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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06252/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] LAGANA' NUNZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi, nonché di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parti civili ASS. [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" ONLUS F.A.I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto all'affermazione della responsabilità; l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio; la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi del Procuratore generale, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto nel resto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; uditi: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile F.A.I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte, unitamente alla nota spese, riportandosi alle medesime conclusioni; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ascola, per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso dello stesso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi dei ricorsi, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto qui di interesse si è pronunziata, a seguito di riunione disposta nel giudizio di secondo grado, sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina del 9 ottobre 2018, nonché sugli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 17 giugno 2019, anch'essa resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina.

Le sentenze appellate erano state pronunziate in sede di giudizio abbreviato.

Per effetto delle decisioni in parziale riforma adottate dalla Corte di appello nei confronti dei suddetti imputati si perveniva, sempre per quanto di interesse, alle seguenti statuizioni in ordine alla responsabilità e alle pene principali: - [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416- bis, primo e quarto comma, cod. pen. ascrittogli al capo 1), di quello di cui agli artt. 81 cod. pen., 110 cod. pen., 68 T.U.L.S., 4 legge n. 401 del 1998 e 7 legge n. 203 del 1991 ascrittogli al capo 21), di quello di cui agli artt. 81 cod. pen., 110 cod. pen., 544-ter primo e secondo comma cod. pen., 61 n. 2 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991 ascrittogli al capo 22), di quello di cui agli artt. 81 cod. pen. 110 cod. pen., 544-quiquies cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991 ascrittogli al capo 23) e di quello di cui agli artt. 81 cod. pen., 340 cod. pen., 61 n. 2 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991 ascrittogli al capo 24); con il riconincimento del vincolo della continuazione fra tutti i predetti reati, veniva condannato alla pena, rideterminata in appello, di anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen., loro ascritto al capo 1) e condannati ciascuno alla pena, rideterminata in appello, di anni otto e mesi otto di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 416-bis, primo comma, cod. pen. commesso fino a ottobre 2014, così riqualificato il fatto ascrittogli al capo 1); veniva condannato alla pena, rideterminata in appello, di anni cinque e mesi quattro di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 346-bis, primo e secondo comma, cod. pen. loro ascritto al capo 3), con aggravante di cui all'art. 416-bis.1., primo comma, cod. pen. per il solo [OSCURATO:PERSONA]; venivano condannati: [OSCURATO:PERSONA] alla pena, rideterminata in appello, di anno uno e mesi quattro di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] alla pena, rideterminata in appello e condizionalmente sospesa, di anno uno di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] alla pena, mantenuta ferma in appello, di mesi otto di reclusione (in favore dello stesso era stata riconosciuta in primo grado la circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1., terzo comma, cod. pen.); - [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 353 cod. pen. contestatogli al capo 2) e condannato alla pena rideterminata in appello e condizionalmente sospesa di mesi otto di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] era assolto, con la pronunzia di appello, dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestatogli al capo 1), per non averlo commesso.

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati al risarcimento del danno cagionato alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA] e F.A.I.

Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] era condannato al risarcimento cagionato solo alle prime due parti civili.

2. Alla stregua della ricostruzione recepita dai Giudici di appello, l'associazione mafiosa cui si riferisce il capo 1), era costituita, secondo quanto rimasto accertato in forze delle risultanze pregresse valutate unitamente a quelle relative alle indagini svolte nel presente procedimento, una struttura di Cosa nostra operante da molto tempo nel territorio messinese, sotto le direttive di [OSCURATO:PERSONA], padre degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e cognato di [OSCURATO:PERSONA], capo storico del clan catanese "Santapaola-Ercolano".

Tale struttura, pur considerando le deduzioni difensive circa la sua autonomia, non poteva certamente ritenersi un'associazione mafiosa "originale" nei termini descritti dalle pronunzie di legittimità richiamate dalla difesa, dato che essa operava su un territorio in continuità spaziale con quello del clan Santapaola-Ercolano, che se ne serviva, in ragione di consolidati rapporti e di collegamenti mantenuti nel tempo ai fini delle attività mafiose, per manifestare la forza di intimidazione fuori dal territorio catanese, senza che così potesse rilevarsi la creazione di una diversa associazione messinese e dunque potesse porsi la questione della prova dell'autonoma manifestazione del metodo mafioso.

I Giudici di appello, soffermandosi su alcune delle risultanze al riguardo ritenute rilevanti, aggiungevano che, secondo quanto, [OSCURATO:PERSONA] e gli associati operanti con lui, e in particolare il figlio [OSCURATO:PERSONA], erano comunque nelle condizioni di manifestare il loro effettivo potere mafioso derivante dal vincolo associativo, anche se la loro nota posizione dovuta allo stretto collegamento con la famiglia Santapaola, non ne richiedeva l'esercizio quantomeno in modo sistematico, posto peraltro che le attività criminali del gruppo erano rivolte alla commissione di condotte che si sviluppavano nell'ambito di redditizie attività imprenditoriali sul territorio (come quelle dell'edilizia, dei giochi e del commercio dei farmaci), alle quali si aggiungeva l'incursione nel settore delle corse clandestine dei cavalli.

2.1. Considerando tali conclusioni in ordine alla configurazione dell'associazione di tipo mafioso, i Giudici di merito, quanto alla prova della condotta partecipativa ascritta al capo 1) ai fratelli Antonio e [OSCURATO:PERSONA], cugini di [OSCURATO:PERSONA], rilevavano che dalle conversazioni intercettate emergeva che il 4 luglio 2014 [OSCURATO:PERSONA] per abbattere un cane utilizzava una pistola illegalmente detenuta, che avrebbe potuto essere custodita dai [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso perfettamente a conoscenza di una simile disponibilità da parte del cugino.

Inoltre, andava considerato che dalle conversazioni intercettate il 22 giugno 2015, intercorse fra [OSCURATO:PERSONA] e il padre Francesco, poteva desumersi il coinvolgimento degli stessi [OSCURATO:PERSONA] nelle prove dell'efficienza di due pistole calibro 7,65, così emergendo, a prescindere dalle ragioni dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dalle contestazioni delle relative violazioni della disciplina sulle armi, che i [OSCURATO:PERSONA] erano in grado di relazionarsi con soggetti armati.

Il fatto veniva portato a conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] che, aveva titolo per lamentarsene: egli censurava la condotta tenuta dai [OSCURATO:PERSONA], poiché alcune donne della famiglia si erano rese conto dei movimenti relativi alle armi.

L'esame di altre emergenze concernenti un intervento speso dai [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la restituzione di una somma di denaro da [OSCURATO:PERSONA], consentiva comunque di affermare che i [OSCURATO:PERSONA] si potevano prestarsi a prospettare le possibili conseguenze negative in caso di inadempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Ciò manifestava una capacità di intimidazione che derivava dalle relazioni con i [OSCURATO:PERSONA] non semplicemente di natura familiare.

I fratelli [OSCURATO:PERSONA] svolgevano in tal modo un ruolo di mediazione criminale del tutto coerente rispetto alla posizione di appartenenti all'associazione mafiosa di riferimento del cugino [OSCURATO:PERSONA].

Del resto, le qualità in ambito mafioso derivanti da questo tipo di rapporti con i [OSCURATO:PERSONA] venivano ostentate da [OSCURATO:PERSONA], quando questi, candidandosi alle elezioni comunali del 2013, si presentava come "detto [OSCURATO:PERSONA]".

Le conversazioni intercettate dimostravano che i [OSCURATO:PERSONA] sostenevano tale candidatura attraverso il reperimento di voti e si prefiguravano la possibilità di ottenere futuri vantaggi dall'elezione.

Dalle altre emergenze, oggetto di specifico esame in un apposito paragrafo intitolato "L'attività di distribuzione dei farmaci", risultava inoltre che i [OSCURATO:PERSONA] erano riusciti a inserirsi a un certo livello nel settore particolarmente remunerativo della distribuzione dei farmaci, grazie all'intervento di [OSCURATO:PERSONA].

Questi a tal fine si era servito della propria autorità mafiosa sfruttando le relazioni con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva chiesto protezione dai "catanesi".

In cambio [OSCURATO:PERSONA] aveva favorito detto inserimento.

I [OSCURATO:PERSONA], assecondando le iniziative nel settore di [OSCURATO:PERSONA], il quale era loro socio occulto, potevano sfruttarne il ,peso mafioso e i rapporti associativi del clan messinese, interagendo con altri soggetti operanti nella distribuzione dei farmaci, molti dei quali legati alla stessa famiglia mafiosa catanese di riferimento e in contatto con [OSCURATO:PERSONA].

Da ciò, secondo i giudici di merito, si desumevano i tratti di una specifica condotta afferente al programma associativo mafioso.

Considerando i soprarichiamati elementi, la Corte d'appello riteneva provata la condotta di partecipazione di entrambi i [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa.

2.2. Relativamente alla condotta associativa ascritta nello stesso capo 1) a [OSCURATO:PERSONA], per la quale lo stesso era stato ritenuto responsabile in primo grado quale concorrente interno, la sentenza rilevava che il consapevole contributo di tale imputato appena sopra descritto nell'infiltrazione mafiosa nel settore dei farmaci, emergeva dalle corretta lettura delle risultanze delle intercettazioni, le quali si prestavano a rappresentare non semplicemente il riscontro esterno alle dichiarazione nello stesso senso provenienti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (collaboratore), ma costituivano la prova autonoma della ricostruzione dei fatti.

La condotta di [OSCURATO:PERSONA], però, in ragione del genere di contributo offerto solo nello specifico settore e del tipo di rapporti da lui instaurati con gli associati, veniva riqualificata dalla Corte distrettuale quale concorso esterno nell'associazione mafiosa di cui trattasi, fatto commesso fino all'anno 2014.

2.3. I Giudici di appello, esaminando gli addebiti mossi ad [OSCURATO:PERSONA], si soffermavano prima su quelli relativi alle imputazioni di cui ai capi 21), 22), 23) e 24), concernenti tutte condotte delittuose riferite all'organizzazione e allo svolgimento di corse clandestine dei cavalli nel centro abitato di Messina.

Al riguardo, rilevavano che le doglianze in sede di appello non si prestavano a smentire il pieno e diretto coinvolgimento dell'imputato nello specifico contesto criminoso insieme a diversi altri esponenti della sua famiglia, secondo quanto risultava dagli esiti dei servizi di intercettazione e delle altre indagini già illustrati e valorizzati nella sentenza di primo grado.

Da tale compendio di elementi, relativi a un pacifico contesto di sistematici illeciti, emergeva invero che [OSCURATO:PERSONA] conduceva i cavalli, li allenava su strada, partecipava alle gare ed era in grado di relazionarsi con i veterinari che drogavano gli animali per migliorarne le prestazioni.

Da ciò si traeva la prova della colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui sopra.

I Giudici di appello disattendevano, altresì, i rilievi difensivi volti negare i presupposti dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. contestata in tutti i capi di cui sopra.

In proposito, osservavano che dalle acquisizioni emergeva un'organizzazione delle corse clandestine appannaggio della famiglia [OSCURATO:PERSONA], con modalità esecutive consentite dall'influenza esercitata nel territorio dal sodalizio mafioso di cui facevano parte alcuni dei membri di detta famiglia.

E tale attività veniva ad agevolare quella del sodalizio mafioso, facendogli acquisire prestigio, accrescendone le capacità di intimidazione e procurandogli risorse economiche.

Esaminando le doglianze relative all'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa, la sentenza di appello rilevava che esse non smentivano la significatività probatoria della vicenda riguardante la sospensione delle forniture in favore di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, le iniziative nella circostanza poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], secondo la corretta lettura delle risultanze delle intercettazioni, in primo luogo vedevano quest'ultimo inizialmente prefigurarsi la possibilità di un intervento commissionato al (cugino) [OSCURATO:PERSONA], per incendiare i mezzi della ditta di Alessi.

In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA], convocato da [OSCURATO:PERSONA], si metteva comunque a disposizione per far pervenire i messaggi di quest'ultimo a [OSCURATO:PERSONA], già vittima di un brutale pestaggio e coscio di non poter resistere.

Per il resto i Giudici di appello, delineando la condotta associativa di [OSCURATO:PERSONA], richiamavano le emergenze acquisite sugli addebiti riguardanti il suo coinvolgimento nelle corse clandestine dei cavali con metodi e per fini mafiosi.

2.4. La sentenza di secondo grado, invece, ribaltava la pronunzia di condanna resa il primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1), assolvendolo per non averlo commesso.

Al riguardo, la Corte di appello rilevava che a carico di tale imputato era stata considerata l'intestazione fittizia delle quote di maggioranza della società Ekosan. [OSCURATO:PERSONA], però, era stato successivamente assolto dalla relativa imputazione del reato di trasferimento fraudolento di valori.

Le finalità e gli effetti di tale vicenda in ogni caso non erano riconducibili ad apporti associativi mafiosi.

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato nel frattempo assolto anche dall'addebito di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], essendo rimaste non riscontrate le dichiarazioni accusatorie rese in proposito da quest'ultimo.

Né poteva rilevare il richiamo di alcune modalità di interlocuzioni avute da [OSCURATO:PERSONA] con tale "Monteiro" (nell'ambito di una vicenda rimasta vaga) e con [OSCURATO:PERSONA], non manifestando tali fatti forme di intimidazione riferibili al contesto mafioso.

Inconferenti e parimenti non riscontrate nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] risultavano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] concernenti alcuni interessi verso un traffico di stupefacenti.

Relativamente ai fatti riguardanti le corse clandestine dei cavalli, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dalle pertinenti imputazioni, ritenendosi che lo stesso si era limitato ad assistere a una di tali corse organizzate dai membri della sua famiglia.

Quanto alle iniziative relative alla distribuzione dei farmaci, andava considerato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva attribuito un ruolo a [OSCURATO:PERSONA] nel progetto volto alla realizzazione di un deposito nel messinese, in funzione del quale [OSCURATO:PERSONA] era stato presentato a [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una cena alla quale aveva partecipato anche [OSCURATO:PERSONA].

Sicché, residuavano a suo carico solo i legami familiari con buona parte degli esponenti all'associazione, il coinvolgimento, ufficiale o occulto, in diverse attività lecite della famiglia di sangue e qualche incontro occasionale, insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], con esponenti della mafia catanese.

Elementi, questi, insufficienti per configurare la partecipazione all'associazione mafiosa.

E ciò pur volendo presupporre che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dei metodi mafiosi utilizzati dal fratello [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, non vi era la prova di un diretto e attivo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle interlocuzioni mafiose di volta in volta evidenziate, di reimpieghi di risorse illecite da parte di questi e di vantaggi per i fatti associativi da lui tratti dalle specifiche iniziative imprenditoriali in cui compariva.

In tal modo l'accusa mossa da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il "braccio destro" del fratello [OSCURATO:PERSONA], rimaneva non riscontrata e appariva ancorata ai soli legami familiari e alle relazioni che da essi potevano derivare.

2.5. La sentenza di appello riteneva invece corretta l'affermazione in primo grado della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di traffico di influenze illecite loro ascritto in concorso al capo 3).

Con riguardo a tale punto della decisione, per [OSCURATO:PERSONA], che aveva ammesso il fatto e chiamato in correità i computati, non si erano mossi rilievi in appello.

La condotta di cui al capo in questione veniva contestata in concorso con il dipendente della Camera dei [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo la ricostruzione rappresentata dall'accusa, si era fatto promettere nel 2014 da detti imputati somme in denaro che, sfruttando le relazioni effettivamente intessute dal medesimo Chillè, avrebbero dovuto essere corrisposte quale tangente al funzionario della società Invitalia (ex Sviluppoitalia) [OSCURATO:PERSONA], affinché un progetto contro la ludopatia fosse utilmente collocato nella graduatoria da stilare per l'erogazione di un finanziamento pubblico di circa ottocentomila euro.

La Corte di secondo grado rilevava che le censure mosse a tale ricostruzione, risultavano smentite dall'esame congiunto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], dalle risultanze delle intercettazioni, dai contenuti delle mail acquisite e da altri esiti indagine, da cui emergeva una mediazione illegittima, consistente nell'essersi gli imputati garantiti, tramite Chillè e con una "raccomandazione" retribuita, il possibile buon esito della richiesta di finanziamento, senza che potesse rilevare, quanto all'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 346-bis cod. pen., nella formulazione (applicabile) precedente alla novella di cui alla legge 9 agosto 2019, n. 2, l'assenza della prova della contrarietà ai doveri di ufficio dell'atto che il pubblico ufficiale (Andreani) avrebbe dovuto compiere.2.6.

Parimenti venivano disattese le doglianze difensive mosse in relazione all'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di turbativa d'asta contestatogli al capo 2), in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo all'espletamento della procedura di acquisto da parte del Comune di Messina di alloggi che avrebbero dovuto poi essere assegnati in locazione (in Messina nel 2014).

La condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuta diretta a tacere, in sede di verifiche svolte operando per il predetto ente, che lo stabile ove si trovavano gli alloggi offerti dalla "XP immobiliare srl" gestita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultava catastalmente ricadente su un'area non per intero di proprietà di detta società, sicché la stessa per tale vizio non avrebbe potuto validamente partecipare alla gara in questione che l'aveva vista in seguito aggiudicataria.

Tale ricostruzione veniva ritenuta esente da censure dalla Corte di appello all'esito del riesame delle risultanze acquisite sui fatti, in quanto le verifiche documentali demandate a [OSCURATO:PERSONA], in presenza delle visure catastali dell'immobile, abbracciavano anche il riscontro del titolo di proprietà di cui sopra.

I Giudici di merito aggiungevano che, in ogni cato, il problema relativo alla particella appartenente ad altri, secondo quanto dimostrato dalle conversazioni intercettate, era ben presente agli interessati, i quali, dopo avere avuto contezza della designazione di [OSCURATO:PERSONA] per le verifiche, sfruttando il suo pregresso rapporto con [OSCURATO:PERSONA], entravano il contatto con lui, ricevendo un genere di informazioni e di rassicurazioni i cui tratti di ambiguità non risultavano casuali, a fronte poi del mancato riscontro di un dato di agevole accesso, integrante l'impedimento che le precedenti manovre degli interessati intendevano superare.

2.7. La Corte di appello riteneva non concedibili le circostanze attenuanti a tutti gli imputati che le avevano richieste, fra cui anche [OSCURATO:PERSONA].

Con particolare riferimento alla posizione di tale imputato la sentenza rilevava che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1., primo comma, cod. pen. in relazione all'unico reato per cui gli era stato condannato (capo 3), non poteva operare per l'effetto estensivo nei suoi confronti, poiché in tal modo sarebbero venuti meno i presupposti della già concessa attenuante di cui al terzo comma di detto articolo, avendosi così una non consentita reformatio in peius a fronte di un'aggravante speciale i cui effetti restavano esclusi dall'attenuante speciale.

3. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina e tutti i predetti imputati, a mezzo dei rispettivi di difensori.4.

Il ricorso del Procuratore generale, con unico motivo, lamenta vizi della motivazione, con riferimento alla pronuncia di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. allo stesso contestato al capo 1).

Deduce che i Giudici di appello sono giunti a tale decisione per effetto dell'erronea parcellizzazione degli elementi a sostegno dell'accusa, mancando in primo luogo di confrontarsi adeguatamente con le peculiarità del sodalizio mafioso da essi stessi descritto, così da non discernere le relazioni fra i [OSCURATO:PERSONA] che travalicavano le mere motivazioni familiari e rimanevano invece attratte dai loro comuni interessi associativi, anzitutto sul versante delle attività economiche.

Tale non corretto approccio ha portato a non cogliere quanto obiettivamente provato da una moltitudine di risultanze sul tipo di legami fra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e il padre Francesco e sul costante operare dei primi sotto la guida di [OSCURATO:PERSONA], in particolare nelle iniziative imprenditoriali, in forma palese ovvero fiduciaria.

Ciò è avvenuto con riguardo agli affari e alle società in cui era risultato coinvolto [OSCURATO:PERSONA] e al suo stesso interessamento al settore dei farmaci.

Ne è derivata l'illogica ricostruzione della presenza di tale imputato alla cena avvenuta il 6 marzo 2014, in cui [OSCURATO:PERSONA] veniva presentato agli altri interlocutori come il parente diretto di [OSCURATO:PERSONA] titolare di importanti interessi economici in tutta la Sicilia orientale, posto che gli stessi fatti, ruotanti intorno alla costituzione della Ekosan, sono stati letti in modo ben diverso, quando la Corte di appello, trattando la posizione dei [OSCURATO:PERSONA], ha conferito forte valenza alla programmazione affaristica cui era funzionale quella presentazione.

Non solo è stata trascurata la significatività delle altre indicazioni a carico provenienti dalle vicende relative alla costituzione della Ekosan, ma anche si è mancato di metterle correttamente in relazione con le accuse mosse da [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, i Giudici di appello hanno svolto considerazioni anch'esse illogiche a proposito del valore indiziante delle interposizioni fittizie, negando che queste costituissero la spia di una partecipazione associativa, a fronte di interessi illeciti difesi dall'alternarsi della comparsa formale dei componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] la sentenza si è curata di prendere in considerazione le vicende relative alla società M&I, pur ritenute anch'esse in primo grado di valenza indiziante.

Sono stati così ignorati altri dati oggettivi, specificatamente desunti dalle risultanze delle intercettazioni, parimenti indicativi di un coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] negli affari illeciti ben diverso da quello che si è asserito.

Del resto, anche la vicenda relativa alle minacce rivolte a [OSCURATO:PERSONA] confermava che [OSCURATO:PERSONA] non solo conosceva, ma anche adoperava lui stesso in modi intimidatori mafiosi attribuibili all'agire di suo fratello [OSCURATO:PERSONA].

5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a otto motivi.

T

5.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen.

Deduce che la pronunzia di appello, quanto alla configurazione dell'associazione mafiosa descritta al capo 1, distaccandosi dalle conclusioni al riguardo rassegnate dal Giudice primo grado, è giunta a ritenere un fatto diverso da quello contestato, considerando l'imputato partecipe non di una nuova formazione, ma di un vero e proprio "strumento criminale" a servizio del clan Santapaola, "per attività da porre in essere fuori dal territorio catanese" afferenti a una mafia storica, la quale, però, nel suo agire nel territorio messinese, non avrebbe sperimentato i metodi e le finalità che costituiscono l'essenza dell'attività mafiosa, non comparendo i reati tipici del relativo programma associativo, né il controllo del territorio di riferimento tramite concrete manifestazioni del metodo mafioso.

Ciò che si è criminalizzato, seguendo il percorso della sentenza, è la mera possibilità di esercitare l'anzidetto controllo, con un'anticipazione della tutela penale non solo fondata su asserzioni, ma anche estranea alla fattispecie tipica.

Per colmare il vuoto ricostruttivo, la Corte territoriale ha ritenuto di potere evocare il solo collegamento parentale di taluni soggetti con i componenti dell'associazione mafiosa Santapaola-Ercolano, così risultando disattesi gli insegnamenti giurisprudenziali rassegnati in materia, i quali, ai fini della configurazione dell'associazione mafiosa descritta dall'art. 416-bis cod. pen., richiedono l'esteriorizzazione del concreto "avvalimento" del metodo mafioso.

I rilievi in sede di appello sul tema, ossia con riguardo al modo di operare nei settori compresi nell'asserito oggetto sociale - primi fra tutti quelli della gestione dei giochi e delle scommesse - non hanno ricevuto le dovute risposte.

La fondatezza delle critiche ha trovato conferma nello stesso riconoscimento da parte della Corte di appello dell'assenza della prova per ritenere che, con riguardo al settore della distribuzione dei farmaci, anch'esso ritenuto strategico per il sodalizio, si fosse verificata un'effettiva alterazione della concorrenza, salvo poi rilevarsi, contraddittoriamente, che si sarebbe sfruttato il carisma del gruppo criminale per imporre l'acquisto dei farmaci da parte delle farmacie del territorio.

Tutti gli episodi citati dalla sentenza ruotano sempre intorno alla figura di [OSCURATO:PERSONA] e restano privi di qualsiasi connotazione di natura associativa, non andando oltre la rappresentazione della caratura criminale del singolo e, anzi, finendo per smentire che lo stesso potesse agire in un ambito associativo.

Parimenti fuorvianti risultano i fugaci e genericissimi riferimenti operati nella motivazione di appello alle dichiarazioni dei collaboratori catanesi, aventi ad oggetto informazioni su taluni soggetti di origine messinese che, a cavallo degli anni '80 e '90, sarebbero stati contigui, anche in ragione dei vincoli familiari, agli ambienti della criminalità di stampo mafioso operante nella città di Catania.

Di contro, rilevava il fatto ormai notorio che i collaboratori, escussi nella serie interminabile di processi in tanti anni celebrati nei confronti della mafia catanese, non sono stati in grado di riferire alcunché su [OSCURATO:PERSONA], così come sul fenomeno dell'operatività della predetta mafia nel territorio messinese.

5.2. Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Rileva che non ci si è attenuti ai consolidati insegnamenti giurisprudenziali laddove si è ritenuta accertata la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA].

Le censure difensive rivolte all'asserita estorsione in danno della For.Edil sono state eluse o considerate in maniera illogica e contraddittoria, essendo mancata in primo luogo la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa Alessi, che avevano escluso interventi di [OSCURATO:PERSONA] in favore di estortori.

La stessa Corte di appello ha svolto considerazioni che hanno riconosciuto l'impossibilità di far luce sulle circostanze secondo cui il ricorrente si sarebbe reso disponibile per indurre Alessi a riprendere le forniture per non incorrere in ritorsioni.

La successiva ripresa delle forniture da parte di Alessi costituiva un elemento neutro, potendo questi essere stato invece allettato dalla promessa del pagamento del credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La mancanza del pagamento di tale credito era stata smentita dalle conversazioni richiamate nella sentenza di primo grado.

In ogni caso l'intervento del ricorrente nella vicenda è stato collocato solo dopo la commissione del reato, tanto da essere stato ritenuto penalmente irrilevante dalla pubblica accusa sotto il profilo del concorso.

Un fatto, dunque, isolato e occasionale, come tale comunque del tutto insufficiente a rappresentare la condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso.

Con riguardo alla gestione dell'asserita "scuderia" della famiglia [OSCURATO:PERSONA], i Giudici di appello hanno considerato a carico di [OSCURATO:PERSONA] solo poche conversazioni intercettate, non misurandosi ancora una volta con i rilievi difensivi in sede di appello che avevano evidenziato come la complessa e articolata attività di indagine svolta sui fatti non avesse consentito di accertare lo svolgimento di corse di cavalli organizzate dai [OSCURATO:PERSONA] e le relative scommesse.

Né, interpretandosi i fatti in questione in chiave dimostrativa della ricostruzione accusatoria, si è tenuto conto delle censure che negavano l'esistenza di proventi derivanti da tale attiVità e il loro successivo reimpiego.

Le condotte addebitate in tale contesto al ricorrente non davano conto di un ruolo dinamico e funzionale ai fini dell'attuazione del programma associativo

5.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità per i reati ascritti ai capi 21), 22) e 23), osservando che in proposito la Corte di appello si è limitata a richiamare acriticamente alcune conversazioni intercettate su fatti privi di significato, a fronte di rilievi in sede di appello per nulla generici, illustrando essi l'assenza di elementi comprovanti' le condotte descritte dalle fattispecie e l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come il "nipote" al quale aveva fatto cenno [OSCURATO:PERSONA].

5.4. Il quarto motivo, lamentando mancanza di motivazione, deduce che è mancata qualsiasi risposta alle doglianze mosse in sede di appello che, censurando l'affermazione della responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 340 cod. pen. contestato al capo 24, avevano rilevato che l'ostacolo alla circolazione stradale considerata da tale imputazione non poteva dare luogo in sé all'interruzione di un pubblico servizio e che, peraltro, neppure emergeva un intralcio per i mezzi deputati al servizio pubblico, sicché si era al cospetto di un mero ingombro della strada punibile unicamente quale illecito amministrativo.

5.5. Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in punto di riconoscimento della circostanza aggravante (ora) prevista dall'art. 416- bis.l. cod. pen. con riferimento ai reati di cui al capi 21), 22), 23) e 24).

Rileva che la Corte di appello non ha svolto considerazioni idonee a dimostrare la sussistenza in capo al ricorrente dell'elemento soggettivo dall'aggravante in questione quanto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafioso, mentre con riguardo all'uso del metodo mafioso, non sono state evidenziate modalità della condotta in grado di esercitare intimidazioni mafiose.

5.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. in relazione al reato associativo scritto al capo 1) Deduce che sono mancate idonee spiegazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'anzidetta aggravante, che in ogni caso non avrebbe potuto ritenersi relativamente alla posizione del ricorrente, essendo assente qualsiasi elemento per potere affermare che lo stesso fosse stato messo quantomeno a conoscenza di una disponibilità di armi riferibile solo ad altri, non potendo al riguardo rilevare la menzione dell'esistenza di meri rapporti di natura parentale.

Inoltre, la motivazione non ha spiegato le ragioni della diversa decisione sul punto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], a fronte di una situazione sovrapponibile.

5.7. Il settimo motivo lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione della pena, non essendosi dato conto delle dovute valutazioni ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 5.8.

L'ottavo motivo denuncia violazione di legge in relazione al calcolo della pena, poiché la Corte di appello, procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. in relazione al reato più grave contestato al capo 1, ha stabilito per tale reato, rimasto aggravato ai sensi del comma quarto dello stesso articolo, la pena base di anni dodici e mesi quattro di reclusione superore a quella nel minimo di anni dodici in precedenza fissata in primo grado.

5.9. Con motivi nuovi difensori di [OSCURATO:PERSONA], denunciando ancora violazioni di legge e vizi della motivazione, svolgono doglianze con le quali rappresentano la mancata risposta ai rilievi svolti con i motivi di appello in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente in ordine a tutti i reati ascritti.

I difensori rilevano che il capo 1 dell'imputazione, facendo riferimento ai fatti relativi alle corse dei cavalli clandestine, non aveva configurato una condotta prevedibilmente sussumibile sotto la fattispecie tipica dell'art. 416-bis cod. pen.

Le censure si concentrano inoltre sui ragionamenti svolti dai giudici di merito a proposito della condotta che aveva riguardato [OSCURATO:PERSONA], ribadendo e illustrando ulteriormente che in proposito nella sentenza impugnata, in sede di lettura delle risultanze, sono state svolte mere congetture che neppure tengono conto dell'assenza di qualsiasi imputazione mossa al ricorrente per tale fatto e dei rapporti di amicizia e "comparato" intrattenuti da costui con [OSCURATO:PERSONA].

La difesa, quanto alle vicende relative alle corse dei cavalli oggetto di contestazione tramite gli altri capi di imputazione, aggiunge che i Giudici di merito si sono limitati a elencare alcune risultanze delle intercettazioni, per giungere poi ad apodittiche conclusioni circa la posizione di organizzatore che sarebbe stata assunta in tali vicende da [OSCURATO:PERSONA] e la connessione di esse con l'attività del sodalizio mafioso e il suo finanziamento illecito, pur a fronte dell'esclusione dei presupposti di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen.

In tal modo - secondo quanto ancora illustrato dalle doglianze - non sono stati rappresentati, sulla base di pertinenti e dimostrati elementi, i requisiti della condotta richiesti per potere ritenere la partecipazione all'associazione mafiosa.

6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sei motivi.

6.1. Il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizi della motivazione, muove osservazioni critiche che seguono lo stesso percorso di quelle rappresentate nel primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e nel primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], censurando quanto osservato dai Giudici di appello circa la consorteria mafiosa messinese, sul rilievo che ci si è illogicamente discostati dal contenuto dell'imputazione mossa al capo 1), ponendo in dubbio la configurabilità di una mafia storica "delocalizzata" e, al contempo, negando l'autonomia del nuovo ente stanziato nel messinese, soltanto in ragione di collegamenti con il clan Santapaola-Ercolano desunti da elementi tutti riferibili unicamente ad alcuni soggetti per motivi di parentela e non in grado di manifestare sul territorio intimidazioni associative.Da ciò anche la difesa di [OSCURATO:PERSONA] inferisce la mancata osservanza dei criteri di verifica imposti ai fini dell'individuazione di un'associazione mafiosa.

6.2. Il secondo motivo denuncia anch'esso violazione di legge e vizi della motivazione, ma con riguardo all'accertamento della condotta partecipativa.

Rileva che la sentenza impugnata ha asserito una serie di condotte neutre.

Risultano tali anzitutto quelle relative alla distribuzione dei farmaci.

Le risposte alle doglianze difensive sul tema si rivelano tutte inadeguate.

Fra l'altro, non ci si è correttamente confrontati con tali doglianze, quando non si è compreso, quanto all'affare UNICO, che si era dedotto in ragione delle conversazioni intercettate che [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto soggetto "sacrificabile" rispetto ad altro personaggio.

Si assiste a un vuoto motivazionale con riguardo al tema dell'assenza della prova che i proventi dell'attività della distribuzione dei farmaci fossero confluiti nella cassa dell'associazione, così non risultando l'acquisizione di vantaggi in favore della stessa.

Tale attività è stata descritta dagli stessi Giudici di appello come connotata da forniture scevre da ogni forma di intimidazione.

La trattazione congiunta nella sentenza delle posizioni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] ha finito per attribuire a entrambi vicende riguardanti in realtà solo uno di loro.

Quanto all'asserito ruolo di custodi di armi, la Corte di appello, esaminando la vicenda relativa all'uccisione del cane, ha svolto argomentazioni, concentrate tuttavia sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che non hanno spiegato le ragioni per cui il fatto dovrebbe porsi in correlazione con il possesso di un'arma da fuoco, per poi giungere alla conclusione meramente congetturale secondo cui i [OSCURATO:PERSONA] sapessero che il cugino disponeva di armi e fossero disponibili a custodirle.

La sentenza neppure ha dato conto dell'acquisizione del dispositivo dell'altra sentenza che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione della detenzione illegale di tale arma, imputazione priva, come pure dedotto e non considerato, della contestazione dell'avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa.

Con riferimento alle altre vicende riguardanti la detenzione di armi, la Corte di appello, ancora una volta ha accomunando erroneamente le posizioni dei [OSCURATO:PERSONA] e ha formulato mere ipotesi su possibili rapporti estesi a un terzo soggetto, secondo un iter congetturale che non ha collocato i fatti in contesti mafiosi.

Sicché anche in tal caso non è dato cogliere significatività sul piano dimostrativo.

Le stesse conclusioni vanno rassegnate a proposito dell'episodio relativo all'incendio dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale i [OSCURATO:PERSONA] sarebbero intervenuti per favorire il medico Luppino.

Ed infatti, la sentenza, convenendo sull'addebitabilità ad altri dell'incendio, ha poi apoditticamente affermato che le condotte dei [OSCURATO:PERSONA], pur in assenza di qualsiasi emergenza circa la riferibilità di esse agli interessi degli appartenenti al sodalizio mafioso, dovrebbero valere a provarne la partecipazione degli imputati.Ciò senza considerare che laddove si fosse voluto sfruttare la fama criminale dei parenti, al più ci si troverebbe dinanzi al mero uso del metodo mafioso, al di fuori degli scopi connessi all'attuazione del programma criminoso associativo.

Quanto al tema della distribuzione dei farmaci, la sentenza ha richiamato incontri che i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto con esponenti della famiglia catanese, ignorando però ancora una volta le deduzioni svolte con i motivi di appello che avevano disconosciuto la riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] delle emergenze citate e il disinteresse ai fatti di cui trattasi evidenziato dalle interlocuzioni di quest'ultimo.

Né la Corte di appello si è preoccupata di rispondere alle censure che avevano richiamato le considerazioni critiche mosse dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento della decisione di conferma del Tribunale della libertà avente ad oggetto l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'addebito del reato associativo fondato allora sugli stessi elementi considerati ora ai fini della condanna.

6.3. Il terzo motivo rileva violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., nonché vizi della motivazione, in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato al capo 1) quale concorso esterno nell'associazione mafiosa, a fronte della stessa situazione fattuale che ha portato la Corte di appello ad operare invece la predetta riqualificazione in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

6.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione in punto di riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., fondandosi esso su apodittiche affermazioni legate a fatti estranei al sodalizio, in assenza peraltro di qualsiasi elemento per ritenere la consapevolezza del ricorrente circa i presupposti della circostanza di cui trattasi.

6.5. Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, su rilievo che a tal riguardo non sono stati illustrati e apprezzati concreti elementi riferibili alla persona del ricorrente.

6.6. Il sesto motivo, lamentando violazione di legge, censura il calcolo della pena intervenuto a seguito dell'esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 416- bis, sesto comma, cod. pen., essendo stata determinata una pena per il reato di cui all'art. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen. superiore a quella fissata in primo grado, pervenendosi in tal modo a una non consentita reformatio in peius.

7. Un primo atto di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a cinque motivi.

7.1. Il primo motivo, lamentando violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis cod. pen., nonché vizi della motivazione, muove osservazioni critiche che seguono lo stesso percorso di quelle rappresentate nel primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], censurando quanto ritenuto dai Giudici di appello circa l'associazione messinese di cui al capo 1), per avere gli stessi escluso la natura "originale" di tale sodalizio, sulla base di equivoche e indimostrate asserzioni in ordine ai collegamenti con i Santapaola.

La difesa rileva che, in ragione di tale non corretta impostazione e facendosi riferimento ad acquisizioni concernenti il carisma personale di singoli soggetti, si è elusa la questione del mancato riscontro della manifestazione effettiva del metodo mafioso da parte del sodalizio al quale riferire l'intraneità associativa.

7.2. Il secondo motivo denuncia gli stessi vizi indicati nel primo motivo, ma con riguardo all'individuazione della condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA].

Deduce che, asserendosi la sua introduzione nel settore della distribuzione dei farmaci grazie a [OSCURATO:PERSONA], non si è considerato che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] erano già attivi in tale settore e che i contratti loro affidati riguardavano farmacie che, tutte o quasi tutte, avevano partecipazioni azionarie nella SOFAD s.r.I., società, la quale negli anni 2010-2014 aveva attraversato una grave crisi, tanto da essere acquisita da FARMIVA per cui operava dal 2012 [OSCURATO:PERSONA].

Non è stato spiegato quale contributo i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero fornito al sodalizio alla stregua della ricostruzione desunta da conversazioni citate nella sentenza impugnata, tanto più che la stessa ha finito per escludere la prova di ricadute illecite dovute alla presenza dei [OSCURATO:PERSONA] nel settore della distribuzione dei farmaci.

Alcune conversazioni valorizzate riguardavano un tentativo di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di operare con un proprio progetto nel settore tramite accordi con UNICO, ma non davano conto in maniera chiara ed univoca dell'intervento del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Specifici dialoghi, peraltro, rappresentavano piuttosto la "lontananza" di [OSCURATO:PERSONA] dai fatti associativi.

Lo stesso risultava estraneo anche ai successivi progetti imprenditoriali portati avanti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Non si è considerato che il progetto con UNICO non aveva poi alcun esito, sicché i [OSCURATO:PERSONA], rimasti non coinvolti nell'iniziativa, continuavano a svolgere, come prima, la loro attività nel settore.

Inoltre, non è stato spiegato in che termini potessero rilevare ai fini delle accuse i rapporti personali del ricorrente con taluni soggetti catanesi. [OSCURATO:PERSONA], in realtà, non aveva mai incontrato [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA], in quanto non aveva seguito il secondo allorquando si era appartato con il primo, proprio perché disinteressato alle ragioni dell'incontro.

La sentenza di appello, trattando gli altri elementi addotti a carico, ha ritenuto la detenzione illegale da parte di [OSCURATO:PERSONA] della pistola con cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ucciso un cane, nonostante la preclusione derivante dall'assoluzione definitiva di [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo fatto e svolgendo assertivi ragionamenti privi di qualsiasi riscontro riferibile a condotte in nome e per conto di un sodalizio, risultando accertato semplicemente che nella circostanza i [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto soccorso al cugino [OSCURATO:PERSONA], non sapendo fronteggiare l'animale.La conversazione intercettata il 22 giugno 2015, citata per ritenere la illegale detenzione di altre armi da parte dei [OSCURATO:PERSONA] da cui Antonio però era stato assolto, è stata letta in modo inadeguato, rimanendo non chiarite le modalità tramite cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe appreso della "prova delle armi" e la riferibilità di tale fatto alla condivisione di logiche mafiose e all'agire per altri.

Nonostante la precedente emissione di decreto di archiviazione, i Giudici di appello hanno tratto elementi a carico dalla vicenda riguardante Luppino, omettendo di tenere conto che in tale vicenda non erano state spese posizioni . mafiose, che non vi era prova della capacità persuasiva nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], che l'agire intimidatorio del sodalizio nel territorio è stato qualificato come "sommerso" e che non tutte le condotte minatorie intervenute, secondo la stessa sentenza di appello, potevano essere riconducibili alla partecipazione associativa.

Esaminandosi la partecipazione alla competizione elettorale da parte di [OSCURATO:PERSONA], non si è considerato che egli non era stato eletto, cosicché alcun contributo in ambito politico avrebbe potuto fornire in favore del sodalizio.

La presentazione del ricorrente agli elettori come "[OSCURATO:PERSONA] detto [OSCURATO:PERSONA]" non poteva univocamente rappresentare riferimenti alla cosca mafiosa, poiché si indicava il cognome della madre del candidato, titolare di un'avviata attività commerciale e conseguentemente conosciuta dai potenziali elettori.

Tutte le argomentazioni svolte dai Giudici di merito non consentivano quindi di cogliere i tratti distintivi della condotta partecipativa, emergendo solamente equivoci dati ricollegabili a sporadici rapporti e a contesti di natura familiare.

7.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, quarto comma., cod. pen., sul rilievo che a tal riguardo sono stati valorizzati incoerenti elementi attinenti alla disponibilità di armi riferibili solamente a singoli soggetti.

7.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione in punto di diniego della riqualificazione del fatto ex artt. 110 e 416-bis cod. pen.

Rileva che non sono state considerate le osservazioni difensive svolte sul tema nei motivi di appello, le assoluzioni già intervenute e le ragioni che, in presenza di condizioni sostanzialmente sovrapponibili, hanno portato a riconoscere la predetta riqualificazione invece per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e ad applicargli così il regime sanzionatorio antecedente alla legge n. 69 del 2015.

7.5. Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione del trattamento sanzionatorio, rilevando che in proposito sono state formulate asserzioni basate su concetti generici e vaghi, sicché è mancata ogni spiegazione in ordine al corretto esercizio del potere discrezionale secondo i parametri da considerare.7.6.

Le doglianze svolte nel quarto motivo vengono ancora sviluppate in altro atto di ricorso in data 5 marzo 2021 a firma dello stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA].

7.7. Tale difensore con motivi nuovi in data 20 settembre 2021 illustra nuovamente e ribadisce tutte le doglianze già formulate negli atti di ricorso.

8. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'Avv.

G. Dominici è affidato a un solo motivo che denuncia violazioni legge e vizi della motivazione. 8.1 Premette che le conclusioni esposte nella sentenza impugnata hanno ritenuto la sussistenza dell'associazione mafiosa postulando collegamenti con altra associazione già operante con il metodo mafioso, senza però dare conto dell'imprescindibile riconoscimento all'esterno e nel territorio di riferimento della forza d'intimidazione e dei poteri di assoggettamento concretamente esercitati.

Rileva nel prosieguo, quanto al tema della condotta partecipativa del ricorrente, che, escludendosi condotte dai tratti mafiosi nel settore dei farmaci in cui si sarebbe manifestato l'apporto associativo, si è giunti a configurare semmai la mera circostanza, in sé irrilevante, che i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto accesso all'attività imprenditoriale grazie alla loro potente e compromettente parentela.

Rappresentazione, questa, estranea ai presupposti della condotta associativa.

Né possono rilevare i riferimenti alle asserzioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità peraltro è stata sfavorevolmente considerata per altri fatti.

Quanto all'episodio dell'uccisione del cane, la sentenza impugnata, senza precisare che anche [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per la detenzione dell'arma, è giunta a congetturali e come tali irrilevanti conclusioni secondo cui i [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero avuto problemi a detenere un'arma per conto del cugino.

Relativamente all'utilizzo delle pistole con cui sarebbe stato esploso un colpo in campagna, avrebbe dovuto considerarsi che poteva trattarsi di quelle stesse armi regolarmente detenute della cui esistenza ha dato atto la sentenza.

Anche in tal caso si è affermata una detenzione illecita esclusa dal giudicato.

Con riguardo ai fatti in cui compariva come creditore Luppino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], si è ritenuto in modo manifestamente illogico che i [OSCURATO:PERSONA] in quanto imparentati con i [OSCURATO:PERSONA], a loro volta collegati con i catanesi del clan Santapaola, si sarebbero dovuti interessare alla vicenda per svolgere un ruolo di "mediazione criminale" e non invece solo per favorire Luppino, loro conoscente e cliente.

Lo stesso approccio probabilistico è stato adottato, quando i Giudici di appello hanno affrontato il tema della non comparsa in tali fatti di altri soggetti.

La precisazione "detto [OSCURATO:PERSONA], in occasione della presentazione della candidatura elettorale, oltre a riportare il cognome della madre del ricorrente, non poteva costituire l'ostentazione di rapporti mafiosi con i [OSCURATO:PERSONA], una volta sostenutasi la notorietà dell'impegnativa parentela nel territorio di riferimento.[OSCURATO:PERSONA] non è stato neppure nominato nella parte introduttiva della sentenza ove si è fatto cenno a pur sporadici episodi di violenza dei messinesi.

Le considerazioni in diritto svolte dalla Corte per escludere la partecipazione all'associazione di altro imputato dovevano estendersi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

In conclusione, essendo risultati infondati, secondo la stessa sentenza, i fatti che avrebbero dovuto illustrare l'intraneità associativa del ricorrente (le prevaricazioni nell'attività di distribuzione dei farmaci e il ruolo di armiere dell'associazione), non poteva individuarsi la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA].

8.2. Con motivi nuovi trasmessi in data 29 ottobre 2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce i rilievi mossi in punto di affermazione della responsabilità, rilevando che la ricostruzione della condotta associativa addebitata a [OSCURATO:PERSONA] si pone in contrasto con i principi enunciati in materia dalle Sezioni Unite della Cote di cassazione e da ultimo ancora ribaditi con la sentenza n. 36958 del 2021.

In tali motivi, inoltre, si rileva l'illegalità della pena rideterminata in appello, sulla base stesse censure mosse nel sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

9. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi.

9.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e 192 e 530 cod. proc pen. in punto di affermazione della responsabilità, nonché violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione fra l'accusa e il fatto ritenuto in appello.

Deduce che la Corte di appello ha affrontato, con riferimento all'imputazione ascritta al capo 1), il tema della c.d. mafia delocalizzata senza chiarire se la mafia oggetto di contestazione dovesse ritenersi tale o un fenomeno autoctono, nel quale i catanesi "santapaoliani" erano comparsi come meri alleati dall'esterno ovvero come capi-organizzatori o promotori rispetto a semplici affiliati messinesi.

Quanto affermato in proposito nella sentenza di appello, oltre a presentare il carattere della motivazione apparente e comunque manifestamente illogica, si è collocato totalmente al di fuori dell'imputazione formale, laddove essa attribuiva una piena potestà e autonomia alla compagine messinese, mentre i giudici di appello hanno spostato l'asse di riferimento mafioso a Catania, concentrando l'attenzione sulla notorietà del nome Santapaola e su alcuni rapporti familiari,in ragione di una indimostrata superiorità riferita al diverso organismo catanese, che avrebbe portato quest'ultimo a servirsi dei soggetti messinesi come affiliati.

Tanto a fronte della mancata rilevazioni dei requisiti di mafiosità del gruppo messinese nei termini richiesti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], direttore commerciale di Farvima, rientrava nella categoria dei soggetti estranei al sodalizio, -cosicché avrebbe dovuto approfondirsi anzitutto il tema relativo alla sua conoscenza del fenomeno mafioso e del relativo operare.Egli era interessato al solo settore della distribuzione dei farmaci rispetto a quale, secondo quanto affermato nella sentenza, nessun reato era ravvisabile.

Risultavano, quindi, irrilevanti le considerazioni secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sfruttato il nome del gruppo criminale per imporre l'acquisto dei farmaci.

I rapporti prospettati avevano riguardato solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché tali rapporti non avrebbero potuto riferirsi all'intera organizzazione, in modo da configurare il reato di concorso esterno ritenuto dai giudici di appello.

Peraltro, nel settore dei farmaci, l'unico al quale è stato ritenuto interssato [OSCURATO:PERSONA], il metodo mafioso non era percepibile in alcuna forma e veste.

A fronte di tutto ciò, la motivazione di appello ha mancato di spiegare come [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto rappresentarsi il programma criminoso della famiglia Santapaola e avrebbe voluto realizzarlo, frequentando persone il cui agire non risultava specificatamente orientato verso l'attuazione del predetto programma.

9.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 597 cod. proc. pen., con riguardo alla rideterminazione della pena operata con la sentenza di'appello.

Rileva che, a seguito delle statuizioni in appello in parziale riforma, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 416-bis, comma 1, nella formulazione precedente alla riforma del 2015, non avrebbe potuto condurre ad pena di anni otto di reclusione e perciò superiore al minimo edittale di anni sette di reclusione, violando ciò il divieto della reformatio in peius, una volta che il trattamento sanzionatorio il sede di affermazione della responsabilità in primo grado era stato fissato nel minimo edittale, senza impugnazione sul punto del pubblico ministero.

Né, sotto tale profilo e quanto alla concessione delle attenuanti generiche, avrebbe potuto parificarsi la posizione di concorrente esterno attribuita a [OSCURATO:PERSONA] a quella degli altri imputati, ritenuti invece concorrenti interni, a fronte peraltro di un ruolo limitato assunto da [OSCURATO:PERSONA] in un breve arco di tempo.

10. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.

10.1. Il primo motivo, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità in ordine al reato di turbativa d'asta contestato al capo 2), deduce che il ricorrente era stato interessato alla procedura amministrativa richiamata in tale capo, ai fini dell'espletamento di un incarico che, secondo quanto riconosciuto dagli stessi giudici di appello, non comportava l'obbligo di verificare la proprietà del bene, sicché la ritenuta omissione al riguardo non poteva realizzare il predetto reato.

Tanto più in un contesto in cui vi era l'obbligo di allegare la concessione edilizia e una dichiarazione sostitutiva quale attestazione del titolo proprietario, di modo che la verifica demandata a [OSCURATO:PERSONA] risultava estranea a tale profilo.

Essa invero sarebbe in seguito spettata al notaio in caso di stipula della vendita. [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dall'acquisizione delle schede predisposte e dalla corretta lettura delle dichiarazioni del teste Canale, in realtà doveva occuparsi del controllo di altri requisiti afferenti alla realizzazione dei singoli alloggi conformemente alle competenze tecniche che giustificavano il tipo di incarico.

Il precedente rilascio della concessione edilizia, del resto, presupponeva l'esistenza della piena titolarità della proprietà dell'area dell'intervento edilizio.

Le uniche indicazioni catastali da riportare nelle schede predisposte riguardavano i singoli appartamenti oggetto dell'offerta e non l'intero edificio, ma le relative particelle non potevano riportarsi nel corso delle verifiche in questione trattandosi di un immobile ancora in costruzione.

Ogni riferimento alle particelle, invece dell'area ove insisteva l'edificio, non poteva comunque riguardare il titolo di proprietà, essendo il suo riscontro estraneo ai dati relativi alle visure catastali.

Sulla base dell'esistenza di un mero rapporto di conoscenza con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] o di riconoscenza verso di essa, si è giunti all'errata conclusione che le risultanze delle intercettazioni potessero dimostrare l'esistenza di sollecitazioni pervenute a [OSCURATO:PERSONA] affinché non rilevasse che parte del terreno sul quale era stato realizzato il complesso edilizio non apparteneva per intero alla società offerente.

Ciò senza tener conto che dalle conversazioni captate non emergevano interventi di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di chicchessia.

Anzi i vari interessati manifestavano in più occasioni la loro difficoltà a relazionarsi con [OSCURATO:PERSONA].

Mai si menzionava la pregressa vicenda estorsiva riguardante il figlio di [OSCURATO:PERSONA].

Né si faceva riferimento a un intervento risolutivo proveniente dal medesimo [OSCURATO:PERSONA].

La pregressa conoscenza di [OSCURATO:PERSONA], d'altronde, giustificava in sé gli scoordinati accenni alla sua persona nelle conversazioni intercettate, che pertanto, avuto riguardo al nucleo centrale dell'accusa, perdevano di valenza.

10.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e omessa motivazione sempre in punto di affermazione della responsabilità, in forza di rilievi che deducono la mancanza nel caso di specie di una gara in senso tecnico giuridico.

La difesa, richiamando al riguardo dichiarazioni dei testi Canale e [OSCURATO:PERSONA] e il contenuto dell'avviso pubblico del 15 marzo 2014, rileva che si trattava in realtà di una semplice attività ricognitiva tramite la quale ci si riservava di avviare una trattativa privata con gli offerenti degli alloggi ove dotati dei requisiti richiesti.

Aggiunge che da ciò deriva l'assenza del presupposto indispensabile per la configurazione del reato di cui all'art. 353 cod. pen., costituito dell'innesco di una procedura competitiva fra operatori economici con il vincolo per la pubblica amministrazione di procedere ad una selezione e a una valutazione di merito.10.3.

Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione della pena.

Rileva che la Corte distrettuale non ha fornito spiegazioni che possano rappresentare idonee valutazioni secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 10.4.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con motivi nuovi in seguito depositati, ribadisce e illustra ulteriormente le doglianze mosse nei primi due motivi del ricorso.

11. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi che lamentano vizi della motivazione e violazioni di legge in punto di affermazione della responsabilità in ordine al reato previsto dall'art. 346-bis cod. pen. 11.1.

Il primo motivo deduce che i Giudici di merito, svolgendo inconferenti considerazioni in ordine a certi tratti distintivi dell'abrogato reato di millantato credito, hanno ritenuto erroneamente che la fattispecie prevista dall'art. 346-bis cod. pen. all'epoca dei fatti (2015) potesse riguardare il traffico di influenze finalizzate anche ad atti non contrari ai doveri di ufficio del pubblico ufficiale, così incorrendo in una non consentita applicazione retroattiva della portata estensiva della fattispecie solo in seguito introdotta con la legge 9 gennaio 2019, n. 3.

11.2. Il secondo motivo rileva che si è conferita valenza probatoria alla chiamata in correità formulata da [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo stata ritenuta la sua narrazione pienamente credibile e pur in assenza dei necessari riscontri esterni.

11.3. Il terzo motivo deduce che si è attribuita ad Adreani la qualifica di pubblico ufficiale, in assenza di ogni spiegazioni circa le funzioni da lui svolte.

12. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], del pari ritenuto responsabile del solo reato di cui all'art. 346-bis cod. peri. contestato al capo 2), è articolato in cinque motivi che lamentano vizi della motivazione e violazioni di legge.

12.1. Il primo motivo deduce anch'esso che i Giudici di merito, svolgendo improprie considerazioni su certi tratti distintivi del reato di millantato credito, hanno ritenuto erroneamente che la fattispecie prevista dall'art. 346-bis cod. pen. all'epoca dei fatti (2015) potesse riguardare il traffico di influenze finalizzate anche ad atti non contrari ai doveri di ufficio del pubblico ufficiale, così incorrendo in una non consentita applicazione retroattiva della portata estensiva della fattispecie solo in seguito introdotta con la legge 9 gennaio 2019, n. 3.

12.2. Il secondo motivo rileva che è stata conferita valenza probatoria alla chiamata in correità formulata da [OSCURATO:PERSONA], senza illustrare le ragioni dell'attendibilità delle dichiarazioni e omettendo ogni confronto con le precise deduzioni difensive che avevano smentito il nucleo essenziale di una narrazione contraddittoria e, comunque, rimasta priva dei necessari riscontri esterni.12.3.

Il terzo motivo rileva l'incoerenza delle conclusioni secondo cui Chillè non avrebbe avuto interesse all'approvazione del progetto contro la ludopatia, aggiungendo che, in contrasto con i dati documentali, si è ritenuto che tale progetto fosse finanziato da Invitalia per la quale lavorava Andreani.

12.4. Il quarto motivo si duole della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen. all'epoca vigente, pur in assenza di elementi in grado di rappresentare l'effettività delle relazioni fra pubblico ufficiale e mediatore.

12.5. Il quinto motivo censura il diniego delle attenuanti generiche e il distacco della misura della pena dal minimo edittale, rilevando che ciò è avvenuto considerando un modesto precedente assai risalente e richiamando i medesimi elementi ostativi in relazione ad entrambe i temi in questione.

13. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche.

Deduce che tale diniego si è fondato sul richiamo di un risalente precedente penale per il reato omicidio colposo con evidenza in alcun modo significativo.

Sono stati illogicamente svolti altri riferimenti in ordine alle gravità dei fatti, che parimenti in sé non possono giustificare l'esclusione di dette attenuanti.

Né al riguardo si è considerato la tipologia del solo reato di cui all'art. 346-bis cod. pen. per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, con esclusione in appello dei presupposti previsti dall'art. 416-bis.1., primo comma, cod. pen.

Da ciò è conseguita, quanto alle ragioni dell'esclusione delle attenuanti generiche, l'equiparazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] a quella di altri imputati, ritenuti invece autori di fatti ben più gravi.

Né potevano trarsi elementi ostativi al beneficio prendendo in esame condotte contestate in altri processi.

In tal modo, ignorandosi gli elementi favorevoli dedotti con i motivi di appello, non si è fornita un'idonea giustificazione motivazionale del diniego delle attenuanti generiche.

14. Con memoria pervenuta il 17 novembre 2021, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] svolgono deduzioni con le quali rilevano l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero avverso la pronunzia di assoluzione di tale imputato, per la genericità e il carattere meramente rivalutativo delle censure, a fronte di una motivazione che ha chiaramente e puntualmente rappresentato le ragioni per cui non può ritenersi provata la partecipazione associativa contestata al predetto.

La difesa, oltre a ripercorrere i ragionamenti che hanno condotto alla pronuncia di assoluzione sostenendone la correttezza in fatto e in diritto, richiama i contenuti della sentenza della Corte di cassazione n. 16886/19, che, in sede cautelare, aveva annullato la decisione del Tribunale di Messina di conferma dell'ordinanza di applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del Procuratore generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, così come lo sono quelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in punto di affermazione della responsabilità con effetti estensivi quanto al conseguente annullamento in favore di [OSCURATO:PERSONA].

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], possono essere accolti solo con riguardo al trattamento sanzionatorio.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infine, risultano per intero infondati.

2. L'addebito del reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen.

Quanto a tale addebito si impongono alcune preliminari osservazioni in ragione delle diffuse censure sviluppate in diversi ricorsi, sulla base di analoghi argomenti critici, in ordine al tema del carattere mafioso dell'associazione.

Prendendo le mosse dall'esame dell'imputazione avente a oggetto la contestazione di cui trattasi (capo 1), va rilevato che seppure la descrizione della condotta di partecipazione menziona un'associazione di tipo mafioso promossa da [OSCURATO:PERSONA] e diretta da [OSCURATO:PERSONA], subito dopo essa chiarisce che si tratta di un'articolazione di [OSCURATO:PERSONA].

In tal modo viene chiaramente in evidenza la struttura unitaria e gerarchico-piramidale di tale sodalizio.

Le sue famiglie-articolazioni dislocate in un certo territorio fanno cioè parte della stessa organizzazione.

Il suo metodo mafioso risulta già in concreto sperimentato e percepito nel territorio siciliano, secondo quanto incontrovertibilmente assodato.

La stessa imputazione esplicita ancora chiaramente questa impostazione laddove fa riferimento al collegamento con il clan [OSCURATO:PERSONA].

Tale clan invero, viene in rilievo nella Sicilia orientale quale struttura portante di Cosa nostra e dunque rappresenta il punto di collegamento sul piano gerarchico della cellula-famiglia di cui sopra insediata a Messina.

Tanto in un territorio in continuità con quello catanese, dal quale appunto promana l'egemonia mafiosa di riferimento secondo l'organizzazione gerarchico-piramidale propria di Cosa nostra e lo stesso alternasi al vertice del gruppo Santapaola-Ercolano, la cui manifestazione dell'avvalimento del metodo mafioso risulta pure incontroversa.

Questa ricostruzione in fatto viene puntualmente recepita nella sentenza di appello, quando la stessa dà anzitutto conto delle precise acquisizioni, a partire dal 1988, che, come già spiegato nelle motivazioni di primo grado, avevano portato a rilevare costituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della famiglia di Messina a mezzo del proprio cognato [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla posizione associativa assunta nel prosieguo da quest'ultimo.

Si tratta, come emerge dall'esposizione, di circostanziate e convergenti dichiarazioni di diversi affidabili collaboratori ben informati sul contesto associativo al quale fanno riferimento.

Per le ragioni di cui sopra [OSCURATO:PERSONA], del resto, era stato definitivamente condannato per il reato di associazione mafiosa all'epoca commesso.

Secondo quanto appreso in particolare dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], anch'egli affiliato al clan Santapaola, [OSCURATO:PERSONA] era affiancato da altri congiunti Santapaola.

A partire dal 2000 facevano parte della stessa cellula messinese anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli di Francesco.

Tale organismo continuava, dunque, a operare nel prosieguo quale referente dei Santapaola di Catania, per gli affari mafiosi da trattare nello specifico territorio di Messina.

Secondo quanto aggiunto nella sentenza di appello, le motivazioni di primo grado illustravano altresì come le più recenti risultanze raccolte nel procedimento avessero confermato il perpetuarsi nel tempo del medesimo scenario associativo.

Al riguardo, si rileva, fra l'altro, che era lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nei dialoghi intercettati, a rappresentare l'esistenza e l'operatività all'esterno della sua famiglia mafiosa, della quale spendeva il nome anche rispetto agli esponenti della 'ndrangheta" insediati oltre lo Stretto di Sicilia, nel territorio calabrese.

La sentenza di secondo grado, in perfetta coerenza con quanto sopra, chiarisce altresì che si tratta di una realtà associativa alla quale non possono addirsi le questioni proposte dalla difesa in tema di manifestazione del metodo mafioso richiesta invece in presenza di fenomeni criminali originariamente sorti in territori estranei alle "mafie storiche" ovvero nel caso della "delocalizzazione" della 'ndrangheta in zone ben lontane da quella calabrese della "casa madre".

A conferma di tale corretto percorso, la sentenza fa notare che la struttura verticistica di riferimento della famiglia di Messina, ossia quella dei [OSCURATO:PERSONA], aveva un centro operativo distante poche decine di chilometri, in modo da estrinsecare la sua forza di intimidazione direttamente anche nel messinese, non potendo di certo rilevare per tali fenomeni gli istituzionali confini provinciali.

La Corte distrettuale così ribadisce che è il clan Santapaola-Ercolano, gerarchicamente egemone, ad utilizzare il gruppo messinese per perseguire in suoi fini mafiosi nel territorio assegnato alla competenza di quest'ultimo, senza che possa perciò neppure porsi la questione della necessità di altri riscontri circa l'effettività della manifestazione nell'area messinese dell'avvalersi del metodo.

La stessa motivazione, tuttavia, non manca di rilevare che, in ragione di fatti concreti riferibili al periodo delle contestazioni e anch'essi emersi dalle conversazioni intercettate, era dato cogliere come segnatamente [OSCURATO:PERSONA], al vertice della clan di Cosa nostra, potesse avvalersi delle prerogative mafiose sul territorio, ad esempio con riguardo alle contromisure rispetto a furti incautamente posti in essere da ladri di strada, ai rapporti all'esterno aventi ad oggetto certe tangenti per lavori svolti, al regolamento di affari leciti riguardanti altri, alla possibilità di porre in essere attentati in caso di certi affronti.

Tuttavia, l'uso della violenza costituiva una misura estrema, anche quando si rivolgeva a certi imprenditori che, con le loro iniziative, venivano a ledere interessi in attività economiche di [OSCURATO:PERSONA] o delle persone in favore delle quali egli interveniva, facendo valere il peso mafioso per influire sui preesistenti equilibri.

