CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 11384/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30787/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difendeex lege; -controricorrente - avverso l’ordinanza del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia n.1133/2020depositata il 22/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020n.30787sez. S2 - a d. 28 /0 3 /202 4 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva ai sensi dell'articolo 79 del DPR n. 115 del 2002 alla C ommissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la C ommissione T ributaria Regionale della Lombardia l'ammissione al beneficio che si dichiarava incompetente, perché la medesima istanza era stata proposta già alla [OSCURATO:PERSONA] e rigettata e riproposta al Presidente della suddetta Commissione che aveva confermato il rigetto. 3. L'istante proponeva ricorso al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia che la rigettava in quanto: «il provvedimento di rigetto dell’ammissione al gratuito patrocinio adottata dal Presidente della CTP avverso il rigetto dell’istanza da parte della Commissione per il gratuito patrocinio presso la Commissione tributaria provinciale è impugnabile solo per Cassazione e non davanti alla Commissione per gratuito patrocinio presso la Commissione tributaria Regionale (art. 99, c. 4 DPR 135/2002)». 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, sulla scorta di un unico motivo. 5. Il Ministero dell’economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente, asserisce che nel provvedimento si affermi: rilevato che correttamente la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la CTR Lombardia ha rilevato la non conformità della normativa vigente della certificazione dei limiti di reddito per la mancanza allegazione di un documento di identità, non necessario nel solo caso di consegna diretta dell’istanza Ric. 2020n.30787sez. S2 - a d. 28 /0 3 /202 4 all’ufficio, necessario invece nel caso di spedizione dell’attestazione; ritenuta la irrilevanza dell’autentica da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], soggetto terzo e non legittimato a tale autentica che deve provenire dall’interessato; considerato che non è soddisfatta la richiesta (…) da parte della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la CTR Lombardia di produrre copia di un documento di identità della parte (…) PQM rigetta il ricorso . 2. Sulla base del riportato asserto denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., 99 d.P.R. n. 115/2000, addebitando al provvedimento impugnato di avere omesso di annullare il decreto 13.7.2020 della commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la CTR Lombardia ex art. 112 cpc per non corrispondenza tra la chiesta domanda e la pronuncia relativa ad altro procedimento ex art. 113 cpc per essere stato pronunciato non secondo diritto ; nonché di avere statuito “corretta” e non contro legge “la non conformità alla normativa vigente della certificazione dei limiti di reddito per la mancata allegazione di un documento di identità” in violazione dell’art. 46 DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 445 essendo per legge sostituita dalla autocertificazione effettuata nell’istanza . Infine lamenta che la decisione abbia ritenuto la ”irrilevanza dell’autentica da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] soggetto terzo e non legittimato a tale autentica che deve provenire dall’interessato” , giudicando tale affermazione, attribuita alla decisione, una evidente assurdità, dato che l’autentica della firma sull’istanza non può che essere effettuata dall’avvocato che per tale adempimento non è “soggetto Ric. 2020n.30787sez. S2 - a d. 28 /0 3 /202 4 terzo” non dall’ “interessato” che non può certo autenticare la propria firma . 3. Il ricorso, che si esaurisce nel riportato motivo, risulta inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata(cfr. tra le tante, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024). Il ricorrente, invero, non si confronta, e radicalmente, con il contenuto del provvedimento impugnato, anzi, è del tutto evidente che muova critiche (la cui fondatezza, ovviamente, qui non può vagliarsi) avverso un altro e ben diverso provvedimento. La ragione del “rigetto” di cui al provvedimento impugnato, come sopra si è visto, è stata dal Giudice individuata nell’affermata inidoneità dello strumento del reclamo, poiché la decisione della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato sarebbe impugnabile solo mediante ricorso per cassazione. In definitiva, poiché la doglianza non attinge, in nessuna parte, il fondamento della decisione di rigetto oggetto di impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 5. Va altresì disposta la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c., posta la palese inconsistenza delle argomentazioni utilizzate, prive di qualunque riferimento alle ragioni della decisione (Cass. Sez. U, n. 32001 del 28 ottobre 2022; Cass. Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023). Ric. 2020n.30787sez. S2 - a d. 28 /0 3 /202 4 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, liquidate in euro 1.600 (mille/600), oltre spese prenotate a debito. Condanna inoltre la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c., al pagamento dell’importo di € 500 (cinquecento). Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 1