CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 12794/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla presunta prescrizione del reato è manifestamente infondato in quanto, anche al di là della indicazione della data del commesso reato di truffa nella imputazione, in sentenza vi è un esplicito riferimento all'ottobre del 2015 come momento di perfezionamento della condotta (pag. 2), con consequenziale maturazione del termine ad aprile del 2023, successivamente alla sentenza impugnata; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la Corte ha offerto congrua motivazione immune da vizi logico-giuridici in ordine al profilo della responsabilità e che il ricorso si profila inammissibile per aspecificità; rilevato che la richiesta di pena sostitutiva avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]