Per altro verso, i Giudici distrettuali rilevano, in più momenti, che la riconducibilità all'unitarietà in seno a Cosa nostra della struttura messinese e di quella sopraordinata catanese avesse trovato chiara conferma nelle precise risultanze acquisite circa l'assolvimento dei doveri di periodica contribuzione da parte dei [OSCURATO:PERSONA] in favore del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Tanto in ossequio alla regola associativa dell'obbligo di assistenza dei detenuti e delle loro famiglie.

Fatti, questi, in cui compariva ancora una volta [OSCURATO:PERSONA], che, secondo quanto rappresentato, rapportandosi nello stesso periodo con il padre, costituiva dunque il punto di riferimento, all'interno e all'esterno della famiglia di Messina.

Sempre in linea con le precedenti considerazioni, fondate sul motivato 'apprezzamento di specifiche risultanze di volta in volta esaminate criticamente, nella sentenza si osserva ancora che non rilevava che la famiglia messinese non si impegnasse sistematicamente nel proprio territorio nei tipici reati "spia" del metodo mafioso (ci si riferisce con evidenza in primis al racket delle estorsioni), essendosi essa invece sapientemente orientata, ai fini dell'arricchimento, sul versante delle infiltrazioni nelle stesse attività economiche lecite, in cui faceva valere, quando poteva risultare necessario, il proprio peso mafioso, ma senza atti eclatanti all'esterno, in modo da potere coltivare al meglio i suoi interessi tramite iniziative tanto remunerative quanto sommerse, i cui proventi favorivano l'arricchimento dei sodali e perciò la stabilità e crescita del sodalizio mafioso.

La sentenza anticipa che un discorso a parte meritava l'incursione nelle corse clandestine nei cavalli, cioè in un'attività in sé illecita, da cui, come in seguito rappresentato, derivava l'immediata percezione del manifestarsi del governo del territorio, potendo esso ben desumersi già dall'intero apparato organizzativo ed esecutivo di simili iniziative, nel centro abitato e attraverso l'occupazione e lo sbarramento con spiegamento di forze delle strade pubbliche.

Fra le varie iniziative invece in sé lecite, si menziona quella nel settore della distribuzione dei farmaci, descrivendo una capacità d'infiltrazione e gestione che l'attraeva al programma contemplato dal comma terzo dell'art. 416-bis cod. pen.

A tal riguardo si impongono alcune considerazioni a precisazione, concentrando l'attenzione su quanto la sentenza di appello illustra nel paragrafo intitolato "L'attività di distribuzione dei farmaci" e poi trattando la posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coinvolti in detta attività.

Va premesso che la Corte di appello richiama ampiamente e mostra di condividere, in tutto il suo argomentare, le diffuse considerazioni sugli stessi temi svolti nelle motivazioni di primo grado e, dunque, il preciso esame critico del vasto e convergente compendio probatorio da esse di volta in volta esposto.

In proposito assumono, anzitutto, rilievo le osservazioni tese a spiegare come fosse lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle conversazioni intercettate in data 8 giugno 2014, a svelare le iniziali modalità dell'infiltrazione in detto settore.

Esse trovavano, quale antefatto, la protezione mafiosa garantita a [OSCURATO:PERSONA], come scaturita dai problemi da lui avuti con soggetti catanesi. [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della sua posizione di direttore commerciale della [OSCURATO:SOCIETA]. per la Sicilia, nell'ambito del rapporto così instaurato con [OSCURATO:PERSONA], ne favoriva le iniziative economiche nello predetto settore. [OSCURATO:PERSONA] a tal fine, sempre secondo quanto da lui illustrato, individuava come le persone più idonee a comparire, quali titolari dell'iniziativa, i propri cugini Antonio e [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza di appello ribadisce che, proprio per effetto dell'accordo così maturato, cioè fondato sui precedenti rapporti di protezione mafiosa garantiti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], si sviluppava l'iniziativa imprenditoriale dei [OSCURATO:PERSONA] nel settore e tramite essi dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Ciò viene ulteriormente ribadito considerando ragionevolmente a conferma che molteplici acquisizioni e le stesse risposte date dai [OSCURATO:PERSONA] nei rispettivi interrogatori non consentivano di spiegare altrimenti le ragioni per cui gli stessi, a fronte delle modeste esperienze, avessero potuto ad un tratto instaurare ed espandere un così proficuo rapporto di fiducia con un dirigente di un'azienda di rilevanza nazionale, quale era per l'appunto [OSCURATO:PERSONA].

In questo contesto di gestione dell'iniziativa economica si inseriva, secondo le ulteriori illustrazioni svolte dai giudici di merito, il progetto di ampliamento dell'attività attraverso l'apertura in Sicilia di un importante deposito di farmaci oggetto di tante conversazione sottoposte a intercettazione.

Un progetto che, secondo quanto pianificato e le relative iniziative, avrebbe dovuto consentire uno stoccaggio dei farmaci per la distruzione verso un numero di farmacie stimato nell'ordine di diverse centinaia.

Nei dialoghi a tal riguardo sottoposti a intercettazione comparivano, quali soggetti interessati, sia i [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], ma anche l'ala mafiosa catanese, in persona di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo quanto esplicitamente affermato da [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni captate, anche per tale ambizioso progetto [OSCURATO:PERSONA] doveva assumere per forza di cose un ruolo di garante, sì da operare egli come dominus occulto dell'intero affare.La sentenza descrive ancora che un simile scenario poteva essere percepito pure dal presidente dell'Ordine dei farmacisti di Messina e dall'amministratore delegato di Farvima nei momenti di contatto in cui si discuteva del progetto.

In proposito si fa, fra l'altro, riferimento a quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] e riscontrato nei termini già rappresentati nelle motivazioni di primo grado, circa un incontro, con la partecipazione dello stesso collaboratore, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] (amministratore della Farmiva), dei [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], Maurizio e Benedetto, in occasione del quale [OSCURATO:PERSONA] veniva presentato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] come il socio di riferimento dei [OSCURATO:PERSONA] e come un imprenditore attivo in vari settori, oltre che "parente diretto di [OSCURATO:PERSONA], con interessi economici a Messina, Catania e in buona parte della Sicilia orientale".

La Corte di appello, per altro verso, ribadisce, in alcuni punti e per il resto fa per intero sua, l'esposizione svolta nella sentenza di primo grado emessa in data 17 giugno 2019 (pagg.188 e ss.) che illustrava come gli interessi al settore dei farmaci fosse portato avanti dai messinesi ad unisono con l'intervento dei sodali catanesi, emergendo ciò da incontri in cui si alternavano le presenze dei [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di loro referenti imprenditoriali nel settore e di altri soggetti già individuati quali esponenti del clan Santapaola e/o imparentati con i Santapaola, fra cui [OSCURATO:PERSONA] (in rapporti commerciali con le imprese esercitate nel settore a nome dei fratelli Salvatore e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il punto di riferimento di tali incontri risultava essere prevalentemente proprio il bar gestito dai fratelli [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, vengono rappresentate precise circostanze a conferma dell'illiceità di tale articolato contesto relazionale, descrivendosi fra l'altro che prima di appartarsi gli interlocutori in più occasioni si separavano dal telefonino e in altre venivano fatti recapitare dei messaggi per iscritto a [OSCURATO:PERSONA].

In conclusione, ciò che la sentenza di appello viene puntualmente a rilevare, in forza di molteplici e convergenti risultanze e conformemente alla ricostruzione già ampiamente operata nelle motivazioni di primo grado, è che l'infiltrazione nell'affare dei farmaci dei [OSCURATO:PERSONA], tramite [OSCURATO:PERSONA], trovava origine nelle prerogative mafiose che permettevano l'aggancio di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo, conscio della marcia in più consentita da tali prerogative, offriva la propria disponibilità a favorire l'ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nel settore.

A tal fine era assegnato un ruolo stabile ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] quali soggetti che comparivano e agivano come titolari dell'attività.

L'iniziativa veniva sperimentata con successo e perciò era indirizzata verso maggiori sviluppi.

Per fare ciò si manifestavano ancora, ma in modo allusivo e in certe sedi, le capacità mafiose che vi stavano dietro.

I sottesi interessi dell'intero sodalizio erano confermati dalle interlocuzioni dei medesimi soggetti, fra cui anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con gli esponenti catanesi della consorteria, in un contesto di comune dinamismo ai fini della gestione di affari associativi, cui accudiva sul versante messinese il capo clan [OSCURATO:PERSONA].

Tutte queste condizioni danno nel complesso contezza della fattiva esecuzione di un preciso programma di controllo dell'attività economica seguendo i parametri di infiltrazione descritti dal comma terzo dell'art. 416-bis cod. pen.

Tanto a fronte di una capacità dell'avvalersi del metodo mafioso, che, come illustrato dall'intero percorso motivazionale, era ben nota ed era stata già dimostrata sul territorio negli anni dalla stessa articolazione di [OSCURATO:PERSONA].

In tale contesto vanno, dunque, lette e considerate del tutto logiche le affermazioni in sentenza, in ultimo contenute nel paragrafo di cui sopra ed enfatizzate dalla difesa, che considerano per nulla determinante, rispetto alla descritta configurazione dell'associazione mafiosa e del suo programmatico e fattivo interessamento anche al settore dei farmaci, la mera circostanza che non si avesse, in aggiunta, la sicura prova di certe alterazioni degli equilibri concorrenziali e di specifiche condotte intimidatorie in danno di singoli farmacisti.

Le ragioni dell'esclusione in appello dell'aggravante di cui al sesto comma all'art. 416-bis cod. pen. non evidenzia alcuna contraddittorietà motivazione, considerando i previsti requisiti da essa richiesti con riguardo alle precise caratteristiche del reimpiego in altre attività economiche e alla sua ampiezza.

Le censure mosse su tali temi nei ricorsi nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], configurando altre ricostruzioni in fatto e in diritto, o non si misurano con l'intera rappresentazione del coerente percorso di cui sopra o introducono riletture valutative di certe risultanze isolandole dalle altre, sì da non poter dimostrare i denunciati vizi di legittimità.

3. Di seguito si illustrano le ragioni delle decisioni in ordine a ciascun ricorso, secondo un ordine di trattazione che risponde a comodità espositive afferenti all'esame di diversi profili delle censure comuni a più atti di impugnazione.

4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Tutte le doglianze mosse nel primo motivo e in parte ribadite nei motivi nuovi, in ordine alla configurazione dell'associazione mafiosa di cui il ricorrente è stato ritenuto partecipe, all'iter motivazionale al riguardo e alla corrispondenza del fatto ritenuto alla contestazione, risultano infondate in ragione di quanto appena sopra esposto sugli stessi temi in sede di considerazioni generali in ordine all'addebito di cui trattasi (capo 1) e ai suoi effettivi punti di riferimento.

4.2. Il secondo motivo rivolge le doglianze alla ricostruzione degli elementi fattuali da cui è stata desunta la condotta di partecipazione al sodalizio mafioso.

Esse vengono ribadite ed ancora sviluppate nel corpo dei motivi nuovi.La difesa ripropone, in entrambe le sedi, rilievi in ordine alla lettura dei giudici di merito dell'intervento operato da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda relativa all'interruzione delle forniture da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Tali rilievi risultano ampiamente e precisamente esaminati nella sentenza di appello (da pag. 73 a pag. 76).

Diversamente da quanto obiettato in questa sede, i Giudici di secondo grado danno conto dell'esame della ricostruzione difensiva, fondata fra l'altro sulle dichiarazioni acquisite da Alessi secondo cui costui, dopo una pacifica interlocuzione con il suo amico [OSCURATO:PERSONA], avrebbe deciso di riprendere liberamente quelle stesse forniture.

Nella sentenza, a precisa confutazione di tale prospettazione, proprio mostrandosi di considerare anche le deduzioni agganciate alle dichiarazioni rese alla difesa da Alessi, si espone che non rimaneva smentito che costui, una volta contattato dal "presunto amico" [OSCURATO:PERSONA], si fosse ben guardato dal denunziare la selvaggia aggressione da parte di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo quanto mostrato dalle conversazioni intercettate, aveva dovuto subire per la legittima interruzione delle forniture a fronte dell'inadempimento dei pagamenti da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Invece, Alessi aveva immediatamente ripreso le forniture, senza che potesse risultare che le precedenti fossero state regolarmente pagate.

Da ciò si desumeva ragionevolmente che [OSCURATO:PERSONA], in precedenza incaricato dal cugino [OSCURATO:PERSONA] e a prescindere dai modi in effetti esternati, si attivava, contattando Alessi, in modo che l'agire del cugino, già manifestato in termini di chiara sopraffazione mafiosa, trovasse ora immediata e puntuale soddisfazione.

Ciò che i Giudici di secondo grado continuano a considerare al riguardo è altresì il significato di alcune frasi a un certo punto captate, da cui emergeva che [OSCURATO:PERSONA], per eseguire i suoi intendimenti mafiosi, programmava seduta stante di chiamare il cugino non già come la persona adatta a una composizione bonaria, ma come colui che avrebbe dovuto eseguire una ritorsione tipicamente mafiosa, poiché costituita dal "bruciare tutti i mezzi" di Alessi che aveva arrecato l'affronto e per questo doveva tornare sui suoi passi e porgere le proprie scuse.

Secondo la sentenza di appello, questo preciso risvolto, dimostrava, come già illustrato nelle motivazioni di primo grado, che [OSCURATO:PERSONA] assumeva la posizione di persona a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] per quei compiti criminali.

A fronte di tale chiare risposte e dell'articolato percorso che le sorregge, il ricorso svolge inconferenti rilievi che evocano le mere determinazioni assunte del pubblico ministero con riguardo all'esercizio dell'azione penale per lo specifico fatto sotto la configurazione della fattispecie del concorso nell'estorsione.

Richiama ancora le dichiarazioni rese da Alessi, per riproporre una serie di letture su temi rimasti, esplicitamente o implicitamente, scrutinati alla stregua dell'intero percorso motivazionale.

In opposizione ai ragionamenti incentrati sull'immediata ripresa delle forniture, assume la possibile esistenza di promesse di pagamenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] senza neppure specificare al riguardo le dichiarazioni di Alessi che dovrebbero invece accreditarle.

In tal modo sovrappone altri apprezzamenti alla lettura dell'antefatto e della successiva sequenza temporale per intero rappresentata e apprezzata dalla Corte di appello.

Svolge poi altre considerazioni solo rivalutative su altre frasi e altri temi già oggetto delle confutazioni di merito, in termini espliciti o impliciti, come quando nella sentenza si rileva che, a prescindere dalle modalità che determinavano il contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e il cugino [OSCURATO:PERSONA] monitorato dalle captazioni, rimaneva fermo il dato secondo cui che dalle frasi ascoltate risultava che il primo si poneva comunque senza condizioni a disposizione del secondo, al quale nella prima mattinata del giorno dopo assicurava la ripresa delle forniture.

La vicenda in questione, nell'ambito della ricostruzione della condotta associativa, appare considerata, prima ancora che con riguardo ai suoi effetti, sotto il profilo dell'assunzione della piena disponibilità consapevolmente mostrata dal ricorrente nei riguardi di chi dirigeva il clan e aveva titolo per ordinare iniziative punitive tramite violenze e ritorsioni sui beni, così da favorire altro imprenditore che orbitava nello stesso contesto delle infiltrazioni associative.

Si tratta di un comportamento indicativo dell'affectio societatis, proprio con riguardo all'esperimento dell'agire mafioso del capo clan, che risulta posto in rapporto già nella sentenza di primo grado con le altre risultanze in ordine al ruolo stabilmente assunto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle corse clandestine, la cui cura veniva ricondotta ai metodi e alle finalità associative.

La sentenza di appello nell'apposito paragrafo intitolato "Le corse clandestine dei cavalli" (pagg. 39-42) ripercorre alcuni dei passaggi e delle precise risultanze a carico di [OSCURATO:PERSONA] come già posti a supporto dell'ampia ricostruzione di merito esposta in primo grado e per intero condivisa.

La Corte di appello aggiunge, inoltre, che i precisi ragionamenti svolti in primo grado su tale tema non erano stati investiti da specifici rilievi nei due atti di appello proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nei quali, infatti, ci si era limitati a rilevare che le prove raccolte su tali fatti non fossero sufficienti.

A fronte di ciò, i Giudici di secondo grado, dopo avere confutato alcuni rilievi circa il significato attribuito dalla difesa a una conversazione del 13 agosto 2014, ribadiscono ancora quanto motivatamente rappresentato nella sentenza di primo grado in ordine alla funzionalità dell'organizzazione delle competizioni clandestine agli interresi del gruppo mafioso facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], sia per ragioni economiche (premi e scommesse), sia per ribadire la supremazia della sua immagine sul territorio e consolidare i rapporti all'interno del gruppo.Si rileva altresì che l'attività, oltre a vedere interessati i soggetti che costituivano l'asse portante dell'associazione governata dai [OSCURATO:PERSONA], richiedeva l'esercizio di modalità esecutive consentite dalle sue stesse prerogative mafiose, essendo necessaria la mobilitazione di un certo numero di persone e di mezzi (ciò risultava emblematicamente dai servizi di osservazioni effettuati nella notte del 21 dicembre 2014) e la capacità di controllare il territorio, rendendo praticamente nulla la probabilità che taluno, di fronte del blocco della circolazione per un certo lasso di tempo, potesse chiamare le forze dell'ordine e, comunque, rivendicare il suo diritto di percorrere la strada pubblica interdetta.

Si aggiunge, inoltre, a conferma di quanto sopra, che alcune conversazioni dimostravano che alle stesse corse veniva assegnato un significato di confronto sul piano del carisma criminale dei diversi gruppi operanti sul quel territorio.

Le doglianze mosse in proposito nel ricorso e ancora nei motivi nuovi non smentiscono attraverso specifiche e dimostrate rappresentazioni del contenuto dell'appello, le obiezioni della Corte di secondo grado circa la genericità dei rilievi mossi in quella sede e continuano, per altro verso, a rappresentare censure indirizzate alle ulteriori spiegazioni intervenute, che finiscono però ugualmente per non confrontarsi con il preciso contenuto della motivazione, riducendosi ad opporre generiche obiezioni o a introdurre altre valutazioni, isolando singole condotte e certi risvolti dall'intero contesto probatorio in cui sono stati letti.

Né, le affermazioni circa gli introiti illeciti consentiti da tale attività, si pongono in contrato con l'esclusione dell'aggravante di cui al sesto dell'art. 416-bis cod. pen., dovendosi considerare quanto già chiarito sui precisi presupposti di essa.

In forza di quanto appena esposto non possono, quindi, cogliere nel segno i conseguenti rilievi che negano il ruolo assegnato al ricorrente nella consorteria mafiosa sul piano dinamico-funzionale rispetto ai fini associativi e, dunque, la correttezza dell'inquadramento della sua condotta di partecipazione al sodalizio secondo le stesse pronunce di legittimità che vengono via via citate dalla difesa.

Ne discende l'infondatezza delle doglianze mosse con il secondo motivo del ricorso e di quelle ulteriormente dedotte sugli stessi temi tramite i motivi nuovi.

4.3. Le censure esposte nel secondo motivo e ancora sviluppate con i motivi nuovi, quanto all'affermazione della responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati ai capi 21), 22) e 23), tutti concernenti il coinvolgimento nelle corse clandestine dei cavalli, risultano per intero inammissibili.

Infatti, va ribadito che al riguardo la difesa denuncia mancanze motivazionali rispetto a rilievi dedotti con gli atti di appello senza adeguatamente dare conto in che modo e in quale parte di tali atti essi, diversamente da quanto rilevato dai giudici di secondo grado, avrebbero assunto la specificità idoneità ad opporsi alle valutazioni dei fatti desunte dalle precise risultanze motivatamente apprezzate dalla sentenza di primo grado.

Sicché ciò che può cogliersi è solo l'irrituale introduzione di (inediti) apprezzamenti meramente di merito, che peraltro intendono sovrapporre riletture solo parziali alle ulteriori spiegazioni motivatamente intervenute ancora nel paragrafo della sentenza di appello dedicato al tema delle corse clandestine.

4.4. Il quarto motivo, quanto al reato di cui all'art. 340 cod. pen. contestato al capo 24), rileva che la Corte di secondo grado ha omesso ogni appropriata confutazione dei rilievi in sede di appello secondo cui il mero ingombro alla circolazione non poteva fare ravvisare gli estremi di detto delitto.

Sennonché, le prospettazioni su cui si fondano le censure, da un lato, non considerano che è la destinazione a servizio pubblico da parte dell'ente gestore della strada a venire in evidenza secondo i fatti rappresentati in sede di merito, dall'altro che la diversa e incompatibile destinazione della strada a pista per le corse costituisce in sé un'evidenza che dà prova dell'interruzione e comunque del concreto turbamento della regolarità delle destinazione viaria, una volta che viene descritta non già l'apposizione di certi ingombri, ma l'inibizione della circolazione pubblica e pertanto delle fruibilità per chiunque del servizio pubblico.

Si tratta, dunque, di rilievi che non risultano idonei a porre in crisi la logicità e l'adeguatezza della struttura della motivazione adottata dai giudici di merito.

4.5. Il quinto motivo che si rivolge al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. con riguardo agli addebiti dei reati diversi da quello associativo, risulta inammissibile, poiché segue lo stesso percorso critico che si è censurato prendendo in considerazione le doglianze mosse con il terzo motivo.

4.6. Il sesto motivo, svolgendo censure in ordine al riconoscimento dell'aggravante prevista dal comma quarto dell'art. 416-bis cod., dà esso stesso conto della natura oggettiva di tale aggravante e dunque dei conseguenti effetti applicativi nei confronti di tutti i soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio mafioso che non ne abbiano ignorato senza colpa i relativi presupposti di fatto, in applicazione della previsione di cui all'art. 59, comma secondo, cod. pen.

Le censure si riducono allora a opporsi agli apprezzamenti esposti nella motivazione della sentenza secondo cui il grado di coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel tessuto organizzativo del sodalizio come rimasto accertato e gli stessi suoi rapporti anche di natura familiare con gli altri che detenevano le armi per i fini associativi, conducevano ad escludere i tratti di detta ignoranza senza colpa.

Gli ulteriori rilievi mossi nel motivo non colgono la particolarità degli apprezzamenti sulle specifiche e circoscritte relazioni associative e dunque sulle conoscenze diversamente associabili al concorrente esterno [OSCURATO:PERSONA], che hanno condotto a escludere solamente per tale imputato l'aggravante di cui trattasi.

Pertanto, anche le doglianze mosse con il sesto motivo risultano infondate.4.7.

Il settimo motivo pone rilievi inammissibili con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, poiché al motivato esercizio dei poteri discrezionali al riguardo che fa riferimento alle modalità dei fatti come descritti e agli ulteriori apprezzamenti negativi sulla personalità fondati sul tipo di precedente penale, si oppongono generiche asserzioni e mere rivalutazioni circa il ruolo associativo.

4.8. Vanno invece accolte le censure mosse in punto di determinazione della pena con l'ottavo e ultimo motivo, posto che, come correttamente rilevato dalla difesa, una volta fissata la pena base in primo grado per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., aggravato ai sensi del comma quarto, in anni dodici di reclusione, la determinazione di tale pena base in appello, a seguito dell'esclusione dell'ulteriore aggravante prevista dal comma sesto, non poteva attestarsi ad anni dodici e mesi quattro di reclusione.

Infatti, si è così violato il divieto di reformatio in peius applicabile in tali condizioni quanto a calcolo dell'intera pena e dunque anche ai suoi passaggi intermedi, secondo quanto previsto dall'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. in presenza dell'impugnazione del solo imputato (in tal senso, fra le altre, Sez. 1, n. 37985 del 08/06/2021, Cavallo, Rv. 282145; Sez. 4, n. 34342 del 24/06/2021, Bovati, Rv. 281829; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 14353 del 14/12/2018, dep. 2019, Violini, Rv. 275095; Sez. 3, n. 20225 del 10/01/2017, Khelif, Rv. 269802).

Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata sul punto senza rinvio, rideterminando la pena base di cui sopra in anni dodici e apportando su di essa i successivi calcoli (per i reati in continuazione secondo quanto già stabilito in sede di merito e poi per la riduzione di legge derivante dal rito abbreviato), così da giungere alla pena finale di anni otto, mesi due e giorni venti di reclusione.

5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

5.1. Tutte le doglianze mosse nel primo motivo in ordine alla configurazione dell'associazione mafiosa di cui il ricorrente è stato ritenuto partecipe, all'iter motivazionale al riguardo seguito e alla corrispondenza del fatto ritenuto alla contestazione, risultano infondate risultano infondate in ragione di quanto in precedenza esposto sugli stessi temi in sede di considerazioni generali in ordine all'addebito di cui trattasi (capo 1) e ai suoi effettivi punti di riferimento fattuali.

5.2. Il secondo motivo rivolge le doglianze alla ricostruzione degli elementi da cui è stata desunta la condotta di partecipazione al sodalizio mafioso.

L'infondatezza di una consistente parte di tali censure, concernenti il ruolo assegnato al ricorrente e da lui concretamente svolto nell'iniziativa relativa alla distribuzione dei farmaci, ben si coglie da quanto già esposto in sede di considerazioni generali con particolare riguardo a tale attività, laddove sono state illustrate le specifiche e ragionevoli rappresentazioni motivazionali che hanno portato a ricondurre la medesima iniziativa a quelle del sodalizio mafioso.

Al riguardo, va aggiunto che con riferimento all'affare UNICO si prospettano, nel contesto delle censure mosse, mere valutazioni riferite solamente ad alcune conversazioni intercettate da cui dovrebbe desumersi la posizione di soggetto "sacrificabile" assunta da [OSCURATO:PERSONA], a fronte però delle ampie confutazioni al riguardo rappresentate nella sentenza impugnata (pagg. 52 e 53) con la cui interezza la difesa neppure mostra di rapportarsi nel ribadire gli stessi rilievi.

Le questioni poste circa la destinazione dei proventi dell'attività nel settore dei farmaci non smentiscono la riferibilità dell'iniziativa al sodalizio mafioso, essendo rimasto rappresentato come l'espansione rientrasse nella sfera del programma associativo in modo da determinare un consolidamento di posizioni governate dal vertice del clan, che si giovavano fin dall'inizio delle prerogative di tipo mafioso e si rapportavano con l'ala catanese dell'organizzazione, fermo restando per altro verso che la stessa motivazione della sentenza ha illustrato come il vertice della cosca messinese avesse doveri di contribuzione economica nei confronti degli esponenti del clan catanese da assolvere periodicamente.

I rilievi, facendo riferimento alla trattazione congiunta nella sentenza delle posizioni dei [OSCURATO:PERSONA], non danno contezza che da tanto sarebbe derivata un'erronea attribuzione delle condotte idonea a inficiare l'intera ricostruzione di merito con particolare riguardo alla posizione di partecipe attribuita ad Antonio.

Invero, si fa menzione della non diretta riferibilità anche a costui delle emergenze relative a certe interlocuzioni e, però, non si coglie quanto per il resto ampiamente illustrato in ordine alla coltivazione da parte di entrambi i [OSCURATO:PERSONA] degli interessi sottostanti che ne rivelavano il comune ruolo, in coerenza con altri contenuti informativi nel senso della loro condizione di titolari e di gestori delle iniziative dietro le quali operava [OSCURATO:PERSONA] e dei relativi compiti svolti dai medesimi, così come rappresentati già dalle (riportate) conversazioni in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si riferiva ad entrambi (ferma restando la descrizione nell'intera sentenza della collocazione delle vicende nel programma associativo).

Quanto ai fatti concernenti le armi le censure negano una posizione del ricorrente di custode delle stesse che la sentenza, tuttavia, non ha mostrato di considerare avendo fondato sulle altre condotte di cui sopra il convincimento circa il ruolo stabilmente assunto da [OSCURATO:PERSONA] nel dinamismo operativo del sodalizio.

In tale ambito, come ben può desumersi dalla motivazione, alle ulteriori emergenze di cui trattasi viene assegnato un significato indicativo volto piuttosto a delineare, secondo pertinenti iter deduttivi, la conferma dell'affectio societatis.

La difesa, riprendendo l'argomento critico relativo all'attribuzione ad Antonio di risultanze riguardanti Salvatore, non si misura, quanto alla vicenda rel •va all'uccisione del cane, con le rappresentazioni nella sentenza impugnata (pagg. 55 e 56) che, in piena coerenza con i precisi riferimenti ai contenuti delle conversazioni menzionate, chiamano ripetutamente in causa entrambi i [OSCURATO:PERSONA].

Le altre doglianze al riguardo vengono a opporsi, in termini rivalutativi, alle ragionate considerazioni di merito che giungono alla conclusione, non in conflitto con l'assoluzione intervenuta per le violazioni della disciplina sulle armi e con la stessa contestazione di esse, secondo cui era comunque rilevabile - in piena sintonia con i sottostanti rapporti di affidabilità associativa fra [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] - che questi ultimi non solo potevano rivolgersi al capo clan per risolvere persino il problema dell'uccisione del cane richiedente l'uso dell'arma, ma anche erano a conoscenza di una simile disponibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed erano infine ritenuti soggetti idonei a custodire le armi senza opporre alcun tipo di problema.

Analogo approccio logico deduttivo è riscontrabile per l'altro episodio relativo alla prova delle armi, ancora una volta senza che ci si ponga in contrasto con le ragioni dell'assoluzione con le quali la sentenza anzi mostra di confrontarsi.

Ciò che viene evidenziato al riguardo è, invero, la ricostruzione rimasta non smentita, con riguardo al significato dei dati fattuali desunti dalle fonti di prova, che vedeva i [OSCURATO:PERSONA] nelle condizioni di potere comunque relazionarsi con chi operava la prova di quel tipo di armamento e, per altro verso, Francesco e [OSCURATO:PERSONA], cioè gli esponenti di vertice della famiglia mafiosa, avere titolo per lamentarsi del comportamento tenuto dai medesimi [OSCURATO:PERSONA] nella circostanza, in ragione delle modalità con cui erano stati posti in essere i relativi movimenti.

Anche in proposito, dunque, le doglianze non vanno oltre la deduzione di mere rivalutazioni in ordine a certi significati attribuiti in sentenza secondo gli appropriati ragionamenti di merito rappresentati dall'intero iter motivazionale.

Tale inappropriato approccio si ripete a proposito delle vicende relative alle intimidazioni poste in essere in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], laddove si svolgono rilievi critici che non si misurano adeguatamente con la motivata impostazione e con le letture conclusive così come intervenute nella sentenza di appello (pagg. 60-61), secondo cui il fatto si prestava solamente a indicare un comportamento dei [OSCURATO:PERSONA] consono alla possibilità di assumere posizioni di mediazione criminale e per ciò solo coerente con quanto emerso ali unde sul loro coinvolgimento associativo.

Anche a tale ragionevole lettura la difesa sovrappone meri apprezzamenti.

Il motivo, quando poi richiama il contenuto della pronunzia di annullamento con rinvio in sede cautelare, viene semplicemente a riferirsi ai contenuti di rilievi di legittimità mossi alla motivazione adottata in quella sede dal Tribunale, così senza neppure illustrare l'esito invece del giudizio di rinvio, né poter spiegare come la motivazione esposta nella sentenza qui appellata, nel misurarsi con le critiche difensive in appello, non abbia invece rappresentato percorsi in grado di dare piena contezza della corretta verifica della condotta associativa in addebito.

Alla stregua di tutto quanto sopra, le doglianze mosse nell'intero motivo non possono dimostrare i vizi motivazionali e le violazioni di legge che denunciano, citando via via gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia.

5.3. Il terzo motivo lamenta la mancata riqualificazione della condotta ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., evocando gli stessi infondati rilievi mossi nel precedente motivo e asserendo una sovrapponibilità della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che risulta chiaramente smentita della descrizione sia della ben diversa ampiezza, stabilità e natura del ruolo e delle relazioni dei [OSCURATO:PERSONA] ai fini degli scopi associativi, sia dell'affectio societatis agli stessi invece riferibile.

Ne discende l'evidente infondatezza delle doglianze mosse con tale motivo.

5.4. Il quarto motivo, censurando il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., non considera che, a fronte di una aggravante di natura oggettiva, i ragionamenti che appropriatamente vengono in rilievo, sotto il profilo soggettivo per il partecipe, non attengono necessariamente alla consapevolezza della disponibilità delle armi, essendo già sufficiente la sola ignoranza per colpa, cioè una condizione smentita, oltre che dal genere di relazioni associative per intero ricostruite, dalla descrizione nella sentenza già del maneggiare delle armi davanti ai [OSCURATO:PERSONA] e della loro considerazione come soggetti che potevano comunque custodirle su incarico del capo del clan [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, dunque, di critiche che non possono porre in crisi la correttezza della rappresentazione motivazionale quanto ai presupposti di detta aggravante.

5.5. Il quinto motivo pone rilievi inammissibili con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, poiché al motivato esercizio dei poteri discrezionali al riguardo che fa riferimento alle modalità dei fatti come rimasti descritti nell'intera motivazione, si oppongono generiche asserzioni e meri argomenti rivalutativi.

5.6. Vanno invece accolte le censure mosse in punto di determinazione della pena con il sesto e ultimo motivo, posto che, come correttamente rilevato dalla difesa, una volta fissata la pena base in primo grado per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., aggravato ai sensi del comma quarto, in anni dodici di reclusione, la determinazione di tale pena in appello, a seguito dell'esclusione dell'ulteriore aggravante prevista dal comma sesto, non poteva attestarsi ad anni tredici di reclusione, così violando il divieto di reformatio in peius alla stregua delle ragioni già illustrate trattando l'ottavo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Ne deriva che la sentenza va annullata sul punto senza rinvio, rideterminando preliminarmente la pena in anni dodici di reclusione (il minimo edittale già stabilito in primo grado), per poi apportare la riduzione per il rito, in modo da giungere alla fissazione della pena finale di anni otto di reclusione.6.

Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

6.1. Tutte le doglianze mosse nel primo motivo del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e riprese e sviluppate nel ricorso e nei motivi nuovi dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla configurazione dell'associazione mafiosa, all'iter motivazionale al riguardo seguito e alla corrispondenza del fatto ritenuto alla contestazione, risultano infondate, in ragione di quanto già esposto sugli stessi temi in sede di considerazioni generali circa l'addebito di cui trattasi (capo 1) e di quanto ancora illustrato trattando il secondo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

6.2. Il secondo motivo del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e altre parti del ricorso e dei motivi nuovi dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] rivolgono i rilievi alla ricostruzione da cui è stata desunta la condotta di partecipazione al sodalizio mafioso e alla sua rispondenza alle caratteristiche tipicamente richieste dall'art. 416-bis cod. pen.

L'infondatezza di una consistente parte di tali censure, concernenti il ruolo assegnato al ricorrente e da lui concretamente svolto nell'iniziativa relativa alla distribuzione dei farmaci, si ricava da quanto già esposto in sede di considerazioni generali con particolare riguardo al settore di cui trattasi, ove si sono illustrate le specifiche e ragionevoli rappresentazioni motivazionali che hanno portato a ricondurre la medesima attività a quella del sodalizio mafioso.

Sul tema vanno anche richiamate alcune delle confutazioni già esposte trattando le doglianze di cui al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], laddove si è ribadito come, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, l'inserimento e il ruolo assunto in tale settore, secondo la motivata rappresentazione di merito, dia in sé conto di una condotta idonea a configurare la partecipazione sotto il profilo dello stabile e fattivo inserimento nel tessuto organizzativo del sodalizio mafioso funzionale al raggiungimento dei suoi scopi.

Al riguardo, va aggiunto che le ulteriori doglianze mosse nel ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento alla società UNICO, alle vicende della SOFAD e alle posizioni assunte da alcuni protagonisti dei fatti, introducono solo ricostruzioni e valutazioni di merito riferite a certi risvolti, che neppure si misurano con l'intera lettura nella sentenza impugnata del reale significato e della convergenza degli elementi tratti dalle diverse fonti circa le ragioni mafiose che determinavano sia l'inserimento dei [OSCURATO:PERSONA] nel settore dei farmaci su impulso e sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di capo clan, sia lo sviluppo e le effettive ricadute di tale inserimento, a prescindere dalla riuscita del progetto relativo al deposito.

Diversamente da quanto ulteriormente obiettato nel ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la motivazione della sentenza, come già rilevato in sede di considerazioni generali, rappresenta la natura non personale, ma riferibile al circuito relazionale associativo, dei contatti con gli esponenti dell'ala catanese.Al riguardo, la difesa pone l'attenzione e svolge valutazioni in ordine alla circostanza secondo cui, in occasione di un incontro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero appartati, ma così, ancor una volta, ignora le più estese spiegazioni di merito, che considerano per intero episodio insieme agli altri che già in primo grado avevano portato a rilevare la comparsa di [OSCURATO:PERSONA] in quel più ampio contesto relazionale del tutto confacente al dinamico operare associativo.

A confutazione delle censure mosse da entrambi i difensori con riguardo alle due vicende relative alle armi, vanno anzitutto richiamate le considerazioni svolte sul argomento trattando il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Tanto anzitutto con riferimento al reale significato assunto da tali vicende nell'intero iter che ha portato a individuare gli estremi della condotta associativa.

A ciò va aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello non è pervenuta ad affermare che la pistola adoperata da [OSCURATO:PERSONA] per abbattere il cane fosse detenuta dai [OSCURATO:PERSONA], né ha dato prova di considerare tali fatti per riscontrare il concreto verificarsi di apporti associativi; sicché non è dato comprendere in che modo la motivazione si sarebbe posta in contrasto con le decisioni in precedenza assunte su tali fatti.

Quanto alla conversazione intercettata il 22 giugno 2015, lo stesso ricorso nuovamente evoca l'omessa considerazione delle precedenti decisioni, ma con riguardo all'altro episodio relativo alle armi, a fronte di una ricostruzione di merito che anche in tal caso si confronta e dà conto delle compatibilità delle sue conclusioni rispetto a quelle in altra sede, secondo un percorso valutativo delle risultanze che ne illustra nitidamente l'attendibilità sia pure con riguardo alla mera comparsa nella "prova delle armi" dei [OSCURATO:PERSONA] e nei limiti della significatività che viene attribuita a tale solo tassello nell'intera piattaforma probatoria.

Seguono poi sul tema assertive critiche contenute nel ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si concentrato sulla mera rivalutazioni di certe emergenze, senza confrontarsi con la completezza dei chiari contenuti informativi descritti, come nel caso in cui introducono inconferenti rilievi sulla qualità delle armi considerate.

Lo stesso improprio approccio si coglie nelle censure relative alla vicenda che coinvolgeva Luppino, posto che, come già rilevato trattando il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha chiaramente spiegato le ragioni degli apprezzamenti delle precise risultanze che hanno condotto a rilevare semplicemente un intervento di "mediazione criminale", non per specifici fini associativi ma ugualmente consono a chi poteva sperimentare prerogative mafiose e perciò era chiamato in causa ai fini della risoluzione di un controversa fra privati da uno dei contenenti e poteva permettersi di minacciare rappresaglie all'altro, destando per ciò solo forti preoccupazioni in caso di possibili resistenze.Lo stesso difensore si sofferma poi sul tema della partecipazione alla competizione elettorale, rilevando che [OSCURATO:PERSONA] non è stato eletto e che dunque non è possibile individuare un concreto apporto associativo al riguardo.

Ma ciò non smentisce la rilevanza dei ragionamenti di merito circa le aspettative dell'anziano boss [OSCURATO:PERSONA] in ordine a detta candidatura, che, secondo le risultanze delle intercettazioni precisamente rappresentate, avevano portato la cosca a sostenerla attivamente, procacciando i voti fra gli abitanti di un certo quartiere su cui ragionevolmente poteva esercitarsi l'influenza dei [OSCURATO:PERSONA].

E tanto nell'ambito di manifestazioni e di progettualità afferenti proprio a uno dei tratti distintivi dell'associazione mafiosa descritti dal comma terzo dell'art. 416- bis cod. pen.

A quanto appena rilevato va, conseguentemente, ricollegato il significato attribuito dai giudici di merito all'esplicitazione, al momento della stessa candidatura, del nome [OSCURATO:PERSONA] e dunque delle relative qualità veicolative.

Risvolto, quest'ultimo, invece isolatamente considerato dai rilievi difensivi, che intendono diversamente ricostruire, sulla base di assertivi ragionamenti, i retrostanti motivi di detta indicazione allo scopo di attrarre il consenso elettorale.

Alla stregua di tutto quanto sopra, le doglianze mosse nei due atti di ricorso e nei motivi aggiunti in tema di verifica della condotta associativa non possono, dunque, dimostrare i vizi motivazionali e le violazioni di legge che denunciano, richiamando gli insegnamenti di legittimità ribaditi anche di recente in materia.

6.3. Il terzo motivo lamenta la mancata riqualificazione della condotta ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., evocando gli stessi infondati rilievi mossi nel precedente motivo e asserendo una sovrapponibilità alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che risulta chiaramente smentita dalla descrizione sia della ben diverse ampiezza, stabilità nel tempo e natura del ruolo e delle relazioni di [OSCURATO:PERSONA] ai fini associativi, sia dell'affectio societatis a quest'ultimo invece riferibile.

Ne discende l'infondatezza di tutte le censure mosse sui temi di cui sopra.

6.4. Le doglianze esposte nel quarto motivo del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che sono le uniche ulteriormente sviluppate nei motivi nuovi depositati dallo stesso difensore, censurano il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 416- bis, comma quarto, cod. pen.

Anch'esse non considerano che, a fronte di un'aggravante di natura oggettiva, i ragionamenti che appropriatamente vengono in rilievo, sotto il profilo soggettivo per il partecipe, non attengono necessariamente alla consapevolezza della disponibilità delle armi, essendo già sufficiente l'ignoranza per colpa, cioè una condizione smentita, oltre che dal genere di relazioni associative ricostruite, dalla descrizione in sentenza già del solo maneggiare delle armi davanti ai [OSCURATO:PERSONA] e della loro considerazione come soggetti che avrebbero potute custodirle su incarico del capo del clan [OSCURATO:PERSONA].Si tratta dunque di rilievi che non possono porre in crisi la correttezza della rappresentazione motivazionale quanto al riconoscimento di detta aggravante.

6.5. Il quinto motivo pone rilievi inammissibili con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, poiché al motivato esercizio dei poteri discrezionali al riguardo che fa riferimento alle modalità dei fatti come rimasti descritti nell'intera motivazione, si oppongono generiche asserzioni e meri argomenti rivalutativi.

6.6. Vanno invece accolte le censure mosse in punto di determinazione della pena con il sesto del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], non solo perché meglio precisate nei motivi aggiunti depositati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma anche in ragione dell'effetto estensivo della decisione assunta in accoglimento dell'ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che impone l'applicazione della medesima soluzione in diritto.

