CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14436/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 ottobre 2024, XXXXXXXXXera condannata alla pena – condizionalmente sospesa e non iscritta – di 200,00 euro diammenda, siccome riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen. (cosìdiversamente qualificata l’originaria imputazione ex art. 612-bis cod. pen.), per averearrecato disturbo a XXXXXXXXXXXXXXXX, exconvivente e, segnatamente, per avere –dopo la fine della loro relazione – inviato numerosi messaggi dal tono minatorio, per avergliripetutamente telefonato, per essersi presentata sul luogo di lavoro, in una occasione anchein compagnia di una giornalista televisiva, chiedendo insistentemente la consegna dei proprioggetti personali, per avere tentato di fare ingresso nell’abitazione dei genitori dell’excompagno e nella stessa abitazione di costui (dove avevano convissuto), al fine di aprireforzatamente il portone d’ingresso.Con lo stesso provvedimento, l'imputata era condannata al risarcimento in favore dellapersona offesa, costituitasi parte civile.Secondo il Tribunale, sulla scorta della parola della persona offesa – ritenuta genuina,priva di toni volutamente enfatici ed esente da intenti ritorsivi, oltre che riscontrata – eraaccertato che l’imputata, dopo la fine della relazione, l’avesse contattato insistentemente eassillantemente per chiedere chiarimenti e appuntamenti, pur a fronte di un inequivocodiniego dell’uomo che le aveva intimato di non farsi più sentire.Il Tribunale ha ritenuto che le contrarie affermazioni dell’imputata – secondo cui lanecessità di incontrarsi con l’ex compagno era scaturita dall’improvvisa decisione dell’uomodi troncare la loro relazione (a causa del cui comportamento ella si era ritrovata priva di unadimora) e dalla necessità di recuperare gli effetti personali che erano rimasti nell’abitazionenella quale i due avevano convissuto – non consentissero di configurare in suo favorealcuna scriminante e, comunque, che fossero smentite dai testi XXXXXXXXX(sull’iniziativadi contattare una giornalista), XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX(sulla presenza della donnasul luogo di lavoro), infine del fabbro (sui danni alla porta dell’immobile della persona offesa).Per tale via si è ritenuto provato che, con le indicate condotte, reiterate nell’arco di duemesi, l'imputata avesse arrecato offesa alla privata quiete di XXXXXXXX.2. Avverso detta sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo deldifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo deduce violazione dell'art. 660 cod. pen. per mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in punto di omessa valutazionedella scriminante dello stato di necessità ovvero della particolare tenuità del fatto.La ricorrente osserva che dal dibattimento sarebbe emerso e la persona offesal’aveva estromesso arbitrariamente dalla casa coniugale, impedendole di farvi rientro e che,durante l’arco di svolgimento dei fatti oggetto di contestazione, aveva trattenuto presso di ségli effetti personali e altri beni di proprietà della stessa. Di tale circostanza il Tribunale nona v r e b b e d a t o a t t o , n o n o s t a n t e l a s t e s s a f o s s e a f f e r m a t a d a i t e s t iPXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nonché daltenore dei messaggi whatsapp, infine da quanto verbalizzato nella relazione di polizia daXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXIl giudizio di colpevolezza dell’imputata sarebbe stato svolto senza considerare lamanifesta presenza di fattori scriminanti consistiti in primo luogo nel fatto che l’imputatatenne i comportamenti oggetto di imputazione per essere stata costretta dalla necessità didifendere un diritto proprio o, comunque, di difendersi da un pericolo attuale di un dannograve alla persona.Inoltre, si evidenzia, il fatto ha avuto una durata limitatissima nel tempo e non hacagionato alcuna concreta e apprezzabile conseguenza per la persona offesa che, come èstato ritenuto nella stessa sentenza, non ha dovuto mutare il proprio stile di vita; ciò avrebbedovuto indurre il giudice di prima cura a ritenere il fatto particolarmente tenue.2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc. pen. per inosservanza dell’art. 530 e 533 cod. proc. pen., in quanto l’affermazione diresponsabilità non è stata pronunciata oltre il ragionevole dubbio.Nelle deposizioni testimoniali dei colleghi di lavoro della persona offesa che ilTribunale ha posto a conforto della tesi di accusa si riferisce univocamente che la personaoffesa e l’imputata si attaccavano reciprocamente, nell’ambito di confronto molto colorito, incui ciascuno muoveva all’altro accuse ed esprimeva le proprie ragioni e recriminazioni. Innessuna di queste occasioni la persona offesa aveva rifiutato il confronto con la controparte.Il Tribunale avrebbe, dunque, trascurato che il coinvolgimento reciproco nelle vicendeoggetto di imputazione, confermata dalla messaggistica whatsapp e dal narrato della stestePensabene; ciò che farebbe venir meno il reato contestato.Sotto altro profilo la ricorrente lamenta che l’intera impalcatura della motivazione delTribunale si fonderebbe su dichiarazioni della persona offesa assolutamente imprecise,vaghe contraddittorie e, complessivamente inattendibili su più punti della vicenda,dettagliatamente indicati nel ricorso.2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in punto diomessa valutazione delle altre fonti di prova e dei criteri di valutazione delle stesse.Il Tribunale avrebbe ritenuto attendibile la persona offesa utilizzando una meraclausola di stile, senza precisare attraverso quali passaggi e per quali motivazioni sigiungerebbe a tali conclusioni.Avrebbe, inoltre, omesso di valutare le prove documentali e testimoniali dalle qualisono emersi i comportamenti quantomeno equivoci della persona offesa (che avevaannullato i biglietti aerei che avrebbero consentito alla donna di rientrare in Italia), negatoirragionevolmente l’esistenza di una dichiarazione di convivenza e impegno nelmantenimento dell’imputata e della figlia di costei, reso dichiarazioni in contrasto con iltenore dei messaggi whatsapp attestanti il comportamento minaccioso dell’uomo, finalizzatoa impedirle di rientrare in Italia.Di fronte all’articolato quadro probatorio, il Giudice di merito avrebbe selezionato soloquelle pregiudizievoli per l’imputata, omettendo di considerare quelle a favore; ciò avrebbefatto senza fornire adeguata motivazione sul perché esse non sono state prese inconsiderazione, pur apparendo assolutamente genuine e attendibili.2.4. Con l’ultimo motivo eccepisce la violazione del diritto di difesa per omessamotivazione sulla mancata assunzione di una prova determinante.Il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’acquisizione del servizio televisivo,indicato nell’atto di citazione a giudizio quale fatto contestato all’imputata, con unamotivazione (ossia quella lo stesso era consultabile pubblicamente in rete), insoddisfacente e contraddittoria, trattandosi di elemento espressamente contestato nell’imputazione.L’acquisizione avrebbe chiarito l’inoffensività di tutte le condotte indicate nell’imputazione. Inogni caso, la condanna dell’imputata sarebbe fondata su un comportamento il cui riscontroprobatorio non è stato acquisito, nonostante la facile reperibilità e la rituale richiestaformulata dalla difesa.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta pervenuta in data 30 dicembre 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso.4. Il difensore della parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente1. L'art. 660 cod. pen., richiede "la molestia", ma anche la sua componentepsicologica, in quanto la relativa condotta deve rivelarsi caratterizzata da "petulanza"oltreché di "motivo biasimevole"In tema di molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.), se, per un verso, deveritenersi la configurabilità del reato anche quando l'agente esercita, o crede di esercitare, unproprio diritto, in modo tale, tuttavia, da rivelare l'esistenza di uno specifico malanimo che sitraduce in un mero dispetto arrecato per "biasimevole motivo", per altro verso deveescludersi che tale condizione possa essere ritenuta sussistente per il solo fatto che lacondotta sia o possa apparire oggettivamente molesta (nel senso di "fastidiosa" o "irritante")a chi