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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17692/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

612N), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1827 del9/9/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/3/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 4234/2023Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 17692/2026Data pubblicazione 03/06/2026RILEVATO CHE:− con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] adì il [OSCURATO:PERSONA] convenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA], affermando di averdisposto, in favore della convenuta, quindici bonifici bancari, tra il 21gennaio 2010 e il 14 aprile 2016, per un importo complessivo di euro2.090.000,00, tutti recanti la causale «payment under loan agreement»;sul presupposto dell’esistenza di un contratto di mutuo concluso tra leparti, il ricorrente chiese la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzionedell’intero importo, oltre accessori;− [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio, ammettendo la ricezionedelle somme, ma negando l’esistenza di un rapporto di mutuo; dedusse,infatti, che il padre ([OSCURATO:PERSONA]), impossibilitato a disporredirettamente dei propri capitali, si era avvalso di [OSCURATO:PERSONA] qualemero intermediario per farle pervenire denaro di sua spettanza.− all’udienza del 29 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] non articolòspecifici mezzi istruttori, limitandosi a richiamare la forma orale delmutuo;− il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 23 novembre 2019, rigettòil ricorso, ritenendo non assolto l’onere della prova quanto all’esistenzadel titolo giuridico della dazione, e condannò il ricorrente alla rifusionedelle spese di lite;− [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso tale ordinanza;− la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 1827 del 9settembre 2022 rigettò integralmente l’impugnazione: il giudice disecondo grado ritenne infondati sia il primo motivo di gravame,affermando che la scelta del rito sommario non consentiva di colmare, inappello o tramite mutamento del rito, le carenze probatorie già presentinel ricorso introduttivo, sia il secondo motivo, osservando che DavidIakobachvili aveva provato unicamente la datio delle somme, ma non iltitolo restitutorio, e che la mera indicazione della causale nei bonifici nonNumero registro generale 4234/2023Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 17692/2026Data pubblicazione 03/06/2026era sufficiente a dimostrare l’esistenza di un contratto di mutuo, a frontedella specifica contestazione della convenuta;− avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, articolato in quattro motivi;− [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso;− le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1, primo comma,c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 27/3/2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo si deduce «violazione e falsa applicazione degliartt. 24, II° comma, e 111 Costituzione.

La Corte di appello di Bolognaha ritenuto che la scelta da parte del ricorrente del rito sommario di co-gnizione (art. 702 bis c.p.c.) in luogo del rito ordinario comporti preclu-sioni istruttorie a carico delle parti»; il ricorrente censura l’affermazionesecondo cui il rito sommario determina decadenze istruttorie, in quantoincompatibile con il diritto di difesa e con i principî del giusto processo;− il motivo è inammissibile, perché privo di decisività;− innanzitutto, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, ilprocedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis c.p.c. si basa sulprincipio dispositivo e non è scevro da preclusioni istruttorie;− come statuito da Cass. Sez. 3, 05/10/2018, n. 24538, «La specifi-cità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. risiede anche nella necessitàche le parti, ma soprattutto il ricorrente, deducano negli atti di costitu-zione tutte le istanze istruttorie che ritengono di formulare per adempiereal loro onere probatorio ex art. 2697 c.c.

Solo attraverso le concrete al-legazioni del thema decidendum e probandum delle parti il giudice può,infatti, valutare nell’ambito di quel processo se la causa possa o menoNumero registro generale 4234/2023Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 17692/2026Data pubblicazione 03/06/2026essere decisa con una istruzione sommaria e in caso di valutazione ne-gativa disporre il mutamento del rito ex art. 702 ter cpc.

Se la valuta-zione del thema decidendum e delle “prove” dedotte dalle parti è tale dafar ritenere non provata la domanda il giudice è tenuto a rigettarla, per-ché, sulla base delle prove dedotte, essa risulta non fondata.

La valuta-zione in merito alla conversione del rito non può essere, quindi, condottasulla base dell’insufficienza o dell’inidoneità delle prove dedotte a fonda-mento della domanda, altrimenti la conversione del rito consentirebbe dirimettere nei termini la parte ricorrente per le allegazioni istruttorie,aprendo ad ipotesi di conversione del rito determinate non dalla naturanon sommaria dell’istruttoria da compiere, ma da carenze nelle deduzionidelle prove: ipotesi di conversione del rito non contemplata affattodall’art. 702 ter cpc.»;− al suesposto orientamento (più rigoroso) – che individua la barrierapreclusiva per le istanze istruttorie negli atti iniziali – si affianca un indi-rizzo che ammette la formulazione di richieste probatorie e il deposito diprove documentali anche in un momento successivo, ma pur sempre en-tro la pronuncia dell’ordinanza: infatti, secondo Cass. Sez. 2,12/07/2024, n. 19226, «poiché non è contemplata alcuna sanzione pro-cessuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indica-zione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistenteintendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata alle-gazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risultaammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primoc.p.c.» (analogamente, Cass. Sez. 3, 22/05/2024, n. 14315);− tuttavia, nel caso de quo è lo stesso ricorrente ad affermare,nell’atto introduttivo, che nessuna istanza istruttoria era stata formulatain primo grado (e la sentenza impugnata rileva che «nessuna richiestaistruttoria specificamente volta a colmare la predetta lacuna alla base delNumero registro generale 4234/2023Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 17692/2026Data pubblicazione 03/06/2026ricorso è stata mai avanzata dall’odierno appellante, il quale, all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], si è limitato ad affermare che gli accordi di prestito sisarebbero perfezionati in forma orale, senza null’altro aggiungere, alle-gare o chiedere di produrre a sostegno del proprio assunto»); a ben ve-dere, nemmeno nel grado d’appello l’odierno ricorrente ha formulatoistanze istruttorie (salvo chiedere di essere autorizzato a produrre docu-menti - dei quali si dirà nel prosieguo - asseritamente acquisiti «nellemore tra la scadenza del termine per il deposito della comparsa conclu-sionale ed il termine per il deposito della memoria di replica»); perciò -quale che sia la soluzione giurisprudenziale più corretta - la doglianzaassume un carattere meramente formale e, non attagliandosi alla fatti-specie, è inammissibile perché risulta inidonea a scalfire il decisum;− col secondo motivo si deduce la «violazione e falsa applicazionedegli artt. 24, II° comma, e 111 Costituzione sotto un diverso profilo.violazione e falsa applicazione degli art. 1325, n. 2, e 2697 c.c. [OSCURATO:PERSONA] appello di Bologna ha ritenuto che la semplice negazione da parte delpercipiente dell’esistenza di un contratto di mutuo sia sufficiente a ne-gare l’esistenza dello stesso essendo il mutuante tenuto a dimostrare lasua pretesa», nonostante le dimostrate dazioni di denaro;− il motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissibileex art. 360-bis c.p.c.;− infatti, secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, «Ladatio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiestadi restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l’accipiens nonconfermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa e, anzi, necontesti la legittimità, giacché, potendo una somma di danaro essereconsegnata per varie cause, la contestazione impone all’attore in resti-tuzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa etale onere si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligodella restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera delNumero registro generale 4234/2023Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 17692/2026Data pubblicazione 03/06/2026convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, nonvale ad invertire l’onere della prova; ne deriva che l’attore che chieda larestituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi co-stitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna dellasomma, ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restitu-zione.» (così, ex multis, Cass. Sez. 2, 23/07/2025, n. 20964, Rv.675696-01; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. 2, 29/11/2018, n.30944, Rv. 651538-02, Cass. Sez. 2, 16/10/2017, n. 24328, Rv.645796-01, Cass. Sez. 3, 22/04/2010, n. 9541, Rv. 612425-01, Cass.Sez. 3, 14/02/2007, n. 3258, Rv. 595544-01, Cass. Sez. 2, 24/02/2004,n. 3642, Rv. 570446-01, Cass. Sez. 3, 06/07/2001, n. 9209, Rv.547985-01);− col terzo motivo si lamenta la «violazione e falsa applicazionedell’art. 1813 c.c. [e la] violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. per erratamotivazione.

La Corte di appello di Bologna non ha tenuto conto dellacircostanza che la legge non richiede la forma scritta per i contratti dimutuo.

Del pari, ha erroneamente ritenuto che il ricorrente non abbiafornito la prova del titolo giuridico in base al quale ha eseguito le dazionidi danaro per cui è causa.»;− il motivo è inammissibile, perché non è pertinente rispetto alla ratiodecidendi della sentenza impugnata;− infatti la censura muove dall’assunto che la Corte d’appello avrebbepreteso che il mutuo dovesse essere concluso o provato per iscritto, men-tre in nessuna parte della decisione impugnata si è affermato un simileprincipio;− la Corte d’appello di Bologna, infatti, non ha basato il rigettosull’asserita necessità della forma scritta, ma si è limitata a rilevare - intermini del tutto diversi - che [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato uni-camente la dazione delle somme e non aveva fornito alcuna prova delNumero registro generale 4234/2023Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 17692/2026Data pubblicazione 03/06/2026titolo giuridico restitutorio, cioè dell’esistenza del contratto di mutuo de-dotto a fondamento della domanda, precisando che di tale contratto «nonè dato riscontrare, in atti, alcuna traccia, neppure indiziaria»; col riferi-mento alle prove indiziarie il giudice d’appello non ha nemmeno lasciatointendere che la prova potesse essere data solo mediante documentoscritto;− la doglianza - imperniata sulla pretesa violazione dell’art. 1813 c.c.in punto di forma del mutuo e su un vizio motivazionale correlato - sirisolve nella critica di un argomento che la decisione non ha mai impie-gato e costruisce un contrasto con una statuizione inesistente;− col quarto motivo si deduce la «violazione e falsa applicazionedell’art. 360, numero 5, c.p.c. per il difetto di motivazione costituitodall’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato og-getto di discussione tra le parti.

Il ricorrente aveva chiesto alla Corted’appello di Bologna di essere autorizzato a produrre le dichiarazioni giu-rate rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pervenute dopo la sca-denza dei termini ordinari di deposito, ma la Corte non ne ha tenutoconto né ha motivato il diniego»; è dedotto l’omesso esame di un fattodecisivo, costituito dalle dichiarazioni giurate dei genitori della resistente,ritenute decisive per la prova del mutuo;− il motivo è inammissibile;− la censura è formalmente ricondotta all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., ma si colloca a fronte di un esito di merito conforme nei duegradi quanto alla ragione decisiva del rigetto (mancato assolvimentodell’onere probatorio e assenza di prova del titolo restitutorio);− opera, dunque, la preclusione derivante dall’art. 360, comma 4,c.p.c. (già art. 348-ter c.p.c.) per la quale, in presenza di una cosiddetta“doppia conforme”, non è ammessa la deduzione del vizio ex art. 360, n.5, c.p.c. qualora il ricorrente non assolva allo specifico onere di indicareNumero registro generale 4234/2023Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 17692/2026Data pubblicazione 03/06/2026e dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle duedecisioni di merito;− in ogni caso, anche a voler prescindere da quanto sopra esposto,la doglianza non integra né un omesso esame di fatto decisivo, né unaviolazione delle regole del procedimento (astrattamente deducibile aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.);− il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non ha considerato ledichiarazioni scritte rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’auto-rizzazione alla produzione delle quali fu chiesta nel secondo grado;− in primo luogo, qualora si voglia ravvisare nella mera richiesta diautorizzazione depositare i predetti documenti (così descritta nel ricorso:«chiese alla Corte d’Appello di Bologna di essere autorizzato a produrlein giudizio») un’implicita istanza di rimessione in termini ex art. 153c.p.c., si osserva che la doglianza riguardante il suo mancato accogli-mento è lacunosa, perché il ricorso non spiega quali argomenti furonoaddotti per sostenere una “rituale” richiesta di rimessione in termini eper prospettare i presupposti dell’istituto, in particolare quanto all’impos-sibilità di produrre in precedenza le dichiarazioni scritte;− in ogni caso, è la stessa prospettazione del ricorrente ad eviden-ziare la tardività dell’iniziativa, posto che le suddette dichiarazioni giurate(menzionate solo nella memoria conclusionale di replica in appello, conrichiesta del difensore «di essere autorizzato a produrle») risultano for-mate e corredate della traduzione in data 4 dicembre 2019 e anche lacertificazione di conformità della traduzione da parte del Consolato recala medesima data; si tratta, dunque, di documenti già disponibili sindall’inizio dell’appello (o comunque ben prima della fase conclusiva);− pertanto, la loro trascrizione nella memoria di replica - atto conclu-sivo e tardivo per nuove produzioni e nuove istanze - non poteva radicarealcun obbligo del giudice di merito di esaminarle come fatto decisivo, néla mancata ammissione/valutazione si traduce in un vizio scrutinabile exNumero registro generale 4234/2023Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 17692/2026Data pubblicazione 03/06/2026art. 360, n. 4, c.p.c., attesi gli effetti fisiologici dell’inammissibilità/tardi-vità della produzione (o, comunque, della non rituale introduzione deidocumenti nel processo di merito);− anche ipotizzando una rimessione in termini, il ritardo sarebbe evi-dentemente imputabile alla parte: le ragioni addotte (difficoltà di tradu-zione e autenticazione per “smart working” e, poi, per l’inizio della guerrain Ucraina) sono generiche e, comunque, non idonee a spiegare perchédichiarazioni e traduzioni - che lo stesso ricorrente ha collocato tempo-ralmente in epoca prossima all’avvio dell’appello - non siano state intro-dotte tempestivamente nel giudizio, ma solo richiamate, a distanza dianni, nella fase conclusiva;− peraltro, la stessa tempistica evocata dal ricorrente (dichiarazionigiurate «di poco precedenti» l’atto di appello; difficoltà di traduzione/au-tenticazione) non si concilia con la circostanza che le dichiarazioni (e latraduzione certificata) risultavano già disponibili dal dicembre 2019, sic-ché la scelta di introdurle (o tentare di introdurle) solo con la memoriadi replica si palesa, per ciò solo, non scusabile e non emendabile me-diante rimessione in termini;− in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;− non si deve far luogo a liquidazione delle spese del giudizio di le-gittimità, perché il controricorso - depositato il 19/4/2023, ben oltre iltermine ex art. 370, primo comma, c.p.c., decorrente dalla notificazionedel ricorso eseguita il 23/2/2023 - è tardivo (al presente giudizio, infatti,si applica il testo novellato dell’art. 370 c.p.c., il quale prescrive che ilcontroricorso sia depositato, e non notificato, nel suddetto termine);− va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;Numero registro generale 4234/2023Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 17692/2026Data pubblicazione 03/06/2026p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi-sura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 27 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
612N), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1827 del9/9/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/3/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 4234/2023Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 17692/2026Data pubblicazione 03/06/2026RILEVATO CHE:− con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] adì il [OSCURATO:PERSONA] convenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA], affermando di averdisposto, in favore della convenuta, quindici bonifici bancari, tra il 21gennaio 2010 e il 14 aprile 2016, per un importo complessivo di euro2.090.000,00, tutti recanti la causale «payment under loan agreement»;sul presupposto dell’esistenza di un contratto di mutuo concluso tra leparti, il ricorrente chiese la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzionedell’intero importo, oltre accessori;− [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio, ammettendo la ricezionedelle somme, ma negando l’esistenza di un rapporto di mutuo; dedusse,infatti, che il padre ([OSCURATO:PERSONA]), impossibilitato a disporredirettamente dei propri capitali, si era avvalso di [OSCURATO:PERSONA] qualemero intermediario per farle pervenire denaro di sua spettanza.− all’udienza del 29 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] non articolòspecifici mezzi istruttori, limitandosi a richiamare la forma orale delmutuo;− il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 23 novembre 2019, rigettòil ricorso, ritenendo non assolto l’onere della prova quanto all’esistenzadel titolo giuridico della dazione, e condannò il ricorrente alla rifusionedelle spese di lite;− [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso tale ordinanza;− la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 1827 del 9settembre 2022 rigettò integralmente l’impugnazione: il giudice disecondo grado ritenne infondati sia il primo motivo di gravame,affermando che la scelta del rito sommario non consentiva di colmare, inappello o tramite mutamento del rito, le carenze probatorie già presentinel ricorso introduttivo, sia il secondo motivo, osservando che DavidIakobachvili aveva provato unicamente la datio delle somme, ma non iltitolo restitutorio, e che la mera indicazione della causale nei bonifici nonNumero registro generale 4234/2023Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 17692/2026Data pubblicazione 03/06/2026era sufficiente a dimostrare l’esistenza di un contratto di mutuo, a frontedella specifica contestazione della convenuta;− avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, articolato in quattro motivi;− [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso;− le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1, primo comma,c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 27/3/2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo si deduce «violazione e falsa applicazione degliartt. 24, II° comma, e 111 Costituzione. La Corte di appello di Bolognaha ritenuto che la scelta da parte del ricorrente del rito sommario di co-gnizione (art. 702 bis c.p.c.) in luogo del rito ordinario comporti preclu-sioni istruttorie a carico delle parti»; il ricorrente censura l’affermazionesecondo cui il rito sommario determina decadenze istruttorie, in quantoincompatibile con il diritto di difesa e con i principî del giusto processo;− il motivo è inammissibile, perché privo di decisività;− innanzitutto, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, ilprocedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis c.p.c. si basa sulprincipio dispositivo e non è scevro da preclusioni istruttorie;− come statuito da Cass. Sez. 3, 05/10/2018, n. 24538, «La specifi-cità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. risiede anche nella necessitàche le parti, ma soprattutto il ricorrente, deducano negli atti di costitu-zione tutte le istanze istruttorie che ritengono di formulare per adempiereal loro onere probatorio ex art. 2697 c.c. Solo attraverso le concrete al-legazioni del thema decidendum e probandum delle parti il giudice può,infatti, valutare nell’ambito di quel processo se la causa possa o menoNumero registro generale 4234/2023Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 17692/2026Data pubblicazione 03/06/2026essere decisa con una istruzione sommaria e in caso di valutazione ne-gativa disporre il mutamento del rito ex art. 702 ter cpc. Se la valuta-zione del thema decidendum e delle “prove” dedotte dalle parti è tale dafar ritenere non provata la domanda il giudice è tenuto a rigettarla, per-ché, sulla base delle prove dedotte, essa risulta non fondata. La valuta-zione in merito alla conversione del rito non può essere, quindi, condottasulla base dell’insufficienza o dell’inidoneità delle prove dedotte a fonda-mento della domanda, altrimenti la conversione del rito consentirebbe dirimettere nei termini la parte ricorrente per le allegazioni istruttorie,aprendo ad ipotesi di conversione del rito determinate non dalla naturanon sommaria dell’istruttoria da compiere, ma da carenze nelle deduzionidelle prove: ipotesi di conversione del rito non contemplata affattodall’art. 702 ter cpc.»;− al suesposto orientamento (più rigoroso) – che individua la barrierapreclusiva per le istanze istruttorie negli atti iniziali – si affianca un indi-rizzo che ammette la formulazione di richieste probatorie e il deposito diprove documentali anche in un momento successivo, ma pur sempre en-tro la pronuncia dell’ordinanza: infatti, secondo Cass. Sez. 2,12/07/2024, n. 19226, «poiché non è contemplata alcuna sanzione pro-cessuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indica-zione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistenteintendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata alle-gazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risultaammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primoc.p.c.» (analogamente, Cass. Sez. 3, 22/05/2024, n. 14315);− tuttavia, nel caso de quo è lo stesso ricorrente ad affermare,nell’atto introduttivo, che nessuna istanza istruttoria era stata formulatain primo grado (e la sentenza impugnata rileva che «nessuna richiestaistruttoria specificamente volta a colmare la predetta lacuna alla base delNumero registro generale 4234/2023Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 17692/2026Data pubblicazione 03/06/2026ricorso è stata mai avanzata dall’odierno appellante, il quale, all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], si è limitato ad affermare che gli accordi di prestito sisarebbero perfezionati in forma orale, senza null’altro aggiungere, alle-gare o chiedere di produrre a sostegno del proprio assunto»); a ben ve-dere, nemmeno nel grado d’appello l’odierno ricorrente ha formulatoistanze istruttorie (salvo chiedere di essere autorizzato a produrre docu-menti - dei quali si dirà nel prosieguo - asseritamente acquisiti «nellemore tra la scadenza del termine per il deposito della comparsa conclu-sionale ed il termine per il deposito della memoria di replica»); perciò -quale che sia la soluzione giurisprudenziale più corretta - la doglianzaassume un carattere meramente formale e, non attagliandosi alla fatti-specie, è inammissibile perché risulta inidonea a scalfire il decisum;− col secondo motivo si deduce la «violazione e falsa applicazionedegli artt. 24, II° comma, e 111 Costituzione sotto un diverso profilo.violazione e falsa applicazione degli art. 1325, n. 2, e 2697 c.c. [OSCURATO:PERSONA] appello di Bologna ha ritenuto che la semplice negazione da parte delpercipiente dell’esistenza di un contratto di mutuo sia sufficiente a ne-gare l’esistenza dello stesso essendo il mutuante tenuto a dimostrare lasua pretesa», nonostante le dimostrate dazioni di denaro;− il motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissibileex art. 360-bis c.p.c.;− infatti, secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, «Ladatio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiestadi restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l’accipiens nonconfermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa e, anzi, necontesti la legittimità, giacché, potendo una somma di danaro essereconsegnata per varie cause, la contestazione impone all’attore in resti-tuzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa etale onere si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligodella restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera delNumero registro generale 4234/2023Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 17692/2026Data pubblicazione 03/06/2026convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, nonvale ad invertire l’onere della prova; ne deriva che l’attore che chieda larestituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi co-stitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna dellasomma, ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restitu-zione.» (così, ex multis, Cass. Sez. 2, 23/07/2025, n. 20964, Rv.675696-01; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. 2, 29/11/2018, n.30944, Rv. 651538-02, Cass. Sez. 2, 16/10/2017, n. 24328, Rv.645796-01, Cass. Sez. 3, 22/04/2010, n. 9541, Rv. 612425-01, Cass.Sez. 3, 14/02/2007, n. 3258, Rv. 595544-01, Cass. Sez. 2, 24/02/2004,n. 3642, Rv. 570446-01, Cass. Sez. 3, 06/07/2001, n. 9209, Rv.547985-01);− col terzo motivo si lamenta la «violazione e falsa applicazionedell’art. 1813 c.c. [e la] violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. per erratamotivazione. La Corte di appello di Bologna non ha tenuto conto dellacircostanza che la legge non richiede la forma scritta per i contratti dimutuo. Del pari, ha erroneamente ritenuto che il ricorrente non abbiafornito la prova del titolo giuridico in base al quale ha eseguito le dazionidi danaro per cui è causa.»;− il motivo è inammissibile, perché non è pertinente rispetto alla ratiodecidendi della sentenza impugnata;− infatti la censura muove dall’assunto che la Corte d’appello avrebbepreteso che il mutuo dovesse essere concluso o provato per iscritto, men-tre in nessuna parte della decisione impugnata si è affermato un simileprincipio;− la Corte d’appello di Bologna, infatti, non ha basato il rigettosull’asserita necessità della forma scritta, ma si è limitata a rilevare - intermini del tutto diversi - che [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato uni-camente la dazione delle somme e non aveva fornito alcuna prova delNumero registro generale 4234/2023Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 17692/2026Data pubblicazione 03/06/2026titolo giuridico restitutorio, cioè dell’esistenza del contratto di mutuo de-dotto a fondamento della domanda, precisando che di tale contratto «nonè dato riscontrare, in atti, alcuna traccia, neppure indiziaria»; col riferi-mento alle prove indiziarie il giudice d’appello non ha nemmeno lasciatointendere che la prova potesse essere data solo mediante documentoscritto;− la doglianza - imperniata sulla pretesa violazione dell’art. 1813 c.c.in punto di forma del mutuo e su un vizio motivazionale correlato - sirisolve nella critica di un argomento che la decisione non ha mai impie-gato e costruisce un contrasto con una statuizione inesistente;− col quarto motivo si deduce la «violazione e falsa applicazionedell’art. 360, numero 5, c.p.c. per il difetto di motivazione costituitodall’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato og-getto di discussione tra le parti. Il ricorrente aveva chiesto alla Corted’appello di Bologna di essere autorizzato a produrre le dichiarazioni giu-rate rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pervenute dopo la sca-denza dei termini ordinari di deposito, ma la Corte non ne ha tenutoconto né ha motivato il diniego»; è dedotto l’omesso esame di un fattodecisivo, costituito dalle dichiarazioni giurate dei genitori della resistente,ritenute decisive per la prova del mutuo;− il motivo è inammissibile;− la censura è formalmente ricondotta all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., ma si colloca a fronte di un esito di merito conforme nei duegradi quanto alla ragione decisiva del rigetto (mancato assolvimentodell’onere probatorio e assenza di prova del titolo restitutorio);− opera, dunque, la preclusione derivante dall’art. 360, comma 4,c.p.c. (già art. 348-ter c.p.c.) per la quale, in presenza di una cosiddetta“doppia conforme”, non è ammessa la deduzione del vizio ex art. 360, n.5, c.p.c. qualora il ricorrente non assolva allo specifico onere di indicareNumero registro generale 4234/2023Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 17692/2026Data pubblicazione 03/06/2026e dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle duedecisioni di merito;− in ogni caso, anche a voler prescindere da quanto sopra esposto,la doglianza non integra né un omesso esame di fatto decisivo, né unaviolazione delle regole del procedimento (astrattamente deducibile aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.);− il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non ha considerato ledichiarazioni scritte rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’auto-rizzazione alla produzione delle quali fu chiesta nel secondo grado;− in primo luogo, qualora si voglia ravvisare nella mera richiesta diautorizzazione depositare i predetti documenti (così descritta nel ricorso:«chiese alla Corte d’Appello di Bologna di essere autorizzato a produrlein giudizio») un’implicita istanza di rimessione in termini ex art. 153c.p.c., si osserva che la doglianza riguardante il suo mancato accogli-mento è lacunosa, perché il ricorso non spiega quali argomenti furonoaddotti per sostenere una “rituale” richiesta di rimessione in termini eper prospettare i presupposti dell’istituto, in particolare quanto all’impos-sibilità di produrre in precedenza le dichiarazioni scritte;− in ogni caso, è la stessa prospettazione del ricorrente ad eviden-ziare la tardività dell’iniziativa, posto che le suddette dichiarazioni giurate(menzionate solo nella memoria conclusionale di replica in appello, conrichiesta del difensore «di essere autorizzato a produrle») risultano for-mate e corredate della traduzione in data 4 dicembre 2019 e anche lacertificazione di conformità della traduzione da parte del Consolato recala medesima data; si tratta, dunque, di documenti già disponibili sindall’inizio dell’appello (o comunque ben prima della fase conclusiva);− pertanto, la loro trascrizione nella memoria di replica - atto conclu-sivo e tardivo per nuove produzioni e nuove istanze - non poteva radicarealcun obbligo del giudice di merito di esaminarle come fatto decisivo, néla mancata ammissione/valutazione si traduce in un vizio scrutinabile exNumero registro generale 4234/2023Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 17692/2026Data pubblicazione 03/06/2026art. 360, n. 4, c.p.c., attesi gli effetti fisiologici dell’inammissibilità/tardi-vità della produzione (o, comunque, della non rituale introduzione deidocumenti nel processo di merito);− anche ipotizzando una rimessione in termini, il ritardo sarebbe evi-dentemente imputabile alla parte: le ragioni addotte (difficoltà di tradu-zione e autenticazione per “smart working” e, poi, per l’inizio della guerrain Ucraina) sono generiche e, comunque, non idonee a spiegare perchédichiarazioni e traduzioni - che lo stesso ricorrente ha collocato tempo-ralmente in epoca prossima all’avvio dell’appello - non siano state intro-dotte tempestivamente nel giudizio, ma solo richiamate, a distanza dianni, nella fase conclusiva;− peraltro, la stessa tempistica evocata dal ricorrente (dichiarazionigiurate «di poco precedenti» l’atto di appello; difficoltà di traduzione/au-tenticazione) non si concilia con la circostanza che le dichiarazioni (e latraduzione certificata) risultavano già disponibili dal dicembre 2019, sic-ché la scelta di introdurle (o tentare di introdurle) solo con la memoriadi replica si palesa, per ciò solo, non scusabile e non emendabile me-diante rimessione in termini;− in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;− non si deve far luogo a liquidazione delle spese del giudizio di le-gittimità, perché il controricorso - depositato il 19/4/2023, ben oltre iltermine ex art. 370, primo comma, c.p.c., decorrente dalla notificazionedel ricorso eseguita il 23/2/2023 - è tardivo (al presente giudizio, infatti,si applica il testo novellato dell’art. 370 c.p.c., il quale prescrive che ilcontroricorso sia depositato, e non notificato, nel suddetto termine);− va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;Numero registro generale 4234/2023Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 17692/2026Data pubblicazione 03/06/2026p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi-sura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 27 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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