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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 32361/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12967-2022 proposto da: A.M.A. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FIUME [OSCURATO:PERSONA] collettivo aziendale [OSCURATO:PERSONA] della stessa R.G.N. 12967/2022 Cron.

Rep.

Ud. 27/09/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.223, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3932/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2021 R.G.N. 2356/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 351/2017, il Tribunale di Roma aveva respinto le domande delle attuali controricorrenti sopra indicate, tutte dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. da epoca compresa tra il novembre 2000 e il maggio 2002, quali operaie inquadrate nel livello 1° stralcio del CCNL Federambiente; domande con le quali, deducendo di aver diritto, in forza dell’accordo sindacale stipulato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], all’emolumento già previsto dall’art. 10 del CCNL Federambiente 1995, chiedevano condannarsi la convenuta datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive per ciascuna conteggiate.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello delle lavoratrici e in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il diritto delle appellanti di percepire l’emolumento ex art. 10 di cui all’accordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a decorrere dalle date di immissione di ciascuna di esse nel livello 3A; condannava l’appellata alpagamento delle somme per ognuna delle stesse specificate, oltre interessi al tasso legale da calcolare sul capitale rivalutato anno per anno; compensando le spese di lite del doppio grado.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo aver ricostruito la disciplina contrattuale collettiva di riferimento succedutasi nel tempo, andando esplicitamente in contrario avviso circa l’interpretazione dell’accordo sindacale suddetto, fornita dal primo giudice e dalla società appellata, benché avallata da altre decisioni della medesima Corte territoriale, riteneva che l’accordo stesso sul piano letterale contenesse elementi rivelatori della previsione dell’erogazione in futuro dell’emolumento in questione .

Aggiungeva che era più logico ipotizzare che, prim a dell’entrata in vigore del CCNL del 2003 si fosse creata un’aspettativa di conseguimento del beneficio, in capo agli operai ATAC che ancora non lo godevano, e che l’accordo sia intervenuto per soddisfare, a determinate condizioni, tali aspettative, altrimenti mortificate; traeva argomento in tal senso anche dalla tabella allegata all’accordo, nella quale è contenuta una ricognizione numerica degli operai B2 potenziali beneficiari dell’erogazione dell’emolumento al termine del percorso professionale previsto.

4. Avverso tale decisione, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.5.

Le intimate hanno resistito con controricorso.

6. Le parti contrapposte hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1368 e 1371 c.c. in relazione all’art. 360, I co., n. 3, c.p.c., lamentando che la Corte di appello abbia violato il disposto dei canoni ermeneutici suddetti nell’interpretare l’accordo aziendale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel giungere a ritenere che questo abbia attribuito il diritto di godere dell’emolumento ex art. 10 CCNL del 1995 ex novo e successivamente alla sua soppressione da parte del sopravvenuto CCNL del 2003 in favore del personale originariamente inquadrato nel primo livello stralcio che non ne aveva mai goduto in precedenza, disattendendo così sia il dato testuale dello stesso accordo, sia quello sistematico, sia la prassi negoziale, sia l’ “equo contemperamento” degli interessi delle parti.

2. Col secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione deli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., 14 e 16 CCNL Federambiente 22.5.2003, in relazione all’art. 360, I co., n. 3, c.p.c. dolendosi che la Corte d’appello abbia ritenuto comprovato in giudizio, in assenza non solo di una prova piena in tal senso, ma anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, il possesso da parte dei ricorrenti dei requisiti previsti dall’accordo aziendale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (a) dell’uso polifunzionale di mezzi conducibili con patente “B” e (b) del superamento dei corsi di formazione per l’uso specifico di autospazzatrici leggere e/o complesse e/o minicompattatori.

3. Il primo motivo è, per quanto di ragione,fondato nei termini che si passa ad illustrare.

4. Occorre tener contoche questa Corte si è già occupata della questione dell’interpretazione dell’accordo aziendale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che viene in considerazione nelcaso in esame.

4.1. In particolare, l’ordinanza della Sez.

VI, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19153 riguardava i l ricorso per cassazione, in quel caso proposto da un lavoratore nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in cui era denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363 e 1366 c.c., nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, addebitandosi, in sintesi, alla Corte territoriale di avere interpretato l’accordo aziendale in questione in termini che contrastavano con il tenore letterale delle espressioni utilizzate, chiare nel fare riferimento ad un diritto non ancora acquisito, perché condizionato dalla conclusione dell’ iterdi carriera.

4.2. La decisione in quell’occasione impugnata era una sentenza della medesima Corte d’appello di Roma, espressiva, però, dell’indirizzo interpretativo dello stesso accordo sindacale aziendale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dal qualeindirizzo nel caso di specie il Collegio di secondo grado di questo procedimento, come premesso in narrativa,consapevolmente ha preso le distanze.

