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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 10038/2023

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e SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 Aprile 1974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 dicembre 1976 Avverso il decreto reso il 19 luglio 2022 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando il decreto reso dal Tribunale di Bologna, sezione misure di prevenzione, il 10 novembre 2021, con cui era stata respinta la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la confisca di prevenzione delle unità immobiliari intestate ad [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'appello della Procura della Repubblica di Rimini ha disposto la confisca di prevenzione di un appartamento e di un vano ad uso autorimessa già sottoposti a sequestro ed intestati a [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato. 2.Avverso la detta ordinanza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:

3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1.violazione di legge per l'assenza di correlazione temporale tra la pericolosità sociale del proposto e l'acquisizione del bene in sequestro.

Il tribunale di prevenzione di Bologna ha individuato un arco temporale in cui il proposto [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe reso pericoloso, che va dal 2004 al 2017, e ha pertanto rigettato la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale avanzata dalla Procura di Rimini, sul rilievo che il cespite in sequestro risultava documentalmente acquisito nel corso dell'anno 2001, in epoca antecedente rispetto alla consumazione dei reati di spaccio e della manifestazione della pericolosità del proposto.

La Corte di appello ha valorizzato la circostanza che nel 2010 il proposto avrebbe trasferito al fratello il detto cespite temendo l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale e, pur non contestando la perimetrazione temporale indicata dal tribunale, ha disposto la confisca dell'appartamento acquistato nel 2001, trascurando di considerare che la difesa aveva prodotto i documenti giustificativi della liceità dell'acquisto. 3.2 Violazione di legge per l'assenza di indici fattuali dimostrativi della derivazione dallo spaccio del denaro impiegato nell'acquisto del cespite.

Per consentire l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale occorre che il proposto sia dedito alla commissione abituale di delitti che abbiano effettivamente generato profitti ed è necessario che tale requisito venga accertato in relazione all'arco temporale nel quale si è verificato l'illecito incremento.

Nel caso in esame il tribunale aveva escluso l'esistenza di elementi da cui desumere che l'imputato si fosse abitualmente dedicato ad attività illecita, traendone profitti utili per il suo sostentamento in epoca precedente all'acquisto.

La Corte di Appello ha ignorato questo dato e non ha in alcun modo contestato la rilevanza della documentazione offerta dalla difesa, limitandosi ad affermare apoditticamente che all'epoca dell'acquisto [OSCURATO:PERSONA], già gravato da condanne per spaccio, non disponeva di adeguate fonti di reddito.

Così facendo la corte ha formulato una motivazione intrinsecamente contraddittoria in quanto poche pagine prima aveva affermato che il primo episodio di spaccio del 2001 non assume rilevanza avendo ad oggetto una modesta quantità di droga leggera. 3.3 Violazione di legge per l'omessa valutazione di elementi documentali decisivi e dirimenti e in particolare per l'infondatezza della ricostruzione accusatoria secondo cui le rate di mutuo sarebbero state pagate attraverso somme di denaro fatte pervenire alla madre dell' Angelini e derivanti dall'attività di spaccio per il tramite della società [OSCURATO:SOCIETA]. 4.[OSCURATO:PERSONA] attraverso il procuratore speciale deduce motivi analoghi a quelli sollevati dal fratello.

5. Con memoria trasmessa a questo Ufficio la difesa dei due ricorrenti ha insistito nei motivi di ricorso e replicato alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 5.1 ricorsi sono fondati.

Giova ricordare che in tema di impugnazione di misure di prevenzione questa Corte può valutare soltanto il vizio di violazione di legge, che viene integrato nell'ipotesi di mancanza assoluta di motivazione in ordine ad elementi determinanti della fattispecie.Nel caso in esame la Corte di Appello, censurando le argomentazioni già sviluppate dal tribunale, ha affermato che l'acquisto dell'immobile è avvenuto il 25 luglio 2003 e ha anticipato il periodo di pericolosità sociale del proposto, che ha ritenuto essere iniziato nel 2001 con termine sino al 2018, valorizzando il primo reato commesso da [OSCURATO:PERSONA] in tema di sostanze stupefacenti nel 2001.

E tuttavia tale motivazione non appare conforme ai principi dettati in tema dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la necessità di correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni presuppone l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali. (Sez. 1, Sentenza n. 27366 del 28/01/2021 Cc. (dep. 15/07/2021 ) Rv. 281620 - 01).

