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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27022/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg.41927/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, così da rendere del tutto irrilevanti i dubbi prospettati dalla difesa in ordine alla prima delle due evasioni; ritenuto che il motivo riferito al trattamento sanzionatorio essendo incentrato su una diversa valutazione della gravità dei fatti non può essere preso in esame in questa sede, afferendo questioni di fatto rimesse alla valutazione dei giudici di merito, sorretta da motivazione non illogica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Di P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg.41927/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, così da rendere del tutto irrilevanti i dubbi prospettati dalla difesa in ordine alla prima delle due evasioni; ritenuto che il motivo riferito al trattamento sanzionatorio essendo incentrato su una diversa valutazione della gravità dei fatti non può essere preso in esame in questa sede, afferendo questioni di fatto rimesse alla valutazione dei giudici di merito, sorretta da motivazione non illogica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Di P.Q.M
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