4.3. In quel caso, il ricorso del lavoratore venne giudicato inammissibile.4.4.

Più nello specifico, dopo aver richiamato consolidati principi in tema d’interpretazione degli accordi sindacali di livello aziendale (cfr. i § 2, 2.1., 2.2.,

2.3. della parte motiva di detta decisione), in tale ancor recente ordinanza è stato osservato: “2.4.dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale la quale, dopo aver dato atto della formulazione ambigua della clausola (che, da un lato, fa riferimento agli “emolumenti erogati antecedentemente al 01.05.2003”, dall’altro sembra legittimare anche la maturazione di un diritto in precedenza non acquisito nella parte in cui afferma che l’emolumento, seppure non previsto dal CCNL vigente, “sarà erogato a conclusione dell’iter di carriera ”), ha valorizzato il contesto nel quale l’accordo si inseriva, ossia la successione fra sistemi diversi di classificazione del personale previsti dalla contrattazione nazionale, ed ha ritenuto che l’interpretazione più convincente della clausola fosse quella sostenuta dalla società appellata, a detta della quale l’accordo, che aveva previsto anche un percorso professionale di acquisizione del livello superiore, era finalizzato a garantire, all’esito della progressione, la conservazione dell’indennità solo a coloro che di quell’emolumento erano già destinatari;

2.5. in altri termini il giudice del merito, a fronte di due interpretazioni contrapposte entrambe fondate su elementi testuali dell’accordo, ha risolto l’apparente antinomia fra le espressioni utilizzate dalle parti dando rilievo allo stretto collegamento fra l’indennità in discussione ed il sistema di classificazione ormai superato e rilevando che l’ultrattività dell’emolumento poteva avere un senso solo se limitata a quei lavoratori che già lo percepivano e che, nell’intento delle parti contrattuali, avrebbero dovuto conservarlo anche una volta inquadrati nel livello superiore “a conclusione dell’iter di carriera”;

2.6. si tratta di un esito non implausibile dell’attività ermeneutica che non viola alcuno dei canoni interpretativi invocati dal ricorrente e che, anzi, risulta pienamente rispettoso dei principi di diritto sopra richiamati perché dà rilievo alla ratiodella disposizione contrattuale ed alle finalità che le parti, portatrici di contrapposti interessi, hanno inteso perseguire”.

5. Tanto per ora premesso, ritiene anzitutto il Collegio, anche a fronte dei rilievi d’inammissibilità de lle controricorrenti (cfr. pagg. 6-8 del controricorso), che il ricorso per cassazione ora in esame e, segnatamente, nel suo primo motivo, sia invece ammissibile.

5.1. Più nello specifico, la ricorrente ha in questa sede prodotto, in forma integrale, tutte le fonti collettive, nazionali ed aziendali, cui ha fatto riferimento nelle proprie censure, e, segnatamente, il testo dell’accordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che qui viene in precipua considerazione.

5.2. Inoltre, rispetto ai principi - del resto consolidati, come già notato-, richiamati in Cass. n. 19153/2022, il primo motivo di ricorso, in modo indubbiamente esteso ed argomentato (cfr. pagg. 11-26 dell’atto d’impugnazione), ha chiaramente individuato i canoni ermeneutici legali che si assumono violati, spiegando per ognuno di quelli evocati il perché della violazione denunciata.La ricorrente, quindi, non si è certamente limitata a contrapporre una propria interpretazione dell’accordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a quella fornita dalla Corte di merito nel caso in esame.

6. Ebbene, la Corte territoriale, dopo una breve ricostruzione della “disciplina contrattuale di riferimento succedutasi nel tempo” (cfr. pagg. 3-4 della sua sentenza), ha considerato che: In questo contesto è stato stipulato l’accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui è stato previsto quanto segue: “… il personale assunto in [OSCURATO:SOCIETA]. con la qualifica di operaio comune ex 1^ livello stralcio attualmente inquadrato al 2° livello ccnl Federambiente parametro B, in possesso della idoneità alla mansione specifica, dopo sei anni effettivi compiuti dalla data di assunzione, sarà inquadrato al 2 livello parametro A ccnl Federambiente … A partire dall’1 maggio 2006 tali lavoratori, a quali viene riconosciuto il 2° livello parametro A come sopra specificato, entreranno previa domanda specifica su modulo appositamente predisposto dall’azienda nella seguente procedura di sviluppo qualora in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal ccnl per l’attribuzione del 3° livello: -possesso della patente di guida categoria B; -idoneità alla mansion e specifica; -uso polifunzionale di mezzi conducibili con patente B e partecipazione a corsi di formazione con verifica finale, per uso specifico di autospazzatrici leggere e/o complesse e/o microcompattatori”: … Alla conclusione del corso di formazione (3 mesi) tali lavoratori saranno inquadrati al livello 3^ parametro B ccnl Federambiente … Al termine di tali corsi (3 mesi) ed in possesso di tutti i requisiti richiesti, tali lavoratori saranno inquadrati al 3° livello parametro B e seguiranno il normale iter di carriera previsto dal ccnl per gli operai polifunzionali, che si conclude con l’inquadramento al 3° livello parametro A … Qualunque emolumento economico non previsto dal ccnl Federambiente vigente alla data odierna (es. emolumenti ex art. 10 ccnl Federambiente erogati antecedentemente al 1.5.2003) sarà erogato a conclusione dell’iter di carriera previsto dal ccnl per gli operai polifunzionali, così come sopra descritto” .