Alla stregua di questi principi, la circostanza valorizzata dalla corte di merito per anticipare significativamente la pericolosità generica del proposto, e cioè la commissione di un delitto di spaccio di lieve entità di sostanze stupefacenti di tipo leggere, per il quale il proposto ha riportato condanna a due mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, non appare, da solo, idoneo a palesare l'inserimento del proposto nel settore del commercio delle sostanze stupefacenti e il suo coinvolgimento in attività illecite idonee a cagionare profitto, in assenza di ulteriori elementi da cui desumere il coinvolgimento del proposto in reiterate attività illecite lucrogenetiche.

Quanto al giudizio di sproporzione la corte ha valorizzato il fatto che l'immobile è stato in parte acquistato con una quota capitale, che ha giudicato sproporzionata rispetto ai redditi leciti prodotti in quel periodo dall'imputato, il quale risultava all'epoca privo di occupazione, e in parte tramite il pagamento di un mutuo, le cui rate sono state regolarmente pagate attraverso provvidenze facenti capo al proposto e derivanti da una società operante nel settore turistico.

E' vero che tali elementi dimostrano e confermano la disponibilità di fatto dell'immobile da parte del proposto, che vi ha fissato la propria residenza familiare, e palesano che questo immobile è stato solo fittiziamente ceduto al fratello dell'imputato, oggi terzo interessato, in quanto le rate di mutuo sono state comunque pagate con redditi del proposto, a riprova della falsità della cessione verosimilmente realizzata allo scopo di eludere l'applicazione di eventuali misure di prevenzione.

Ma tale condotta interviene in un momento successivo all'acquisizione del bene e non incide sulla perimetrazione cronologica della pericolosità sociale.

Di contro la corte omette di confrontarsi con le produzioni difensive che dimostrano una serie di elementi positivi di reddito, specificamente richiamati nel ricorso, che appaiono idonei ad incidere sulla effettiva ricostruzione della capacità reddituale e patrimoniale dei fratelli Angelini e della loro madre, e inficiano il giudizio di sproporzione formulato dalla corte di merito.

Si impone di conseguenza l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione che dovrà fornire congrua motivazione in ordine alla perimetrazione della pericolosità sociale del proposto, in relazione ad effettive e concrete attività delittuose capaci di produrre reddito e, superata questa prima valutazione, dovrà verificare la effettiva consistenza dei redditi leciti e del patrimonio del proposto e la reale sproporzione tra il valore dell'immobile acquistato anche tramite il pagamento delle rate di mutuo e la disponibilità economica lecita del predetto.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

