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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 luglio 2024

Cassazione n. 47735/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di COSENZAc/ [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] (Nigeria) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 13/08/2024 del TRIBUNALE di CATANZARO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso, riportandosi alla memoria scritta in atti; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cosenza, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso, riportandosi alla memoria di replica in atti e concludendo per l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in subordine per il rigetto.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 13/08/2024 il Tribunale di Catanzaro, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Cosenza in data 23/07/2024, applicativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare degli arresti domiciliari per diverse ipotesi di riciclaggio e ricettazione (capi da 1 a 14 dell'incolpazione provvisoria), annullava il provvedimento impugnato limitatamente ai capi da 1 a 8 nonché 9 e 14, riqualificando i capi 10, 11, 12 e 13 nel delitto di truffa informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen. (assorbiti quelli 11 e 13 nei capi 10 e 12) e confermando la misura cautelare in atto.

2. Propone ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, eccependo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche, sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, effettuata dal Tribunale del riesame.

Lamenta il ricorrente che l'indagato era stato ritenuto concorrente nel reato presupposto, valorizzando un unico labile indizio, costituito dal fatto che l'interlocutore di alcune truffe - quelle contestate ai capi 5, 6 e 7 - si era presentato alle vittime con il nome di [OSCURATO:PERSONA]; elemento indiziario che non aveva trovato riscontro in atti (all'esito della perquisizione eseguita nei suoi confronti, l'Okolie non era stato trovato in possesso di strumenti informatici da utilizzare per porre in essere gli artifici e raggiri richiesti dalla norma incriminatrice ravvisata; le vittime che avevano riferito il suo nome non avevano fornito alcuna prova circa l'effettiva identità del soggetto).

Sussisteva, invece, la prova dell'accredito sui conti correnti intestati ad Okolie delle somme provento di truffa e l'immediato prelievo (qualificato come ricettazione) e/o bonifico (qualificato come riciclaggio) da tali conti.

Con memoria del 24 ottobre 2024, il difensore dell'indagato eccepisce la carenza di interesse del Pubblico Ministero, atteso la conferma della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame, a prescindere dalla diversa qualificazione dei reati; con memoria di replica del 14 novembre 2024, contestando le conclusioni della Procura Generale, precisa che, anche rispetto ai termini di durata massima della misura, la Procura ricorrente non aveva un interesse concreto a impugnare, non solo perché nulla aveva dedotto a riguardo ma anche perché la questione dei termini riguardava una fase procedurale successiva, di pertinenza esclusiva della Procura Distrettuale di Catanzaro, destinata ad esercitare le attribuzioni in materia di reati ex art. 640-ter cod. pen.

In ogni caso, la difesa insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso anche in relazione ai motivi proposti, attinenti alla ricostruzione in fatto della vicenda, in mancanza di vizi logici della motivazione.

4. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo, infatti, non è consentito in sede di legittimità, il cui ambito circoscritto è quello di verificare se le argomentazioni a base del provvedimento impugnato sono congrue sotto il profilo logico giuridico rispetto alla decisione adottata, senza possibilità di procedere a una nuova o diversa valutazione degli 2 /V), elementi indizianti; ha precisato a riguardo la Suprema Corte che il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (ex multis, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012.

Siciliano, Rv. 251761)

5. Dal testo dell'ordinanza del riesame tali incongruenze motivazionali non si rinvengono, avendo il tribunale ritenuto che la piattaforma indiziaria induca a ritenere ragionevole e verosimile che l'autore delle truffe alla base dei profitti confluiti sui conti correnti dell'indagato fosse proprio quest'ultimo, valorizzando a tal fine due dati: l'essersi l'autore delle truffe presentato, seppure per via telematica, come Okolie in tre degli episodi contestati; l'accreditamento su conti correnti a quest'ultimi intestati del provento dei reati.

