CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 08036/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6811-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 3873 contro F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6811/2016 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Numero sezionale 3873/2021 Numero di raccolta generale 8036/2022 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio Data pubblicazione 11/03/2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7588/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2015 R.G.N. 4464/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6811/2016 Numero sezionale 3873/2021 Numero di raccolta generale 8036/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 12 novembre 2015, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]― dipendente dell’INPS inquadrata nell’AREA B― ed accertava lo svolgimento da parte della SBRICOLI di mansioni superiori, riconducibili al livello C1, limitatamente al periodo da aprile 2004 a luglio 2009; condannava l’INPS al pagamento delle differenze retributive, comprensive della indennità di ente, oltre rivalutazione ed interessi. 2.La Corte territoriale, riportata la declaratoria delle Aree B e C del CCNL del comparto [OSCURATO:PERSONA] non economici 1998/2001, riteneva non condivisibili le difese dell’INPS, secondo cui la declaratoria dell’area C― che prevedeva la competenza del dipendente a svolgere tutte le fasi del processo produttivo― richiedeva la assegnazione al lavoratore dell’intero processo di gestione dell’assicurato/pensionato. 3. Interpretava la declaratoria contrattuale nel senso della assegnazione al dipendente in essa inquadrato di tutte le fasi di un settore specifico, con iniziativa, autonomia ed assunzione di responsabilità dei risultati; il lavoratore inserito in area B, invece, si occupava solo di alcune fasi del procedimento in base a procedure predeterminate e con responsabilità limitata a quelle fasi. 4. Dalla attività istruttoria era emerso che per il primo periodo di causa― dal luglio 2002 al marzo 2004― mancava il requisito della autonomia, poiché la SBRICOLI aveva operato nel settore «disoccupazione agricola» in affiancamento alla collega BOLLITO e, dall’ottobre 2002, nel settore- «liquidazioni del TFR a carico del Fondo di garanzia» in affiancamento alla collega SELVAGGI. 5. Dall’ aprile 2004, a seguito del pensionamento della SELVAGGI, la SBRICOLI si era occupata, con autonomia ed assumendo la piena responsabilità dei risultati, dei compiti del settore, seguendo tutte le fasi del processo produttivo ed apponendo la firma sulla liquidazione, poi controfirmata dal dirigente senza alcuna effettiva verifica. 6.Non era fondata la domanda principale di riconoscimento ai fini economici F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6811/2016 Numero sezionale 3873/2021 Numero di raccolta generale 8036/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 del livello C3, che richiedeva l’attribuzione di compiti e responsabilità non solo relativi all’attività individuale ma anche di un gruppo di lavoro e la possibilità di incidere sul processo produttivo, integrandolo, proponendo soluzioni migliorative ed assumendo la responsabilità degli obiettivi, compiti che non emersi dall’istruttoria e neppure risultavano dalle allegazioni del ricorso. 7. Quanto all’indennità di ente, l’INPS ne contestava la inclusione tra le differenze di retribuzione dovute senza spiegarne le ragioni; l’indennità era dovuta in quanto si trattava di retribuzione corrisposta in misura fissa, percepita, seppure in misura inferiore, anche dai dipendenti inquadrati nell’area B. 8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’INPS, articolato in tre ragioni di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. ― la violazione e falsa applicazione: dell'art. 26 del CCNL del personale del comparto [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo: CCNL) 2002/2005; dell'art. 6 dell'Accordo quadro in materia di mansioni superiori del 22 ottobre 2001; dell'art. 24 del CCNL 1998/2001; dell'art. 36 Cost. 2.Oggetto di censura è il riconoscimento alla lavoratrice delle differenze concernenti l'indennità di ente del superiore livello C1. 3. Nell’assunto dell’INPS, al dipendente che svolge mansioni superiori spetterebbero, sulla base della disciplina fissata dalle parti collettive, le differenze retributive relative alle sole voci «stipendio tabellare» ed «indennità integrativa speciale»; resterebbe invece esclusa l'indennità di ente, trattamento accessorio connesso all’ inquadramento formale. 4. L’Ente sostiene, altresì, che il principio di cui all'art. 36 Cost. deve essere bilanciato con quelli espressi dagli artt. 97 e 98 Cost., a tenore dei quali il rapporto di pubblico impiego deve rispettare l'esigenza di conservare un assetto della pubblica amministrazione rigido e trasparente. 5.Il motivo è infondato. 