CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 30931/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell' 11 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto il ricorso inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, cui si aggiunge la genericità dei motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che l'inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 1:IL/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eum tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 La Consigliera estens