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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 13706/2026

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ita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ofi-t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]) Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] che ha respinto la sua istanza ex art. 35-bis ord. pen. rispetto alla sua richiesta di colloqui visivi e telefonici mensili con i propri familiari non secondo il calendario fissato dall'istituto ma in una settimana scelta da lui di volta in volta; [OSCURATO:PERSONA] che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione degli artt. 41-bis, comma 2-quater, ord. pen., 16 della circolare DAP del 02/10/2017, 29, 30 e 31 Cost. e a vizio di motivazione, si deduce in realtà, inammissibilmente, un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal Tribunale di sorveglianza con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il Giudice a quo ha verificato come la regolamentazione dei tempi e delle modalità di svolgimento dei colloqui dovesse considerarsi ragionevole e proporzionata rispetto alla tutela del diritto del detenuto, al quale non può essere concessa un'assoluta discrezionalità circa la calendarizzazione dei colloqui medesimi, dovendo essere particolarmente rigoroso il giudizio di bilanciamento tra le esigenze di affettività dei soggetti ristretti e quelle di sicurezza pubblica, ove risulti accertata, almeno indiziariamente, la concreta e attuale operatività del sodalizio mafioso cui appartengono i coniugi detenuti (Sez. 1, n. 6202 del 05/02/2026, Ministero, Rv. 289435 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ofi-t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]) Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] che ha respinto la sua istanza ex art. 35-bis ord. pen. rispetto alla sua richiesta di colloqui visivi e telefonici mensili con i propri familiari non secondo il calendario fissato dall'istituto ma in una settimana scelta da lui di volta in volta; [OSCURATO:PERSONA] che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione degli artt. 41-bis, comma 2-quater, ord. pen., 16 della circolare DAP del 02/10/2017, 29, 30 e 31 Cost. e a vizio di motivazione, si deduce in realtà, inammissibilmente, un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal Tribunale di sorveglianza con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il Giudice a quo ha verificato come la regolamentazione dei tempi e delle modalità di svolgimento dei colloqui dovesse considerarsi ragionevole e proporzionata rispetto alla tutela del diritto del detenuto, al quale non può essere concessa un'assoluta discrezionalità circa la calendarizzazione dei colloqui medesimi, dovendo essere particolarmente rigoroso il giudizio di bilanciamento tra le esigenze di affettività dei soggetti ristretti e quelle di sicurezza pubblica, ove risulti accertata, almeno indiziariamente, la concreta e attuale operatività del sodalizio mafioso cui appartengono i coniugi detenuti (Sez. 1, n. 6202 del 05/02/2026, Ministero, Rv. 289435 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M
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