6.La questione di causa è stata già esaminata da questa Corte nell’arresto del 16 dicembre 2019 nr. 33135, cui in questa sede si intende assicurare F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6811/2016 Numero sezionale 3873/2021 Numero di raccolta generale 8036/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 continuità. Si è ivi osservato come l'indennità di Ente, introdotta con l'art. 26 del CCNL 2002/2005 sottoscritto il 9 ottobre 2003, è prevista come compenso con carattere di generalità e natura fissa e ricorrente, corrisposto per dodici mensilità, caratteristiche in ragione delle quali essa è dovuta in caso di svolgimento di mansioni superiori. 7. Tale arresto è in linea con il più generale principio― costantemente affermato da questa Corte (ex plurimis: Cass. SU 11 dicembre 2007 nr. 25837; Cass.nr. 12193 del 2011; Cass. nr. 18808 del 2013; Cass. nr. 24266 del 2016; Cass. nr. 2102 del 2019; Cass. nr. 28112 del 2019) ― secondo cui in materia di pubblico impiego contrattualizzato lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica superiore― anche non immediatamente― a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore; tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi nè all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. 8.Con il secondo motivo di censura è prospettata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.: degli artt. 13, 16 e 24 del CCNL 1998/2001; del D.Lgs. nr. 29 del 1993, art. 56 (come sostituito dal D.Lgs. nr. 80 del 1998, art. 25 e succ. mod. dal D.Lgs. nr. 387 del 1998, art. 15) ora D.Lgs. nr. 165 del 2001, art. 52; dell'art. 1362 cod.civ., con riferimento alla interpretazione delle declaratorie contrattuali delle aree di cui all’ allegato A al CCNL 1998/2001. 9. Si censura la statuizione della Corte territoriale secondo cui la declaratoria dell’area C non richiede l'effettivo svolgimento, con assunzione della relativa responsabilità, dell’intero processo di gestione dell’ assicurato/pensionato, ivi compresa la redazione del provvedimento finale.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6811/2016 Numero sezionale 3873/2021 Numero di raccolta generale 8036/2022 10. L’ente ha esposto che la propria attività era organizzata in «Unità di Data pubblicazione 11/03/2022 processo», ciascuna delle quali deputata alla completa gestione di un processo primario, ovvero: gestione dell’utente assicurato/pensionato; gestione del soggetto contribuente; gestione del soggetto richiedente le prestazioni a sostegno del reddito. 11.Ha dedotto che la SBRICOLI non si occupava per intero della «gestione dell’utente assicurato/pensionato», perché non assumeva la responsabilità finale. 12.La censura non è fondata. 13. L'interpretazione delle declaratorie contrattuali delle aree B e C del CCNL 1998/2001 ha già costituito oggetto di esame da parte di questa Corte. 14. Nella sentenza nr. 8683 del 2018 (cui adde Cass. sentenza n. 14204 del 2018) si è osservato che il CCNL 16 febbraio 1999 inserisce nell'area B il personale che svolge fasi o fasce di attività del processo produttivo, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate attraverso la gestione delle strumentazioni tecnologiche, valuta i casi concreti, interpreta le istruzioni operative e risponde dei risultati secondo la posizione rivestita; all'area C appartiene, invece, il personale «competente a svolgere tutte le fasi del processo» che opera «a livelli di responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum», e, quindi, con responsabilità differenziata in ragione della pluralità di ruoli organizzativi, di tipo sia gestionale (operatore di processo, facilitatore di processo, responsabile di processo, responsabile di struttura) che professionale (esperti di progettazione, specialisti di organizzazione). Nella declaratoria generale dell'area si precisa che il personale nella stessa inserito «costituisce garanzia di qualità dei risultati, della qualità, di circolarità delle comunicazioni interne, di integrazione delle procedure, di consulenza specialistica». 15.Si è, quindi, affermato che l'area C si caratterizza rispetto a quella inferiore oltre che per il diverso livello di conoscenze richiesto al dipendente, per la capacità di quest'ultimo di svolgere tutte le fasi del processo, garantendo la qualità del risultato e con assunzione di responsabilità che, seppure graduata F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6811/2016 Numero sezionale 3873/2021 Numero di raccolta generale 8036/2022 con riferimento allo sviluppo professionale all'interno dell'area stessa, è Data pubblicazione 11/03/2022 elemento richiamato in tutti i profili. 16.La posizione C1 presuppone «conoscenze ed esperienze idonee ad assicurare la capacità di gestire e regolare i processi di produzione; attitudini al problem solving rapportate al particolare livello di responsabilità; capacità di operare orientando il proprio contributo all'ottimizzazione del sistema, contribuendo al monitoraggio della qualità; capacità di gestire le varianze del processo in funzione del cliente». 17.Correttamente il giudice dell’appello, in coerenza con i precedenti specifici di questa Corte (tra le altre: Cass. 21 maggio 2013, n. 12407; Cass. 28 aprile 2014, n. 9344; Cass. 31 ottobre 2019 nr. 28112Cass. 14 novembre 2019 nr. 30576; 22 novembre 2019 nr. 30576), ha individuato il significato dello svolgimento di «tutte le fasi del processo» come gestione dell'intera filiera di un dato procedimento, dall'atto iniziale agli atti finali, passando per l'istruttoria e la consulenza, intendendo poi per assunzione della responsabilità anche solo la necessità di rispondere in via diretta del proprio operato al dirigente. 18. Come già chiarito da Cass. 19 agosto 2021 nr. 23153 in fattispecie sovrapponibile, non è invece richiesto dalla declaratoria dell’area C che la gestione del processo sia estesa alla firma del provvedimento finale, con assunzione della relativa responsabilità. 19. Con la terza censura è dedotta― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― la violazione e falsa applicazione dell’articolo 22,comma 36, L. nr. 724/1994, in relazione alla disciplina degli accessori del credito; si censura la statuizione di condanna dell’INPS al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle differenze di retribuzione, in cumulo tra loro. 20.Il motivo è fondato. 21. La L. nr. 724 del 1994, articolo 22, comma 36, ha introdotto per i crediti di lavoro il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria, divieto venuto meno, per effetto della sentenza della Corte cost. n. 459 del 2000, per i soli crediti di lavoro dei dipendenti privati. [OSCURATO:PERSONA], nella citata sentenza, ha rimarcato la separazione tra la disciplina privatistica del rapporto di lavoro e F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6811/2016 Numero sezionale 3873/2021 Numero di raccolta generale 8036/2022 quella del lavoro pubblico nel momento in cui― dichiarando l'illegittimità Data pubblicazione 11/03/2022 costituzionale della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, limitatamente alle parole «e privati»― ha mantenuto il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale per i dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza (cfr. tra le tante, Cass. S.U. 09 giugno 2017, nr.14429; Cass. nr. 15272 del 2017; Cass. nr. 16889 del 2015; Cass. nr. 4652 del 2011; Cass. nr. 3708 e 4366 del 2009; Cass. nr. 16284 del 2005). 22. A ciò deve aggiungersi che, come chiarito da Cassazione civile sez. un., 09 giugno 2017, nr.14429, trova applicazione l'art. 3, comma 2, del decreto del Ministero del Tesoro 1 settembre 1998, n. 352, a tenore del quale in caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza, gli accessori di legge sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. 23. Ed invero, con il comma 36 dell'art. 22 della citata L. n. 724 del 1994 si è stabilito che i criteri e le modalità di applicazione del medesimo comma fossero determinati con decreto del Ministero del Tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge. A ciò si è provveduto con il decreto del Ministero del Tesoro 1 settembre 1998, n. 352, che all'art. 3, comma 2, nel prevedere i criteri per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ha stabilito che tali accessori sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Il comma 3 dello stesso art. 3 ha poi previsto che sulle somme da liquidare a titolo di interesse legale o rivalutazione monetaria è applicata la ritenuta fiscale ai sensi del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 1. 24. Le Sezioni Unite nella pronuncia citata hanno riconosciuto la conformità dell’intervento regolamentare alla delega conferita dalla norma primaria ed escluso la contrarietà della disciplina da esso fissata alle norme di cui agli artt.3 e 36 Cost. 25. Conclusivamente, deve essere accolto il terzo motivo di ricorso, respinti F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 6811/2016 Numero sezionale 3873/2021 Numero di raccolta generale 8036/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 i primi due, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. 26. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384, comma due, cod. proc. civ. con la condanna dell’INPS al pagamento della minor somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturati, sulle differenze di retribuzione liquidate (anche per indennità di ente) nella sentenza d’appello, dalla scadenza delle singole mensilità al saldo. 27. Le spese del primo grado di giudizio vanno a carico dell’INPS, parte soccombente e si liquidano nella stessa misura determinata dal Tribunale. Per il grado di appello ed il grado di legittimità le spese si compensano tra le parti in ragione dell’accoglimento, ancorché parziale, delle ragioni di impugnazione dell’INPS. 28. Non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002. PQM La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna l’INPS al pagamento, sulle differenze di retribuzione maturate, della minor somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla scadenza delle singole mensilità al saldo. Condanna l’INPS al pagamento delle spese del primo grado, nella misura liquidata dal Tribunale. Compensa le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 21 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r