Tale opzione interpretativa non risulta illogica o integrativa del travisamento della prova, costituendo al contrario una possibile lettura degli elementi indiziari; la versione alternativa fornita dalla pubblica accusa non priva di coerenza la conclusione del tribunale, a base della diversa qualificazione giuridica della condotta delittuosa, pur meritando adeguato vaglio nella successiva fase di merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di COSENZAc/ [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] (Nigeria) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 13/08/2024 del TRIBUNALE di CATANZARO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso, riportandosi alla memoria scritta in atti; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cosenza, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso, riportandosi alla memoria di replica in atti e concludendo per l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in subordine per il rigetto. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 13/08/2024 il Tribunale di Catanzaro, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Cosenza in data 23/07/2024, applicativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare degli arresti domiciliari per diverse ipotesi di riciclaggio e ricettazione (capi da 1 a 14 dell'incolpazione provvisoria), annullava il provvedimento impugnato limitatamente ai capi da 1 a 8 nonché 9 e 14, riqualificando i capi 10, 11, 12 e 13 nel delitto di truffa informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen. (assorbiti quelli 11 e 13 nei capi 10 e 12) e confermando la misura cautelare in atto. 2. Propone ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, eccependo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche, sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, effettuata dal Tribunale del riesame. Lamenta il ricorrente che l'indagato era stato ritenuto concorrente nel reato presupposto, valorizzando un unico labile indizio, costituito dal fatto che l'interlocutore di alcune truffe - quelle contestate ai capi 5, 6 e 7 - si era presentato alle vittime con il nome di [OSCURATO:PERSONA]; elemento indiziario che non aveva trovato riscontro in atti (all'esito della perquisizione eseguita nei suoi confronti, l'Okolie non era stato trovato in possesso di strumenti informatici da utilizzare per porre in essere gli artifici e raggiri richiesti dalla norma incriminatrice ravvisata; le vittime che avevano riferito il suo nome non avevano fornito alcuna prova circa l'effettiva identità del soggetto). Sussisteva, invece, la prova dell'accredito sui conti correnti intestati ad Okolie delle somme provento di truffa e l'immediato prelievo (qualificato come ricettazione) e/o bonifico (qualificato come riciclaggio) da tali conti. Con memoria del 24 ottobre 2024, il difensore dell'indagato eccepisce la carenza di interesse del Pubblico Ministero, atteso la conferma della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame, a prescindere dalla diversa qualificazione dei reati; con memoria di replica del 14 novembre 2024, contestando le conclusioni della Procura Generale, precisa che, anche rispetto ai termini di durata massima della misura, la Procura ricorrente non aveva un interesse concreto a impugnare, non solo perché nulla aveva dedotto a riguardo ma anche perché la questione dei termini riguardava una fase procedurale successiva, di pertinenza esclusiva della Procura Distrettuale di Catanzaro, destinata ad esercitare le attribuzioni in materia di reati ex art. 640-ter cod. pen. In ogni caso, la difesa insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso anche in relazione ai motivi proposti, attinenti alla ricostruzione in fatto della vicenda, in mancanza di vizi logici della motivazione. 4. Il ricorso è inammissibile. Il motivo, infatti, non è consentito in sede di legittimità, il cui ambito circoscritto è quello di verificare se le argomentazioni a base del provvedimento impugnato sono congrue sotto il profilo logico giuridico rispetto alla decisione adottata, senza possibilità di procedere a una nuova o diversa valutazione degli 2 /V), elementi indizianti; ha precisato a riguardo la Suprema Corte che il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (ex multis, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012. Siciliano, Rv. 251761) 5. Dal testo dell'ordinanza del riesame tali incongruenze motivazionali non si rinvengono, avendo il tribunale ritenuto che la piattaforma indiziaria induca a ritenere ragionevole e verosimile che l'autore delle truffe alla base dei profitti confluiti sui conti correnti dell'indagato fosse proprio quest'ultimo, valorizzando a tal fine due dati: l'essersi l'autore delle truffe presentato, seppure per via telematica, come Okolie in tre degli episodi contestati; l'accreditamento su conti correnti a quest'ultimi intestati del provento dei reati. Tale opzione interpretativa non risulta illogica o integrativa del travisamento della prova, costituendo al contrario una possibile lettura degli elementi indiziari; la versione alternativa fornita dalla pubblica accusa non priva di coerenza la conclusione del tribunale, a base della diversa qualificazione giuridica della condotta delittuosa, pur meritando adeguato vaglio nella successiva fase di merito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in
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