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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 1980

Cassazione n. 18606/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/02/1980 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 8 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 1 ottobre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648, secondo comma, 477 e 482 cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione dell'art. 503 cod. proc. pen. lamentando che sia stata negata all'istante dal primo giudice la possibilità di sottoporsi ad esame, è privo di specificità poiché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato e la mancata derubricazione nella fattispecie di acquisto di cose di sospetta provenienza, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti giuridici, ha respinto la doglianza già oggetto di appello, richiamandosi alla motivazione logica e aderente alle risultanze processuali del giudice di primo grado e avendo altresì evidenziato come l'imputata non avesse allegato alcunché per provare le modalità di acquisto dell'auto e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 4 aprile 2023 Il Consigliere Estensore D E POS I T.n FA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I RIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/02/1980 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 8 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 1 ottobre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648, secondo comma, 477 e 482 cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione dell'art. 503 cod. proc. pen. lamentando che sia stata negata all'istante dal primo giudice la possibilità di sottoporsi ad esame, è privo di specificità poiché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato e la mancata derubricazione nella fattispecie di acquisto di cose di sospetta provenienza, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti giuridici, ha respinto la doglianza già oggetto di appello, richiamandosi alla motivazione logica e aderente alle risultanze processuali del giudice di primo grado e avendo altresì evidenziato come l'imputata non avesse allegato alcunché per provare le modalità di acquisto dell'auto e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 Il Consigliere Estensore D E POS I T.n FA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I RIA [OSCURATO:PERSONA]
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