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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24325/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 ottobre 1995 avverso l' ordinanza resa il 9 Febbraio 2024 dal Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Benevento ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Mobility ervice srl, con sede in Benevento relativa al sequestro preventivo disposto dal GIP il 18 gennaio 2024 e alla convalida del sequestro probatorio emesso dalla Procuratrice europea delegata il 25 gennaio 2024.

Detta misura cautelare nasce dalle indagini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indiziati per il reato di truffa aggravata per l'importo di 315.000 C, somma ottenuta a titolo di contributi erogati da Invitalia alla Mobility íervice srl.

2. Avverso detta ordinanza,propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] srl „, nella persona del rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], deducendo: -violazione di legge e vizio di motivazione poiché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento con l'ordinanza del 18 gennaio 2024 ha disposto il sequestro diretto dei conti correnti e delle somme in essi depositati fino alla concorrenza di euro 315.000, somma considerata provento dei reati contestati, nonchè il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di detto profitto del reato.

Rileva eckricorrente che il GIP,che aveva emesso la misura cautelare personale nei confronti degli indiziati, dopo l'interrogatorio di garanzia, ha revocato dette misure escludendo la ritenuta gravità indiziaria a carico degli indagati.

Tale determinazione, a giudizio della società ricorrente, non può non incidere sulla sussistenza del fumus del reato posto a base dei provvedimenti di sequestro operati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti delle esigenze cautelari e del periculum in mora della dispersione delle somme di denaro conseguite dalla società,

14. ricorrente lamenta che il provvedimento non fornisce adeguata motivazione e non considera che la Mobility rv i ce srl è proprietaria di beni immobili e mobili registrati per valore di gran lunga superiore all'importo sottoposto a confisca e ha già subito il sequestro anche di 79 veicoli, il che costituisce un'ulteriore garanzia di restituzione delle somme elargite.

Allo stato attuale, dunque, la misura cautelare ha un ingiustificato effetto paralizzante dell'attività della società e non vi è ragione per mantenerla ferma in assenza di esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché in parte manifestamente infondato e in parte basato su motivi non consentiti.

Occorre premettere che il ricorso in tema di misura cautelari reali è consentito solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione.

In tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. (Sez. 2 , Sentenza n. 37100 del 07/07/2023 Cc. (dep. 11/09/2023 ) Rv. 285189 - 01)., Nel caso in esame il tribunale ha reso esaustiva e idonea motivazione e , rispondendo alle specifiche censure sollevate con il riesame e reiterate nel ricorso, ha osservato che il rinvenimento in un luogo diverso dalla sede della società di alcuni macchinari, non ancora assemblati e allo stato inutilizzabili, che si asserisce essere stati acquistati con i finanziamenti ricevuti, non incidono sulla sussistenza del fumus del reato di truffa, in ragione delle circostanze in cui sono stati rinvenuti e considerato che sarebbero stati acquistati con erogazioni pubbliche al fine di attivare progetti produttivi; sicchè la ritenuta assenza di gravità indiziaria nei confronti dei singoli autori della condotta illecita ipotizzata non inficia le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine al fumus commissi delicti, che legittimano la misura cautelare reale.

Ricorrendo infatti detto presupposto, non è necessario pervenire alla gravità indiziaria in ordine alla colpevolezza dei singoli indagati, e legittimo risulta il sequestro delle disponibilità finanziarie della società, considerata l'esigenza di impedire che i contributi in denaro possano essere oggetto di dispersione.

Le ulteriori censure in merito alla titolarità di altri beni da parte della società che avrebbero potuto essere appresi in sostituzione e in relazione all'intervenuto sequestro di autovetture di cui la società ha la disponibilità, non sono fondate su adeguata allegazione e documentazione e mmizr, comunque la non sono consentite poiché non si riferiscono a vizi genetici del provvedimento di sequestro e non denunciano omessa motivazione, ma propongono valutazioni di merito che attengono alla fase esecutiva del sequestro.

Inoltre,sono generiche poiché non si confrontano con le motivazioni rese dal Tribunale sulle esigenze cautelari, laddove ha evidenziato la necessità di non disperdere i finanziamenti in denaro che la società ha ricevuto e che non sono stati investiti nel progetto produttivo per i quali sono stati erogati, facendo riferimento a beni patrimoniali all'evidenza meno agevolmente liquidabili.

Per le ragioni sin qui esposte, si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, Roma 23 MAGGIO 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pellegrino / [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 ottobre 1995 avverso l' ordinanza resa il 9 Febbraio 2024 dal Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Benevento ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Mobility ervice srl, con sede in Benevento relativa al sequestro preventivo disposto dal GIP il 18 gennaio 2024 e alla convalida del sequestro probatorio emesso dalla Procuratrice europea delegata il 25 gennaio 2024. Detta misura cautelare nasce dalle indagini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indiziati per il reato di truffa aggravata per l'importo di 315.000 C, somma ottenuta a titolo di contributi erogati da Invitalia alla Mobility íervice srl. 2. Avverso detta ordinanza,propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] srl „, nella persona del rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], deducendo: -violazione di legge e vizio di motivazione poiché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento con l'ordinanza del 18 gennaio 2024 ha disposto il sequestro diretto dei conti correnti e delle somme in essi depositati fino alla concorrenza di euro 315.000, somma considerata provento dei reati contestati, nonchè il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di detto profitto del reato. Rileva eckricorrente che il GIP,che aveva emesso la misura cautelare personale nei confronti degli indiziati, dopo l'interrogatorio di garanzia, ha revocato dette misure escludendo la ritenuta gravità indiziaria a carico degli indagati. Tale determinazione, a giudizio della società ricorrente, non può non incidere sulla sussistenza del fumus del reato posto a base dei provvedimenti di sequestro operati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti delle esigenze cautelari e del periculum in mora della dispersione delle somme di denaro conseguite dalla società, 14. ricorrente lamenta che il provvedimento non fornisce adeguata motivazione e non considera che la Mobility rv i ce srl è proprietaria di beni immobili e mobili registrati per valore di gran lunga superiore all'importo sottoposto a confisca e ha già subito il sequestro anche di 79 veicoli, il che costituisce un'ulteriore garanzia di restituzione delle somme elargite. Allo stato attuale, dunque, la misura cautelare ha un ingiustificato effetto paralizzante dell'attività della società e non vi è ragione per mantenerla ferma in assenza di esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché in parte manifestamente infondato e in parte basato su motivi non consentiti. Occorre premettere che il ricorso in tema di misura cautelari reali è consentito solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione. In tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. (Sez. 2 , Sentenza n. 37100 del 07/07/2023 Cc. (dep. 11/09/2023 ) Rv. 285189 - 01)., Nel caso in esame il tribunale ha reso esaustiva e idonea motivazione e , rispondendo alle specifiche censure sollevate con il riesame e reiterate nel ricorso, ha osservato che il rinvenimento in un luogo diverso dalla sede della società di alcuni macchinari, non ancora assemblati e allo stato inutilizzabili, che si asserisce essere stati acquistati con i finanziamenti ricevuti, non incidono sulla sussistenza del fumus del reato di truffa, in ragione delle circostanze in cui sono stati rinvenuti e considerato che sarebbero stati acquistati con erogazioni pubbliche al fine di attivare progetti produttivi; sicchè la ritenuta assenza di gravità indiziaria nei confronti dei singoli autori della condotta illecita ipotizzata non inficia le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine al fumus commissi delicti, che legittimano la misura cautelare reale. Ricorrendo infatti detto presupposto, non è necessario pervenire alla gravità indiziaria in ordine alla colpevolezza dei singoli indagati, e legittimo risulta il sequestro delle disponibilità finanziarie della società, considerata l'esigenza di impedire che i contributi in denaro possano essere oggetto di dispersione. Le ulteriori censure in merito alla titolarità di altri beni da parte della società che avrebbero potuto essere appresi in sostituzione e in relazione all'intervenuto sequestro di autovetture di cui la società ha la disponibilità, non sono fondate su adeguata allegazione e documentazione e mmizr, comunque la non sono consentite poiché non si riferiscono a vizi genetici del provvedimento di sequestro e non denunciano omessa motivazione, ma propongono valutazioni di merito che attengono alla fase esecutiva del sequestro. Inoltre,sono generiche poiché non si confrontano con le motivazioni rese dal Tribunale sulle esigenze cautelari, laddove ha evidenziato la necessità di non disperdere i finanziamenti in denaro che la società ha ricevuto e che non sono stati investiti nel progetto produttivo per i quali sono stati erogati, facendo riferimento a beni patrimoniali all'evidenza meno agevolmente liquidabili. Per le ragioni sin qui esposte, si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, Roma 23 MAGGIO 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pellegrino / [OSCURATO:PERSONA]
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