la subisce, richiedendosi invece che tale sua caratteristica le venga impressa senzaalcuna plausibile ragione strumentalmente ricollegabile all'effettivo esercizio del pretesodiritto; ragione che può consistere anche nell'intento di rendere manifesta la propria volontàdi avvalersi di quel diritto, a fronte di chi non intenda riconoscerlo (Sez. 1, Sentenzan.9619del 19/02/2004, Calabretta, Rv. 227226 - 01Il reato di cui all'art. 660 cod. pen. consiste in qualsiasi condotta oggettivamenteidonea a molestare e disturbare terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, lavolontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferireinopportunamente nell'altrui sfera di libertà. (Sez. 1, n. 19071 del 30/03/2004, Gravina, Rv.228217 – 01).L'elemento soggettivo del reato de quo consiste, pertanto, nella coscienza e volontàdella condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare ilsoggetto passivo, senza che possa rilevare l'eventuale convinzione dell'agente di operareper un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità nonlegali, di un proprio diritto (Sez. 1, n. 33267 del 11/06/2013 Ud., dep. 31/07/2013, Saggiomo,Rv. 256992). Infatti, in presenza di una condotta oggettivamente caratterizzata dall'elementodella "petulanza", ovvero da un modo di agire pressante, insistente e indiscreto, che per ciòstesso interferisce sulla sfera della quiete e della libertà delle persone, è sufficiente, ai finidella configurabilità del reato di cui all'art.660 cod. pen., la coscienza e volontà di talecondotta, a nulla rilevando i motivi dai quali il soggetto sia stato spinto ad agire, non avendoessi incidenza alcuna sulla finalità penalmente rilevante dell'azione, in relazione alla quale siconfigura il dolo (Sez. F, n. 32321 del 26/07/2007, dep. 8/08/2007, P.G. in proc. Paolini, Rv.236798; Sez. 1, n. 5855 del 6/12/2000, dep. 12/02/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 218122; Sez. 1, n.13555 del 26/11/1998, dep. 22/12/1998, Faedda, Rv. 212059; Sez. 1, n. 7051 del30/04/1998, Morgillo, Rv. 210724).2. Muovendo da tali premesse ermeneutiche, osserva il Collegio come deltutto assertiva sia l’affermazione del Tribunale in punto di attendibilità delle dichiarazionidella parte lesa, ritenuta genuina, priva di toni volutamente enfatici ed esente da intentiritorsivi, oltre che riscontrata dal narrato di numerosi testi, trai quali gli investigatori e icolleghi di lavoro di XXXXXXXX.Come segnalato dal ricorrente e come emerge dalla stessa sentenza impugnata, lapersona offesa era incorsa in evidenti e plurime contraddizioni: i) aveva negato l’esistenza diuna relazione sentimentale con l’imputata in occasione della causa civile, circostanza inveceaffermata nel corso del processo penale di cui si tratta; ii) aveva affermato – contrariamenteal vero – che tra i due vi fosse un accordo secondo il quale la donna non avrebbe dovutorientrare in Italia; iii) avrebbe – del pari contrariamente al vero – affermato di averconsegnato le valigie all’imputata in data 6 novembre, mentre la circostanza è smentita dalledeposizioni dei verbalizzanti; iv) aveva riferito, contrariamente alle risultanze in atti, diessersi trasferito nell’abitazione dei genitori dopo aver lasciato l’imputata in Bielorussia,nell’ottobre 2019; v) infine aveva dichiarato di non aver mai consegnato alcuna dichiarazionedi mantenimento e convivenza dell’imputata, dichiarazione che, invece, risultava esserestata prodotta presso l’Ufficio immigrazione della Questura di [OSCURATO:PERSONA].La motivazione sul punto resa dal Tribunale si appalesa, dunque, del tuttocontraddittoria e non in linea con il granitico insegnamento di questa Corte secondo cui «Leregole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazionidella persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamentodell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idoneamotivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suoracconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cuivengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresìprecisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essereopportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi)» (Sez. U, n. 