Infatti, anche in questo caso, una volta fissata la pena base in primo grado per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., aggravato ai sensi del comma quarto, in anni dodici di reclusione, la determinazione di tale pena base in appello, a seguito dell'esclusione dell'ulteriore aggravante prevista dal comma sesto, non poteva poi attestarsi ad anni tredici di reclusione, in tal modo violando il divieto di reformatio in peius operante in ragione dell'impugnazione del solo imputato.

Ne deriva che la sentenza va annullata sul punto senza rinvio, rideterminando preliminarmente la pena in anni dodici di reclusione (il minimo edittale già stabilito in primo grado), per poi apportare la riduzione per il rito, in modo da giungere alla fissazione della pena finale di anni otto di reclusione.

7. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

7.1. Le doglianze esposte nel primo motivo in ordine alla configurazione dell'associazione mafiosa di cui il ricorrente è stato ritenuto concorrente esterno, all'iter motivazionale al riguardo seguito e alla rispondenza del fatto ritenuto alla contestazione, risultano infondate in ragione di quanto già esposto sugli stessi temi in sede di considerazioni generali circa l'imputazione formulata al capo 1).

Gli ulteriori rilievi, che si riferiscono alla posizione di concorrente esterno del ricorrente così come ricostruita nella sentenza impugnata, continuano a non misurarsi con l'inquadramento di merito dell'iniziativa nel settore dei farmaci, riguardanti il suo sorgere e sviluppo e il suo concreto manifestarsi in modo da attuare le finalità e le strategie mafiose e da fornire un contributo al sodalizio, consentendogli di espandere la propria gestione e il proprio controllo delle attività economiche e di trarre al contempo lauti proventi ai fini del finanziamento, attraverso l'arricchimento degli esponenti di vertice del clan.

Né si considerano le precise risposte ancora intervenute nella motivazione di secondo grado (in particolare da pag. 62 a pag. 67), che danno conto della molteplici emergenze da cui è stata desunta la piena consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA], per i rapporti intessuti (e non soltanto con [OSCURATO:PERSONA]), di porre in essere un prezioso apporto integrante il concorso esterno nell'associazione, i cui sicuri tratti mafiosi perfettamente si palesavano dinanzi a [OSCURATO:PERSONA] in ragione del vasto circuito relazionale e delle chiare interlocuzioni che lo coinvolgevano.

Ne discende l'infondatezza di tutte le doglianze dedotte con il primo motivo.

7.2. Il secondo motivo, nell'eccepire la violazione del divieto di reformatio in peius in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio in appello, evoca insussistenti obblighi riferiti ai criteri applicati in primo grado e però riguardanti una cornice edittale diversa e più rigorosa, ossia quella prevista dalla modifica di cui alla legge n. 69 del 2015 per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen., aggravato ai sensi del comma quarto del medesimo articolo.

Invece, in appello si è proceduto a una pur consistente riduzione della pena in concreto, per effetto dell'applicazione del precedente regime sanzionatorio e ai sensi del comma 1 dell'art. 416-bis cod. pen., essendosi esclusa anche la suddetta aggravante.

Di talché, il corretto esercizio della discrezionalità si è misurato autonomamente con altri punti di riferimento e di computo, anzitutto in rapporto al minimo edittale.

Ne deriva che alcuna violazione del divieto di reformatio in peius può rilevarsi, considerando le statuizioni intervenute in primo grado sulla misura della pena.

Per il resto, nel motivo si svolgono rilievi, quanto al diniego delle attenuanti generiche, che si rapportano a valutazioni concretamente operate per gli altri imputati ritenuti responsabili di altri reati, finendo per sostenere che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ottenere il beneficio in ragione di elementi in sé non conferenti, come la riqualificazione nel concorso esterno o la mera assenza di precedenti penali.

Fermo restando che, nonostante le valutazioni negative sulle modalità della condotta come descritte dall'intera motivazione e assertivamente negate dalla difesa, è intervenuta in grado di appello un rilevante riduzione della pena in misura prossima al minimo edittale seguendo la diversa cornice applicabile.

Dunque, anche le doglianze mosse con tale motivo risultano infondate.

8. Il ricorso del Procuratore generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] motivazione della sentenza impugnata dà atto, sia al momento delle considerazioni conclusive, sia ancora prima in sede di ricostruzione delle risultanze valorizzate in primo grado ai fini dell'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], come al tal riguardo avessero assunto primaria rilevanza le accuse del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], secondo cui detto imputato sarebbe stato il "braccio destro" del fratello [OSCURATO:PERSONA].

Ciò con riferimento, secondo quanto illustrato nella sentenza di primo grado, non già semplicemente ai rapporti familiari, ma al reticolo delle iniziative economiche diretto dal congiunto.

All'interno di tale reticolo si individuavano precisi interessi del clan, coltivati in ambiti relazionali riferibili sì all'articolazione mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA], ma talvolta sovrapposti a quelli familiari.

Vengono in proposito in rilievo le stesse particolarità dell'agire ordinariamente sommerso descritte e riconosciute nelle altre parti della sentenza di appello e da questa considerate ai fini delle accuse, a prescindere dai reimpieghi illeciti.

Passaggi esplicativi, questi, sui quali ci si è già soffermati nel paragrafo della presente sentenza dedicato alle considerazioni sull'addebito del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

In tale sede si è, fra l'altro, rilevato come la Corte di appello a tal riguardo abbia puntualmente ricostruito i tratti nascosti delle iniziative attivate nel settore dei farmaci da [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione adottata dalla Corte di appello non mostra di prendere una posizione in ordine ai precisi rilievi mossi in sede di appello dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] circa l'attendibilità, sotto il profilo intrinseco, delle accuse di [OSCURATO:PERSONA], affermando piuttosto che esse non risultavano riscontrate e al contempo ipotizzando che si sarebbe trattato di riferimenti invece ai soli interessi familiari.

Le spiegazioni così intervenute, tuttavia, come specificatamente dedotto nel ricorso del pubblico ministero e diversamente da quanto obiettato dalla difesa con la memoria depositata, si rivelano lacunose o assenti su aspetti connotati in proiezione da profili di decisività, una volta considerato il dovuto confronto con gli apprezzamenti di merito per come illustrati nella motivazione di primo grado.

Ed invero, quanto alle iniziali considerazioni svolte nella sentenza qui impugnata in ordine alle vicende relative alla società Ekosan, deve convenirsi che i ragionamenti in primo grado non si erano concentrati solo sul profilo della intestazione fittizia, ma avevano mostrato di attribuire (pagg. 112 -115) specifica rilevanza anche a certi risvolti dell'esercizio dell'attività collegata al settore farmaceutico, con la comparsa, in iniziative e in incontri rilevati, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA], secondo relazioni e approcci che erano stati descritti come evocativi degli stessi profili operativi che attraevano all'epoca l'interessamento per quel settore al programma associativo.

A fronte di ciò, dunque, l'apprezzamento dell'insufficienza degli elementi in ordine all'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] di un contributo associativo e comunque al consapevole espletamento dello stesso, non poteva limitarsi a rilevare la non indicatività degli incontri di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con certi soggetti individuati come esponenti dell'ala catanese del sodalizio, nonché della presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla cena - correlata al piano avente ad oggetto il deposito dei farmaci - cui aveva fatto riferimento [OSCURATO:PERSONA], affermando che nell'occasione [OSCURATO:PERSONA] era stato presentato a [OSCURATO:PERSONA] come il nipote di Santapaola.

Per altro verso, le specifiche doglianze del ricorso colgono nel segno anche quando deducono come le rappresentazioni motivazionali della Corte di appello (in accoglimento dei motivi di impugnazione) abbiano omesso ogni confronto con • altri elementi relativi alla società M&I, anch'essi rimasti rappresentati nella sentenza di primo grado (pagg. 116 -118) come di specifico rilievo ai fini della lettura della condotta di [OSCURATO:PERSONA], in rapporto alla configurazione delle accuse di [OSCURATO:PERSONA] e secondo i contenuti al contempo citati, relativi al ruolo di Maurizio di referente-fiduciario del fratello [OSCURATO:PERSONA] in impieghi in diversi settori.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, gli apprezzamenti di merito per come illustrati in relazione alle altre risultanze ancora richiamate nel ricorso (quali quelle concernenti le condotte poste in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di Montero), non possono prestarsi in sé a dare conto della compiuta verifica delle accuse del collaboratore nei termini in cui la sentenza di appello ha mostrato di apprezzarle come bisognevoli di riscontri ai fini della prova della condotta, ossia dei tratti che avevano portato in primo grado a inquadrarla nella partecipazione associativa, sotto il profilo sia dell'affectio societatis, sia del ruolo e del contributo (con una decisione che comunque legittimamente poteva ritenersi in grado di superare quella in sede cautelare cui fa riferimento la difesa di [OSCURATO:PERSONA]).

La pronunzia di assoluzione va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che, nella libera valutazione di merito degli stessi elementi e di ogni altro che le compete in sede di risposta ai motivi di appello nella loro interezza, dovrà tener conto, ai fini dell'esame di tali motivi avuto riguardo al tema della responsabilità, della necessità di un esaustivo confronto con la motivazione di primo grado nei termini sopra rappresentati e dunque conformemente ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U., n. 14880 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).

9. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

9.1. Il primo motivo contesta il percorso che ha portato ad affermare la responsabilità di tale imputato in ordine al reato di turbativa d'asta (capo 2), svolgendo rilievi che ripropongono la prospettazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA], alla stregua del tipo di verifica demandatagli nell'ambito della procedura di cui trattasi, non poteva e non doveva verificare l'irregolarità dell'offerta, relativa al pacifico impedimento costituito dalla realizzazione dello stabile di cui agli alloggi offerti su un'area riferibile in parte a un soggetto diverso dalla società offerente.

A tali rilievi la sentenza ha fornito una ragionevole risposta senza mancare di considerare le censure mosse in sede di appello.

Essa spiega che, secondo le dichiarazioni rese dal funzionario [OSCURATO:PERSONA], il compito assegnato a [OSCURATO:PERSONA] non si riduceva a una semplice constatazione in sede di accesso sui luoghi delle caratteristiche e dei requisiti dei singoli appartamenti, da riportare in una scheda tecnica secondo un modello predisposto.

Tale verifica, infatti, atteneva pur • sempre ai basilari requisiti della regolarità di quel tipo di offerta.

Sicché, se lo stabile e conseguentemente le sue unità insistevano su un'area appartenente ad altri, il dato non poteva esser sottaciuto all'esito dell'incarico svolto da [OSCURATO:PERSONA].

Sotto tale profilo non si trattava di svolgere una specifica istruzione, di iniziativa, esorbitante da un incarico riferito solo a constatazioni di tipo tecnico.

Occorreva semplicemente operare un riscontro documentale sulla base degli atti che al tal fine risultavano acquisiti e all'esame di [OSCURATO:PERSONA].

Proprio per questo, i Giudici di appello hanno appropriatamente specificato che la visura catastale relativa all'intestazione della particella di cui trattasi e dunque riportante la difformità dell'intestazione secondo i precedenti atti, per come acquisita ai fini dell'esame, consentiva con evidenza di constatare la causa di esclusione che poteva e doveva essere rilevata da [OSCURATO:PERSONA] all'atto del resoconto dell'incarico.

Le censure in questa sede, opponendosi a tale lettura, citano altri passi delle dichiarazioni della stessa Canale e dell'assessore [OSCURATO:PERSONA], che, riferendosi ad alcuni altri aspetti dell'attività, neppure smentiscono l'ambito della mera constatazione proprietaria descritto in sentenza, che costituiva, a prescindere dalle dichiarazioni di parte, un momento essenzialé ai fini della congruità di un controllo comunque funzionale a verificare l'intera validità dell'offerta.

Le stesse considerazioni vanno svolte con riguardo ai rilievi che nuovamente si appuntano sulle modalità di formazione della scheda già predisposta e da compilare.

Essa, del resto, prevedendo anche l'indicazione dei dati catastali, riguardava pur sempre appartamenti che facevano parte di un immobile avente una possibile collocazione catastale in una particella che in quel momento rimaneva solo quella dell'area in parte intestata catastalmente a soggetti diversi.

Fatto sta che la relativa particella non veniva riportata neppure in alcuno dei riquadri, benché riferiti agli appartamenti che avrebbero dovuto solo successivamente essere singolarmente catastati.

La circostanza che gli interessati avessero allegato la concessione edilizia, cioè un atto amministrativo comunque facente (come è noto) sempre salvi i diritti dei terzi, non escludeva il tipo di riscontro descritto dai giudici di merito, riguardante la proprietà altrui del bene e per ciò solo la mera constatazione di chiari elementi impeditivi certamente esistenti, a prescindere dalla mera regolarità formale del titolo edilizio e delle sue indicazioni.

Che poi il notaio, in ragione delle verifiche demandategli, avrebbe negato la stipula dell'atto, costituisce una deduzione che non rileva minimamente sugli effetti della condotta di [OSCURATO:PERSONA] già intervenuta.

Tanto più che la sentenza, facendo chiaro riferimento a precisi contenuti delle conversazioni intercettate, rappresenta l'ideazione di manovre che, secondo i programmi di chi stava dietro all'offerta, una volta superato positivamente Io scoglio delle verifiche alle quali doveva provvedere [OSCURATO:PERSONA], potevano risolvere, tramite altri possibili interventi compiacenti, le problematiche che rendevano la stessa offerta in origine viziata.

La motivazione della sentenza (da pag. 34 a pag. 37), per altro verso, dà ampiamente conto di come [OSCURATO:PERSONA], nel non rilevare ciò che cadeva con evidenza sotto i suoi occhi, avesse tenuto una consapevole condotta volta ad agevolare la società ai fini dell'aggiudicazione.

La Corte di appello ha fornito spiegazioni in proposito che se da un lato non chiamano in causa le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (invece considerate in primo grado), dall'altro si fondano esaustivamente sull'appropriata rappresentazione delle risultanze delle intercettazioni, anch'esse già ampiamente illustrate dal G.i.p.

A smentita delle doglianze difensive dedotte in sede di appello, vengono, pertanto, nuovamente evidenziati i dialoghi che potevano pur sempre fare ritenere i [OSCURATO:PERSONA] quali plausibili titolari di un rapporto privilegiato con [OSCURATO:PERSONA].

Si apprezzano le interlocuzioni che davano prova di come "il problema della particella" fosse stato rilevato dai funzionari e di come costoro si fossero mostrati disponibili a favorire la società, risultando peraltro che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano al tal fine in continuo contatto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in modo da informarli sull'iter della pratica e di rassicurarli sul suo buon esito.

Ci si sofferma sull'atteggiamento solo apparentemente di rigore ostentato in un certo momento da [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di manovre tuttavia riconosciute come di mero "depistaggio".

Si rileva che da altre successive conversazioni si traeva l'informazione, proveniente dagli stessi soggetti interessati, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano già manifestato impegni per superare i problemi dell'offerta.

Si ha così la ragionata rappresentazione motivazionale secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era chiamato a svolgere le descritte verifiche giacché comprendenti la rilevazione dell'impedimento relativo alla proprietà di cui si temevano gli effetti, ma anche conosceva tale impedimento e volutamente, come assicurato, non lo riferiva turbando, con violazione dei doveri e secondo il genere di condotte descritte dall'art. 353 cod. pen., l'andamento della gara e il suo stesso iter aggiudicativo.

Le censure mosse in questa sede dalla difesa con riguardo a tali profili della motivazione risultano assertive e prive di un adeguato confronto con l'intero percorso ricostruttivo, soffermandosi solo sul significato di alcuni passaggi finali dei ragionamenti di merito, che intendono censurare tramite la reinterpretazione di singole risultanze isolate dall'intero contesto indicativo in cui risultano lette.

Ne discende l'infondatezza di tutte le doglianze mosse con il primo motivo.

9.2. Il secondo motivo pone rilievi in ordine alle caratteristiche della gara che neppure risultano dedotti in sede di appello, ossia in quella di appropriata competenza, invocandosi invero valutazioni circa il significato da attribuire a certi elementi via via richiamati tramite allegazioni di tipo documentale e di alcuni contenuti dichiarativi.

Tanto per introdurre in questa sede apprezzamenti che chiamano in causa peculiarità della procedura, le quali non smentiscono in ogni caso l'innescarsi di una forma di competizione fra gli operatori che rispondevano a un avviso pubblico.

Da tale avviso, riportante non solo certi requisiti oggettivi pur sempre da verificare, ma anche criteri di preferenza, derivava la presentazione dell'offerta.

La pubblica amministrazione, ai fini delle scelte da operare, secondo criteri di selezione e nei limiti dell'impegno prestabilito, predisponeva un iter cui rapportare le imparziali determinazioni, anche considerando l'esito delle verifiche - circa la possibilità, le caratteristiche e i dati sul valore della fornitura - alle quali rispondeva lo stesso intervento affidato a [OSCURATO:PERSONA].

Dopo, di conseguenza, si provvedeva a stilare una graduatoria ai fini della individuazione del possibile contraente della pubblica amministrazione.

Si coglie così, a prescindere dal nomen iuris e dall'adozione di certe formalità, la chiara presenza di profili limitativi delle scelte dell'ente, a fronte dell'intervento di un iter e di offerte da selezionare aventi ben riconoscibili aspetti concorrenziali in funzione dell'accesso all'attribuzione della fornitura preceduto da una forma di graduatoria.

Ne deriva la sicura individuazione di una gara avente i requisiti richiesti dall'art. 353 cod. pen. secondo i consolidati insegnamenti di legittimità in materia (Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, Rv. 266118; Sez. 6, n. 32237 del 13/03/2014, Rv. 260426; Sez. 6, n. 29581 del 24/05/2011, Rv. 250732).

In forza di quanto sopra, il motivo risulta con evidenza privo dei requisiti di ammissibilità, sia perché sollecita solo in sede di legittimità nuove valutazioni, sia in quanto rappresentata questioni in diritto manifestamente infondate.

9.3. Il terzo motivo, rivolgendosi al diniego delle attenuanti generiche, evoca genericamente alcuni parametri, per opporsi ad apprezzamenti motivazionali che non si limitano ad affermare la non meritevolezza del beneficio, ma fanno poi riferimento all'insufficienza della mera condizione di incensuratezza e ad altre considerazioni ostative per tutti gli imputati riferite al contesto e alle modalità dei fatti e alle sottese relazioni, cioè a profili che pure si addicono alla ricostruzione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] rappresentata dall'intera motivazione della sentenza.

Ne deriva che anche in tal caso le censure risultano persino inammissibili.

10. I ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]

10.1. I due atti di impugnazione, tramite il primo dei loro motivi, svolgono rilievi, quanto alla configurazione del reato di cui all'art. 346-bis cod. pen. del quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili (capo 3), che lamentano l'erronea lettura della fattispecie, nella formulazione (applicabile stante l'epoca dei fatti) precedente alla modifica introdotta con la legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Al riguardo, va rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità relativamente ai fatti per i quali andava applicato il testo di cui all'art. 346-bis 0.• C cod. pen. precedente a detta modifica, il reato di traffico di influenze illecite non è integrato per effetto della mera intermediazione posta in essere mediante lo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, occorrendo che la mediazione possa qualificarsi come "illecita", tale dovendosi ritenere l'intervento finalizzato alla commissione di un "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi per il privato committente (Sez. 6, n. 40518 del 08/07/2021, Alemanno, Rv. 282119).

La motivazione della sentenza impugnata (pag. 30), dopo avere affermato che l'intermediazione da parte di Chillè riguardava l'ottenimento dal funzionario pubblico di un intervento ai fini del buon esito della richiesta di finanziamento, ha escluso la sussistenza della prova della contrarietà ai doveri di ufficio che il medesimo funzionario avrebbe dovuto compiere a seguito della condotta di cui sopra.

In tal modo i Giudici di merito mostrano di accedere a una lettura della fattispecie che, ritenendo irrilevante la natura illecita dell'intervento del pubblico ufficiale, si pone in evidente contrasto con l'insegnamento sopra richiamato.

Le successive considerazioni in sentenza, soffermandosi su una pronunzia di legittimità focalizzata sul diverso tema della differenza fra il millantato credito e il traffico di influenze, continuano ad affermare l'irrilevanza per quest'ultimo della contrarietà ai doveri di ufficio - e dunque dell'illiceità - dell'intervento che il pubblico ufficiale, secondo la intermediazione configurata, dovrebbe compiere.

Pertanto, le critiche svolte con riguardo a tale approccio alla fattispecie, nel primo motivo di ciascuno dei ricorsi di cui trattasi, risultano fondate.

Dal loro accoglimento discende l'assorbimento di tutti i rilievi mossi nei rimanenti motivi.

Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata, quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio, nel quale, in sede di riesame delle censure mosse con i motivi di appello riservato al merito, dovrà correttamente tenersi conto del principio di diritto sopra illustrato.

11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] stesso è stato ritenuto responsabile unicamente del reato di traffico di influenza di cui al capo 3) ascrittogli in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] verte solamente in punto di determinazione della pena.

Tuttavia, l'accoglimento delle censure circa la configurazione del reato dedotte nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non riguardando motivi esclusivamente personali, deve giovare ex l'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. anche a [OSCURATO:PERSONA].

