricorso per cassazione da parte del lavoratore, che è stato tuttavia dichiarato inammissibile. Riassunta quindi la causa presso il Tribunale di Latina, la domanda è stata di nuovo rigettata, ma essa è stata poi accolta dalla Corte d’Appello di Roma, adita su gravame del lavoratore, la quale ha dichiarato costituito il rapporto di lavoro e condannato il Comune al risarcimento del solo danno per il ritardo nell’assunzione, da liquidarsi in separato giudizio. 2. La Corte territoriale, per quanto qui ancora interessa, ha evidenziato come risultasse provato che il ricorrente avesse partecipato all’ultimo cantiere del 1999 presso il Comune, il che integrava titolo di precedenza per l’assunzione rivendicata. In particolare, la Corte territoriale riteneva che, nell’incertezza sull’avvenuta originaria produzione del documento comprovante quel titolo di precedenza, fosse doveroso disporne l’acquisizione officiosa ai sensi dell’art. 437 c.p.c. e ciò sul presupposto che la circostanza era stata ab origine allegata dal ricorrente e che esisteva in atti una c.d. pista probatoria, costituita da un elenco di ammissione alla prove selettive ove, per il 1999 e in relazione al ricorrente, vi era una annotazione che lasciava intendere la possibile partecipazione del medesimo all’ultimo cantiere scuola. Esaminato quindi il documento così acquisito, costituito da una certificazione comunale che attestava il fatto decisivo, la Corte d’Appello accoglieva la domanda dichiarando costituito il rapporto di lavoro. Quanto ai danni, la Corte d’Appello escludeva potersi riconoscere il diritto al risarcimento del pregiudizio biologico e morale, per mancanza di sufficienti allegazioni. Riconosceva invece il diritto al risarcimento da ritardo, ma pronunciava solo condanna generica, rimettendo a separato giudizio la corrispondente liquidazione. 3. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso del lavoratore,il quale ha chiesto la condanna del ricorrente per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cpc. È in atti memoria del controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437, co. 2, c.p.c., nonché del principio di imparzialità e di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Il motivo consta di due tipologie di deduzioni. 1.1 Da un primo punto di vista, il motivo sostiene che la Corte territoriale avrebbe esorbitato dalla materia controversa, in quanto il ricorso originario ed anche il primo appello avevano riguardato solo l’erronea interpretazione dei criteri di selezione e solo in seguito – e dunque tardivamente, secondo le regole e le preclusioni proprie del rito - il ricorrente aveva inteso valorizzare il possesso da parte sua dei requisiti di priorità stabiliti per l’assunzione, introducendo in tal modo una domanda diversa. 1.2 Da altro punto di vista, il Comune sostiene che, acquisendo officiosamente la certificazione risultata decisiva, la Corte d’Appello aveva operato in contrasto con la decadenza in cui era incorsa la parte, secondo le regole proprie del rito, dalla produzione del corrispondente documento. 2. Il motivo non può trovare accoglimento. 3. Deve prendersi le mosse dal profilo, logicamente pregiudiziale, dell’ambito della domanda oggetto del processo. La Corte d’Appello ha esplicitamente affermato che la circostanza dell’avvenuta partecipazione al cantiere scuola era stata allegata fin dal ricorso introduttivo (pag.6) e, nella narrativa processuale, riferendo del ricorso introduttivo, parimenti afferma (pag. 2) che il ricorrente avrebbe allegato, oltre che l’errore del Comune nell’applicare i criteri per la precedenza, di essere, comunque, in possesso del requisito di priorità per l’avvio a selezione, costituito dall’avere svolto l’ultimo cantiere scuola lavoro, mentre due dei soggetti assunti non presentavano tale requisito. A fronte di ciò, per contrastare efficacemente l’impostazione fornita dalla Corte territoriale e dalla quale si evince che fin dall’origine anche quella era stata la domanda svolta, il Comune avrebbe dovuto fare riferimento esplicito al contenuto del ricorso di primo grado, trascrivendone in modo completo e con disamina critica, in osservanza dei requisiti di specificità cui all’art. 366 c.p.c., i passaggi necessari ad evidenziare l’erroneità di quanto viceversa desumibile dalla sentenza impugnata ed a smentire le conclusioni del giudice di secondo grado (sulla necessaria completezza e specificità dei motivi di impugnazione anche sul piano processuale, v. Cass. 7 giugno 2023, n. 16028; Cass. 24 dicembre 2021, n. 41465; Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077). Una tale completezza e specificità di deduzioni impugnatorie non è però presente nel ricorso per cassazione e ciò non consente di avere per correttamente introdotta la censura. Non diversamente, quanto al primo appello e premesso che pacificamente la sentenza del Tribunale con esso impugnata aveva affermato altresì che il ricorrente non risultava aver preso parte all’ultimo cantiere lavoro, è lo stesso ricorrente a riprodurre un passaggio dell’atto di gravame in cui tale affermazione veniva contrastata adducendosi il possesso del requisito necessario per fruire della priorità, sicché, null’altro sapendosi in specifico, tutto resta fermo alla generica affermazione, insufficiente a veicolare con specificità il motivo di ricorso per cassazione, per cui l’impugnativa non avrebbe avuto per oggetto quel profilo. 4. La sostanziale inammissibilità in parte qua della censura consente di disaminare l’altro profilo sviluppato nel motivo, in cui si contesta la legittimità processuale dell’acquisizione di quel documento. 4.1 Non è intanto fondato l’assunto secondo cui l’acquisizione istruttoria officiosa di un documento non potrebbe aversi se la parte sia decaduta dalla produzione di esso per non avervi dato corso secondo le tempistiche previste dal codice di rito. È infatti principio consolidato presso questa S.C., al quale qui si intende dare continuità, quello che viceversa, in una logica di massimo adeguamento della verità processuale alla realtà dei fatti storici, il giudice può acquisire anche elementi di prova dalla cui prospettazione o produzione la parte sia formalmente decaduta (Cass., S.U., 17 giugno 2004, n. 11353; così poi anche Cass., S.U., 4 maggio 2017, n. 10790). Quanto rileva è piuttosto, a garanzia di riscontro rispetto ad un esercizio di tali poteri con modalità imparziali, è che siano rispettati gli ulteriori requisiti cui questa S.C., con indirizzo altrettanto costante, subordina l’esercizio dei poteri istruttori pur se vi sia stata decadenza della parte dalla rituale proposizione delle corrispondenti istanze. In particolare, si richiede che la prova riguardi fatti ritualmente allegati dalla parte nel processo (Cass., S.U., 11353/2004 cit.) e che la prova officiosa abbia la capacità di colmare, muovendo da una “pista probatoria” constatabile dagli atti, un deficit dimostrativo rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio, ovverosia che essa sia «teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa» (Cass. 27 novembre 2023, n. 32815). Tutto ciò è stato efficacemente compendiato nella massima, tratta da Cass., S.U., 10790/2017, cit. e poi ripresa anche da Cass. 10 gennaio 2023, n. 401, secondo cui è prova nuova indispensabile, doverosamente da acquisire d’ufficio, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato. Ovverosia, come si è parimenti detto, che la prova serva alla dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. 17 dicembre 2019, n. 33393). 4.2 Non vi è granché da aggiungere a tali principi fondanti e consolidati, se non qualche minima precisazione rispetto al significato da attribuire al concetto, reiteratamente utilizzato, di “pista probatoria”. Esso sta a significare che dagli elementi istruttori in atti (Cass. 15 maggio 2018 n. 11845), ma anche dall’oggetto del processo quale definito dalle allegazioni delle parti (Cass. 25 luglio 2023, n. 22294), secondo un ragionamento basato sull’id quod plerumque accidit, si possa razionalmente inferire l’esistenza di un percorso probatorio che sia perseguibile secondo le forme proprie del codice di rito e che ex ante sia concretamente valutabile come tale da colmare, con l’efficacia di cui si è detto, il deficitdimostrativo altrimenti sussistente. 4.3 Tali connotazioni sono state pienamente riscontrate nel caso di specie, in quanto la Corte d’Appello ha individuato la “pista” probatoria nell’elenco depositato con il ricorso di primo grado in cui emerge che, rispetto al ricorrente, era annotata la dizione “1999 sostit.”, che poteva far pensare che anche in quell’anno, l’ultimo del cantiere scuola e rilevante per il riconoscimento della precedenza nell’assunzione, il lavoratore avesse ivi prestato servizio Da qui l’esigenza di colmare quel dato istruttorio e quindi l’indispensabilità del documento (certificazione dei lavori svolti nel 1999 dal ricorrente) che, pur se prospettato tardivamente in giudizio dalla parte, non poteva sottrarsi all’acquisizione, con fini e gli effetti di pieno completamento probatorio cui sono destinate le prove officiose. 5. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e con esso si sostiene che erroneamente la Corte d’Appello avrebbe quantificato il danno derivante dal ritardo nell’assunzione in misura calibrata sull’intera indennità giornaliera prevista dal bando del cantiere scuola per l’anno 2000, con ciò violandosi l’asserito principio giurisprudenziale per cui in tema di quantificazione del danno da ritardo nell’assunzione non vi è diritto all’attribuzione dell’intera retribuzione non percepita. Il motivo è palesemente inammissibile, perché esso travisa il senso della decisione assunta dalla Corte territoriale. Quest’ultima ha infatti disatteso le domande di risarcimento del danno biologico e morale, mentre, quanto al danno patrimoniale da ritardo nell’assunzione, ha precisato che «nonostante l’apparente specificità della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente, ad una più attenta disamina della stessa si evince trattarsi, nella realtà, di una domanda generica». In altre parole, la Corte d’Appello ha interpretato la domanda giudiziale come diretta ad ottenere una condanna generica, finendo per non liquidare il pregiudizio sofferto. La misura di esso resta quindi del tutto impregiudicata e da definirsi – come è detto in dispositivo –in altro processo. Pertanto, il motivo, che insiste sui profili liquidatori, non può avere ingresso in questa sede. 6. Alla complessiva reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado, come liquidate in dispositivo con distrazione a favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. Attese la prospettazione di questioni giuridiche in merito alla vicenda per cui è causa, e non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non sussistono i presupposti per accogliere la richiesta di condanna della soccombente ai sensi dell’art. 96, c.p.c P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri