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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 01378/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 13 dicembre 2022 che, nel ridurre le pene accessorie nella misura della pena principale, confermava nel resto la pronuncia di condanna del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] del 24 ottobre 2018 per il delitto di cui agli artt. 216 e 219 legge n. 267/1942 (bancarotta fraudolenta documentale); -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria in relazione all'acquisizione della denunzia di rapina, è manifestamente infondato nonché reiterativo del medesima doglianza dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte territoriale che con motivazione immune da vizi logici ha evidenziato che la denuncia, anche laddove fosse stata acquisita agli atti, non sarebbe stata, comunque, sufficiente a provare le ragioni della scomparsa deli libri contabili (pag. 4 della sentenza impugnata). -Considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena è generico non essendo sufficiente per il riconoscimento delle invocate attenuanti lo stato di incensuratezza e non essendo stati indicati elementi in concreto favorevoli al fine della rivisitazione del trattamento sanzionatorio a fronte di una esaustiva motivazione in fatto. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consigli e estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 13 dicembre 2022 che, nel ridurre le pene accessorie nella misura della pena principale, confermava nel resto la pronuncia di condanna del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] del 24 ottobre 2018 per il delitto di cui agli artt. 216 e 219 legge n. 267/1942 (bancarotta fraudolenta documentale); -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria in relazione all'acquisizione della denunzia di rapina, è manifestamente infondato nonché reiterativo del medesima doglianza dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte territoriale che con motivazione immune da vizi logici ha evidenziato che la denuncia, anche laddove fosse stata acquisita agli atti, non sarebbe stata, comunque, sufficiente a provare le ragioni della scomparsa deli libri contabili (pag. 4 della sentenza impugnata). -Considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena è generico non essendo sufficiente per il riconoscimento delle invocate attenuanti lo stato di incensuratezza e non essendo stati indicati elementi in concreto favorevoli al fine della rivisitazione del trattamento sanzionatorio a fronte di una esaustiva motivazione in fatto. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consigli e estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 01378/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris