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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 03371/2022

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ORDINANZA sul ricorso 2104/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - Contro Ministero dell'interno 80185690585, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 3638/2018 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 23/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 da [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catanzaro, con decreto n.cronol. 3638/2018, depositato in data 23/11/2018, ha respinto la richiesta di Hussain MD Akbar, cittadino del Bangladesh, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria.

In particolare, i giudici di merito, disposta una nuova audizione del richiedente, hanno sostenuto che: il racconto del richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d'origine, dopo avere conosciuto il carcere a seguito di una rissa tra gruppi studenteschi politici, per sfuggire alle minacce di alcuni terroristi che lo avevano costretto ad addestrarsi con loro in mezzo alla foresta) non era credibile, perché generico, lacunoso e stereotipato, nonché contraddittorio in alcuni punti essenziali (soprattutto in relazione al periodo trascorso nel campi di addestramento dei terroristi islamici ed alle modalità di arresto e liberazione), con conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ex art,14 lett.) e b) d.lgs. 251/2007; neppure poteva essere accolta la richiesta di protezione sussidiaria, ex art.14 lett.c) d.lgs. 251/2007, non sussistendo nel Paese di provenienza (il Bangladesh) una situazioni di conflitti armati o violenza indiscriminata (come da [OSCURATO:PERSONA].org ., ECOI.net 2018); non ricorrevano inoltre le condizioni per la protezione per ragioni umanitarie, non essendo state allegate situazioni di vulnerabilità o altre gravi ragioni, né risultando un effettivo radicamento nel territorio italiano (non essendo sufficiente la sola documentazione lavorativa prodotta).

Avverso la suddetta pronuncia, Hussain MD Akbar propone ricorso per cassazione, notificato il 27/12//2018, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno (che resiste con controricorso, notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e mancata applicazione delle disposizioni contenute nell'art.2 d.lgs. 251/2007, in relazione al diniego di protezione sussidiaria, in riferimento alla situazione di violenza indiscriminata presente nel Paese d'origine ed al vaglio di non credibilità, malgrado il racconto fosse dettagliato e circostanziato; b) con il secondo motivo, la violazione dell'art.6, comma 9, 1.46/2017 per non avere il Tribunale citato le informazioni sulla situazione generale del Bangladesh; c) con il terzo motivo, la violazione del disposto dell'art.14 lett.a), b), c) d.lgs 251/2007 in relazione a diniego di protezione sussidiaria malgrado la situazione in Bagladesh sulla violazione dei diritti umani, sul sistema carcerario e giudiziario, sui conflitti religiosi e sugli atti di terrorismo; d) con il quarto motivo, la violazione degli artt.32 d.lgs. 25/2008 e 5, comma 6, d.lgs.286/1998 e 2 Cost. e 3 e 8 CEDU in relazione al diniego di protezione umanitaria.

2. Preliminarmente, va rilevato che, in data 1/6/2021, è stata pubblicata la sentenza n. 15177 delle Sezioni Unite di questa Corte.

Le Sezioni Unite, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) « L'art. 35 bis, c.13 d.lgs. n.25/2008, nella parte in cui prevede che "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima" ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; b) «La procura speciale per il ricorso per cassazione per le mate-rie regolate dall'art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposi-zioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della pro-cura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente».

Le Sezioni Unite hanno altresì affermato che: «Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza», considerato che l'inammissibilità del ricorso è conseguente all'assenza di un elemento - la certificazione della data da parte del difensore - che il legislatore ha ritenuto rilevante, cosicché il negozio unilaterale di conferimento del mandato non è inesistente ma invalido.

Va ricordato, invero, che, in sede di conversione del d.l. n. 13/2017, con modificazioni, ad opera della

I. 13 aprile 2017, n. 46, per quanto riguarda l'art. 35 bis cit., - avente ad oggetto il regime processuale in sede di impugnazione dei provvedimenti delle Commissioni territoriali relativi al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, vale a dire le controversie disciplinate dall'art. 3 del d.lgs. n. 25/2008 e da quelle che allo stesso hanno successivamente rinviato - rimasto invariato il comma 2, il comma 13 è stato parzialmente sostituito nel senso che «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima».

Al paragrafo n. 49 della pronuncia, le Sezioni Unite hanno precisato che «non occorre, infatti, che il difensore operi due autonome attestazioni, l'una relativa all'autentica della firma e l'altra alla certificazione della data, risultando sufficiente che anche solo attraverso un'unica asseverazione il difensore dia espressamente conto, anche senza l'uso di formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occorrendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseverato l'esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento».

3. Nella specie, facendo applicazione dei principi di diritto qui rassegnati, il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente va dichiarato inammissibile, in quanto la procura non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato - nemmeno risultante dalla procura speciale - recando unicamente l'autenticazione della firma con la seguente formula «La firma è autentica».

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, stante la novità rappresentata dalla pronuncia delle Sezioni Unite, vanno integralmente compensate tra le parti.