7. Di seguito,e sul piano letterale , la Corte di merito ha osservato che la tesi esegetica di tale accordo, ritenuta dalla stessa non persuasiva, non considera che nell’ultimo periodo è espressamente prevista la erogazione in futuro (“sarà erogato”) dell’emolumento “a conclusione dell’iter di carriera previsto dal ccnl per gli operai polifunzionali, così come sopra descritto”.

Non si stabilisce, pertanto, la conservazione dell’emolumento a favore dei dipendenti che già in precedenza lo godevano ma è disposta la erogazione futura agli operai che completeranno il percorso professionale “così come sopra descritto”.

In ogni caso queste ultime quattro parole paiono sgomberare ogni dubbio sui beneficiari del riconoscimento e valgono a legare l’ultimo periodo con il resto del testo contrattuale .

8. Osserva, allora, il Collegio che tali primi rilievi, rispetto al principale canone ermeneutico legale di cui all’art. 1362, comma primo, c.c., sono anzituttooltremodo parziali.

Invero, la Corte territoriale s’è soffermata so prattutto sull’uso del modo futuro(“sarà erogato”) adottato nell’ultimo periodo del testo contrattuale ; modo verbale, peraltro, prevalentemente utilizzato anche nelle parti precedenti del medesimo testo ( lì dove si legge “sarà inquadrato”, “entreranno”, “saranno inquadrati”, “seguiranno”).

Ora - premesso che la stessa Corte non ha posto in dubbio che il CCNL Federambiente del 22.5.2003 aveva comportato che fosse venuta “automaticamente meno l’efficacia della norma transitoria di cui all’art. 10 CCNL del 1995 e dell’accordo aziendale del 25 agosto 1998, concluso in applicazione della norma medesima” (cfr. pag. 4 della sua sentenza)-, essa non ha tenuto conto che proprio nella parte finale dell’accordo, sulla quale ha concentrato la propria attenzione, a proposito di “Qualunque emolumento economico non previsto dal CCNL Federambiente vigente alla data odierna”, vale a dire, quello del 22.5.2003, a titolo esemplificativo venivano citati appunto gli “emolumenti ex art. 10 ccnl Federambiente”, specificati, però, come “erogati antecedentemente al 1.5.2003”.

Come si è visto nel richiamare la motivazione in parte qua di Cass. n. 19153/2022, queste ultime specificazioni del testo dell’accordo , però, erano state valorizzate dall’interpretazione del medesimo testo non seguita nella specie dalla Corte distrettuale per evidenziare la formulazione ambigua della clausola.

Infatti, detta linea interpretativa , contrariamente a quanto opinato dalla Corte nella sentenza qui impugnata, non aveva mancato di considerare che l’emolumento, seppure non previsto dal CCNL vigente, “sarà erogato a conclusione dell’iter di carriera” .8.1.

E, in quest’ottica,anche la sottolineatura dell’inciso finale dell’ultimo periodo in questione, ossia, “così come sopra descritto”, da parte dei giudici di secondo grado, non dà spiegazione, perché non lo considera, del significato da annettere ad una parte della clausola (e, cioè, gli “emolumenti ex art. 10 ccnl Federambiente erogati antecedentemente al 1.5.2003”), che, nella sua formulazione letterale, potrebbe alludere a lavoratori cui appunto gli emolumenti previsti in base a tale precipua previsione erano “erogati antecedentemente al 1.5.2003”, tra i quali pacificamente non rientravano le attuali controricorrenti.

8.2. Pertanto, le osservazioni a questo proposito svolte dalla ricorrente (cfr. in particolare pagg. 21-23 del ricorso) risultano condivisibili.

9. Come ricordato sempre in Cass. n. 19153/2022,

2.3. … con specifico riferimento agli accordi stipulati dalle parti collettive, questa Corte ha evidenziato che l’interpretazione “va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratiodel precetto contrattuale, nell’ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d’interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell’apprezzamento dell’atto negoziale” (Cass. n. 701/2021); … occorre, quindi, “che il criterio letterale, base di partenza, sia integrato con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Cass. n. 2173/2022) .9.1.

Su questo terreno occorre considerare che nell’impugnata sentenza si legge: “D’altro canto Ama ha riferito di aver deciso unilateralmente, a seguito dell’entrata in vigore del ccnl del 2003, di conservare il trattamento quale condizione di migliore favore a coloro che già lo godevano in precedenza (punto 11 della memoria); e se è vera tale prospettazione non si comprende per quale motivo sarebbe stato stipulato l’accordo sindacale, e tanto più con la formulazione adottata.

E’ invece ben più logico ipotizzare che prima dell’entrata in vigore del ccnl del 2003 si fosse creata una aspettativa di conseguimento del beneficio (si ricorda introdotto in via transitoria nel 1995 negli autisti addetti alla conduzione dei mezzi complessi e pesanti ed agli operai addetti a mansioni polivalenti, e poi ampliati con l’ulteriore accordo del 1999) in capo agli operai ATAC che ancora non lo godevano e che l’accordo sia intervenuto per soddisfare, a determinate condizioni, tali aspettative, altrimenti mortificate”.

9.2. Anche le riportate considerazioni, tuttavia, risultano in contrasto con i principi di diritto riportati sub § 9, e in una duplice prospettiva.

9.3. Tali rilievi della Corte territoriale, infatti,ovviamente risentono in primo luogo della monca esegesi letterale del testo contrattuale di cui s’è detto, sicché la ratiodella clausola intravista dalla stessa Corte non può armonizzarsi con le sue precedenti osservazioni.

9.4. In secondo luogo, la stessa ratio dell’accordo collettivo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]in parte qua è stata individuata in una chiave dichiaratamente ipotetica (dice la stessa Corte: “E’ invece ben più logico ipotizzare che ...”), e non di certezza.

A sua volta, l’ipotesi così delineata è riferita ad una “aspettativa di conseguimento … in capo agli operai ATAC che ancora non lo godevano”;aspettativa che la stessa Corte ha desunto in sintesi, non da qualche specifica previsione dell’accordo da interpretare, sia pure alla luce delle pregresse vicende contrattuali, nazionali ed aziendali,bensì dal sol fatto che rispetto a differenti categorie di dipendenti , gradualmente, ma in passato, e prima del CCNL del 2003, l’emolumento in questione era stato riconosciuto.

9.5. Infine, la Corte d’appello ha ritenuto di trarre “ulteriore avallo della interpretazione qui accolta” dall’ “esistenza della tabella allegata all’accordo nella quale è contenuta una ricognizione numerica degli operai B2 potenziali beneficiari dell’erogazione dell’emolumento al termine del percorso professionale previsto.

Viceversa né la sentenza impugnata né l’AMA offrono una spiegazione di questa tabella”.

La stessa Corte, tuttavia, non illustra in quale chiave da tale tabella, che costituiva un allegato ad un accordo sindacale aziendale (il qualequindi poteva meglio tener conto appunto del personale impiegato) e che recava una ricognizione meramente numerica, e non nominativa, degli operai B2 potenziali beneficiari dell’erogazione dell’emolumento in questione al termine del percorso professionale previsto, potesse trarsi conferma che l’accordo stesso fosse volto a prevedere la futura erogazione dell’emolumento all’esito di detto percorso professionale in favore di lavoratori che in precedenza non lo avevano mai percepito.Ed infatti sempre la Corte addebita alla sentenza di primo grado e all’AMA di non aver offerto una spiegazione di questa tabella, senza tuttavia aver proposto essa una lettura di questo documento, che poteva rappresentare dato esegetico rilevante ex art. 1363 c.c., tale da consolidare l’interpretazione del testo contrattuale in senso stretto dalla stessa sostenuta, in dichiarato dissenso con altra interpretazione di quell’accordo, che, come s’è visto, è risultata plausibile al vaglio in questasede di legittimità.

10. Si è in presenza, in definitiva, di un’interpretazione dell’accordo sindacale aziendale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che collide con i canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e. 1363 c.c.

11. Pertanto, r ibadito il consolidato orientamento, secondo cui l’interpretazione della volontà contrattuale si traduce in un’indagine di fatto riservata al giudice del merito, e, risultando assorbito il secondo motivo di ricorso (che attiene, invece,ad aspetti probatori), la sentenza impugnata dev’essere cassata in relazione al primo motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale, che, in differente composizione, oltre a regolare le spese anche di questo giudizio di cassazione, dovrà procedere ad una nuova interpretazione dell’accordo sindacale aziendale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in conformità ad idonei canoni ermeneutici legali, ed ai principi di diritto enunciati al § 9 di questa motivazione, in base anzitutto a completa considerazione delcontenuto letterale di tale test

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12967-2022 proposto da: A.M.A. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FIUME [OSCURATO:PERSONA] collettivo aziendale [OSCURATO:PERSONA] della stessa R.G.N. 12967/2022 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.223, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3932/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2021 R.G.N. 2356/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 351/2017, il Tribunale di Roma aveva respinto le domande delle attuali controricorrenti sopra indicate, tutte dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. da epoca compresa tra il novembre 2000 e il maggio 2002, quali operaie inquadrate nel livello 1° stralcio del CCNL Federambiente; domande con le quali, deducendo di aver diritto, in forza dell’accordo sindacale stipulato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], all’emolumento già previsto dall’art. 10 del CCNL Federambiente 1995, chiedevano condannarsi la convenuta datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive per ciascuna conteggiate. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello delle lavoratrici e in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il diritto delle appellanti di percepire l’emolumento ex art. 10 di cui all’accordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a decorrere dalle date di immissione di ciascuna di esse nel livello 3A; condannava l’appellata alpagamento delle somme per ognuna delle stesse specificate, oltre interessi al tasso legale da calcolare sul capitale rivalutato anno per anno; compensando le spese di lite del doppio grado. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo aver ricostruito la disciplina contrattuale collettiva di riferimento succedutasi nel tempo, andando esplicitamente in contrario avviso circa l’interpretazione dell’accordo sindacale suddetto, fornita dal primo giudice e dalla società appellata, benché avallata da altre decisioni della medesima Corte territoriale, riteneva che l’accordo stesso sul piano letterale contenesse elementi rivelatori della previsione dell’erogazione in futuro dell’emolumento in questione . Aggiungeva che era più logico ipotizzare che, prim a dell’entrata in vigore del CCNL del 2003 si fosse creata un’aspettativa di conseguimento del beneficio, in capo agli operai ATAC che ancora non lo godevano, e che l’accordo sia intervenuto per soddisfare, a determinate condizioni, tali aspettative, altrimenti mortificate; traeva argomento in tal senso anche dalla tabella allegata all’accordo, nella quale è contenuta una ricognizione numerica degli operai B2 potenziali beneficiari dell’erogazione dell’emolumento al termine del percorso professionale previsto. 4. Avverso tale decisione, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.5. Le intimate hanno resistito con controricorso. 6. Le parti contrapposte hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1368 e 1371 c.c. in relazione all’art. 360, I co., n. 3, c.p.c., lamentando che la Corte di appello abbia violato il disposto dei canoni ermeneutici suddetti nell’interpretare l’accordo aziendale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel giungere a ritenere che questo abbia attribuito il diritto di godere dell’emolumento ex art. 10 CCNL del 1995 ex novo e successivamente alla sua soppressione da parte del sopravvenuto CCNL del 2003 in favore del personale originariamente inquadrato nel primo livello stralcio che non ne aveva mai goduto in precedenza, disattendendo così sia il dato testuale dello stesso accordo, sia quello sistematico, sia la prassi negoziale, sia l’ “equo contemperamento” degli interessi delle parti. 2. Col secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione deli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., 14 e 16 CCNL Federambiente 22.5.2003, in relazione all’art. 360, I co., n. 3, c.p.c. dolendosi che la Corte d’appello abbia ritenuto comprovato in giudizio, in assenza non solo di una prova piena in tal senso, ma anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, il possesso da parte dei ricorrenti dei requisiti previsti dall’accordo aziendale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (a) dell’uso polifunzionale di mezzi conducibili con patente “B” e (b) del superamento dei corsi di formazione per l’uso specifico di autospazzatrici leggere e/o complesse e/o minicompattatori. 3. Il primo motivo è, per quanto di ragione,fondato nei termini che si passa ad illustrare. 4. Occorre tener contoche questa Corte si è già occupata della questione dell’interpretazione dell’accordo aziendale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che viene in considerazione nelcaso in esame. 4.1. In particolare, l’ordinanza della Sez. VI, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19153 riguardava i l ricorso per cassazione, in quel caso proposto da un lavoratore nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in cui era denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363 e 1366 c.c., nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, addebitandosi, in sintesi, alla Corte territoriale di avere interpretato l’accordo aziendale in questione in termini che contrastavano con il tenore letterale delle espressioni utilizzate, chiare nel fare riferimento ad un diritto non ancora acquisito, perché condizionato dalla conclusione dell’ iterdi carriera. 4.2. La decisione in quell’occasione impugnata era una sentenza della medesima Corte d’appello di Roma, espressiva, però, dell’indirizzo interpretativo dello stesso accordo sindacale aziendale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dal qualeindirizzo nel caso di specie il Collegio di secondo grado di questo procedimento, come premesso in narrativa,consapevolmente ha preso le distanze. 4.3. In quel caso, il ricorso del lavoratore venne giudicato inammissibile.4.4. Più nello specifico, dopo aver richiamato consolidati principi in tema d’interpretazione degli accordi sindacali di livello aziendale (cfr. i § 2, 2.1., 2.2., 2.3. della parte motiva di detta decisione), in tale ancor recente ordinanza è stato osservato: “2.4.dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale la quale, dopo aver dato atto della formulazione ambigua della clausola (che, da un lato, fa riferimento agli “emolumenti erogati antecedentemente al 01.05.2003”, dall’altro sembra legittimare anche la maturazione di un diritto in precedenza non acquisito nella parte in cui afferma che l’emolumento, seppure non previsto dal CCNL vigente, “sarà erogato a conclusione dell’iter di carriera ”), ha valorizzato il contesto nel quale l’accordo si inseriva, ossia la successione fra sistemi diversi di classificazione del personale previsti dalla contrattazione nazionale, ed ha ritenuto che l’interpretazione più convincente della clausola fosse quella sostenuta dalla società appellata, a detta della quale l’accordo, che aveva previsto anche un percorso professionale di acquisizione del livello superiore, era finalizzato a garantire, all’esito della progressione, la conservazione dell’indennità solo a coloro che di quell’emolumento erano già destinatari; 2.5. in altri termini il giudice del merito, a fronte di due interpretazioni contrapposte entrambe fondate su elementi testuali dell’accordo, ha risolto l’apparente antinomia fra le espressioni utilizzate dalle parti dando rilievo allo stretto collegamento fra l’indennità in discussione ed il sistema di classificazione ormai superato e rilevando che l’ultrattività dell’emolumento poteva avere un senso solo se limitata a quei lavoratori che già lo percepivano e che, nell’intento delle parti contrattuali, avrebbero dovuto conservarlo anche una volta inquadrati nel livello superiore “a conclusione dell’iter di carriera”; 2.6. si tratta di un esito non implausibile dell’attività ermeneutica che non viola alcuno dei canoni interpretativi invocati dal ricorrente e che, anzi, risulta pienamente rispettoso dei principi di diritto sopra richiamati perché dà rilievo alla ratiodella disposizione contrattuale ed alle finalità che le parti, portatrici di contrapposti interessi, hanno inteso perseguire”. 5. Tanto per ora premesso, ritiene anzitutto il Collegio, anche a fronte dei rilievi d’inammissibilità de lle controricorrenti (cfr. pagg. 6-8 del controricorso), che il ricorso per cassazione ora in esame e, segnatamente, nel suo primo motivo, sia invece ammissibile. 5.1. Più nello specifico, la ricorrente ha in questa sede prodotto, in forma integrale, tutte le fonti collettive, nazionali ed aziendali, cui ha fatto riferimento nelle proprie censure, e, segnatamente, il testo dell’accordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che qui viene in precipua considerazione. 5.2. Inoltre, rispetto ai principi - del resto consolidati, come già notato-, richiamati in Cass. n. 19153/2022, il primo motivo di ricorso, in modo indubbiamente esteso ed argomentato (cfr. pagg. 11-26 dell’atto d’impugnazione), ha chiaramente individuato i canoni ermeneutici legali che si assumono violati, spiegando per ognuno di quelli evocati il perché della violazione denunciata.La ricorrente, quindi, non si è certamente limitata a contrapporre una propria interpretazione dell’accordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a quella fornita dalla Corte di merito nel caso in esame. 