CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 24068/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
950avverso la sentenza del 09/01/2026 della Corte di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FrancescaCeroni, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza del 9 gennaio 2026 la Corte di appello di Milano, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Lecco del 2 febbraio 2022, come giàriformata dalla sentenza della Corte di appello di Milano del 18 settembre 2024,riqualificata la contestata aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. nelladiversa aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n.3 cod. pen, ha rideterminato lapena irrogata ad entrambi gli imputati nella misura di anni quattro di reclusioneed euro 1.400,00 di multa (p.b. anni sei ed euro 2.100 di multa, ridotta di 1/3 perl’ipotesi del tentativo).Ad entrambi gli imputati è stata contestata l’imputazione relativa al delitto dicui agli artt. 110, 56, 629, comma 2, cod. pen. con l’aggravante di cui all’art. 7d.l. 152/1991 (ora prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen.) “per essersi avvalsi dellaforza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamentoe di omertà che ne deriva, condizioni previste dall’art.416-bis c.p.”.Si tratta di un tentativo di estorsione posto in essere ai danni di AngeloMusolino (figlio di un collaboratore di giustizia), cugino di [OSCURATO:PERSONA] e nipotedi [OSCURATO:PERSONA], attraverso minacce che evocano i legami mafiosi dei dueimputati, essendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, il primo,figlio e, la seconda, moglie di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in carcere al 41-bis daoltre venti anni perché condannato in qualità di capo della “locale” di ‘ndranghetadi Lecco, nonché fratello del padre della vittima.All’esito del giudizio di primo grado i ricorrenti erano stati assolti dallapredetta imputazione, ma con sentenza emessa dalla Corte di appello inaccoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, erano poi staticondannati, il [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro1.100,00 di multa, e la [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusionee di euro 1.000,00 di multa.La Corte di Cassazione con sentenza del 14 marzo 2025 ha annullato lasentenza di condanna limitatamente alla circostanza aggravante del metodomafioso, ritenendo carente la motivazione con la quale ne era stata giustificatal’applicazione, evidenziando che l’esistenza di una associazione mafiosa non èsufficiente ad integrare l’aggravante se le modalità delle minacce non abbianoassunto connotazioni tipiche del metodo mafioso per i mezzi e le forme utilizzateai fini della intimidazione della vittima.La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, ha escluso la sussistenza dellacontestata aggravante del metodo mafioso ma ha ritenuto sussistente quelladell’art. 628, comma 3, cod. pen. per essere la minaccia proveniente da personache fa parte dell’associazione mafiosa, ritenendola contestata “in fatto” alla lucedella riconosciuta appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione mafiosa,essendo stato questi già in precedenza condannato con sentenza passata ingiudicato il 26 settembre 2014 per il reato di cui all’art.416-bis cod.pen., così comeanche [OSCURATO:PERSONA], altro soggetto che avrebbe concorso nelle minacce neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati in epigrafe indicati, denunciando, a mezzo del comune difensore, i motividi seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo deducono violazione della legge processuale in meritoalla diversa qualificazione giuridica dell’aggravante contestata di cui all’art. 416bis.1. cod. pen., derubricata in quella prevista dall’art. 628, comma 3, n.3, cod.pen.Si assume che tale diversa qualificazione non preceduta da un contraddittoriolede il diritto di difesa alla stregua anche dei principi affermati dai giudizisovranazionali della Corte EDU sotto il profilo del diritto all’informazione dovutaall’imputato sul titolo di reato al quale si riferisce l’accusa.2.2. Con il secondo motivo deducono vizio della motivazione in riferimentoalle circostanze attenuanti generiche, che non sono state riconosciute senza alcunavalutazione dei punti già censurati con il precedente ricorso per cassazione e chela Corte di legittimità aveva ritenuto assorbiti, e quindi rimettendone al Giudice dirinvio la valutazione.2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione del divieto di reformatio inpeius, per essere stata rimodulata la pena partendo da una pena base di anni seidi reclusione superiore a quella di anni cinque che era stata considerata dalla Cortedi appello in sede di condanna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato.Occorre, innanzitutto, ricordare