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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20183/2026

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ato a ROMA il 15/04/1979 avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 13 ottobre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per i reati di furto aggravato e di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità personale, commessi in Roma il 10 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio a suo carico in relazione al delitto di furto aggravato, deduce un vizio non consentito nel presente giudizio di legittimità, giacché, tramite deduzioni, peraltro assolutamente generiche per indeterminatezza, pretende di rimettere in discussione l'apprezzamento compiuto dai giudizi d merito di entrambi i gradi nelle loro conformi decisioni, senza allegare specifici, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a ROMA il 15/04/1979 avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 13 ottobre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per i reati di furto aggravato e di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità personale, commessi in Roma il 10 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio a suo carico in relazione al delitto di furto aggravato, deduce un vizio non consentito nel presente giudizio di legittimità, giacché, tramite deduzioni, peraltro assolutamente generiche per indeterminatezza, pretende di rimettere in discussione l'apprezzamento compiuto dai giudizi d merito di entrambi i gradi nelle loro conformi decisioni, senza allegare specifici, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 20183/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris