CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 32299/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la dichiarazione di colpevolezza espressa dal locale Tribunale per il reato di tentato furto aggravato in abitazione (commesso in Roma il 10/10/2020). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e relativa carenza di motivazione) non é consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. impugnata), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore