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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:371
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61987CJ0354_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-354/87, Weddel & Co .

BV, società di diritto olandese, con sede in Rotterdam ( [OSCURATO:PERSONA] ), con gli avv.ti G . van der Wal, del foro dell' Aia, e G.F . van der [OSCURATO:PERSONA], del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . [OSCURATO:PERSONA], 31, Grand-rue, ricorrente, sostenuta dal Regno dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato inizialmente dai sigg .

G.M .

Borchardt e M.A .

Fierstra, indi dai sigg .

J.W . de Zwaann e T .

Heukels, del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento del regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 18 settembre 1987, n . 2806, relativo al rilascio di titoli d' importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate ( GU L 268, pag . 59 ), LA CORTE ( Seconda Sezione ), composta dai signori T.F . [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, G.F .

Mancini e F.A .

Schockweiler, giudici, avvocato generale : W . [OSCURATO:PERSONA] cancelliere J.A .

Pompe, vicecancelliere vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali delle parti all' udienza del 7 marzo 1990, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 maggio 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 novembre 1987, la Weddel & Co .

BV ha proposto, ai sensi dell' art . 173 del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento del regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 18 settembre 1987, n . 2806, relativo al rilascio di titoli d' importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate ( GU L 268, pag . 59 ). 2 Prima di esaminare la fondatezza del ricorso, è opportuno ricordare il contesto nel quale si inserisce il regolamento impugnato, e cioè le norme comunitarie relative al contingente tariffario comunitario dei prodotti di cui trattasi, al rilascio di titoli d' importazione e all' utilizzazione del contingente in questione . [OSCURATO:PERSONA] tariffario comunitario 3 Ogni anno la Comunità apre, nell' ambito degli obblighi derivanti dal [OSCURATO:PERSONA] on Tariffs and Trade ( in prosieguo : il "GATT "), un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate .

Per il 1987, ciò è stato fatto con il regolamento ( CEE ) del Consiglio 16 dicembre 1986, n . 3928 ( GU L 365, pag . 2 ).

A termini dell' art . 1 del suddetto regolamento, il volume totale di detto contingente ammontava a 29 800 tonnellate .

L' art . 2 dispone che le modalità di applicazione sono determinate secondo la cosiddetta procedura del "comitato di gestione" prevista dall' art . 27 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 805, recante organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina ( GU L 148, pag . 24 ). 4 Il regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 23 dicembre 1986, n . 3985 ( GU L 370, pag . 37 ), ha stabilito le modalità di applicazione dei regimi d' importazione .

L' art . 1, n . 1, lett . d ), di tale regolamento dispone : "1 .

Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, di cui all' articolo 1, paragrafo 1, del regolamento ( CEE ) n . 3928/86 è ripartito come segue : a ) (...) (...) d)10 000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui alle sottovoci 02.01 A II a ) e 02.01 A II b ) della Tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente : (...)" Ai termini dell' art . 7 : "La presentazione delle domande di titoli e il rilascio dei titoli d' importazione delle carni specificate nell' articolo 1, paragrafo 1, lettera d ), hanno luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento ( CEE ) n . 2377/80 ".

La normativa relativa ai titoli d' importazione 5 Nel corso del periodo cui si riferisce la presente controversia, il rilascio dei titoli d' importazione era disciplinato dal regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 4 settembre 1980, n . 2377 ( GU L 241, pag . 5 ).

In forza dell' art . 12 di tale regolamento, nella versione modificata dall' art . 2 del regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 23 dicembre 1982, n . 3578 ( GU L 373, pag . 59 ), vigente fino al 1° gennaio 1988 : "1 .

Per poter fruire del regime speciale all' importazione di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettera d ), del regolamento ( CEE ) n . 2972/79 : a ) la domanda di titolo o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato devono vertere su un quantitativo globale corrispondente al minimo di 5 t di carne, in peso del prodotto, per il regime in causa e per il mese durante il quale la domanda di titolo o le domande di titoli vengono presentate; (...)" 6 L' art . 15 del regolamento n . 2377/80 disciplina la domanda e il rilascio dei titoli d' importazione .

L' art . 15, n . 6, lett . d ), inserito dal regolamento n . 3578/82, dispone : "d ) la [OSCURATO:PERSONA] decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande presentate a norma dell' articolo 12 .

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti .

Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la [OSCURATO:PERSONA] determina il quantitativo restante ".

L' utilizzazione del contingente tariffario comunitario 7 Per quanto riguarda il contingente di 10 000 tonnellate di carne bovina di qualità pregiata stabilito per il 1987 in forza dell' art . 1, n . 1, lett . d ), del regolamento n . 3985/86, talune domande di titoli d' importazione vertevano su quantitativi globali che eccedevano i quantitativi disponibili .

Con regolamento ( CEE ) 20 febbraio 1987, n . 519 ( GU L 52, pag . 12 ), la [OSCURATO:PERSONA] si è allora avvalsa della facoltà, prevista dall' art . 15, n . 6, lett . d ), del regolamento n . 2377/80, di ridurre i quantitativi richiesti di una certa percentuale .

A termini dell' art . 1 : "Ogni domanda di titolo d' importazione presentata per il mese di febbraio 1987 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettera d ), del regolamento ( CEE ) n . 3985/86 è soddisfatta fino a concorrenza del 3,343% del quantitativo richiesto ". 8 Poiché un gran numero di titoli richiesti non è stato utilizzato per motivi commerciali, una nuova procedura di gara è stata bandita con il regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 24 agosto 1987, n . 2539 ( GU L 241, pag . 6 ).

In forza dell' art . 1 di tale regolamento : "Durante i primi dieci giorni del mese di settembre 1987 ed in conformità all' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 2377/80 possono essere presentate domande di titoli per un quantitativo globale di 4 617 t di carni bovine originarie degli [OSCURATO:PERSONA] d' America e del Canada ed in provenienza da tali paesi ". 9 In seguito, è apparso necessario ridurre di una certa percentuale i quantitativi richiesti ai sensi del regolamento n . 2539/87 .

A tale scopo, il regolamento controverso n . 2806/87 ha previsto, all' art . 1, che : "Ogni domanda di titolo d' importazione presentata per il mese di settembre 1987 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettera d ), del regolamento ( CEE ) n . 3985/86 è soddisfatta ento il limite dello 0,2425% del quantitativo richiesto .

Qualora una domanda superi il quantitativo di 4 617 t reso disponibile dal regolamento ( CEE ) n . 2539/87, si tiene conto esclusivamente di questo quantitativo ". 10 Il 9 settembre 1987, la ricorrente ha presentato alle competenti autorità dei [OSCURATO:PERSONA] una domanda di titoli per l' importazione di 80 000 tonnellate di carni bovine, seguita, il 10 settembre, da una nuova domanda vertente su 240 000 tonnellate .

A causa dell' applicazione del principio del massimale contemplato dall' art . 1, secondo comma, del regolamento controverso n . 2806/87, la ricorrente ha ottenuto un titolo corrispondente solo allo 0,2425% di 4 617 tonnellate ed è quindi stata autorizzata a importare solo 11,19 tonnellate di carni bovine . 11 La questione se, nell' ambito del regolamento n . 2539/87, un operatore potesse chiedere titoli per un quantitativo maggiore del quantitativo disponibile è stata sollevata per la prima volta nella riunione del comitato di gestione dell' 11 settembre 1987 .

Secondo il resoconto sommario di detta riunione, "gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] hanno risposto che l' art . 12 del regolamento ( CEE ) n . 2377/80, secondo il suo testo, non prevede un massimale .

La questione sarebbe cionondimeno dubbia e dovrà ancora essere esaminata ". 12 L' 11 settembre 1987, il [OSCURATO:PERSONA] voor Vee en Vlees ( in prosieguo : il "[OSCURATO:PERSONA] "), l' ente olandese competente per la ricezione delle domande di titoli ed il rilascio dei titoli d' importazione, ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] l' importo globale delle domande presentate nei [OSCURATO:PERSONA] .

Il 15 settembre 1987, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto che una domanda di titoli doveva vertere su un quantitativo globale corrispondente al minimo a 5 tonnellate di carne, ma non eccedente il quantitativo globale disponibile al momento della presentazione della domanda, benché non esistesse più un massimale specifico nell' ambito di tale regime dal 1982 . 13 [OSCURATO:PERSONA] ha risposto che tale interpretazione del regolamento n . 2539/87 era in contrasto con talune decisioni adottate in precedenza, in particolare nella riunione del comitato di gestione, l' 11 settembre 1987, e causava gravi problemi alle imprese interessate nei [OSCURATO:PERSONA] .

Tuttavia, con il regolamento controverso 18 settembre 1987, n . 2806, la [OSCURATO:PERSONA] ha istituito un massimale per le domande, riducendo così in modo proporzionale i quantitativi richiesti . 14 Con ordinanza 27 aprile 1988, la Corte ha ammesso che il governo olandese intervenisse a sostegno delle conclusioni della ricorrente . 15 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza .

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla ricevibilità 16 La ricorrente sostiene che, secondo la sentenza 13 maggio 1971, NV [OSCURATO:PERSONA] e a . / [OSCURATO:PERSONA] ( cause riunite 41/70 - 44/70, Racc . pag . 411 ), il ricorso è ricevibile in quanto il regolamento controverso non ha portata generale ed essa è direttamente ed individualmente riguardata dalle sue disposizioni .

