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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2021

Cassazione n. 24152/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa il 22 aprile 2021, il G.I.P. del Tribunale di Foggia convalidava il provvedimento emesso in data 16 aprile 2020, con cui il Questore di Foggia aveva imposto a [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta al divieto di accedere per 6 anni ai luoghi dove si svolgono competizioni calcistiche, in Italia e all'Estero, la prescrizione di presentarsi, per la durata di 3 anni, presso gli uffici della Stazione CC di Modugno in occasione delle partite giocate dalla squadra di calcio del Bari, con delimitazioni temporali diverse, a seconda che le partite fossero disputate in casa o in trasferta.

Il provvedimento del Questore, in particolare, veniva adottato a seguito dei disordini verificatisi il 23 febbraio 2020 sulla carreggiata Sud dell'autostrada A16 tra i tifosi del Bari e quelli del Lecce.

2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. pugliese, Tarulli, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 comma 3 della legge n. 401/1989, lamentando l'inosservanza del termine di 48 ore tra la notifica del provvedimento questorile e la richiesta di convalida del P.M., essendo stata tale richiesta depositata al G.I.P. alle ore 10 del 22 aprile 2021, mentre la notifica del provvedimento del Questore all'interessato risale alle 8.20 del 20 aprile 2021, dunque oltre le 48 ore prima della successiva richiesta di convalida. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. In via preliminare, appare utile richiamare le tappe salienti della vicenda procedimentale sottesa all'odierna impugnazione, non essendo contestati profili di merito: dunque, alle ore 8.20 del 20 aprile 2021, veniva notificato a [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento del Questore di Foggia con cui al ricorrente era stata imposta, in aggiunta al divieto di accedere per 6 anni ai luoghi dove si svolgono competizioni calcistiche, in Italia e all'Estero, la prescrizione ulteriore di presentarsi, per la durata di 3 anni, presso gli uffici della Stazione CC di Modugno in occasione delle partite giocate dalla squadra di calcio del Bari; la Procura della Repubblica di Foggia, ricevuto il provvedimento questorile il 21 aprile 2021 alle ore 12.30, chiedeva la convalida al G.I.P. della prescrizione di presentarsi all'Autorità di P.S. in data 22 aprile 2021, alle ore 10; il G.I.P. convalidava il provvedimento questorile in data 22 aprile 2021 alle ore

16.30. In definitiva: 1) il P.M. ha chiesto la convalida al G.I.P. oltre le 48 ore dalla predetta notifica in favore di Tarulli del provvedimento questorile; 2) il G.U.P. ha provveduto oltre il termine di 48 ore dalla notifica all'interessato dell'ordine questorile, ma pur sempre entro il termine di 96 ore dalla notifica dell'atto.2.

Orbene, così ripercorsa la scansione procedimentale, deve escludersi la configurabilità di profili di nullità nella vicenda in esame, dovendosi richiamare la condivisa, seppur non unanime, affermazione di questa Corte (cfr. in termini Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021, Rv. 282231; Sez. n. 36957 del 09/04/2019, Rv. 276829 e Sez. 3, n. 44431 del 09/11/2011, Rv. 251598), secondo cui, in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia ex art. 13, comma 3, del d.l. n. 14 del 2017, convertito, con modifiche, dalla legge n. 48 del 2017, il mancato rispetto, da parte del Pubblico ministero, del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore per la presentazione della richiesta di convalida non comporta l'inefficacia della misura, ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica.

L'art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989 stabilisce che "il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari.

Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2".

Il nodo interpretativo della norma riguarda dunque l'uso della congiunzione "e": se le ipotesi d'inefficacia della misura, previste dalla norma, siano cumulative, con efficacia "sanante" del termine complessivo di novantasei ore, o alternative, richiedendo il rispetto di ciascun termine a pena d'inefficacia.

Ora, si è osservato al riguardo, nella richiamata sentenza n. 41170 del 21/09/2021, che l'orientamento minoritario contrario (tra cui Sez. 3, n. 35979 del 25/01/2021, Rv. 282209), che fa leva sul fatto che il momento di deposito della richiesta di convalida del Pubblico Ministero costituirebbe "elemento che incide sulla effettività e completezza dell'esercizio del diritto di difesa", non appare confrontarsi con il dato letterale della norma che, impiegando significativamente proprio la congiunzione "e" in luogo della disgiuntiva "o" («le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto, e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ori successive»), rende evidente come l'inefficacia del provvedimento possa conseguire solo quando, congiuntamente, il P.M. non avanzi la richiesta di convalida nel termine di quarantotto ore e il G.i.p., a propria volta, non disponga la convalida nelle quarantotto ore successive, divenendo dunque determinante il solo superamento delle complessive novantasei ore dalla notifica del provvedimento.

3. Da tale impostazione ermeneutica il Collegio non ha motivo di discostarsi, per cui, avuto riguardo alle considerazioni svolte e alla circostanza che non è avvenuto il superamento delle 96 ore, il ricorso proposto nell'interesse di Tarulli deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 22 aprile 2021, il G.I.P. del Tribunale di Foggia convalidava il provvedimento emesso in data 16 aprile 2020, con cui il Questore di Foggia aveva imposto a [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta al divieto di accedere per 6 anni ai luoghi dove si svolgono competizioni calcistiche, in Italia e all'Estero, la prescrizione di presentarsi, per la durata di 3 anni, presso gli uffici della Stazione CC di Modugno in occasione delle partite giocate dalla squadra di calcio del Bari, con delimitazioni temporali diverse, a seconda che le partite fossero disputate in casa o in trasferta. Il provvedimento del Questore, in particolare, veniva adottato a seguito dei disordini verificatisi il 23 febbraio 2020 sulla carreggiata Sud dell'autostrada A16 tra i tifosi del Bari e quelli del Lecce. 2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. pugliese, Tarulli, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 comma 3 della legge n. 401/1989, lamentando l'inosservanza del termine di 48 ore tra la notifica del provvedimento questorile e la richiesta di convalida del P.M., essendo stata tale richiesta depositata al G.I.P. alle ore 10 del 22 aprile 2021, mentre la notifica del provvedimento del Questore all'interessato risale alle 8.20 del 20 aprile 2021, dunque oltre le 48 ore prima della successiva richiesta di convalida. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. In via preliminare, appare utile richiamare le tappe salienti della vicenda procedimentale sottesa all'odierna impugnazione, non essendo contestati profili di merito: dunque, alle ore 8.20 del 20 aprile 2021, veniva notificato a [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento del Questore di Foggia con cui al ricorrente era stata imposta, in aggiunta al divieto di accedere per 6 anni ai luoghi dove si svolgono competizioni calcistiche, in Italia e all'Estero, la prescrizione ulteriore di presentarsi, per la durata di 3 anni, presso gli uffici della Stazione CC di Modugno in occasione delle partite giocate dalla squadra di calcio del Bari; la Procura della Repubblica di Foggia, ricevuto il provvedimento questorile il 21 aprile 2021 alle ore 12.30, chiedeva la convalida al G.I.P. della prescrizione di presentarsi all'Autorità di P.S. in data 22 aprile 2021, alle ore 10; il G.I.P. convalidava il provvedimento questorile in data 22 aprile 2021 alle ore 16.30. In definitiva: 1) il P.M. ha chiesto la convalida al G.I.P. oltre le 48 ore dalla predetta notifica in favore di Tarulli del provvedimento questorile; 2) il G.U.P. ha provveduto oltre il termine di 48 ore dalla notifica all'interessato dell'ordine questorile, ma pur sempre entro il termine di 96 ore dalla notifica dell'atto.2. Orbene, così ripercorsa la scansione procedimentale, deve escludersi la configurabilità di profili di nullità nella vicenda in esame, dovendosi richiamare la condivisa, seppur non unanime, affermazione di questa Corte (cfr. in termini Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021, Rv. 282231; Sez. n. 36957 del 09/04/2019, Rv. 276829 e Sez. 3, n. 44431 del 09/11/2011, Rv. 251598), secondo cui, in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia ex art. 13, comma 3, del d.l. n. 14 del 2017, convertito, con modifiche, dalla legge n. 48 del 2017, il mancato rispetto, da parte del Pubblico ministero, del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore per la presentazione della richiesta di convalida non comporta l'inefficacia della misura, ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica. L'art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989 stabilisce che "il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2". Il nodo interpretativo della norma riguarda dunque l'uso della congiunzione "e": se le ipotesi d'inefficacia della misura, previste dalla norma, siano cumulative, con efficacia "sanante" del termine complessivo di novantasei ore, o alternative, richiedendo il rispetto di ciascun termine a pena d'inefficacia. Ora, si è osservato al riguardo, nella richiamata sentenza n. 41170 del 21/09/2021, che l'orientamento minoritario contrario (tra cui Sez. 3, n. 35979 del 25/01/2021, Rv. 282209), che fa leva sul fatto che il momento di deposito della richiesta di convalida del Pubblico Ministero costituirebbe "elemento che incide sulla effettività e completezza dell'esercizio del diritto di difesa", non appare confrontarsi con il dato letterale della norma che, impiegando significativamente proprio la congiunzione "e" in luogo della disgiuntiva "o" («le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto, e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ori successive»), rende evidente come l'inefficacia del provvedimento possa conseguire solo quando, congiuntamente, il P.M. non avanzi la richiesta di convalida nel termine di quarantotto ore e il G.i.p., a propria volta, non disponga la convalida nelle quarantotto ore successive, divenendo dunque determinante il solo superamento delle complessive novantasei ore dalla notifica del provvedimento. 3. Da tale impostazione ermeneutica il Collegio non ha motivo di discostarsi, per cui, avuto riguardo alle considerazioni svolte e alla circostanza che non è avvenuto il superamento delle 96 ore, il ricorso proposto nell'interesse di Tarulli deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ri
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