che la diversità del fatto accertatoin giudizio dal fatto contestato può essere riconosciuta e dichiarata per la primavolta anche nel giudizio di appello, con conseguente ordine di trasmissione degliproc. pen. sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanzadelle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art.604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc.pen. (Sez. 6, n. 40966 del 01/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265607).Nel giudizio di appello valgono le regole fissate dagli artt. 516 e 517 cod. proc.pen. che impongono che sia il pubblico ministero a modificare l’imputazione nelcaso in cui il fatto risulti diverso da come descritto nel decreto che dispone ilgiudizio come anche quando ritenga di contestare una circostanza aggravantenuova rispetto alla contestazione, con la peculiarità della necessaria regressionedel procedimento alla fase del giudizio di primo grado, atteso che la diversità delfatto, come anche la contestazione di una nuova circostanza aggravante, postulache il giudizio di primo grado si svolga ex novo con riferimento alla diversaimputazione.A norma dell’art. 597 cod. proc. pen., quando l’appello sia stato proposto dalpubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione – come nel caso in esame– il giudice di appello può pronunciare condanna e dare al fatto contestato ancheuna diversa definizione giuridica più grave, ma non può modificare l’imputazioneo condannare per un fatto diverso o per una circostanza aggravante nuova ediversa da quelle descritte nell’imputazione, per non violare il principio dellacorrispondenza della sentenza al fatto contestato.Il difetto della contestazione comporta, infatti, la nullità della sentenza anorma dell’art. 522, comma 2, cod. proc. pen. nella parte relativa al fatto nuovo,al reato concorrente o alla circostanza aggravante, e trova corrispondentesanzione nel giudizio di appello nell’art. 604 cod. proc. pen. che prevede unadifferente disciplina a seconda che si tratti di circostanze aggravanti ad effettospeciale, cui sono assimilate quelle per le quali è prevista una pena di speciediversa da quella ordinaria, rispetto alle aggravanti comuni.Per le prime, la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 604 cod. proc. pen.prevede la nullità della sentenza di primo grado e la trasmissione degli atti algiudice di primo grado, mentre per le seconde è previsto dal comma 2 che il giudicedi appello le escluda, rideterminando la pena, senza alcuna regressione delprocedimento alla fase del primo grado.Nel caso di appello del pubblico ministero è senz’altro possibile anche rilevareper la prima volta una circostanza aggravante ad effetto speciale, che a normadell’art. 63, comma 3, cod. pen. sono quelle circostanze che comportano unaumento della pena superiore ad un terzo, come è quella prevista dall’art. 628,comma 3, n.3, cod. pen.Ma il rispetto del principio della contestazione e della regola del doppio gradodi giudizio impone l’annullamento della sentenza di primo grado e la trasmissionedegli atti al pubblico ministero per la formulazione della nuova e diversaimputazione comprensiva della circostanza aggravante ad effetto speciale noncontestata, come previsto dall’art. 604, comma 1, cod. proc. pen.2. Nel caso si specie, la Corte di appello di Milano, decidendo in sede digiudizio di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazionelimitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., e,quindi, con gli stessi poteri di cognizione riservati al giudice dell’appello rispettoad una impugnazione promossa dal pubblico ministero avverso una sentenza diassoluzione del giudice di primo grado, ha proceduto non già ad una diversadefinizione giuridica della contestazione relativa alla predetta aggravante, ma haimmutato il fatto, avendo ritenuto di ravvisare la diversa circostanza aggravanteprevista dall’art. 628, comma 3, n.3, cod. pen. che riguarda il caso in cui l’autoredella minaccia o della violenza è persona che fa parte dell’associazione di cui all’art.416-bis cod. pen.La diversità strutturale delle due aggravanti in questione è tale da nonconsentire una mera derubricazione, salvo che non possa ritenersi contestato infatto la partecipazione dell’autore della estorsione ad una associazione mafiosa.Per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso",prevista dall'art. 461-bis.1. cod. pen. non è necessario che sia stata dimostrata ocontestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che laviolenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa, correlativamente, lacontestazione di detta aggravante non include di per sé l’aggravante dell’esserel’autore partecipe di una associazione mafiosa, con la conseguenza che l’esclusionedel metodo mafioso non consente la riqualificazione