La ricorrente assume di aver subito un notevole danno in conseguenza del regolamento in causa in quanto le domande di titoli sono state soddisfatte solo fino a concorrenza di un tonnellaggio massimo; essa avrebbe quindi perduto la possibilità di importare un quantitativo notevolmente superiore di carni bovine dagli [OSCURATO:PERSONA] e/o dal Canada, come pure quella di ottenere licenze nell' ambito del GATT . 17 [OSCURATO:PERSONA] deduce che il ricorso è irricevibile in quanto il regolamento controverso n . 2806/87 non riguarda direttamente ed individualmente la ricorrente ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del Trattato CEE .

Tale regolamento ha una portata generale e non può essere considerato come una decisione o un insieme di decisioni rispondenti ai requisiti di cui all' art . 173 .

Il solo fatto che si possa stabilire il numero, o addirittura l' identità, delle persone nei cui confronti un regolamento viene adottato non costituisce un criterio che consenta di qualificare tale regolamento come un atto impugnabile ai sensi del suddetto art . 173, secondo comma . 18 Si deve accertare se le disposizioni del regolamento n . 2806/87 riguardino la ricorrente direttamente ed individualmente ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del Trattato CEE . 19 Per quanto riguarda la prima condizione, è sufficiente rilevare che il regolamento n . 2806/87 determina in modo molto dettagliato i criteri da seguire nell' attribuzione dei titoli d' importazione, senza lasciare alcun margine di discrezionalità agli enti degli [OSCURATO:PERSONA] membri competenti a rilasciare tali documenti .

Ne deriva che la ricorrente è direttamente riguardata dal regolamento . 20 Circa la seconda condizione, è assodato che il regolamento n . 2806/87 è stato adottato tenendo conto dei quantitativi di carni bovine per i quali erano state presentate domande individuali di titoli d' importazione durante i primi dieci giorni del settembre 1987 . 21 Al momento dell' adozione del suddetto regolamento, il numero delle domande cui esso poteva applicarsi era quindi determinato, né poteva essere aumentato .

La misura percentuale in cui dette domande potevano essere soddisfatte è stata determinata in base al quantitativo globale cui esse si riferivano . 22 Pertanto, adottando il regolamento n . 2806/87, la [OSCURATO:PERSONA] anche se ha preso conoscenza unicamente dei quantitativi richiesti, ha deciso del seguito da dare a ciascuna domanda presentata . 23 Di conseguenza, l' art . 1 del regolamento n . 2806/87 non costituisce una disposizione avente portata generale ai sensi dell' art . 189, secondo comma, del Trattato CEE, ma dev' essere considerato come un insieme di decisioni individuali adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], in forza dell' art . 1, n . 1, lett . d ), del regolamento n . 3985/86, nella forma di regolamento, decisioni ciascuna delle quali incide sulla situazione giuridica di ciascun richiedente .

Si deve quindi constatare che il regolamento riguarda direttamente ed individualmente la ricorrente e che, di conseguenza, il ricorso è ricevibile .

Nel merito 24 La ricorrente deduce vari mezzi relativi in particolare all' insufficienza di motivazione del regolamento controverso, all' eccesso di potere ed alla violazione di una forma sostanziale . 25 La ricorrente assume così, in primo luogo, che l' art . 1, secondo comma, del regolamento n . 2806/87, che costituisce una modifica della politica seguita sino ad allora dalla [OSCURATO:PERSONA], non è motivato nel preambolo di tale regolamento .

Questo sarebbe stato quindi adottato in violazione dell' art . 190 del Trattato CEE . 26 La ricorrente assume, in secondo luogo, che il regolamento n . 2806/87 non si limita a disciplinare la procedura di deposito delle domande di titoli, in conformità all' art . 15, n . 6, lett . d ), del regolamento del Consiglio n . 2377/80, ma subordina il rilascio dei titoli a condizioni non previste dall' art . 12 di quest' ultimo regolamento .

Stabilendo così norme nuove nell' ambito di un regolamento adottato ai fini dell' applicazione di un regolamento del Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ecceduto i suoi poteri . 27 In terzo luogo, la ricorrente deduce la violazione di una norma di procedura e/o di una forma sostanziale in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha consultato il comitato di gestione, contrariamente all' art . 27 del succitato regolamento del Consiglio n . 805/68 . 28 [OSCURATO:PERSONA] ricorda la genesi del principio del massimale e assume che l' art . 1, secondo comma, del regolamento n . 2806/87 è solo una semplice precisazione e non una modifica apportata al regime degli artt . 12 e 15 del regolamento del Consiglio n . 2377/80 .

