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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14390/2023

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seguente T ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSOi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Campobasso del 18.11.2021, convertito in ricorso per cassazione ex artt. 37 d.lgs. 274/2000 e 568 c.p.p.; - che l'impugnazione è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, alla data di proposizione della impugnazione, 10 dicembre 2021, non era ancora iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, lion rilevando che attualmente il difensore risulti iscritto (a far data dal 21 ottobre 2022).

E ciò vale anche, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui sia stato convertito in ricorso per cassazione l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (cfr. tra le altre Sez. 1, n. 11353 del 06/07/1995, Pensa, Rv. 203649; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Cosentino, Rv. 224549 Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente T ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSOi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Campobasso del 18.11.2021, convertito in ricorso per cassazione ex artt. 37 d.lgs. 274/2000 e 568 c.p.p.; - che l'impugnazione è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, alla data di proposizione della impugnazione, 10 dicembre 2021, non era ancora iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, lion rilevando che attualmente il difensore risulti iscritto (a far data dal 21 ottobre 2022). E ciò vale anche, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui sia stato convertito in ricorso per cassazione l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (cfr. tra le altre Sez. 1, n. 11353 del 06/07/1995, Pensa, Rv. 203649; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Cosentino, Rv. 224549 Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 ma
Sentenza Cassazione n. 14390/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris