Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 03292/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. CROCE Luigi ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la de- cisione del Tribunale di Foggia che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto tentato pluriaggravato di autovettura in sosta e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alle circostanze ag- gravanti ed alla ritenuta recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.

2. Il ricorrente con una prima articolazione deduce violazione di legge anche processuale e vizio motivazionale in relazione all'affermazione della responsabili- tà penale del prevenuto anche con riferimento al giudizio di inammissibilità espresso e al valore degli atti della polizia giudiziaria, prospettando rilevanti la- cune nella ricostruzione delle fasi del furto.

Con una seconda articolazione lamenta il mancato riconoscimento della ipotesi di particolare tenuità di cui all'art.131 bis cod.pen.; con una terza articolazione si duole della mancata disapplicazione della recidiva; con un quarto motivo di ricor- so lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche quantomeno con giudizio di equivalenza ed infine si duole della mancata pronun- cia di estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso si presente manifestamente infondato, privo di confronto con le ar- gomentazioni poste a fondamento della motivazione della sentenza impugnata, privo di analisi critica degli argomenti della sentenza e in parte totalmente ec- centrico rispetto ai fatti relativi all'odierno giudizio. 3.1 Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente in punto di responsabilità penale infatti oltre ad essere improponibile in quanto nei motivi di impugnazione di ap- pello non era stata contestata la responsabilità, e peraltro il CROCE, arrestato in flagranza di reato, era risultato reo confesso, appare del tutto avulso dai fatti re- lativi all'odierno processo in quanto si riferisce ad una impugnazione in appello dichiarata inammissibile (mentre nella specie l'appello è stato rigettato), ad una data di commissione del reato diversa da quella reale (si assume la commissione del reato tra il 4 e il 5 Dicembre 2011 mentre i fatti per cui è processo sono del 13.5.2020), ad una diversa persona offesa (Bartolo) e a modalità esecutive del tutto diverse. 3.1 Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso che richiama l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. prospet- 2 r tando l'introduzione della nuova disciplina in corso di giudizio.

In realtà il reato in questione è stato realizzato in data 12.5.2020 e pertanto allorquando la causa di non punibilità era stata introdotta da alcuni anni (D.Lgs. 16 Maggio 2015) e la successiva giurisprudenza ha escluso che il beneficio possa essere chiesto, per la prima volta in sede di legittimità quando avrebbe potuto essere richiesto nei pre- cedenti gradi di merito. 3.2 Il terzo motivo di ricorso appare pertinente ma risulta inammissibile in quanto del tutto privo di analisi censoria degli argomenti indicati dai giudici di merito e si limita a richiedere la disapplicazione della recidiva facoltativa di cui all'art.99 comma 4 cod.pen., senza peraltro esplicitare alcun rilievo critico avver- so la motivazione della impugnata sentenza se non quello perequativo del trat- tamento sanzionatorio. 3.3 Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso con il quale da un lato si chiede vengano riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ben- ché le stesse risultano essere state già riconosciute dal giudice di primo grado e dall'altra ipotizza la possibilità che nel giudizio di valenza le stesse possano esse- re dichiarate prevalenti, ipotesi peraltro esclusa dalla legge ai sensi dell'art.69 comma 4 cod.pen. in presenza di recidiva specifica reiterata infraquinquennale ricadente nella disciplina di cui all'art.99 comma 4 cod.pen. 3.4 Il quarto motivo risulta del tutto eccentrico in quanto si assume il compimen- to del termine prescrizionale, laddove nella specie il reato risulta commesso in data 12.5.2020 e pertanto il termine necessario a prescrivere (anni sei mesi otto cui vanno aggiunti i periodi dì interruzione), è !ungi dal compiersi.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren- te al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 16 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. CROCE Luigi ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la de- cisione del Tribunale di Foggia che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto tentato pluriaggravato di autovettura in sosta e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alle circostanze ag- gravanti ed alla ritenuta recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Il ricorrente con una prima articolazione deduce violazione di legge anche processuale e vizio motivazionale in relazione all'affermazione della responsabili- tà penale del prevenuto anche con riferimento al giudizio di inammissibilità espresso e al valore degli atti della polizia giudiziaria, prospettando rilevanti la- cune nella ricostruzione delle fasi del furto. Con una seconda articolazione lamenta il mancato riconoscimento della ipotesi di particolare tenuità di cui all'art.131 bis cod.pen.; con una terza articolazione si duole della mancata disapplicazione della recidiva; con un quarto motivo di ricor- so lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche quantomeno con giudizio di equivalenza ed infine si duole della mancata pronun- cia di estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso si presente manifestamente infondato, privo di confronto con le ar- gomentazioni poste a fondamento della motivazione della sentenza impugnata, privo di analisi critica degli argomenti della sentenza e in parte totalmente ec- centrico rispetto ai fatti relativi all'odierno giudizio. 3.1 Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente in punto di responsabilità penale infatti oltre ad essere improponibile in quanto nei motivi di impugnazione di ap- pello non era stata contestata la responsabilità, e peraltro il CROCE, arrestato in flagranza di reato, era risultato reo confesso, appare del tutto avulso dai fatti re- lativi all'odierno processo in quanto si riferisce ad una impugnazione in appello dichiarata inammissibile (mentre nella specie l'appello è stato rigettato), ad una data di commissione del reato diversa da quella reale (si assume la commissione del reato tra il 4 e il 5 Dicembre 2011 mentre i fatti per cui è processo sono del 13.5.2020), ad una diversa persona offesa (Bartolo) e a modalità esecutive del tutto diverse. 3.1 Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso che richiama l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. prospet- 2 r tando l'introduzione della nuova disciplina in corso di giudizio. In realtà il reato in questione è stato realizzato in data 12.5.2020 e pertanto allorquando la causa di non punibilità era stata introdotta da alcuni anni (D.Lgs. 16 Maggio 2015) e la successiva giurisprudenza ha escluso che il beneficio possa essere chiesto, per la prima volta in sede di legittimità quando avrebbe potuto essere richiesto nei pre- cedenti gradi di merito. 3.2 Il terzo motivo di ricorso appare pertinente ma risulta inammissibile in quanto del tutto privo di analisi censoria degli argomenti indicati dai giudici di merito e si limita a richiedere la disapplicazione della recidiva facoltativa di cui all'art.99 comma 4 cod.pen., senza peraltro esplicitare alcun rilievo critico avver- so la motivazione della impugnata sentenza se non quello perequativo del trat- tamento sanzionatorio. 3.3 Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso con il quale da un lato si chiede vengano riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ben- ché le stesse risultano essere state già riconosciute dal giudice di primo grado e dall'altra ipotizza la possibilità che nel giudizio di valenza le stesse possano esse- re dichiarate prevalenti, ipotesi peraltro esclusa dalla legge ai sensi dell'art.69 comma 4 cod.pen. in presenza di recidiva specifica reiterata infraquinquennale ricadente nella disciplina di cui all'art.99 comma 4 cod.pen. 3.4 Il quarto motivo risulta del tutto eccentrico in quanto si assume il compimen- to del termine prescrizionale, laddove nella specie il reato risulta commesso in data 12.5.2020 e pertanto il termine necessario a prescrivere (anni sei mesi otto cui vanno aggiunti i periodi dì interruzione), è !ungi dal compiersi. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren- te al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente D
Sentenza Cassazione n. 03292/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris