CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27043/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni e nota spese. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna confermava la condanna del ricorrente per il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 7 cod. pen.. Si contestava allo stesso di aver approfittato del rapporto di conoscenza con [OSCURATO:PERSONA], gioielliere, per farsi consegnare pietre preziose del valore di circa 517.000 euro, somma che non pagava rendendosi irreperibile. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 195 cod. proc. pen.): sarebbero illegittimi sia il diniego di rinnovazione dibattimentale in appello, sia la mancata assunzione in primo grado dei testi "diretti" Gasperini ed Anselmi; [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti riferito contenuti appresi de relato da Gasperini, direttore di banca che lo aveva rassicurato sulla solvibilità del ricorrente, mentre la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe decisiva in quanto la stessa avrebbe assistito, come impiegata della persona offesa, alla consegna dei preziosi. 2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, le testimonianze non rinnovate non risultano decisive per la conferma della responsabilità. La Corte territoriale, con motivazione ineccepibile, rilevava come le dichiarazioni de relato di Salvati in ordine a quanto riferitogli dal direttore di filiale Gasperini - non udito sulla circostanza che Brunelli non aveva mai creato problemi alla banca - non erano sicuramente utilizzabili, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 195 del codice di rito; tuttavia né la sentenza di condanna di primo grado, né quella di appello si fondava su tali dichiarazioni. Del pari veniva ritenuta del tutto superflua la testimonianza della Anselmi, presente solo alla fase della consegna dei gioielli, ma non a quella della trattativa. Si tratta di motivazione priva di vizi logici, aderente alle emergenze processuali e coerente con le indicazioni offerte dalla Corte di legittimità, che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.2. Violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione: la condotta del ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata come mero "inadempimento civilistico", tenuto conto che non sarebbero emersi artifici e raggiri e che la conoscenza ventennale che legava Brunelli a Salvati sarebbe incompatibile con il presunto comportamento fraudolento addebitato al ricorrente; inoltre non sarebbe stato considerato che Salvati aveva trattenuto i certificati di autenticità delle pietre preziose e che, se Brunelli avesse voluto perpetrare una truffa, avrebbe dovuto chiedere la consegna di questi certificati; inoltre sarebbe stato provato che Brunelli fosse partito per la Thailandia. 2.2.1. Il motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione integrale della capacità dimostrativa delle prove attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello, confermando analoghe valutazioni del primo giudice rilevava come dalla istruzione dibattimentale fosse emersa con certezza l'attività criminosa contestata: invero l'imputato, sfruttando l'antica amicizia con la persona offesa, carpiva la fiducia dell'amico gioielliere e, attraverso una convincente "messa in scena", la induceva in errore, facendosi consegnare i preziosi, ben consapevole del fatto che non li avrebbe pagati, essendosi reso irreperibile (nulla rilevando il luogo ove lo stesso di fosse in concreto recato). Sussistevano, pertanto, sia gli artifici e raggiri, che il profitto illecito necessari per integrare la truffa contestata. 2.3. Violazione di legge (art. 61 n.7) cod. pen. e vizio di motivazione: l'entità del danno non sarebbe stato accertato, non essendo identificabile sulla base delle fatture emesse dalla parte civile. 2.3.1. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte d'appello, con motivazione ineccepibile, rilevava come il danno cagionato fosse di indiscutibile "rilevante gravità"; e che fosse del tutto inconferente il rilievo difensivo, secondo cui il profitto ricavato dall'imputato non sarebbe stato determinabile a causa della indisponibilità dei certificati di autenticità delle pietre preziose; sul punto la Corte osservava che il difensore errava nel considerare rilevante il profitto ricavabile dall'imputato e non già il danno subito dalla persona offesa (pag. 8 della sentenza impugnata). A ciò si aggiunge che la rilevante entità del danno emerge, pianamente, dalla consegna all'offeso, in pagamento dei preziosi, di un assegno dell'importo di oltre 517.000 euro. La motivazione, anche su tale punto, si sottrae ad ogni censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Il ricorrente e deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che - tenuto conto dei parametri vigenti - si liquidano in complessivi euro 3700\00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3700\00, oltre accessori di legge. Sentenza a motivazione semplificata