Il principio del massimale sarebbe solo la conseguenza logica dell' applicazione della tecnica della percentuale uniforme prevista dall' art . 15, n . 6, lett . d ), del regolamento n . 2377/80 . 29 Si deve osservare che i tre mezzi della ricorrente pongono la questione del se la [OSCURATO:PERSONA] potesse, in un momento in cui le domande di titoli di importazione erano già state tutte presentate, istituire, con il regolamento controverso, il principio del massimale precisando che ciascuna delle domande sarebbe stata presa in considerazione solo entro il limite del quantitativo globale disponibile di 4 617 tonnellate . 30 Si deve constatare che, come è indicato chiaramente nel secondo "considerando" del regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 dicembre 1979, n . 2957 ( GU L 336, pag . 5 ), che per la prima volta ha aperto il contingente tariffario comunitario per le carni in causa, lo scopo del regime di domande di titoli di importazione e di riduzione delle domande in caso di superamento del contingente è quello di "garantire, in particolare, l' uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità ". 31 Si deve riconoscere che il principio fissato dall' art . 1, secondo comma, del regolamento n . 2806/87 conforma alla buona amministrazione in quanto apporta una precisazione alla normativa comunitaria già esistente, di cui costituisce peraltro una conseguenza necessaria, dato che in mancanza di un siffatto principio il regime dei titoli di importazione non potrebbe funzionare correttamente .

Va sottolineato, in proposito, che l' operatore il quale chieda un quantitativo superiore al quantitativo disponibile può averlo fatto col solo intento di falsare, a proprio vantaggio, la riduzione proporzionale delle varie domande effettuata successivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] .

Di conseguenza, si deve considerare che le disposizioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di evitare che gli scopi del regime di cui trattasi fossero in tal modo distorti rientrano nella sfera delle sue specifiche competenze e che la consultazione del comitato di gestione non era necessaria . 32 La ricorrente assume inoltre che, in altri regolamenti e regimi che rientrano nella politica agricola comune, la presentazione di domande eccedenti il quantitativo disponibile era usuale ed ammessa .

Essa non ha però potuto citare alcun esempio di pratiche del genere in risposta ad un quesito scritto posto dalla Corte .

Stando così le cose, la ricorrente non poteva ragionevolmente aspettarsi che la [OSCURATO:PERSONA] agisse diversamente ed il suo argomento dev' essere respinto . 33 La ricorrente sostiene pure che l' art . 1, secondo comma, del regolamento n . 2806/87 viola il principio di parità di trattamento in quanto stabilisce una distinzione ingiustificata fra gli operatori che hanno presentato in un solo Stato membro una sola domanda che superava il quantitativo disponibile e quelli che hanno presentato più domande vertenti ciascuna su tutto il quantitativo disponibile in più [OSCURATO:PERSONA] membri .

Secondo la ricorrente, queste ultime domande non sono sommate in conformità all' art . 15, n . 2, lett . b ), del regolamento n . 2377/80, nella versione modificata dal regolamento n . 3578/82, e consentono quindi di chiedere un titolo di importazione nei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri in forza dello stesso regime speciale d' importazione . 34 [OSCURATO:PERSONA] ammette che, a partire dall' entrata in vigore del regolamento n . 3578/82, l' applicazione del principio del massimale previsto dal regolamento n . 2806/87 può effettivamente comportare differenze di trattamento nel caso di richiedenti che presentano simultaneamente domande in più [OSCURATO:PERSONA] membri .

Tuttavia, questa eventualità non si sarebbe finora verificata .

Comunque, la ricorrente non avrebbe subito alcun effetto di questa potenziale differenza di trattamento giacché non ha presentato alcuna domanda in altri [OSCURATO:PERSONA] membri . 35 A questo proposito, si deve anzitutto ricordare che lo scopo del controverso regime di importazione è quello di garantire la parità di accesso di tutti gli operatori interessati della Comunità al quantitativo disponibile .

Si deve rilevare poi che tanto la presentazione in un solo Stato membro di una domanda che superi il quantitativo disponibile quanto la presentazione in più [OSCURATO:PERSONA] membri di domande vertenti ogni volta su tutto il quantitativo disponibile tendono a sviare tale regime dal suo scopo .

Di conseguenza, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia rapidamente represso il secondo tipo di abuso non può conferire alla ricorrente il diritto a che il proprio metodo sia approvato o giustificato .

Ne risulta che la ricorrente non può dedurre una violazione del principio della parità di trattamento . 36 Infine, per quanto riguarda l' argomento della ricorrente e del governo dei [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l' interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] non derivava chiaramente dalla normativa comunitaria già esistente e costituiva una violazione della certezza del diritto, si deve sottolineare ancora una volta che la suddetta interpretazione costituiva una semplice precisazione della normativa comunitaria già esistente, di cui era una necessaria conseguenza .

Gli argomenti riguardanti la violazione della certezza del diritto devono, quindi, essere respinti . 37 Dalle considerazioni che precedono risulta che i mezzi dedotti sono infondati e che pertanto il ricorso dev' essere respinto .

Decisione relativa alle spese Sulle spese 38 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese .

La ricorrente è rimasta soccombente e quindi dev' essere condannata alle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( Seconda Sezione ), dichiara e statuisce : 1 ) Il ricorso è respinto . 2 ) La ricorrente è condannata alle spese .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61987CJ0354_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-354/87, Weddel & Co . BV, società di diritto olandese, con sede in Rotterdam ( [OSCURATO:PERSONA] ), con gli avv.ti G . van der Wal, del foro dell' Aia, e G.F . van der [OSCURATO:PERSONA], del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . [OSCURATO:PERSONA], 31, Grand-rue, ricorrente, sostenuta dal Regno dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato inizialmente dai sigg . G.M . Borchardt e M.A . Fierstra, indi dai sigg . J.W . de Zwaann e T . Heukels, del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento del regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 18 settembre 1987, n . 2806, relativo al rilascio di titoli d' importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate ( GU L 268, pag . 59 ), LA CORTE ( Seconda Sezione ), composta dai signori T.F . [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici, avvocato generale : W . [OSCURATO:PERSONA] cancelliere J.A . Pompe, vicecancelliere vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali delle parti all' udienza del 7 marzo 1990, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 maggio 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 novembre 1987, la Weddel & Co . BV ha proposto, ai sensi dell' art . 173 del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento del regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 18 settembre 1987, n . 2806, relativo al rilascio di titoli d' importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate ( GU L 268, pag . 59 ). 2 Prima di esaminare la fondatezza del ricorso, è opportuno ricordare il contesto nel quale si inserisce il regolamento impugnato, e cioè le norme comunitarie relative al contingente tariffario comunitario dei prodotti di cui trattasi, al rilascio di titoli d' importazione e all' utilizzazione del contingente in questione . [OSCURATO:PERSONA] tariffario comunitario 3 Ogni anno la Comunità apre, nell' ambito degli obblighi derivanti dal [OSCURATO:PERSONA] on Tariffs and Trade ( in prosieguo : il "GATT "), un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate . Per il 1987, ciò è stato fatto con il regolamento ( CEE ) del Consiglio 16 dicembre 1986, n . 3928 ( GU L 365, pag . 2 ). A termini dell' art . 1 del suddetto regolamento, il volume totale di detto contingente ammontava a 29 800 tonnellate . L' art . 2 dispone che le modalità di applicazione sono determinate secondo la cosiddetta procedura del "comitato di gestione" prevista dall' art . 27 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 805, recante organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina ( GU L 148, pag . 24 ). 4 Il regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 23 dicembre 1986, n . 3985 ( GU L 370, pag . 37 ), ha stabilito le modalità di applicazione dei regimi d' importazione . L' art . 1, n . 1, lett . d ), di tale regolamento dispone : "1 . Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, di cui all' articolo 1, paragrafo 1, del regolamento ( CEE ) n . 3928/86 è ripartito come segue : a ) (...) (...) d)10 000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui alle sottovoci 02.01 A II a ) e 02.01 A II b ) della Tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente : (...)" Ai termini dell' art . 7 : "La presentazione delle domande di titoli e il rilascio dei titoli d' importazione delle carni specificate nell' articolo 1, paragrafo 1, lettera d ), hanno luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento ( CEE ) n . 2377/80 ". La normativa relativa ai titoli d' importazione 5 Nel corso del periodo cui si riferisce la presente controversia, il rilascio dei titoli d' importazione era disciplinato dal regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 4 settembre 1980, n . 2377 ( GU L 241, pag . 5 ). In forza dell' art . 12 di tale regolamento, nella versione modificata dall' art . 2 del regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 23 dicembre 1982, n . 3578 ( GU L 373, pag . 59 ), vigente fino al 1° gennaio 1988 : "1 . Per poter fruire del regime speciale all' importazione di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettera d ), del regolamento ( CEE ) n . 2972/79 : a ) la domanda di titolo o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato devono vertere su un quantitativo globale corrispondente al minimo di 5 t di carne, in peso del prodotto, per il regime in causa e per il mese durante il quale la domanda di titolo o le domande di titoli vengono presentate; (...)" 6 L' art . 15 del regolamento n . 2377/80 disciplina la domanda e il rilascio dei titoli d' importazione . L' art . 15, n . 6, lett . d ), inserito dal regolamento n . 3578/82, dispone : "d ) la [OSCURATO:PERSONA] decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande presentate a norma dell' articolo 12 . Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti . Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la [OSCURATO:PERSONA] determina il quantitativo restante ". L' utilizzazione del contingente tariffario comunitario 7 Per quanto riguarda il contingente di 10 000 tonnellate di carne bovina di qualità pregiata stabilito per il 1987 in forza dell' art . 1, n . 1, lett . d ), del regolamento n . 3985/86, talune domande di titoli d' importazione vertevano su quantitativi globali che eccedevano i quantitativi disponibili . Con regolamento ( CEE ) 20 febbraio 1987, n . 519 ( GU L 52, pag . 12 ), la [OSCURATO:PERSONA] si è allora avvalsa della facoltà, prevista dall' art . 15, n . 6, lett . d ), del regolamento n . 2377/80, di ridurre i quantitativi richiesti di una certa percentuale . A termini dell' art . 1 : "Ogni domanda di titolo d' importazione presentata per il mese di febbraio 1987 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettera d ), del regolamento ( CEE ) n . 3985/86 è soddisfatta fino a concorrenza del 3,343% del quantitativo richiesto ". 8 Poiché un gran numero di titoli richiesti non è stato utilizzato per motivi commerciali, una nuova procedura di gara è stata bandita con il regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 24 agosto 1987, n . 2539 ( GU L 241, pag . 6 ). In forza dell' art . 1 di tale regolamento : "Durante i primi dieci giorni del mese di settembre 1987 ed in conformità all' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 2377/80 possono essere presentate domande di titoli per un quantitativo globale di 4 617 t di carni bovine originarie degli [OSCURATO:PERSONA] d' America e del Canada ed in provenienza da tali paesi ". 9 In seguito, è apparso necessario ridurre di una certa percentuale i quantitativi richiesti ai sensi del regolamento n . 2539/87 . A tale scopo, il regolamento controverso n . 2806/87 ha previsto, all' art . 1, che : "Ogni domanda di titolo d' importazione presentata per il mese di settembre 1987 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettera d ), del regolamento ( CEE ) n . 3985/86 è soddisfatta ento il limite dello 0,2425% del quantitativo richiesto . Qualora una domanda superi il quantitativo di 4 617 t reso disponibile dal regolamento ( CEE ) n . 2539/87, si tiene conto esclusivamente di questo quantitativo ". 10 Il 9 settembre 1987, la ricorrente ha presentato alle competenti autorità dei [OSCURATO:PERSONA] una domanda di titoli per l' importazione di 80 000 tonnellate di carni bovine, seguita, il 10 settembre, da una nuova domanda vertente su 240 000 tonnellate . A causa dell' applicazione del principio del massimale contemplato dall' art . 1, secondo comma, del regolamento controverso n . 2806/87, la ricorrente ha ottenuto un titolo corrispondente solo allo 0,2425% di 4 617 tonnellate ed è quindi stata autorizzata a importare solo 11,19 tonnellate di carni bovine . 11 La questione se, nell' ambito del regolamento n . 2539/87, un operatore potesse chiedere titoli per un quantitativo maggiore del quantitativo disponibile è stata sollevata per la prima volta nella riunione del comitato di gestione dell' 11 settembre 1987 . Secondo il resoconto sommario di detta riunione, "gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] hanno risposto che l' art . 12 del regolamento ( CEE ) n . 2377/80, secondo il suo testo, non prevede un massimale . La questione sarebbe cionondimeno dubbia e dovrà ancora essere esaminata ". 12 L' 11 settembre 1987, il [OSCURATO:PERSONA] voor Vee en Vlees ( in prosieguo : il "[OSCURATO:PERSONA] "), l' ente olandese competente per la ricezione delle domande di titoli ed il rilascio dei titoli d' importazione, ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] l' importo globale delle domande presentate nei [OSCURATO:PERSONA] . Il 15 settembre 1987, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto che una domanda di titoli doveva vertere su un quantitativo globale corrispondente al minimo a 5 tonnellate di carne, ma non eccedente il quantitativo globale disponibile al momento della presentazione della domanda, benché non esistesse più un massimale specifico nell' ambito di tale regime dal 1982 . 13 [OSCURATO:PERSONA] ha risposto che tale interpretazione del regolamento n . 2539/87 era in contrasto con talune decisioni adottate in precedenza, in particolare nella riunione del comitato di gestione, l' 11 settembre 1987, e causava gravi problemi alle imprese interessate nei [OSCURATO:PERSONA] . Tuttavia, con il regolamento controverso 18 settembre 1987, n . 2806, la [OSCURATO:PERSONA] ha istituito un massimale per le domande, riducendo così in modo proporzionale i quantitativi richiesti . 14 Con ordinanza 27 aprile 1988, la Corte ha ammesso che il governo olandese intervenisse a sostegno delle conclusioni della ricorrente . 15 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte . Sulla ricevibilità 16 La ricorrente sostiene che, secondo la sentenza 13 maggio 1971, NV [OSCURATO:PERSONA] e a . / [OSCURATO:PERSONA] ( cause riunite 41/70 - 44/70, Racc . pag . 411 ), il ricorso è ricevibile in quanto il regolamento controverso non ha portata generale ed essa è direttamente ed individualmente riguardata dalle sue disposizioni . La ricorrente assume di aver subito un notevole danno in conseguenza del regolamento in causa in quanto le domande di titoli sono state soddisfatte solo fino a concorrenza di un tonnellaggio massimo; essa avrebbe quindi perduto la possibilità di importare un quantitativo notevolmente superiore di carni bovine dagli [OSCURATO:PERSONA] e/o dal Canada, come pure quella di ottenere licenze nell' ambito del GATT . 17 [OSCURATO:PERSONA] deduce che il ricorso è irricevibile in quanto il regolamento controverso n . 2806/87 non riguarda direttamente ed individualmente la ricorrente ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del Trattato CEE . Tale regolamento ha una portata generale e non può essere considerato come una decisione o un insieme di decisioni rispondenti ai requisiti di cui all' art . 173 . Il solo fatto che si possa stabilire il numero, o addirittura l' identità, delle persone nei cui confronti un regolamento viene adottato non costituisce un criterio che consenta di qualificare tale regolamento come un atto impugnabile ai sensi del suddetto art . 173, secondo comma . 18 Si deve accertare se le disposizioni del regolamento n . 2806/87 riguardino la ricorrente direttamente ed individualmente ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del Trattato CEE . 19 Per quanto riguarda la prima condizione, è sufficiente rilevare che il regolamento n . 2806/87 determina in modo molto dettagliato i criteri da seguire nell' attribuzione dei titoli d' importazione, senza lasciare alcun margine di discrezionalità agli enti degli [OSCURATO:PERSONA] membri competenti a rilasciare tali documenti . Ne deriva che la ricorrente è direttamente riguardata dal regolamento . 20 Circa la seconda condizione, è assodato che il regolamento n . 2806/87 è stato adottato tenendo conto dei quantitativi di carni bovine per i quali erano state presentate domande individuali di titoli d' importazione durante i primi dieci giorni del settembre 1987 . 21 Al momento dell' adozione del suddetto regolamento, il numero delle domande cui esso poteva applicarsi era quindi determinato, né poteva essere aumentato . La misura percentuale in cui dette domande potevano essere soddisfatte è stata determinata in base al quantitativo globale cui esse si riferivano . 22 Pertanto, adottando il regolamento n . 2806/87, la [OSCURATO:PERSONA] anche se ha preso conoscenza unicamente dei quantitativi richiesti, ha deciso del seguito da dare a ciascuna domanda presentata . 23 Di conseguenza, l' art . 1 del regolamento n . 2806/87 non costituisce una disposizione avente portata generale ai sensi dell' art . 189, secondo comma, del Trattato CEE, ma dev' essere considerato come un insieme di decisioni individuali adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], in forza dell' art . 1, n . 1, lett . d ), del regolamento n . 3985/86, nella forma di regolamento, decisioni ciascuna delle quali incide sulla situazione giuridica di ciascun richiedente . Si deve quindi constatare che il regolamento riguarda direttamente ed individualmente la ricorrente e che, di conseguenza, il ricorso è ricevibile . Nel merito 24 La ricorrente deduce vari mezzi relativi in particolare all' insufficienza di motivazione del regolamento controverso, all' eccesso di potere ed alla violazione di una forma sostanziale . 25 La ricorrente assume così, in primo luogo, che l' art . 1, secondo comma, del regolamento n . 2806/87, che costituisce una modifica della politica seguita sino ad allora dalla [OSCURATO:PERSONA], non è motivato nel preambolo di tale regolamento . Questo sarebbe stato quindi adottato in violazione dell' art . 190 del Trattato CEE . 26 La ricorrente assume, in secondo luogo, che il regolamento n . 2806/87 non si limita a disciplinare la procedura di deposito delle domande di titoli, in conformità all' art . 15, n . 6, lett . d ), del regolamento del Consiglio n . 2377/80, ma subordina il rilascio dei titoli a condizioni non previste dall' art . 12 di quest' ultimo regolamento . Stabilendo così norme nuove nell' ambito di un regolamento adottato ai fini dell' applicazione di un regolamento del Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ecceduto i suoi poteri . 27 In terzo luogo, la ricorrente deduce la violazione di una norma di procedura e/o di una forma sostanziale in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha consultato il comitato di gestione, contrariamente all' art . 27 del succitato regolamento del Consiglio n . 805/68 . 28 [OSCURATO:PERSONA] ricorda la genesi del principio del massimale e assume che l' art . 1, secondo comma, del regolamento n . 2806/87 è solo una semplice precisazione e non una modifica apportata al regime degli artt . 12 e 15 del regolamento del Consiglio n . 2377/80 . Il principio del massimale sarebbe solo la conseguenza logica dell' applicazione della tecnica della percentuale uniforme prevista dall' art . 15, n . 6, lett . d ), del regolamento n . 2377/80 . 29 Si deve osservare che i tre mezzi della ricorrente pongono la questione del se la [OSCURATO:PERSONA] potesse, in un momento in cui le domande di titoli di importazione erano già state tutte presentate, istituire, con il regolamento controverso, il principio del massimale precisando che ciascuna delle domande sarebbe stata presa in considerazione solo entro il limite del quantitativo globale disponibile di 4 617 tonnellate . 30 Si deve constatare che, come è indicato chiaramente nel secondo "considerando" del regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 dicembre 1979, n . 