6. Ebbene, la Corte territoriale, dopo una breve ricostruzione della “disciplina contrattuale di riferimento succedutasi nel tempo” (cfr. pagg. 3-4 della sua sentenza), ha considerato che: In questo contesto è stato stipulato l’accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui è stato previsto quanto segue: “… il personale assunto in [OSCURATO:SOCIETA]. con la qualifica di operaio comune ex 1^ livello stralcio attualmente inquadrato al 2° livello ccnl Federambiente parametro B, in possesso della idoneità alla mansione specifica, dopo sei anni effettivi compiuti dalla data di assunzione, sarà inquadrato al 2 livello parametro A ccnl Federambiente … A partire dall’1 maggio 2006 tali lavoratori, a quali viene riconosciuto il 2° livello parametro A come sopra specificato, entreranno previa domanda specifica su modulo appositamente predisposto dall’azienda nella seguente procedura di sviluppo qualora in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal ccnl per l’attribuzione del 3° livello: -possesso della patente di guida categoria B; -idoneità alla mansion e specifica; -uso polifunzionale di mezzi conducibili con patente B e partecipazione a corsi di formazione con verifica finale, per uso specifico di autospazzatrici leggere e/o complesse e/o microcompattatori”: … Alla conclusione del corso di formazione (3 mesi) tali lavoratori saranno inquadrati al livello 3^ parametro B ccnl Federambiente … Al termine di tali corsi (3 mesi) ed in possesso di tutti i requisiti richiesti, tali lavoratori saranno inquadrati al 3° livello parametro B e seguiranno il normale iter di carriera previsto dal ccnl per gli operai polifunzionali, che si conclude con l’inquadramento al 3° livello parametro A … Qualunque emolumento economico non previsto dal ccnl Federambiente vigente alla data odierna (es. emolumenti ex art. 10 ccnl Federambiente erogati antecedentemente al 1.5.2003) sarà erogato a conclusione dell’iter di carriera previsto dal ccnl per gli operai polifunzionali, così come sopra descritto” . 7. Di seguito,e sul piano letterale , la Corte di merito ha osservato che la tesi esegetica di tale accordo, ritenuta dalla stessa non persuasiva, non considera che nell’ultimo periodo è espressamente prevista la erogazione in futuro (“sarà erogato”) dell’emolumento “a conclusione dell’iter di carriera previsto dal ccnl per gli operai polifunzionali, così come sopra descritto”. Non si stabilisce, pertanto, la conservazione dell’emolumento a favore dei dipendenti che già in precedenza lo godevano ma è disposta la erogazione futura agli operai che completeranno il percorso professionale “così come sopra descritto”. In ogni caso queste ultime quattro parole paiono sgomberare ogni dubbio sui beneficiari del riconoscimento e valgono a legare l’ultimo periodo con il resto del testo contrattuale . 8. Osserva, allora, il Collegio che tali primi rilievi, rispetto al principale canone ermeneutico legale di cui all’art. 1362, comma primo, c.c., sono anzituttooltremodo parziali. Invero, la Corte territoriale s’è soffermata so prattutto sull’uso del modo futuro(“sarà erogato”) adottato nell’ultimo periodo del testo contrattuale ; modo verbale, peraltro, prevalentemente utilizzato anche nelle parti precedenti del medesimo testo ( lì dove si legge “sarà inquadrato”, “entreranno”, “saranno inquadrati”, “seguiranno”). Ora - premesso che la stessa Corte non ha posto in dubbio che il CCNL Federambiente del 22.5.2003 aveva comportato che fosse venuta “automaticamente meno l’efficacia della norma transitoria di cui all’art. 10 CCNL del 1995 e dell’accordo aziendale del 25 agosto 1998, concluso in applicazione della norma medesima” (cfr. pag. 4 della sua sentenza)-, essa non ha tenuto conto che proprio nella parte finale dell’accordo, sulla quale ha concentrato la propria attenzione, a proposito di “Qualunque emolumento economico non previsto dal CCNL Federambiente vigente alla data odierna”, vale a dire, quello del 22.5.2003, a titolo esemplificativo venivano citati appunto gli “emolumenti ex art. 10 ccnl Federambiente”, specificati, però, come “erogati antecedentemente al 1.5.2003”. Come si è visto nel richiamare la motivazione in parte qua di Cass. n. 19153/2022, queste ultime specificazioni del testo dell’accordo , però, erano state valorizzate dall’interpretazione del medesimo testo non seguita nella specie dalla Corte distrettuale per evidenziare la formulazione ambigua della clausola. Infatti, detta linea interpretativa , contrariamente a quanto opinato dalla Corte nella sentenza qui impugnata, non aveva mancato di considerare che l’emolumento, seppure non previsto dal CCNL vigente, “sarà erogato a conclusione dell’iter di carriera” .8.1. E, in quest’ottica,anche la sottolineatura dell’inciso finale dell’ultimo periodo in questione, ossia, “così come sopra descritto”, da parte dei giudici di secondo grado, non dà spiegazione, perché non lo considera, del significato da annettere ad una parte della clausola (e, cioè, gli “emolumenti ex art. 10 ccnl Federambiente erogati antecedentemente al 1.5.2003”), che, nella sua formulazione letterale, potrebbe alludere a lavoratori cui appunto gli emolumenti previsti in base a tale precipua previsione erano “erogati antecedentemente al 1.5.2003”, tra i quali pacificamente non rientravano le attuali controricorrenti. 8.2. Pertanto, le osservazioni a questo proposito svolte dalla ricorrente (cfr. in particolare pagg. 21-23 del ricorso) risultano condivisibili. 