CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 17933/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 03/11/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha annullato l'ordinanza cautelare emessa il 4/10/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale al predetto è stata applicata la misura del divieto di dimora (poi sostituita da quella dell'obbligo di presentazione alla p.g.) in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di corruzione di cui al capo b) perpetrata, nella qualità di committente delle opere, in concorso con il pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA](tecnico comunale del Comune di Scisciano) e con [OSCURATO:PERSONA](progettista delle opere), per ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo con unico motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in quanto: - la motivazione sulla natura remuneratoria dell'intervento del pubblico ufficiale non offre la spéegazione di quale sia l'atto contrario ai doveri di ufficio che si intendeva ricompensare, non potendosi individuarlo nel consiglio dato dal Tufano al Pianese nell'acquisto dell'immobile, del tutto estraneo dalla attività propria del pubblico ufficiale; - del pari incongrua è la ritenuta incompatbilità tra il ruolo pubblico del Tufano e quello di "garanzia" attribuitogli dal Pianese, anche questo esulante dai compiti di ufficio del primo; - infine, il Tribunale non ha approfondito la dedotta mancanza del profilo psicologico del reato. 3. Il p.g. ha depositato memoria a sostegno del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in quanto la misura genetica risulta essere stata annullata dalla decisione impugnata. Invero, secondo autorevole orientamento, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale che, all'esito del riesame, abbia confermato la misura coercitiva personale applicata dal giudice per le indagini preliminari, qualora l'imputato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165); da ultimo, nell'alveo di detto principio è stato ribadito che è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare qualora l'ordinanza genetica sia stata, nelle more, annullata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria(Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397). Il principio, a maggior ragione ed evidentemente, deve applicarsi al caso di specie in cui la misura cautelare è stata annullata da parte dello stesso provvedimento impugnato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare come in dispositivo in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C