Roma 12 gennaio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 Aprile 1974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 dicembre 1976 Avverso il decreto reso il 19 luglio 2022 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando il decreto reso dal Tribunale di Bologna, sezione misure di prevenzione, il 10 novembre 2021, con cui era stata respinta la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la confisca di prevenzione delle unità immobiliari intestate ad [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'appello della Procura della Repubblica di Rimini ha disposto la confisca di prevenzione di un appartamento e di un vano ad uso autorimessa già sottoposti a sequestro ed intestati a [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato. 2.Avverso la detta ordinanza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1.violazione di legge per l'assenza di correlazione temporale tra la pericolosità sociale del proposto e l'acquisizione del bene in sequestro. Il tribunale di prevenzione di Bologna ha individuato un arco temporale in cui il proposto [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe reso pericoloso, che va dal 2004 al 2017, e ha pertanto rigettato la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale avanzata dalla Procura di Rimini, sul rilievo che il cespite in sequestro risultava documentalmente acquisito nel corso dell'anno 2001, in epoca antecedente rispetto alla consumazione dei reati di spaccio e della manifestazione della pericolosità del proposto. La Corte di appello ha valorizzato la circostanza che nel 2010 il proposto avrebbe trasferito al fratello il detto cespite temendo l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale e, pur non contestando la perimetrazione temporale indicata dal tribunale, ha disposto la confisca dell'appartamento acquistato nel 2001, trascurando di considerare che la difesa aveva prodotto i documenti giustificativi della liceità dell'acquisto. 3.2 Violazione di legge per l'assenza di indici fattuali dimostrativi della derivazione dallo spaccio del denaro impiegato nell'acquisto del cespite. Per consentire l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale occorre che il proposto sia dedito alla commissione abituale di delitti che abbiano effettivamente generato profitti ed è necessario che tale requisito venga accertato in relazione all'arco temporale nel quale si è verificato l'illecito incremento. Nel caso in esame il tribunale aveva escluso l'esistenza di elementi da cui desumere che l'imputato si fosse abitualmente dedicato ad attività illecita, traendone profitti utili per il suo sostentamento in epoca precedente all'acquisto. La Corte di Appello ha ignorato questo dato e non ha in alcun modo contestato la rilevanza della documentazione offerta dalla difesa, limitandosi ad affermare apoditticamente che all'epoca dell'acquisto [OSCURATO:PERSONA], già gravato da condanne per spaccio, non disponeva di adeguate fonti di reddito. Così facendo la corte ha formulato una motivazione intrinsecamente contraddittoria in quanto poche pagine prima aveva affermato che il primo episodio di spaccio del 2001 non assume rilevanza avendo ad oggetto una modesta quantità di droga leggera. 3.3 Violazione di legge per l'omessa valutazione di elementi documentali decisivi e dirimenti e in particolare per l'infondatezza della ricostruzione accusatoria secondo cui le rate di mutuo sarebbero state pagate attraverso somme di denaro fatte pervenire alla madre dell' Angelini e derivanti dall'attività di spaccio per il tramite della società [OSCURATO:SOCIETA]. 4.[OSCURATO:PERSONA] attraverso il procuratore speciale deduce motivi analoghi a quelli sollevati dal fratello. 5. Con memoria trasmessa a questo Ufficio la difesa dei due ricorrenti ha insistito nei motivi di ricorso e replicato alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 5.1 ricorsi sono fondati. Giova ricordare che in tema di impugnazione di misure di prevenzione questa Corte può valutare soltanto il vizio di violazione di legge, che viene integrato nell'ipotesi di mancanza assoluta di motivazione in ordine ad elementi determinanti della fattispecie.Nel caso in esame la Corte di Appello, censurando le argomentazioni già sviluppate dal tribunale, ha affermato che l'acquisto dell'immobile è avvenuto il 25 luglio 2003 e ha anticipato il periodo di pericolosità sociale del proposto, che ha ritenuto essere iniziato nel 2001 con termine sino al 2018, valorizzando il primo reato commesso da [OSCURATO:PERSONA] in tema di sostanze stupefacenti nel 2001. E tuttavia tale motivazione non appare conforme ai principi dettati in tema dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la necessità di correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni presuppone l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali. (Sez. 1, Sentenza n. 27366 del 28/01/2021 Cc. (dep. 15/07/2021 ) Rv. 281620 - 01). Alla stregua di questi principi, la circostanza valorizzata dalla corte di merito per anticipare significativamente la pericolosità generica del proposto, e cioè la commissione di un delitto di spaccio di lieve entità di sostanze stupefacenti di tipo leggere, per il quale il proposto ha riportato condanna a due mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, non appare, da solo, idoneo a palesare l'inserimento del proposto nel settore del commercio delle sostanze stupefacenti e il suo coinvolgimento in attività illecite idonee a cagionare profitto, in assenza di ulteriori elementi da cui desumere il coinvolgimento del proposto in reiterate attività illecite lucrogenetiche. Quanto al giudizio di sproporzione la corte ha valorizzato il fatto che l'immobile è stato in parte acquistato con una quota capitale, che ha giudicato sproporzionata rispetto ai redditi leciti prodotti in quel periodo dall'imputato, il quale risultava all'epoca privo di occupazione, e in parte tramite il pagamento di un mutuo, le cui rate sono state regolarmente pagate attraverso provvidenze facenti capo al proposto e derivanti da una società operante nel settore turistico. E' vero che tali elementi dimostrano e confermano la disponibilità di fatto dell'immobile da parte del proposto, che vi ha fissato la propria residenza familiare, e palesano che questo immobile è stato solo fittiziamente ceduto al fratello dell'imputato, oggi terzo interessato, in quanto le rate di mutuo sono state comunque pagate con redditi del proposto, a riprova della falsità della cessione verosimilmente realizzata allo scopo di eludere l'applicazione di eventuali misure di prevenzione. Ma tale condotta interviene in un momento successivo all'acquisizione del bene e non incide sulla perimetrazione cronologica della pericolosità sociale. Di contro la corte omette di confrontarsi con le produzioni difensive che dimostrano una serie di elementi positivi di reddito, specificamente richiamati nel ricorso, che appaiono idonei ad incidere sulla effettiva ricostruzione della capacità reddituale e patrimoniale dei fratelli Angelini e della loro madre, e inficiano il giudizio di sproporzione formulato dalla corte di merito. Si impone di conseguenza l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione che dovrà fornire congrua motivazione in ordine alla perimetrazione della pericolosità sociale del proposto, in relazione ad effettive e concrete attività delittuose capaci di produrre reddito e, superata questa prima valutazione, dovrà verificare la effettiva consistenza dei redditi leciti e del patrimonio del proposto e la reale sproporzione tra il valore dell'immobile acquistato anche tramite il pagamento delle rate di mutuo e la disponibilità economica lecita del predetto. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione. Roma 12 gennaio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]
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