1. P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 2104/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - Contro Ministero dell'interno 80185690585, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 3638/2018 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 23/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 da [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catanzaro, con decreto n.cronol. 3638/2018, depositato in data 23/11/2018, ha respinto la richiesta di Hussain MD Akbar, cittadino del Bangladesh, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria. In particolare, i giudici di merito, disposta una nuova audizione del richiedente, hanno sostenuto che: il racconto del richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d'origine, dopo avere conosciuto il carcere a seguito di una rissa tra gruppi studenteschi politici, per sfuggire alle minacce di alcuni terroristi che lo avevano costretto ad addestrarsi con loro in mezzo alla foresta) non era credibile, perché generico, lacunoso e stereotipato, nonché contraddittorio in alcuni punti essenziali (soprattutto in relazione al periodo trascorso nel campi di addestramento dei terroristi islamici ed alle modalità di arresto e liberazione), con conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ex art,14 lett.) e b) d.lgs. 251/2007; neppure poteva essere accolta la richiesta di protezione sussidiaria, ex art.14 lett.c) d.lgs. 251/2007, non sussistendo nel Paese di provenienza (il Bangladesh) una situazioni di conflitti armati o violenza indiscriminata (come da [OSCURATO:PERSONA].org ., ECOI.net 2018); non ricorrevano inoltre le condizioni per la protezione per ragioni umanitarie, non essendo state allegate situazioni di vulnerabilità o altre gravi ragioni, né risultando un effettivo radicamento nel territorio italiano (non essendo sufficiente la sola documentazione lavorativa prodotta). Avverso la suddetta pronuncia, Hussain MD Akbar propone ricorso per cassazione, notificato il 27/12//2018, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno (che resiste con controricorso, notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e mancata applicazione delle disposizioni contenute nell'art.2 d.lgs. 251/2007, in relazione al diniego di protezione sussidiaria, in riferimento alla situazione di violenza indiscriminata presente nel Paese d'origine ed al vaglio di non credibilità, malgrado il racconto fosse dettagliato e circostanziato; b) con il secondo motivo, la violazione dell'art.6, comma 9, 1.46/2017 per non avere il Tribunale citato le informazioni sulla situazione generale del Bangladesh; c) con il terzo motivo, la violazione del disposto dell'art.14 lett.a), b), c) d.lgs 251/2007 in relazione a diniego di protezione sussidiaria malgrado la situazione in Bagladesh sulla violazione dei diritti umani, sul sistema carcerario e giudiziario, sui conflitti religiosi e sugli atti di terrorismo; d) con il quarto motivo, la violazione degli artt.32 d.lgs. 25/2008 e 5, comma 6, d.lgs.286/1998 e 2 Cost. e 3 e 8 CEDU in relazione al diniego di protezione umanitaria. 2. Preliminarmente, va rilevato che, in data 1/6/2021, è stata pubblicata la sentenza n. 15177 delle Sezioni Unite di questa Corte. Le Sezioni Unite, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) « L'art. 35 bis, c.13 d.lgs. n.25/2008, nella parte in cui prevede che "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima" ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; b) «La procura speciale per il ricorso per cassazione per le mate-rie regolate dall'art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposi-zioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della pro-cura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente». Le Sezioni Unite hanno altresì affermato che: «Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza», considerato che l'inammissibilità del ricorso è conseguente all'assenza di un elemento - la certificazione della data da parte del difensore - che il legislatore ha ritenuto rilevante, cosicché il negozio unilaterale di conferimento del mandato non è inesistente ma invalido. Va ricordato, invero, che, in sede di conversione del d.l. n. 13/2017, con modificazioni, ad opera della I. 13 aprile 2017, n. 46, per quanto riguarda l'art. 35 bis cit., - avente ad oggetto il regime processuale in sede di impugnazione dei provvedimenti delle Commissioni territoriali relativi al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, vale a dire le controversie disciplinate dall'art. 3 del d.lgs. n. 25/2008 e da quelle che allo stesso hanno successivamente rinviato - rimasto invariato il comma 2, il comma 13 è stato parzialmente sostituito nel senso che «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima». Al paragrafo n. 49 della pronuncia, le Sezioni Unite hanno precisato che «non occorre, infatti, che il difensore operi due autonome attestazioni, l'una relativa all'autentica della firma e l'altra alla certificazione della data, risultando sufficiente che anche solo attraverso un'unica asseverazione il difensore dia espressamente conto, anche senza l'uso di formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occorrendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseverato l'esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento». 3. Nella specie, facendo applicazione dei principi di diritto qui rassegnati, il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente va dichiarato inammissibile, in quanto la procura non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato - nemmeno risultante dalla procura speciale - recando unicamente l'autenticazione della firma con la seguente formula «La firma è autentica». 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, stante la novità rappresentata dalla pronuncia delle Sezioni Unite, vanno integralmente compensate tra le parti. 1. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello ste
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