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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 10369/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura stesa su foglio allegato al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pordenone, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, al piazzale Clodio n. 18 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro t empore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 284, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Trieste il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 20.9.2016; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Istanza di rimborso - Utili societari distribuiti - Nudo proprietario e usufruttuario - Spettanza - Istanza di rinvio, per riunione o trattazione contestuale - Accoglimento.

1. L’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:PERSONA], a seguito della liquidazione della società, presentava la dichiarazione dei redditi, mod.

Unico per il 2003, in cui indicava un reddito di Euro 5.277.090,00, con credito d’imposta limitato di Euro 616.196,00, e credito d’imposta complessivo pari ad Euro 2.837.556,00.

Nella prospettazione del ricorrente, trattandosi di fattispecie ritenuta classificabile nell’ambito della tassazione separata, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto per l’Irpef, che il contribuente riteneva dovesse condurre al riconoscimento di una posizione creditoria pari ad Euro 1.882.200,00 (ric., p. 2).

Con istanza del 7.5.2010 [OSCURATO:PERSONA] domandava di conoscere l’esito della liquidazione.

Stante il silenzio serbato dall’Amministrazione finanziaria, il contribuente presentava il 27.12.2010 formale istanza di rimborso nella misura innanzi indicata.

A seguito del confronto delle parti, “l’asserito credito veniva quantificato in € 1.484.182,00” (controric., p. 2).

L’Amministrazione finanziaria, tuttavia, non attivava la pratica di rimborso, e si formava il silenzio rifiuto.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il silenzio dell’Agenzia delle Entrate il [OSCURATO:DATA_NASCITA], innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pordenone, sostenendo che il residuo attivo della società spettasse percentualmente a lui, nudo proprietario, e non all’usufruttuario.

Diversamente l’Amministrazione finanziaria affermava che il rimborso, se del caso, sarebbe spettato all’usufruttuario, con particolare riferimento agli utili conseguiti dalla società e ripartiti a seguito della sua liquidazione, pari ad Euro 49.218.010,21, mentre le somme assegnate in sede di liquidazione e dipendenti dalla liquidazione del capitale sociale ammontavano ad Euro 15.600.000,00.

La CTP rigettava il ricorso del contribuente.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel giudizio di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Friuli - [OSCURATO:PERSONA] , che respingeva il suo ricorso.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, il contribuente, affidandosi ad un motivo di ricorso.

Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi depositato memoria datata 20.1.2023, con la quale ha domandato disporsi la riunione del presente procedimento con quelli recanti Rg n. 11932/2017, e n. 26069/2021, ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nonché da [OSCURATO:PERSONA], perché, pur trattandosi di processi allo stato separati, “sono relativi alla medesima questione e sono tra loro connessi“ (mem. ric., p. 1).

Il contribuente ha depositato ulteriore memoria datata 24.2.2023, con la quale ha confermato la ricordata istanza di riunione, ed ha riproposto i propri argomenti in ordine al merito del giudizio.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 981, 982, 984, 1000 e 2352 cod. civ., nonché degli artt. 44, comma 7, e 14 Tuir (nel testo all’epoca vigente), per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che il residuo attivo conseguente alla liquidazione e cancellazione della società competa all’usufruttuario e non al nudo proprietario.

2. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito del motivo di ricorso introdotto dal contribuente. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha segnalato che pendono innanzi a questa Corte i ricorsi recanti Rg nn. 11932/2017 e 26069/2021, presentati da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nonché da [OSCURATO:PERSONA], che hanno ad oggetto le medesime questioni, ed ha domandato di voler disporre la riunione delle cause.

Appare quindi necessario assicurare la possibilità di valutare l’opportunità di disporre la riunione dei ricorsi, e comunque consentire l’eventuale trattazione contestuale dei giudizi.

In conseguenza il presente ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo.

La Corte, P.Q.M.

Rinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura stesa su foglio allegato al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pordenone, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, al piazzale Clodio n. 18 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro t empore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 284, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Trieste il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 20.9.2016; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Istanza di rimborso - Utili societari distribuiti - Nudo proprietario e usufruttuario - Spettanza - Istanza di rinvio, per riunione o trattazione contestuale - Accoglimento. 1. L’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:PERSONA], a seguito della liquidazione della società, presentava la dichiarazione dei redditi, mod. Unico per il 2003, in cui indicava un reddito di Euro 5.277.090,00, con credito d’imposta limitato di Euro 616.196,00, e credito d’imposta complessivo pari ad Euro 2.837.556,00. Nella prospettazione del ricorrente, trattandosi di fattispecie ritenuta classificabile nell’ambito della tassazione separata, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto per l’Irpef, che il contribuente riteneva dovesse condurre al riconoscimento di una posizione creditoria pari ad Euro 1.882.200,00 (ric., p. 2). Con istanza del 7.5.2010 [OSCURATO:PERSONA] domandava di conoscere l’esito della liquidazione. Stante il silenzio serbato dall’Amministrazione finanziaria, il contribuente presentava il 27.12.2010 formale istanza di rimborso nella misura innanzi indicata. A seguito del confronto delle parti, “l’asserito credito veniva quantificato in € 1.484.182,00” (controric., p. 2). L’Amministrazione finanziaria, tuttavia, non attivava la pratica di rimborso, e si formava il silenzio rifiuto. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il silenzio dell’Agenzia delle Entrate il [OSCURATO:DATA_NASCITA], innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pordenone, sostenendo che il residuo attivo della società spettasse percentualmente a lui, nudo proprietario, e non all’usufruttuario. Diversamente l’Amministrazione finanziaria affermava che il rimborso, se del caso, sarebbe spettato all’usufruttuario, con particolare riferimento agli utili conseguiti dalla società e ripartiti a seguito della sua liquidazione, pari ad Euro 49.218.010,21, mentre le somme assegnate in sede di liquidazione e dipendenti dalla liquidazione del capitale sociale ammontavano ad Euro 15.600.000,00. La CTP rigettava il ricorso del contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel giudizio di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Friuli - [OSCURATO:PERSONA] , che respingeva il suo ricorso. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, il contribuente, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi depositato memoria datata 20.1.2023, con la quale ha domandato disporsi la riunione del presente procedimento con quelli recanti Rg n. 11932/2017, e n. 26069/2021, ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nonché da [OSCURATO:PERSONA], perché, pur trattandosi di processi allo stato separati, “sono relativi alla medesima questione e sono tra loro connessi“ (mem. ric., p. 1). Il contribuente ha depositato ulteriore memoria datata 24.2.2023, con la quale ha confermato la ricordata istanza di riunione, ed ha riproposto i propri argomenti in ordine al merito del giudizio. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 981, 982, 984, 1000 e 2352 cod. civ., nonché degli artt. 44, comma 7, e 14 Tuir (nel testo all’epoca vigente), per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che il residuo attivo conseguente alla liquidazione e cancellazione della società competa all’usufruttuario e non al nudo proprietario. 2. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito del motivo di ricorso introdotto dal contribuente. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha segnalato che pendono innanzi a questa Corte i ricorsi recanti Rg nn. 11932/2017 e 26069/2021, presentati da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nonché da [OSCURATO:PERSONA], che hanno ad oggetto le medesime questioni, ed ha domandato di voler disporre la riunione delle cause. Appare quindi necessario assicurare la possibilità di valutare l’opportunità di disporre la riunione dei ricorsi, e comunque consentire l’eventuale trattazione contestuale dei giudizi. In conseguenza il presente ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo. La Corte, P.Q.M. Rinvia
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