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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 08290/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al R.G.

N. 32667-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difendeope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 258/2019 del TRIBUNALE di NUORO, depositata il 30/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2019 n. 32667 sez.

S2 -ud. 07-02-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti al Giudice di Pace di Nuoro in opposizione al verbale di ritiro della patente di guida redatto dal [OSCURATO:PERSONA] di Bitti e al conseguente provvedimento del Prefetto di Nuoro con il quale veniva disposta la sospensione della validità della patente di guida per un anno.

In data 28/03/2018 il ricorrente era stato infatti colto alla guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico pari a g/l 1,67 nella prima prova e g/l 1,67 nella seconda prova).

A sostegno del ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduceva, sotto distinti profili, la nullità del verbale e dell’ordinanza ingiunzione del Prefetto, ritenendo che difettassero le esigenze cautelari connesse alla sospensione della patente.

Rilevava, a tal proposito, di essersi sottoposto a visita medica che aveva avuto esito positivo, di tal ché il provvedimento che disponeva la sospensione della patente doveva essere annullato.

2. Si costituiva la Prefettura di Nuoro che contestavale pretese attoree e in particolare rilevava che l’ ottemperanza , con esito positivo, all’ordine di sottoporsi a visita medica non esaurivagli effetti del provvedimento di sospensione della patente di guida disposto nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA].

3. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, condividendo la tesi della specialità della norma di cui all’art. 186 comma 9 C.d.s. che avrebbe dovuto dunque applicarsi in luogo delll’art. 223 C.d.s.

4. [OSCURATO:PERSONA] di Nuoro impugnava la sentenza del giudice di Pace formulando diversi motivi di gravame poi disattesi dal Tribunale, che, invece, confermava la sentenza impugnata per lo stesso ordine di motividel primo giudice.

Ric. 2019 n. 32667 sez.

S2 -ud. 07-02-2023 -3-

5. Avverso la sentenza n. 258/2019 del Tribunale di Nuoro la Prefettura di Nuoro-UTG ricorre per cassazione formulando un unico motivo di censura.

6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

7. All’udienza del 22 giugno 2022 il Collegio ha dispo sto l'acquisizione a cura della cancelleria del fascicolo di ufficio presso il Tribunale di Nuoro,al fine di verificare la regolarità della notifica del ricorso all'effettivo difensore dell'intimato e ha rinviato la causa a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente il Collegio rileva che dall’acquisizione del fascicolo di ufficio presso il Tribunale di Nuoro è emerso che il ricorso per cassazione è stato notificato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del primo grado di giudizio, anziché all’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel secondo grado di giudizio, come risultasia dalla sentenza impugnata sia dalla procura in atti.

Poiché la notifica del ricorso al difensore del primo grado non è inesistente ma nulla (cfr. Cass.

S.U. n. 14916/2016), deve essere assegnato al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.

La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo per l’espletamento di tale incombenza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente la notifica del ricorso all’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA],entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al R.G. N. 32667-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difendeope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 258/2019 del TRIBUNALE di NUORO, depositata il 30/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2019 n. 32667 sez. S2 -ud. 07-02-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti al Giudice di Pace di Nuoro in opposizione al verbale di ritiro della patente di guida redatto dal [OSCURATO:PERSONA] di Bitti e al conseguente provvedimento del Prefetto di Nuoro con il quale veniva disposta la sospensione della validità della patente di guida per un anno. In data 28/03/2018 il ricorrente era stato infatti colto alla guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico pari a g/l 1,67 nella prima prova e g/l 1,67 nella seconda prova). A sostegno del ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduceva, sotto distinti profili, la nullità del verbale e dell’ordinanza ingiunzione del Prefetto, ritenendo che difettassero le esigenze cautelari connesse alla sospensione della patente. Rilevava, a tal proposito, di essersi sottoposto a visita medica che aveva avuto esito positivo, di tal ché il provvedimento che disponeva la sospensione della patente doveva essere annullato. 2. Si costituiva la Prefettura di Nuoro che contestavale pretese attoree e in particolare rilevava che l’ ottemperanza , con esito positivo, all’ordine di sottoporsi a visita medica non esaurivagli effetti del provvedimento di sospensione della patente di guida disposto nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, condividendo la tesi della specialità della norma di cui all’art. 186 comma 9 C.d.s. che avrebbe dovuto dunque applicarsi in luogo delll’art. 223 C.d.s. 4. [OSCURATO:PERSONA] di Nuoro impugnava la sentenza del giudice di Pace formulando diversi motivi di gravame poi disattesi dal Tribunale, che, invece, confermava la sentenza impugnata per lo stesso ordine di motividel primo giudice. Ric. 2019 n. 32667 sez. S2 -ud. 07-02-2023 -3- 5. Avverso la sentenza n. 258/2019 del Tribunale di Nuoro la Prefettura di Nuoro-UTG ricorre per cassazione formulando un unico motivo di censura. 6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 7. All’udienza del 22 giugno 2022 il Collegio ha dispo sto l'acquisizione a cura della cancelleria del fascicolo di ufficio presso il Tribunale di Nuoro,al fine di verificare la regolarità della notifica del ricorso all'effettivo difensore dell'intimato e ha rinviato la causa a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente il Collegio rileva che dall’acquisizione del fascicolo di ufficio presso il Tribunale di Nuoro è emerso che il ricorso per cassazione è stato notificato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del primo grado di giudizio, anziché all’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel secondo grado di giudizio, come risultasia dalla sentenza impugnata sia dalla procura in atti. Poiché la notifica del ricorso al difensore del primo grado non è inesistente ma nulla (cfr. Cass. S.U. n. 14916/2016), deve essere assegnato al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo per l’espletamento di tale incombenza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente la notifica del ricorso all’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA],entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
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