nell’aggravante previstadall’art. 628 comma 3, n. 3 cod. pen., essendo differenti i presupposti di fatto chene integrano le relative fattispecie.Nell’imputazione per cui si procede non vi è alcun riferimento alla condizionedi partecipe ad una associazione mafiosa da parte degli imputati [OSCURATO:PERSONA].L’unico riferimento nel capo di imputazione ad un affiliato al clan di‘ndrangheta ([OSCURATO:PERSONA]), che in una occasione sarebbe stato visto neipressi del luogo di lavoro della vittima, è stato ritenuto del tutto irrilevante ai finidella prova di un suo ipotetico concorso nel reato di estorsione, atteso che nonrisulta neppure essere stato rinviato a giudizio per questa ipotesi di reato e tantomeno risulta essere stata rivalutata la sua posizione che già nella sentenza diprimo grado era stata ritenuta non significativa ai fini di ipotizzare un suo concorsonel reato di tentata estorsione ascritto ai due ricorrenti (vedi pag. 9 della sentenzadi primo grado).Né appare rilevante ai fini della aggravante in oggetto il fatto che EmilianoTrovato risulti essere stato condannato in passato (anno 2014) per partecipazionead una associazione mafiosa, non essendovi alcun riferimento ad una attività diindagine che dimostri che il predetto abbia continuato a fare partedell’associazione anche dopo la condanna del 2014, e tanto meno risultacontestato nell’imputazione la qualità di partecipe ad una associazione mafiosa conriferimento al tempo di consumazione del reato di tentata estorsione per cui siprocede (19 ottobre 2017), non assumendo ovviamente rilevanza ai fini dellaintegrazione del reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso il meroriferimento ai rapporti parentali, presupponendo tale qualità la prova di unrapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo delsodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolodinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" alfenomeno associativo (Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180).3. In assenza di elementi di valutazione che consentano di ritenereaccertata la partecipazione alla tentata estorsione per cui si procede di soggettiaffiliati ad una associazione mafiosa al momento della commissione del fatto,anche se diversi dagli odierni ricorrenti (vedi Sez. 5, n. 2910del 04/12/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287482, in tema di naturasoggettiva dell’aggravante e di comunicabilità ai correi), non si giustifical’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, né tanto meno l’annullamentoanche della sentenza di primo grado con riferimento alla mancata contestazionedell’aggravante prevista dall’art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen. per consentire alpubblico ministero di riformulare la contestazione attraverso l’inclusione di dettanuova aggravante.Deve essere, pertanto, disposto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata sul punto, con esclusione dell’aggravante prevista dall’art.628, comma 3, n. 3, cod. pen.4. Il secondo motivo di ricorso è, invece, infondato e va rigettato attesoche nella motivazione della sentenza impugnata le circostanze attenuantigeneriche sono state escluse sulla base di argomentazioni riferite alla gravità delfatto che non sono suscettibili di una nuova e diversa valutazione, anche all’esitodell’esclusione dell’aggravante mafiosa e di quella prevista dall’art. 628, comma3, n. 3, cod. pen.5. L’ultimo motivo in tema di determinazione della pena deve, invece,ritenersi assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo, imponendosil’annullamento con rinvio per la determinazione della pena, una volta esclusal’aggravante dell’art. 628, comma 3, n.3 cod. pen.A tale riguardo va rammentato che caso di impugnazione del soloimputato, il divieto della "reformatio in pejus", opera anche nel giudizio di rinvio esi estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che lacomparazione fra sentenze necessaria all'individuazione del trattamento menodeteriore per l'imputato deve essere eseguita tra quelle rese in detti giudizi,restando immodificabile "in pejus" l'esito per lui più favorevole tra quelliintervenuti, a seguito di sua esclusiva impugnazione, con le varie decisioni dimerito succedutesi nel corso del processo, senza considerare la sentenza di primogrado di assoluzione essendo questa stata riformata in accoglimento dell’appellodel pubblico ministero (vedi, Sez. 5, n.493 del 09/07/1998 dep. 1999 , Lonero,Rv. 212159; Sez. 1, n. 26898 del 22/05/2001, Salzano, Rv. 219920). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto all’aggravante di cui all’art.628, comma 3, n.3 c.p. che esclude. Rigetta il ricorso nel resto.Rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazionedella pena.Così deciso il 26 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]