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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41260/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolati solo in fatto, senza motivi di legittimità.

La sentenza impugnata è adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la configurazione del reato di pericolo dalla semplice detenzione degli alimenti (pane) in cattivo stato di conservazione, come emergeva anche dalla documentazione fotografica e dal diretto accertamento della P.G.: "Nel rilevare come i predetti contenitori risultassero esposti alla polvere ed evidentemente insudiciati, il luogotenente ha, poi, precisato, come all'interno del medesimo ambiente, risultassero detenuti materiali di diversa tipologia e origine, quali elettrodomestici non funzionanti, sacchi neri per immondizia contenenti indumenti sporchi, cartocci di latte e coperte in disuso".

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.

Anche l'individuazione del ricorrente, quale responsabile della contravvenzione, risulta adeguatamente motivata nella sentenza del Tribunale impugnata.

Egli era il rappresentante legale della cooperativa e la sua condotta non è scriminata dalla fornitura del pane senza involucri protettivi (da parte del forno) in quanto il luogo di conservazione (non idoneo, insieme ad immondizia) è determinante per la configurabilità del reato.

Né risulta una delega effettiva per tali incombenti ad altri soggetti della cooperativa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolati solo in fatto, senza motivi di legittimità. La sentenza impugnata è adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la configurazione del reato di pericolo dalla semplice detenzione degli alimenti (pane) in cattivo stato di conservazione, come emergeva anche dalla documentazione fotografica e dal diretto accertamento della P.G.: "Nel rilevare come i predetti contenitori risultassero esposti alla polvere ed evidentemente insudiciati, il luogotenente ha, poi, precisato, come all'interno del medesimo ambiente, risultassero detenuti materiali di diversa tipologia e origine, quali elettrodomestici non funzionanti, sacchi neri per immondizia contenenti indumenti sporchi, cartocci di latte e coperte in disuso". Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Anche l'individuazione del ricorrente, quale responsabile della contravvenzione, risulta adeguatamente motivata nella sentenza del Tribunale impugnata. Egli era il rappresentante legale della cooperativa e la sua condotta non è scriminata dalla fornitura del pane senza involucri protettivi (da parte del forno) in quanto il luogo di conservazione (non idoneo, insieme ad immondizia) è determinante per la configurabilità del reato. Né risulta una delega effettiva per tali incombenti ad altri soggetti della cooperativa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 41260/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris