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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38929/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare l'esito del giudizio di comparazione, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza dei criteri di calcolo delle imposte, è relativo a capi per i quali è stata emessa declaratoria di prescrizione e non sussistono evidenze per il proscioglimento nel merito, peraltro non richiesto dal ricorrente; Ritenuto, invece, che il terzo motivo è fondato: Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u.c., R.D. 267/1942 nella parte in cui dispone che "la condanna per uno dei delitti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", escludendo esplicitamente l'applicabilità dello strumento di commisurazione (cor)relativa declinato dall'art. 37 cod. pen. che, in ipotesi di pena accessoria indeterminata, ne commisura la durata a quella della principale, ritenendo il relativo meccanismo non adeguato ad assicurare la necessaria autonoma quantificazione, in considerazione della specifica e non sovrapponibile funzione del diverso ordine di pene sia in relazione al diverso carico di afflittività rispetto ai diritti fondamentali della persona, che della diversa finalità.

Siffatta interpretazione non è stata ritenuta vincolante in una prima applicazione giurisprudenziale (Sez. 5, 7 dicembre 2018 in proc. 23648/2016, Piermartiri), mentre altro orientamento (Sez. 5, 13 dicembre 2018 in proc. 3703/2018, Retrosi; Sez. 5, n. 5882 del 6 febbraio 2019, Rv. 274413) si è determinato nel senso di dover rimettere al giudice del merito la determinazione discrezionale dell'entità delle pene accessorie ex art. 216 u.c..

Alla stregua del contrasto, manifestatosi nell'immediatezza della pronuncia della Consulta, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione «se le pena accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta dall'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, come riformulato ad opera della sentenza n.222 del 5/12/2018 della Corte costituzionale con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale, mediante l'introduzione della previsione della sola durata massima "fino a dieci anni" debbano considerarsi pena con durata non predeterminata e quindi ricadere nella regola generale di computo di cui all'art. 37 cod. pen, (che prevede la commisurazione della pena accessoria non predeterminata alla pena principale inflitta), con la conseguenza che è la stessa Cassazione a poter operare la detta commisurazione con riferimento ai processi pendenti; ovvero se, per effetto, della nuova formulazione, la durata delle pene accessorie debba invece considerarsi predeterminata entro la forbice data, con la conseguenza che non trova applicazione l'art. 37 cod. pen. ma , di regola, la rideterminazione involge un giudizio di fatto di competenza del giudice del merito, da effettuarsi facendo ricorso ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.».

Con sentenza n. 28910 del 28 febbraio 2019, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito come «le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» (Rv. 276286).

In applicazione dell'enunciato principio di diritto, la verifica dei parametri di commisurazione della pena accessoria, in quanto sanzione predeterminata, in riferimento al carico di afflittività rispetto ai diritti fondamentali della persona (libertà di iniziativa economica) ed alla finalità (non [solo] rieducativa) della medesima, resta assegnata alla discrezionalità del giudice del merito; con la conseguenza per cui, in presenza di una forbice edittale particolarmente ampia, quanto più ci si discosti dal minimo edittale, tanto più è richiesta una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen. (V.

Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, 276932), valutati ed apprezzati tenendo conto della specifica funzione delle pene accessorie fallimentari, come esplicitamente declinate nella sentenza della Consulta richiamata.

Nel caso in esame, la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, comma terzo,

I. fall., è stata determinata dal giudice di merito in conformità alla disposizione normativa, con conseguente obbligo di rideterminazione.

Ritenuto, pertanto, che, in applicazione degli enunciati principi di diritto, che assegnano alla discrezionalità del giudice del merito la verifica dei parametri di commisurazione della pena accessoria, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della durata delle sanzioni accessorie di cui all'art. 216 u.c.

I.fall., irrogate all'imputato nella misura di dieci anni, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame sul punto.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma.

L. fall, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame sul punto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare l'esito del giudizio di comparazione, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza dei criteri di calcolo delle imposte, è relativo a capi per i quali è stata emessa declaratoria di prescrizione e non sussistono evidenze per il proscioglimento nel merito, peraltro non richiesto dal ricorrente; Ritenuto, invece, che il terzo motivo è fondato: Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u.c., R.D. 267/1942 nella parte in cui dispone che "la condanna per uno dei delitti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", escludendo esplicitamente l'applicabilità dello strumento di commisurazione (cor)relativa declinato dall'art. 37 cod. pen. che, in ipotesi di pena accessoria indeterminata, ne commisura la durata a quella della principale, ritenendo il relativo meccanismo non adeguato ad assicurare la necessaria autonoma quantificazione, in considerazione della specifica e non sovrapponibile funzione del diverso ordine di pene sia in relazione al diverso carico di afflittività rispetto ai diritti fondamentali della persona, che della diversa finalità. Siffatta interpretazione non è stata ritenuta vincolante in una prima applicazione giurisprudenziale (Sez. 5, 7 dicembre 2018 in proc. 23648/2016, Piermartiri), mentre altro orientamento (Sez. 5, 13 dicembre 2018 in proc. 3703/2018, Retrosi; Sez. 5, n. 5882 del 6 febbraio 2019, Rv. 274413) si è determinato nel senso di dover rimettere al giudice del merito la determinazione discrezionale dell'entità delle pene accessorie ex art. 216 u.c.. Alla stregua del contrasto, manifestatosi nell'immediatezza della pronuncia della Consulta, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione «se le pena accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta dall'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, come riformulato ad opera della sentenza n.222 del 5/12/2018 della Corte costituzionale con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale, mediante l'introduzione della previsione della sola durata massima "fino a dieci anni" debbano considerarsi pena con durata non predeterminata e quindi ricadere nella regola generale di computo di cui all'art. 37 cod. pen, (che prevede la commisurazione della pena accessoria non predeterminata alla pena principale inflitta), con la conseguenza che è la stessa Cassazione a poter operare la detta commisurazione con riferimento ai processi pendenti; ovvero se, per effetto, della nuova formulazione, la durata delle pene accessorie debba invece considerarsi predeterminata entro la forbice data, con la conseguenza che non trova applicazione l'art. 37 cod. pen. ma , di regola, la rideterminazione involge un giudizio di fatto di competenza del giudice del merito, da effettuarsi facendo ricorso ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.». Con sentenza n. 28910 del 28 febbraio 2019, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito come «le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» (Rv. 276286). In applicazione dell'enunciato principio di diritto, la verifica dei parametri di commisurazione della pena accessoria, in quanto sanzione predeterminata, in riferimento al carico di afflittività rispetto ai diritti fondamentali della persona (libertà di iniziativa economica) ed alla finalità (non [solo] rieducativa) della medesima, resta assegnata alla discrezionalità del giudice del merito; con la conseguenza per cui, in presenza di una forbice edittale particolarmente ampia, quanto più ci si discosti dal minimo edittale, tanto più è richiesta una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen. (V. Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, 276932), valutati ed apprezzati tenendo conto della specifica funzione delle pene accessorie fallimentari, come esplicitamente declinate nella sentenza della Consulta richiamata. Nel caso in esame, la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, comma terzo, I. fall., è stata determinata dal giudice di merito in conformità alla disposizione normativa, con conseguente obbligo di rideterminazione. Ritenuto, pertanto, che, in applicazione degli enunciati principi di diritto, che assegnano alla discrezionalità del giudice del merito la verifica dei parametri di commisurazione della pena accessoria, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della durata delle sanzioni accessorie di cui all'art. 216 u.c. I.fall., irrogate all'imputato nella misura di dieci anni, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame sul punto. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma. L. fall, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Rom
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