2957 ( GU L 336, pag . 5 ), che per la prima volta ha aperto il contingente tariffario comunitario per le carni in causa, lo scopo del regime di domande di titoli di importazione e di riduzione delle domande in caso di superamento del contingente è quello di "garantire, in particolare, l' uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità ". 31 Si deve riconoscere che il principio fissato dall' art . 1, secondo comma, del regolamento n . 2806/87 conforma alla buona amministrazione in quanto apporta una precisazione alla normativa comunitaria già esistente, di cui costituisce peraltro una conseguenza necessaria, dato che in mancanza di un siffatto principio il regime dei titoli di importazione non potrebbe funzionare correttamente . Va sottolineato, in proposito, che l' operatore il quale chieda un quantitativo superiore al quantitativo disponibile può averlo fatto col solo intento di falsare, a proprio vantaggio, la riduzione proporzionale delle varie domande effettuata successivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] . Di conseguenza, si deve considerare che le disposizioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di evitare che gli scopi del regime di cui trattasi fossero in tal modo distorti rientrano nella sfera delle sue specifiche competenze e che la consultazione del comitato di gestione non era necessaria . 32 La ricorrente assume inoltre che, in altri regolamenti e regimi che rientrano nella politica agricola comune, la presentazione di domande eccedenti il quantitativo disponibile era usuale ed ammessa . Essa non ha però potuto citare alcun esempio di pratiche del genere in risposta ad un quesito scritto posto dalla Corte . Stando così le cose, la ricorrente non poteva ragionevolmente aspettarsi che la [OSCURATO:PERSONA] agisse diversamente ed il suo argomento dev' essere respinto . 33 La ricorrente sostiene pure che l' art . 1, secondo comma, del regolamento n . 2806/87 viola il principio di parità di trattamento in quanto stabilisce una distinzione ingiustificata fra gli operatori che hanno presentato in un solo Stato membro una sola domanda che superava il quantitativo disponibile e quelli che hanno presentato più domande vertenti ciascuna su tutto il quantitativo disponibile in più [OSCURATO:PERSONA] membri . Secondo la ricorrente, queste ultime domande non sono sommate in conformità all' art . 15, n . 2, lett . b ), del regolamento n . 2377/80, nella versione modificata dal regolamento n . 3578/82, e consentono quindi di chiedere un titolo di importazione nei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri in forza dello stesso regime speciale d' importazione . 34 [OSCURATO:PERSONA] ammette che, a partire dall' entrata in vigore del regolamento n . 3578/82, l' applicazione del principio del massimale previsto dal regolamento n . 2806/87 può effettivamente comportare differenze di trattamento nel caso di richiedenti che presentano simultaneamente domande in più [OSCURATO:PERSONA] membri . Tuttavia, questa eventualità non si sarebbe finora verificata . Comunque, la ricorrente non avrebbe subito alcun effetto di questa potenziale differenza di trattamento giacché non ha presentato alcuna domanda in altri [OSCURATO:PERSONA] membri . 35 A questo proposito, si deve anzitutto ricordare che lo scopo del controverso regime di importazione è quello di garantire la parità di accesso di tutti gli operatori interessati della Comunità al quantitativo disponibile . Si deve rilevare poi che tanto la presentazione in un solo Stato membro di una domanda che superi il quantitativo disponibile quanto la presentazione in più [OSCURATO:PERSONA] membri di domande vertenti ogni volta su tutto il quantitativo disponibile tendono a sviare tale regime dal suo scopo . Di conseguenza, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia rapidamente represso il secondo tipo di abuso non può conferire alla ricorrente il diritto a che il proprio metodo sia approvato o giustificato . Ne risulta che la ricorrente non può dedurre una violazione del principio della parità di trattamento . 36 Infine, per quanto riguarda l' argomento della ricorrente e del governo dei [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l' interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] non derivava chiaramente dalla normativa comunitaria già esistente e costituiva una violazione della certezza del diritto, si deve sottolineare ancora una volta che la suddetta interpretazione costituiva una semplice precisazione della normativa comunitaria già esistente, di cui era una necessaria conseguenza . Gli argomenti riguardanti la violazione della certezza del diritto devono, quindi, essere respinti . 37 Dalle considerazioni che precedono risulta che i mezzi dedotti sono infondati e che pertanto il ricorso dev' essere respinto . Decisione relativa alle spese Sulle spese 38 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La ricorrente è rimasta soccombente e quindi dev' essere condannata alle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( Seconda Sezione ), dichiara e statuisce : 1 ) Il ricorso è respinto . 2 ) La ricorrente è condannata alle spese .
Sentenza Corte di giustizia UE/1990 — Fons Iuris — Fons Iuris