41461del 19/07/2012, Rv. 253214 – 01).Sarebbe stata, invero, necessaria – anche alla stregua dell’avvenuta costituzione diparte civile di XXXXXXXX – una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiestaper la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni della sua credibilità soggettiva edell'attendibilità intrinseca del suo racconto.Dalle dichiarazioni dei testi riportate in sentenza (si vedano quelle di Pensabene) è,invero, emerso che la persona offesa aveva sostanzialmente estromesso la ex compagna daquella che era stata, fino a prima della partenza all’estero, la casa dei due coniugi,impedendole di farvi rientro e, però, aveva trattenuto presso di sé gli effetti personali e altribeni di proprietà della stessa. Risulta altresì che l’uomo (che nel corso del proprio ascolto hatentato di negare la circostanza) aveva assunto l’impegno di assistere la donna e l’avevaaccompagnata all’estero, annullando i biglietti aerei per impedirle il ritorno in Italia.Sicché è manifestamente illogica l’affermazione contenuta in sentenza secondo cuinon vi sarebbero «ragioni per dubitare dell’attendibil ità delle dichiarazioni diXXXXXXXXXXXXXXXX» e che lo stesso ha reso un «racconto coerente ed esente da intentiritorsivi».La motivazione del Tribunale è del tutto carente altresì sotto il profilo dell’indaginesull’elemento psicologico in capo alla XXXX, posto che si sono trascurate le plurimedeposizioni da cui emergeva che la donna chiedeva a XXXXXXXX che le fossero restituiti glieffetti personali che ella aveva lasciato nell’abitazione cui le era negato l’accesso.Già tali elementi conducono all’annullamento della sentenza impugnata.3. Osserva il Collegio, in senso dirimente e conducente a un annullamentosenza rinvio, che i testi hanno concordemente riferito che in occasione della maggior partedegli incontri tra i protagonisti che sono stati ritenuti integranti la condotta della molestia, chele discussioni tra i due erano caratterizzate da reciprocità poiché XXXXXXXX ribatteva alleaccuse e alle richieste della donna: i) il teste verbalizzante XXXXXXXXp. 6) ha riferito diessere intervenuto per un «litigio tra fidanzati», laddove che fosse la donna a “importunare”l’uomo è frutto delle dichiarazioni in quell’occasione rese da XXXXXXXX; ii) il collega dilavoro Sammartino ha ricordato che vi era un diverbio tra due persone che si accusavano eche parlavano animatamente e che entrambi si mostravano agitati; iii) il collega di lavoroXXXXXXXXXX ha riferito di una discussione che è degenerata tanto da dover intervenireperché si calmassero gli animi un po’ esasperati; iv) la teste XXXXXXXXX, consiglieracomunale delegata alle politiche sociali che aveva dato ospitalità alla XXXX (che avevasaputo essere stata allontanata da casa con la propria figlia minore), ha affermato cheXXXXXXXX inoltrava diversi messaggi alla donna e che, quando era più tranquillo, lechiedeva di raggiungerlo in ospedale per tentare di convincerla a lasciare Tropea. configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone previsto dall'art. 660 cod. pen.allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre lacondotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione "per petulanza o altrobiasimevole motivo", cui è subordinata l'illiceità penale del fatto» (Sez. 5, n. 11679 del13/12/2022, dep. 2023, Gaudesi, 284250 – 01; Sez. 1, n. 23262 del 23/02/2016, Candela,Rv. 267221 – 01).Ed è ciò che è accaduto nel caso di specie, sulla base delle stesse risultanzesunteggiate in sentenza, risultando che le condotte realizzate dall’imputata erano da porsi instretta correlazione con le condotte subite a opera della presunta persona offesa.Quest'ultima e l’imputata si attaccavano reciprocamente, nell’ambito di confronto moltocolorito, in cui ciascuno muoveva all’altro accuse ed esprimeva le proprie ragioni erecriminazioni. In nessuna di queste occasioni la persona offesa aveva rifiutato il confrontocon la controparte.4. Per i motivi sin qui svolti, la sentenza dev’essere annullata senza rinvioperché il fatto non sussiste.In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussisteCosì è deciso, 15/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.