9. Come ricordato sempre in Cass. n. 19153/2022, 2.3. … con specifico riferimento agli accordi stipulati dalle parti collettive, questa Corte ha evidenziato che l’interpretazione “va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratiodel precetto contrattuale, nell’ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d’interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell’apprezzamento dell’atto negoziale” (Cass. n. 701/2021); … occorre, quindi, “che il criterio letterale, base di partenza, sia integrato con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Cass. n. 2173/2022) .9.1. Su questo terreno occorre considerare che nell’impugnata sentenza si legge: “D’altro canto Ama ha riferito di aver deciso unilateralmente, a seguito dell’entrata in vigore del ccnl del 2003, di conservare il trattamento quale condizione di migliore favore a coloro che già lo godevano in precedenza (punto 11 della memoria); e se è vera tale prospettazione non si comprende per quale motivo sarebbe stato stipulato l’accordo sindacale, e tanto più con la formulazione adottata. E’ invece ben più logico ipotizzare che prima dell’entrata in vigore del ccnl del 2003 si fosse creata una aspettativa di conseguimento del beneficio (si ricorda introdotto in via transitoria nel 1995 negli autisti addetti alla conduzione dei mezzi complessi e pesanti ed agli operai addetti a mansioni polivalenti, e poi ampliati con l’ulteriore accordo del 1999) in capo agli operai ATAC che ancora non lo godevano e che l’accordo sia intervenuto per soddisfare, a determinate condizioni, tali aspettative, altrimenti mortificate”. 9.2. Anche le riportate considerazioni, tuttavia, risultano in contrasto con i principi di diritto riportati sub § 9, e in una duplice prospettiva. 9.3. Tali rilievi della Corte territoriale, infatti,ovviamente risentono in primo luogo della monca esegesi letterale del testo contrattuale di cui s’è detto, sicché la ratiodella clausola intravista dalla stessa Corte non può armonizzarsi con le sue precedenti osservazioni. 9.4. In secondo luogo, la stessa ratio dell’accordo collettivo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]in parte qua è stata individuata in una chiave dichiaratamente ipotetica (dice la stessa Corte: “E’ invece ben più logico ipotizzare che ...”), e non di certezza. A sua volta, l’ipotesi così delineata è riferita ad una “aspettativa di conseguimento … in capo agli operai ATAC che ancora non lo godevano”;aspettativa che la stessa Corte ha desunto in sintesi, non da qualche specifica previsione dell’accordo da interpretare, sia pure alla luce delle pregresse vicende contrattuali, nazionali ed aziendali,bensì dal sol fatto che rispetto a differenti categorie di dipendenti , gradualmente, ma in passato, e prima del CCNL del 2003, l’emolumento in questione era stato riconosciuto. 9.5. Infine, la Corte d’appello ha ritenuto di trarre “ulteriore avallo della interpretazione qui accolta” dall’ “esistenza della tabella allegata all’accordo nella quale è contenuta una ricognizione numerica degli operai B2 potenziali beneficiari dell’erogazione dell’emolumento al termine del percorso professionale previsto. Viceversa né la sentenza impugnata né l’AMA offrono una spiegazione di questa tabella”. La stessa Corte, tuttavia, non illustra in quale chiave da tale tabella, che costituiva un allegato ad un accordo sindacale aziendale (il qualequindi poteva meglio tener conto appunto del personale impiegato) e che recava una ricognizione meramente numerica, e non nominativa, degli operai B2 potenziali beneficiari dell’erogazione dell’emolumento in questione al termine del percorso professionale previsto, potesse trarsi conferma che l’accordo stesso fosse volto a prevedere la futura erogazione dell’emolumento all’esito di detto percorso professionale in favore di lavoratori che in precedenza non lo avevano mai percepito.Ed infatti sempre la Corte addebita alla sentenza di primo grado e all’AMA di non aver offerto una spiegazione di questa tabella, senza tuttavia aver proposto essa una lettura di questo documento, che poteva rappresentare dato esegetico rilevante ex art. 1363 c.c., tale da consolidare l’interpretazione del testo contrattuale in senso stretto dalla stessa sostenuta, in dichiarato dissenso con altra interpretazione di quell’accordo, che, come s’è visto, è risultata plausibile al vaglio in questasede di legittimità. 10. Si è in presenza, in definitiva, di un’interpretazione dell’accordo sindacale aziendale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che collide con i canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e. 1363 c.c. 11. Pertanto, r ibadito il consolidato orientamento, secondo cui l’interpretazione della volontà contrattuale si traduce in un’indagine di fatto riservata al giudice del merito, e, risultando assorbito il secondo motivo di ricorso (che attiene, invece,ad aspetti probatori), la sentenza impugnata dev’essere cassata in relazione al primo motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale, che, in differente composizione, oltre a regolare le spese anche di questo giudizio di cassazione, dovrà procedere ad una nuova interpretazione dell’accordo sindacale aziendale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in conformità ad idonei canoni ermeneutici legali, ed ai principi di diritto enunciati al § 9 di questa motivazione, in base anzitutto a completa considerazione delcontenuto letterale di tale test
Sentenza Cassazione n. 32361/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris