CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 40557/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo avverso la sentenza del 13/07/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 luglio 2021 la Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha parzialmente riformato la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 25 gennaio 2018 dal Tribunale di Palermo, rideterminando nella misura di anni tre di reclusione ed euro 210,00 di multa la pena irrogatagli in relazione al reato di cui agli artt. 624-bis e 625, secondo comma, n. 5, cod. pen. - come riqualificato nella sentenza di annullamento con rinvio n. 32597 del 7 ottobre 2020 -, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, deducendo, con un primo motivo, la nullità della notifica del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello, nonché degli atti successivi, atteso che il predetto si trovava detenuto per altra causa presso la Casa circondariale di Palermo e che la Corte di appello, pur essendone a conoscenza, ha erroneamente rigettato l'eccezione difensiva osservando che il decreto di citazione a giudizio gli era stato regolarmente notificato presso il difensore domiciliatario, laddove l'imputato risultava aver eletto domicilio, nell'ambito del presente procedimento, presso la propria abitazione e non presso il suo difensore. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla denegata concessione delle attenuanti generiche, per avere la Corte distrettuale contraddittoriamente ritenuto la obiettiva gravità del fatto dopo averne riconosciuto le caratteristiche di casualità e di estemporaneità, a fronte di una condotta posta in essere con un grado assai ridotto di violenza, valorizzando, peraltro, un elemento di fatto - la presenza di più persone - già apprezzato a fini del riconoscimento di una circostanza aggravante, in violazione del divieto di bis in idem sostanziale. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 5 settembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Nell'interesse dell'imputato il suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le proprie conclusioni, trasmesse alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 15 settembre 2022, chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ne determina pertanto l'accoglimento, logicamente assorbita dovendosi ritenere, allo stato, la residua ragione di doglianza ivi formulata. 2. Emerge dagli atti: a) che la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello è avvenuta presso il solo difensore di fiducia domiciliatario e non nei confronti dell'imputato, il cui stato di detenzione per altra causa era noto all'organo procedente; b) che in occasione della prima udienza del giudizio di appello, svoltasi in data 25 marzo 2021, il difensore di fiducia ha tempestivamente eccepito l'omessa notifica del decreto di citazione nei confronti del proprio assistito; c) che la Corte distrettuale, nel rilevare l'intervenuta notifica al difensore di fiducia, ha disposto il rinvio del processo alla successiva udienza, sì da attivare il video- collegamento per consentire all'imputato di presenziarvi, stante la richiesta in tal senso rappresentata dal suo difensore; d) che nei confronti dell'imputato, peraltro, non è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in vista della successiva udienza di rinvio. Al riguardo, invero, questa Suprema Corte (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869) ha affermato il principio secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, precisando che siffatta disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa". Di tale principio la sentenza impugnata non ha fatto buon governo, poiché l'imputato non ha personalmente ricevuto notifica della sua vocatio in iudicium. Si tratta, come altresì chiarito dal [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte, di una nullità a regime intermedio, come tale soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869). Nel caso di specie, tuttavia, nessuna sanatoria si è verificata, per essere stata la relativa nullità ritualmente eccepita dal difensore al primo momento utile, senza che l'imputato abbia partecipato alla prima udienza e senza che alcuna notifica abbia mai ricevuto della sua citazione a giudizio, pur in occasione della successiva udienza di rinvio, dopo che la relativa eccezione di rito era stata già sollevata. Irrilevante deve infatti ritenersi, sotto tale profilo, la circostanza della sua successiva partecipazione al processo, in difetto del raggiungimento dello scopo sostanziale dell'atto, che è direttamente legato alla effettiva acquisizione della conoscenza di tutte le facoltà processuali del cui possibile esercizio egli deve risultare con certezza edotto. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio innanzi ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso il 21 se