Sicché, pure per tale imputato la sentenza impugnata va annullata con rinvio in punto di affermazione della responsabilità, con conseguente assorbimento dell'esame dei motivi del ricorso in ordine alla pena.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] LAGANA' NUNZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi, nonché di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parti civili ASS. [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" ONLUS F.A.I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto all'affermazione della responsabilità; l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio; la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi del Procuratore generale, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto nel resto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; uditi: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile F.A.I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte, unitamente alla nota spese, riportandosi alle medesime conclusioni; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ascola, per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso dello stesso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi dei ricorsi, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto qui di interesse si è pronunziata, a seguito di riunione disposta nel giudizio di secondo grado, sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina del 9 ottobre 2018, nonché sugli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 17 giugno 2019, anch'essa resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina. Le sentenze appellate erano state pronunziate in sede di giudizio abbreviato. Per effetto delle decisioni in parziale riforma adottate dalla Corte di appello nei confronti dei suddetti imputati si perveniva, sempre per quanto di interesse, alle seguenti statuizioni in ordine alla responsabilità e alle pene principali: - [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416- bis, primo e quarto comma, cod. pen. ascrittogli al capo 1), di quello di cui agli artt. 81 cod. pen., 110 cod. pen., 68 T.U.L.S., 4 legge n. 401 del 1998 e 7 legge n. 203 del 1991 ascrittogli al capo 21), di quello di cui agli artt. 81 cod. pen., 110 cod. pen., 544-ter primo e secondo comma cod. pen., 61 n. 2 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991 ascrittogli al capo 22), di quello di cui agli artt. 81 cod. pen. 110 cod. pen., 544-quiquies cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991 ascrittogli al capo 23) e di quello di cui agli artt. 81 cod. pen., 340 cod. pen., 61 n. 2 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991 ascrittogli al capo 24); con il riconincimento del vincolo della continuazione fra tutti i predetti reati, veniva condannato alla pena, rideterminata in appello, di anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen., loro ascritto al capo 1) e condannati ciascuno alla pena, rideterminata in appello, di anni otto e mesi otto di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 416-bis, primo comma, cod. pen. commesso fino a ottobre 2014, così riqualificato il fatto ascrittogli al capo 1); veniva condannato alla pena, rideterminata in appello, di anni cinque e mesi quattro di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 346-bis, primo e secondo comma, cod. pen. loro ascritto al capo 3), con aggravante di cui all'art. 416-bis.1., primo comma, cod. pen. per il solo [OSCURATO:PERSONA]; venivano condannati: [OSCURATO:PERSONA] alla pena, rideterminata in appello, di anno uno e mesi quattro di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] alla pena, rideterminata in appello e condizionalmente sospesa, di anno uno di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] alla pena, mantenuta ferma in appello, di mesi otto di reclusione (in favore dello stesso era stata riconosciuta in primo grado la circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1., terzo comma, cod. pen.); - [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 353 cod. pen. contestatogli al capo 2) e condannato alla pena rideterminata in appello e condizionalmente sospesa di mesi otto di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] era assolto, con la pronunzia di appello, dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestatogli al capo 1), per non averlo commesso. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati al risarcimento del danno cagionato alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA] e F.A.I. Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] era condannato al risarcimento cagionato solo alle prime due parti civili. 2. Alla stregua della ricostruzione recepita dai Giudici di appello, l'associazione mafiosa cui si riferisce il capo 1), era costituita, secondo quanto rimasto accertato in forze delle risultanze pregresse valutate unitamente a quelle relative alle indagini svolte nel presente procedimento, una struttura di Cosa nostra operante da molto tempo nel territorio messinese, sotto le direttive di [OSCURATO:PERSONA], padre degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e cognato di [OSCURATO:PERSONA], capo storico del clan catanese "Santapaola-Ercolano". Tale struttura, pur considerando le deduzioni difensive circa la sua autonomia, non poteva certamente ritenersi un'associazione mafiosa "originale" nei termini descritti dalle pronunzie di legittimità richiamate dalla difesa, dato che essa operava su un territorio in continuità spaziale con quello del clan Santapaola-Ercolano, che se ne serviva, in ragione di consolidati rapporti e di collegamenti mantenuti nel tempo ai fini delle attività mafiose, per manifestare la forza di intimidazione fuori dal territorio catanese, senza che così potesse rilevarsi la creazione di una diversa associazione messinese e dunque potesse porsi la questione della prova dell'autonoma manifestazione del metodo mafioso. I Giudici di appello, soffermandosi su alcune delle risultanze al riguardo ritenute rilevanti, aggiungevano che, secondo quanto, [OSCURATO:PERSONA] e gli associati operanti con lui, e in particolare il figlio [OSCURATO:PERSONA], erano comunque nelle condizioni di manifestare il loro effettivo potere mafioso derivante dal vincolo associativo, anche se la loro nota posizione dovuta allo stretto collegamento con la famiglia Santapaola, non ne richiedeva l'esercizio quantomeno in modo sistematico, posto peraltro che le attività criminali del gruppo erano rivolte alla commissione di condotte che si sviluppavano nell'ambito di redditizie attività imprenditoriali sul territorio (come quelle dell'edilizia, dei giochi e del commercio dei farmaci), alle quali si aggiungeva l'incursione nel settore delle corse clandestine dei cavalli. 2.1. Considerando tali conclusioni in ordine alla configurazione dell'associazione di tipo mafioso, i Giudici di merito, quanto alla prova della condotta partecipativa ascritta al capo 1) ai fratelli Antonio e [OSCURATO:PERSONA], cugini di [OSCURATO:PERSONA], rilevavano che dalle conversazioni intercettate emergeva che il 4 luglio 2014 [OSCURATO:PERSONA] per abbattere un cane utilizzava una pistola illegalmente detenuta, che avrebbe potuto essere custodita dai [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso perfettamente a conoscenza di una simile disponibilità da parte del cugino. Inoltre, andava considerato che dalle conversazioni intercettate il 22 giugno 2015, intercorse fra [OSCURATO:PERSONA] e il padre Francesco, poteva desumersi il coinvolgimento degli stessi [OSCURATO:PERSONA] nelle prove dell'efficienza di due pistole calibro 7,65, così emergendo, a prescindere dalle ragioni dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dalle contestazioni delle relative violazioni della disciplina sulle armi, che i [OSCURATO:PERSONA] erano in grado di relazionarsi con soggetti armati. Il fatto veniva portato a conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] che, aveva titolo per lamentarsene: egli censurava la condotta tenuta dai [OSCURATO:PERSONA], poiché alcune donne della famiglia si erano rese conto dei movimenti relativi alle armi. L'esame di altre emergenze concernenti un intervento speso dai [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la restituzione di una somma di denaro da [OSCURATO:PERSONA], consentiva comunque di affermare che i [OSCURATO:PERSONA] si potevano prestarsi a prospettare le possibili conseguenze negative in caso di inadempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò manifestava una capacità di intimidazione che derivava dalle relazioni con i [OSCURATO:PERSONA] non semplicemente di natura familiare. I fratelli [OSCURATO:PERSONA] svolgevano in tal modo un ruolo di mediazione criminale del tutto coerente rispetto alla posizione di appartenenti all'associazione mafiosa di riferimento del cugino [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, le qualità in ambito mafioso derivanti da questo tipo di rapporti con i [OSCURATO:PERSONA] venivano ostentate da [OSCURATO:PERSONA], quando questi, candidandosi alle elezioni comunali del 2013, si presentava come "detto [OSCURATO:PERSONA]". Le conversazioni intercettate dimostravano che i [OSCURATO:PERSONA] sostenevano tale candidatura attraverso il reperimento di voti e si prefiguravano la possibilità di ottenere futuri vantaggi dall'elezione. Dalle altre emergenze, oggetto di specifico esame in un apposito paragrafo intitolato "L'attività di distribuzione dei farmaci", risultava inoltre che i [OSCURATO:PERSONA] erano riusciti a inserirsi a un certo livello nel settore particolarmente remunerativo della distribuzione dei farmaci, grazie all'intervento di [OSCURATO:PERSONA]. Questi a tal fine si era servito della propria autorità mafiosa sfruttando le relazioni con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva chiesto protezione dai "catanesi". In cambio [OSCURATO:PERSONA] aveva favorito detto inserimento. I [OSCURATO:PERSONA], assecondando le iniziative nel settore di [OSCURATO:PERSONA], il quale era loro socio occulto, potevano sfruttarne il ,peso mafioso e i rapporti associativi del clan messinese, interagendo con altri soggetti operanti nella distribuzione dei farmaci, molti dei quali legati alla stessa famiglia mafiosa catanese di riferimento e in contatto con [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò, secondo i giudici di merito, si desumevano i tratti di una specifica condotta afferente al programma associativo mafioso. Considerando i soprarichiamati elementi, la Corte d'appello riteneva provata la condotta di partecipazione di entrambi i [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa. 2.2. Relativamente alla condotta associativa ascritta nello stesso capo 1) a [OSCURATO:PERSONA], per la quale lo stesso era stato ritenuto responsabile in primo grado quale concorrente interno, la sentenza rilevava che il consapevole contributo di tale imputato appena sopra descritto nell'infiltrazione mafiosa nel settore dei farmaci, emergeva dalle corretta lettura delle risultanze delle intercettazioni, le quali si prestavano a rappresentare non semplicemente il riscontro esterno alle dichiarazione nello stesso senso provenienti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (collaboratore), ma costituivano la prova autonoma della ricostruzione dei fatti. La condotta di [OSCURATO:PERSONA], però, in ragione del genere di contributo offerto solo nello specifico settore e del tipo di rapporti da lui instaurati con gli associati, veniva riqualificata dalla Corte distrettuale quale concorso esterno nell'associazione mafiosa di cui trattasi, fatto commesso fino all'anno 2014. 2.3. I Giudici di appello, esaminando gli addebiti mossi ad [OSCURATO:PERSONA], si soffermavano prima su quelli relativi alle imputazioni di cui ai capi 21), 22), 23) e 24), concernenti tutte condotte delittuose riferite all'organizzazione e allo svolgimento di corse clandestine dei cavalli nel centro abitato di Messina. Al riguardo, rilevavano che le doglianze in sede di appello non si prestavano a smentire il pieno e diretto coinvolgimento dell'imputato nello specifico contesto criminoso insieme a diversi altri esponenti della sua famiglia, secondo quanto risultava dagli esiti dei servizi di intercettazione e delle altre indagini già illustrati e valorizzati nella sentenza di primo grado. Da tale compendio di elementi, relativi a un pacifico contesto di sistematici illeciti, emergeva invero che [OSCURATO:PERSONA] conduceva i cavalli, li allenava su strada, partecipava alle gare ed era in grado di relazionarsi con i veterinari che drogavano gli animali per migliorarne le prestazioni. Da ciò si traeva la prova della colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui sopra. I Giudici di appello disattendevano, altresì, i rilievi difensivi volti negare i presupposti dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. contestata in tutti i capi di cui sopra. In proposito, osservavano che dalle acquisizioni emergeva un'organizzazione delle corse clandestine appannaggio della famiglia [OSCURATO:PERSONA], con modalità esecutive consentite dall'influenza esercitata nel territorio dal sodalizio mafioso di cui facevano parte alcuni dei membri di detta famiglia. E tale attività veniva ad agevolare quella del sodalizio mafioso, facendogli acquisire prestigio, accrescendone le capacità di intimidazione e procurandogli risorse economiche. Esaminando le doglianze relative all'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa, la sentenza di appello rilevava che esse non smentivano la significatività probatoria della vicenda riguardante la sospensione delle forniture in favore di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, le iniziative nella circostanza poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], secondo la corretta lettura delle risultanze delle intercettazioni, in primo luogo vedevano quest'ultimo inizialmente prefigurarsi la possibilità di un intervento commissionato al (cugino) [OSCURATO:PERSONA], per incendiare i mezzi della ditta di Alessi. In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA], convocato da [OSCURATO:PERSONA], si metteva comunque a disposizione per far pervenire i messaggi di quest'ultimo a [OSCURATO:PERSONA], già vittima di un brutale pestaggio e coscio di non poter resistere. Per il resto i Giudici di appello, delineando la condotta associativa di [OSCURATO:PERSONA], richiamavano le emergenze acquisite sugli addebiti riguardanti il suo coinvolgimento nelle corse clandestine dei cavali con metodi e per fini mafiosi. 2.4. La sentenza di secondo grado, invece, ribaltava la pronunzia di condanna resa il primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1), assolvendolo per non averlo commesso. Al riguardo, la Corte di appello rilevava che a carico di tale imputato era stata considerata l'intestazione fittizia delle quote di maggioranza della società Ekosan. [OSCURATO:PERSONA], però, era stato successivamente assolto dalla relativa imputazione del reato di trasferimento fraudolento di valori. Le finalità e gli effetti di tale vicenda in ogni caso non erano riconducibili ad apporti associativi mafiosi. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato nel frattempo assolto anche dall'addebito di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], essendo rimaste non riscontrate le dichiarazioni accusatorie rese in proposito da quest'ultimo. Né poteva rilevare il richiamo di alcune modalità di interlocuzioni avute da [OSCURATO:PERSONA] con tale "Monteiro" (nell'ambito di una vicenda rimasta vaga) e con [OSCURATO:PERSONA], non manifestando tali fatti forme di intimidazione riferibili al contesto mafioso. Inconferenti e parimenti non riscontrate nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] risultavano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] concernenti alcuni interessi verso un traffico di stupefacenti. Relativamente ai fatti riguardanti le corse clandestine dei cavalli, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dalle pertinenti imputazioni, ritenendosi che lo stesso si era limitato ad assistere a una di tali corse organizzate dai membri della sua famiglia. Quanto alle iniziative relative alla distribuzione dei farmaci, andava considerato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva attribuito un ruolo a [OSCURATO:PERSONA] nel progetto volto alla realizzazione di un deposito nel messinese, in funzione del quale [OSCURATO:PERSONA] era stato presentato a [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una cena alla quale aveva partecipato anche [OSCURATO:PERSONA]. Sicché, residuavano a suo carico solo i legami familiari con buona parte degli esponenti all'associazione, il coinvolgimento, ufficiale o occulto, in diverse attività lecite della famiglia di sangue e qualche incontro occasionale, insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], con esponenti della mafia catanese. Elementi, questi, insufficienti per configurare la partecipazione all'associazione mafiosa. E ciò pur volendo presupporre che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dei metodi mafiosi utilizzati dal fratello [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, non vi era la prova di un diretto e attivo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle interlocuzioni mafiose di volta in volta evidenziate, di reimpieghi di risorse illecite da parte di questi e di vantaggi per i fatti associativi da lui tratti dalle specifiche iniziative imprenditoriali in cui compariva. In tal modo l'accusa mossa da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il "braccio destro" del fratello [OSCURATO:PERSONA], rimaneva non riscontrata e appariva ancorata ai soli legami familiari e alle relazioni che da essi potevano derivare. 2.5. La sentenza di appello riteneva invece corretta l'affermazione in primo grado della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di traffico di influenze illecite loro ascritto in concorso al capo 3). Con riguardo a tale punto della decisione, per [OSCURATO:PERSONA], che aveva ammesso il fatto e chiamato in correità i computati, non si erano mossi rilievi in appello. La condotta di cui al capo in questione veniva contestata in concorso con il dipendente della Camera dei [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo la ricostruzione rappresentata dall'accusa, si era fatto promettere nel 2014 da detti imputati somme in denaro che, sfruttando le relazioni effettivamente intessute dal medesimo Chillè, avrebbero dovuto essere corrisposte quale tangente al funzionario della società Invitalia (ex Sviluppoitalia) [OSCURATO:PERSONA], affinché un progetto contro la ludopatia fosse utilmente collocato nella graduatoria da stilare per l'erogazione di un finanziamento pubblico di circa ottocentomila euro. La Corte di secondo grado rilevava che le censure mosse a tale ricostruzione, risultavano smentite dall'esame congiunto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], dalle risultanze delle intercettazioni, dai contenuti delle mail acquisite e da altri esiti indagine, da cui emergeva una mediazione illegittima, consistente nell'essersi gli imputati garantiti, tramite Chillè e con una "raccomandazione" retribuita, il possibile buon esito della richiesta di finanziamento, senza che potesse rilevare, quanto all'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 346-bis cod. pen., nella formulazione (applicabile) precedente alla novella di cui alla legge 9 agosto 2019, n. 2, l'assenza della prova della contrarietà ai doveri di ufficio dell'atto che il pubblico ufficiale (Andreani) avrebbe dovuto compiere.2.6. Parimenti venivano disattese le doglianze difensive mosse in relazione all'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di turbativa d'asta contestatogli al capo 2), in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo all'espletamento della procedura di acquisto da parte del Comune di Messina di alloggi che avrebbero dovuto poi essere assegnati in locazione (in Messina nel 2014). La condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuta diretta a tacere, in sede di verifiche svolte operando per il predetto ente, che lo stabile ove si trovavano gli alloggi offerti dalla "XP immobiliare srl" gestita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultava catastalmente ricadente su un'area non per intero di proprietà di detta società, sicché la stessa per tale vizio non avrebbe potuto validamente partecipare alla gara in questione che l'aveva vista in seguito aggiudicataria. Tale ricostruzione veniva ritenuta esente da censure dalla Corte di appello all'esito del riesame delle risultanze acquisite sui fatti, in quanto le verifiche documentali demandate a [OSCURATO:PERSONA], in presenza delle visure catastali dell'immobile, abbracciavano anche il riscontro del titolo di proprietà di cui sopra. I Giudici di merito aggiungevano che, in ogni cato, il problema relativo alla particella appartenente ad altri, secondo quanto dimostrato dalle conversazioni intercettate, era ben presente agli interessati, i quali, dopo avere avuto contezza della designazione di [OSCURATO:PERSONA] per le verifiche, sfruttando il suo pregresso rapporto con [OSCURATO:PERSONA], entravano il contatto con lui, ricevendo un genere di informazioni e di rassicurazioni i cui tratti di ambiguità non risultavano casuali, a fronte poi del mancato riscontro di un dato di agevole accesso, integrante l'impedimento che le precedenti manovre degli interessati intendevano superare. 2.7. La Corte di appello riteneva non concedibili le circostanze attenuanti a tutti gli imputati che le avevano richieste, fra cui anche [OSCURATO:PERSONA]. Con particolare riferimento alla posizione di tale imputato la sentenza rilevava che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1., primo comma, cod. pen. in relazione all'unico reato per cui gli era stato condannato (capo 3), non poteva operare per l'effetto estensivo nei suoi confronti, poiché in tal modo sarebbero venuti meno i presupposti della già concessa attenuante di cui al terzo comma di detto articolo, avendosi così una non consentita reformatio in peius a fronte di un'aggravante speciale i cui effetti restavano esclusi dall'attenuante speciale. 3. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina e tutti i predetti imputati, a mezzo dei rispettivi di difensori.4. Il ricorso del Procuratore generale, con unico motivo, lamenta vizi della motivazione, con riferimento alla pronuncia di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. allo stesso contestato al capo 1). Deduce che i Giudici di appello sono giunti a tale decisione per effetto dell'erronea parcellizzazione degli elementi a sostegno dell'accusa, mancando in primo luogo di confrontarsi adeguatamente con le peculiarità del sodalizio mafioso da essi stessi descritto, così da non discernere le relazioni fra i [OSCURATO:PERSONA] che travalicavano le mere motivazioni familiari e rimanevano invece attratte dai loro comuni interessi associativi, anzitutto sul versante delle attività economiche. Tale non corretto approccio ha portato a non cogliere quanto obiettivamente provato da una moltitudine di risultanze sul tipo di legami fra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e il padre Francesco e sul costante operare dei primi sotto la guida di [OSCURATO:PERSONA], in particolare nelle iniziative imprenditoriali, in forma palese ovvero fiduciaria. Ciò è avvenuto con riguardo agli affari e alle società in cui era risultato coinvolto [OSCURATO:PERSONA] e al suo stesso interessamento al settore dei farmaci. Ne è derivata l'illogica ricostruzione della presenza di tale imputato alla cena avvenuta il 6 marzo 2014, in cui [OSCURATO:PERSONA] veniva presentato agli altri interlocutori come il parente diretto di [OSCURATO:PERSONA] titolare di importanti interessi economici in tutta la Sicilia orientale, posto che gli stessi fatti, ruotanti intorno alla costituzione della Ekosan, sono stati letti in modo ben diverso, quando la Corte di appello, trattando la posizione dei [OSCURATO:PERSONA], ha conferito forte valenza alla programmazione affaristica cui era funzionale quella presentazione. Non solo è stata trascurata la significatività delle altre indicazioni a carico provenienti dalle vicende relative alla costituzione della Ekosan, ma anche si è mancato di metterle correttamente in relazione con le accuse mosse da [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, i Giudici di appello hanno svolto considerazioni anch'esse illogiche a proposito del valore indiziante delle interposizioni fittizie, negando che queste costituissero la spia di una partecipazione associativa, a fronte di interessi illeciti difesi dall'alternarsi della comparsa formale dei componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] la sentenza si è curata di prendere in considerazione le vicende relative alla società M&I, pur ritenute anch'esse in primo grado di valenza indiziante. Sono stati così ignorati altri dati oggettivi, specificatamente desunti dalle risultanze delle intercettazioni, parimenti indicativi di un coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] negli affari illeciti ben diverso da quello che si è asserito. Del resto, anche la vicenda relativa alle minacce rivolte a [OSCURATO:PERSONA] confermava che [OSCURATO:PERSONA] non solo conosceva, ma anche adoperava lui stesso in modi intimidatori mafiosi attribuibili all'agire di suo fratello [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a otto motivi. T 5.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen. Deduce che la pronunzia di appello, quanto alla configurazione dell'associazione mafiosa descritta al capo 1, distaccandosi dalle conclusioni al riguardo rassegnate dal Giudice primo grado, è giunta a ritenere un fatto diverso da quello contestato, considerando l'imputato partecipe non di una nuova formazione, ma di un vero e proprio "strumento criminale" a servizio del clan Santapaola, "per attività da porre in essere fuori dal territorio catanese" afferenti a una mafia storica, la quale, però, nel suo agire nel territorio messinese, non avrebbe sperimentato i metodi e le finalità che costituiscono l'essenza dell'attività mafiosa, non comparendo i reati tipici del relativo programma associativo, né il controllo del territorio di riferimento tramite concrete manifestazioni del metodo mafioso. Ciò che si è criminalizzato, seguendo il percorso della sentenza, è la mera possibilità di esercitare l'anzidetto controllo, con un'anticipazione della tutela penale non solo fondata su asserzioni, ma anche estranea alla fattispecie tipica. Per colmare il vuoto ricostruttivo, la Corte territoriale ha ritenuto di potere evocare il solo collegamento parentale di taluni soggetti con i componenti dell'associazione mafiosa Santapaola-Ercolano, così risultando disattesi gli insegnamenti giurisprudenziali rassegnati in materia, i quali, ai fini della configurazione dell'associazione mafiosa descritta dall'art. 416-bis cod. pen., richiedono l'esteriorizzazione del concreto "avvalimento" del metodo mafioso. I rilievi in sede di appello sul tema, ossia con riguardo al modo di operare nei settori compresi nell'asserito oggetto sociale - primi fra tutti quelli della gestione dei giochi e delle scommesse - non hanno ricevuto le dovute risposte. La fondatezza delle critiche ha trovato conferma nello stesso riconoscimento da parte della Corte di appello dell'assenza della prova per ritenere che, con riguardo al settore della distribuzione dei farmaci, anch'esso ritenuto strategico per il sodalizio, si fosse verificata un'effettiva alterazione della concorrenza, salvo poi rilevarsi, contraddittoriamente, che si sarebbe sfruttato il carisma del gruppo criminale per imporre l'acquisto dei farmaci da parte delle farmacie del territorio. Tutti gli episodi citati dalla sentenza ruotano sempre intorno alla figura di [OSCURATO:PERSONA] e restano privi di qualsiasi connotazione di natura associativa, non andando oltre la rappresentazione della caratura criminale del singolo e, anzi, finendo per smentire che lo stesso potesse agire in un ambito associativo. Parimenti fuorvianti risultano i fugaci e genericissimi riferimenti operati nella motivazione di appello alle dichiarazioni dei collaboratori catanesi, aventi ad oggetto informazioni su taluni soggetti di origine messinese che, a cavallo degli anni '80 e '90, sarebbero stati contigui, anche in ragione dei vincoli familiari, agli ambienti della criminalità di stampo mafioso operante nella città di Catania. Di contro, rilevava il fatto ormai notorio che i collaboratori, escussi nella serie interminabile di processi in tanti anni celebrati nei confronti della mafia catanese, non sono stati in grado di riferire alcunché su [OSCURATO:PERSONA], così come sul fenomeno dell'operatività della predetta mafia nel territorio messinese. 5.2. Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che non ci si è attenuti ai consolidati insegnamenti giurisprudenziali laddove si è ritenuta accertata la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA]. Le censure difensive rivolte all'asserita estorsione in danno della For.Edil sono state eluse o considerate in maniera illogica e contraddittoria, essendo mancata in primo luogo la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa Alessi, che avevano escluso interventi di [OSCURATO:PERSONA] in favore di estortori. La stessa Corte di appello ha svolto considerazioni che hanno riconosciuto l'impossibilità di far luce sulle circostanze secondo cui il ricorrente si sarebbe reso disponibile per indurre Alessi a riprendere le forniture per non incorrere in ritorsioni. La successiva ripresa delle forniture da parte di Alessi costituiva un elemento neutro, potendo questi essere stato invece allettato dalla promessa del pagamento del credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La mancanza del pagamento di tale credito era stata smentita dalle conversazioni richiamate nella sentenza di primo grado. In ogni caso l'intervento del ricorrente nella vicenda è stato collocato solo dopo la commissione del reato, tanto da essere stato ritenuto penalmente irrilevante dalla pubblica accusa sotto il profilo del concorso. Un fatto, dunque, isolato e occasionale, come tale comunque del tutto insufficiente a rappresentare la condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso. Con riguardo alla gestione dell'asserita "scuderia" della famiglia [OSCURATO:PERSONA], i Giudici di appello hanno considerato a carico di [OSCURATO:PERSONA] solo poche conversazioni intercettate, non misurandosi ancora una volta con i rilievi difensivi in sede di appello che avevano evidenziato come la complessa e articolata attività di indagine svolta sui fatti non avesse consentito di accertare lo svolgimento di corse di cavalli organizzate dai [OSCURATO:PERSONA] e le relative scommesse. Né, interpretandosi i fatti in questione in chiave dimostrativa della ricostruzione accusatoria, si è tenuto conto delle censure che negavano l'esistenza di proventi derivanti da tale attiVità e il loro successivo reimpiego. Le condotte addebitate in tale contesto al ricorrente non davano conto di un ruolo dinamico e funzionale ai fini dell'attuazione del programma associativo 5.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità per i reati ascritti ai capi 21), 22) e 23), osservando che in proposito la Corte di appello si è limitata a richiamare acriticamente alcune conversazioni intercettate su fatti privi di significato, a fronte di rilievi in sede di appello per nulla generici, illustrando essi l'assenza di elementi comprovanti' le condotte descritte dalle fattispecie e l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come il "nipote" al quale aveva fatto cenno [OSCURATO:PERSONA]. 5.4. Il quarto motivo, lamentando mancanza di motivazione, deduce che è mancata qualsiasi risposta alle doglianze mosse in sede di appello che, censurando l'affermazione della responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 340 cod. pen. contestato al capo 24, avevano rilevato che l'ostacolo alla circolazione stradale considerata da tale imputazione non poteva dare luogo in sé all'interruzione di un pubblico servizio e che, peraltro, neppure emergeva un intralcio per i mezzi deputati al servizio pubblico, sicché si era al cospetto di un mero ingombro della strada punibile unicamente quale illecito amministrativo. 5.5. Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in punto di riconoscimento della circostanza aggravante (ora) prevista dall'art. 416- bis.l. cod. pen. con riferimento ai reati di cui al capi 21), 22), 23) e 24). Rileva che la Corte di appello non ha svolto considerazioni idonee a dimostrare la sussistenza in capo al ricorrente dell'elemento soggettivo dall'aggravante in questione quanto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafioso, mentre con riguardo all'uso del metodo mafioso, non sono state evidenziate modalità della condotta in grado di esercitare intimidazioni mafiose. 5.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. in relazione al reato associativo scritto al capo 1) Deduce che sono mancate idonee spiegazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'anzidetta aggravante, che in ogni caso non avrebbe potuto ritenersi relativamente alla posizione del ricorrente, essendo assente qualsiasi elemento per potere affermare che lo stesso fosse stato messo quantomeno a conoscenza di una disponibilità di armi riferibile solo ad altri, non potendo al riguardo rilevare la menzione dell'esistenza di meri rapporti di natura parentale. Inoltre, la motivazione non ha spiegato le ragioni della diversa decisione sul punto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], a fronte di una situazione sovrapponibile. 5.7. Il settimo motivo lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione della pena, non essendosi dato conto delle dovute valutazioni ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 5.8. L'ottavo motivo denuncia violazione di legge in relazione al calcolo della pena, poiché la Corte di appello, procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. in relazione al reato più grave contestato al capo 1, ha stabilito per tale reato, rimasto aggravato ai sensi del comma quarto dello stesso articolo, la pena base di anni dodici e mesi quattro di reclusione superore a quella nel minimo di anni dodici in precedenza fissata in primo grado. 5.9. Con motivi nuovi difensori di [OSCURATO:PERSONA], denunciando ancora violazioni di legge e vizi della motivazione, svolgono doglianze con le quali rappresentano la mancata risposta ai rilievi svolti con i motivi di appello in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente in ordine a tutti i reati ascritti. I difensori rilevano che il capo 1 dell'imputazione, facendo riferimento ai fatti relativi alle corse dei cavalli clandestine, non aveva configurato una condotta prevedibilmente sussumibile sotto la fattispecie tipica dell'art. 416-bis cod. pen. Le censure si concentrano inoltre sui ragionamenti svolti dai giudici di merito a proposito della condotta che aveva riguardato [OSCURATO:PERSONA], ribadendo e illustrando ulteriormente che in proposito nella sentenza impugnata, in sede di lettura delle risultanze, sono state svolte mere congetture che neppure tengono conto dell'assenza di qualsiasi imputazione mossa al ricorrente per tale fatto e dei rapporti di amicizia e "comparato" intrattenuti da costui con [OSCURATO:PERSONA]. La difesa, quanto alle vicende relative alle corse dei cavalli oggetto di contestazione tramite gli altri capi di imputazione, aggiunge che i Giudici di merito si sono limitati a elencare alcune risultanze delle intercettazioni, per giungere poi ad apodittiche conclusioni circa la posizione di organizzatore che sarebbe stata assunta in tali vicende da [OSCURATO:PERSONA] e la connessione di esse con l'attività del sodalizio mafioso e il suo finanziamento illecito, pur a fronte dell'esclusione dei presupposti di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. In tal modo - secondo quanto ancora illustrato dalle doglianze - non sono stati rappresentati, sulla base di pertinenti e dimostrati elementi, i requisiti della condotta richiesti per potere ritenere la partecipazione all'associazione mafiosa. 6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sei motivi. 6.1. Il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizi della motivazione, muove osservazioni critiche che seguono lo stesso percorso di quelle rappresentate nel primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e nel primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], censurando quanto osservato dai Giudici di appello circa la consorteria mafiosa messinese, sul rilievo che ci si è illogicamente discostati dal contenuto dell'imputazione mossa al capo 1), ponendo in dubbio la configurabilità di una mafia storica "delocalizzata" e, al contempo, negando l'autonomia del nuovo ente stanziato nel messinese, soltanto in ragione di collegamenti con il clan Santapaola-Ercolano desunti da elementi tutti riferibili unicamente ad alcuni soggetti per motivi di parentela e non in grado di manifestare sul territorio intimidazioni associative.Da ciò anche la difesa di [OSCURATO:PERSONA] inferisce la mancata osservanza dei criteri di verifica imposti ai fini dell'individuazione di un'associazione mafiosa. 6.2. Il secondo motivo denuncia anch'esso violazione di legge e vizi della motivazione, ma con riguardo all'accertamento della condotta partecipativa. Rileva che la sentenza impugnata ha asserito una serie di condotte neutre. Risultano tali anzitutto quelle relative alla distribuzione dei farmaci. Le risposte alle doglianze difensive sul tema si rivelano tutte inadeguate. Fra l'altro, non ci si è correttamente confrontati con tali doglianze, quando non si è compreso, quanto all'affare UNICO, che si era dedotto in ragione delle conversazioni intercettate che [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto soggetto "sacrificabile" rispetto ad altro personaggio. Si assiste a un vuoto motivazionale con riguardo al tema dell'assenza della prova che i proventi dell'attività della distribuzione dei farmaci fossero confluiti nella cassa dell'associazione, così non risultando l'acquisizione di vantaggi in favore della stessa. Tale attività è stata descritta dagli stessi Giudici di appello come connotata da forniture scevre da ogni forma di intimidazione. La trattazione congiunta nella sentenza delle posizioni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] ha finito per attribuire a entrambi vicende riguardanti in realtà solo uno di loro. Quanto all'asserito ruolo di custodi di armi, la Corte di appello, esaminando la vicenda relativa all'uccisione del cane, ha svolto argomentazioni, concentrate tuttavia sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che non hanno spiegato le ragioni per cui il fatto dovrebbe porsi in correlazione con il possesso di un'arma da fuoco, per poi giungere alla conclusione meramente congetturale secondo cui i [OSCURATO:PERSONA] sapessero che il cugino disponeva di armi e fossero disponibili a custodirle. La sentenza neppure ha dato conto dell'acquisizione del dispositivo dell'altra sentenza che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione della detenzione illegale di tale arma, imputazione priva, come pure dedotto e non considerato, della contestazione dell'avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa. Con riferimento alle altre vicende riguardanti la detenzione di armi, la Corte di appello, ancora una volta ha accomunando erroneamente le posizioni dei [OSCURATO:PERSONA] e ha formulato mere ipotesi su possibili rapporti estesi a un terzo soggetto, secondo un iter congetturale che non ha collocato i fatti in contesti mafiosi. Sicché anche in tal caso non è dato cogliere significatività sul piano dimostrativo. Le stesse conclusioni vanno rassegnate a proposito dell'episodio relativo all'incendio dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale i [OSCURATO:PERSONA] sarebbero intervenuti per favorire il medico Luppino. Ed infatti, la sentenza, convenendo sull'addebitabilità ad altri dell'incendio, ha poi apoditticamente affermato che le condotte dei [OSCURATO:PERSONA], pur in assenza di qualsiasi emergenza circa la riferibilità di esse agli interessi degli appartenenti al sodalizio mafioso, dovrebbero valere a provarne la partecipazione degli imputati.Ciò senza considerare che laddove si fosse voluto sfruttare la fama criminale dei parenti, al più ci si troverebbe dinanzi al mero uso del metodo mafioso, al di fuori degli scopi connessi all'attuazione del programma criminoso associativo. Quanto al tema della distribuzione dei farmaci, la sentenza ha richiamato incontri che i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto con esponenti della famiglia catanese, ignorando però ancora una volta le deduzioni svolte con i motivi di appello che avevano disconosciuto la riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] delle emergenze citate e il disinteresse ai fatti di cui trattasi evidenziato dalle interlocuzioni di quest'ultimo. Né la Corte di appello si è preoccupata di rispondere alle censure che avevano richiamato le considerazioni critiche mosse dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento della decisione di conferma del Tribunale della libertà avente ad oggetto l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'addebito del reato associativo fondato allora sugli stessi elementi considerati ora ai fini della condanna. 6.3. Il terzo motivo rileva violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., nonché vizi della motivazione, in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato al capo 1) quale concorso esterno nell'associazione mafiosa, a fronte della stessa situazione fattuale che ha portato la Corte di appello ad operare invece la predetta riqualificazione in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 6.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione in punto di riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., fondandosi esso su apodittiche affermazioni legate a fatti estranei al sodalizio, in assenza peraltro di qualsiasi elemento per ritenere la consapevolezza del ricorrente circa i presupposti della circostanza di cui trattasi. 6.5. Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, su rilievo che a tal riguardo non sono stati illustrati e apprezzati concreti elementi riferibili alla persona del ricorrente. 6.6. Il sesto motivo, lamentando violazione di legge, censura il calcolo della pena intervenuto a seguito dell'esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 416- bis, sesto comma, cod. pen., essendo stata determinata una pena per il reato di cui all'art. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen. superiore a quella fissata in primo grado, pervenendosi in tal modo a una non consentita reformatio in peius. 7. Un primo atto di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a cinque motivi. 7.1. Il primo motivo, lamentando violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis cod. pen., nonché vizi della motivazione, muove osservazioni critiche che seguono lo stesso percorso di quelle rappresentate nel primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], censurando quanto ritenuto dai Giudici di appello circa l'associazione messinese di cui al capo 1), per avere gli stessi escluso la natura "originale" di tale sodalizio, sulla base di equivoche e indimostrate asserzioni in ordine ai collegamenti con i Santapaola. La difesa rileva che, in ragione di tale non corretta impostazione e facendosi riferimento ad acquisizioni concernenti il carisma personale di singoli soggetti, si è elusa la questione del mancato riscontro della manifestazione effettiva del metodo mafioso da parte del sodalizio al quale riferire l'intraneità associativa. 7.2. Il secondo motivo denuncia gli stessi vizi indicati nel primo motivo, ma con riguardo all'individuazione della condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce che, asserendosi la sua introduzione nel settore della distribuzione dei farmaci grazie a [OSCURATO:PERSONA], non si è considerato che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] erano già attivi in tale settore e che i contratti loro affidati riguardavano farmacie che, tutte o quasi tutte, avevano partecipazioni azionarie nella SOFAD s.r.I., società, la quale negli anni 2010-2014 aveva attraversato una grave crisi, tanto da essere acquisita da FARMIVA per cui operava dal 2012 [OSCURATO:PERSONA]. Non è stato spiegato quale contributo i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero fornito al sodalizio alla stregua della ricostruzione desunta da conversazioni citate nella sentenza impugnata, tanto più che la stessa ha finito per escludere la prova di ricadute illecite dovute alla presenza dei [OSCURATO:PERSONA] nel settore della distribuzione dei farmaci. Alcune conversazioni valorizzate riguardavano un tentativo di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di operare con un proprio progetto nel settore tramite accordi con UNICO, ma non davano conto in maniera chiara ed univoca dell'intervento del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Specifici dialoghi, peraltro, rappresentavano piuttosto la "lontananza" di [OSCURATO:PERSONA] dai fatti associativi. Lo stesso risultava estraneo anche ai successivi progetti imprenditoriali portati avanti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non si è considerato che il progetto con UNICO non aveva poi alcun esito, sicché i [OSCURATO:PERSONA], rimasti non coinvolti nell'iniziativa, continuavano a svolgere, come prima, la loro attività nel settore. Inoltre, non è stato spiegato in che termini potessero rilevare ai fini delle accuse i rapporti personali del ricorrente con taluni soggetti catanesi. [OSCURATO:PERSONA], in realtà, non aveva mai incontrato [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA], in quanto non aveva seguito il secondo allorquando si era appartato con il primo, proprio perché disinteressato alle ragioni dell'incontro. La sentenza di appello, trattando gli altri elementi addotti a carico, ha ritenuto la detenzione illegale da parte di [OSCURATO:PERSONA] della pistola con cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ucciso un cane, nonostante la preclusione derivante dall'assoluzione definitiva di [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo fatto e svolgendo assertivi ragionamenti privi di qualsiasi riscontro riferibile a condotte in nome e per conto di un sodalizio, risultando accertato semplicemente che nella circostanza i [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto soccorso al cugino [OSCURATO:PERSONA], non sapendo fronteggiare l'animale.La conversazione intercettata il 22 giugno 2015, citata per ritenere la illegale detenzione di altre armi da parte dei [OSCURATO:PERSONA] da cui Antonio però era stato assolto, è stata letta in modo inadeguato, rimanendo non chiarite le modalità tramite cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe appreso della "prova delle armi" e la riferibilità di tale fatto alla condivisione di logiche mafiose e all'agire per altri. Nonostante la precedente emissione di decreto di archiviazione, i Giudici di appello hanno tratto elementi a carico dalla vicenda riguardante Luppino, omettendo di tenere conto che in tale vicenda non erano state spese posizioni . mafiose, che non vi era prova della capacità persuasiva nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], che l'agire intimidatorio del sodalizio nel territorio è stato qualificato come "sommerso" e che non tutte le condotte minatorie intervenute, secondo la stessa sentenza di appello, potevano essere riconducibili alla partecipazione associativa. Esaminandosi la partecipazione alla competizione elettorale da parte di [OSCURATO:PERSONA], non si è considerato che egli non era stato eletto, cosicché alcun contributo in ambito politico avrebbe potuto fornire in favore del sodalizio. La presentazione del ricorrente agli elettori come "[OSCURATO:PERSONA] detto [OSCURATO:PERSONA]" non poteva univocamente rappresentare riferimenti alla cosca mafiosa, poiché si indicava il cognome della madre del candidato, titolare di un'avviata attività commerciale e conseguentemente conosciuta dai potenziali elettori. Tutte le argomentazioni svolte dai Giudici di merito non consentivano quindi di cogliere i tratti distintivi della condotta partecipativa, emergendo solamente equivoci dati ricollegabili a sporadici rapporti e a contesti di natura familiare. 7.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, quarto comma., cod. pen., sul rilievo che a tal riguardo sono stati valorizzati incoerenti elementi attinenti alla disponibilità di armi riferibili solamente a singoli soggetti. 7.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione in punto di diniego della riqualificazione del fatto ex artt. 110 e 416-bis cod. pen. Rileva che non sono state considerate le osservazioni difensive svolte sul tema nei motivi di appello, le assoluzioni già intervenute e le ragioni che, in presenza di condizioni sostanzialmente sovrapponibili, hanno portato a riconoscere la predetta riqualificazione invece per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e ad applicargli così il regime sanzionatorio antecedente alla legge n. 69 del 2015. 7.5. Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione del trattamento sanzionatorio, rilevando che in proposito sono state formulate asserzioni basate su concetti generici e vaghi, sicché è mancata ogni spiegazione in ordine al corretto esercizio del potere discrezionale secondo i parametri da considerare.7.6. Le doglianze svolte nel quarto motivo vengono ancora sviluppate in altro atto di ricorso in data 5 marzo 2021 a firma dello stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 7.7. Tale difensore con motivi nuovi in data 20 settembre 2021 illustra nuovamente e ribadisce tutte le doglianze già formulate negli atti di ricorso. 8. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'Avv. G. Dominici è affidato a un solo motivo che denuncia violazioni legge e vizi della motivazione. 8.1 Premette che le conclusioni esposte nella sentenza impugnata hanno ritenuto la sussistenza dell'associazione mafiosa postulando collegamenti con altra associazione già operante con il metodo mafioso, senza però dare conto dell'imprescindibile riconoscimento all'esterno e nel territorio di riferimento della forza d'intimidazione e dei poteri di assoggettamento concretamente esercitati. Rileva nel prosieguo, quanto al tema della condotta partecipativa del ricorrente, che, escludendosi condotte dai tratti mafiosi nel settore dei farmaci in cui si sarebbe manifestato l'apporto associativo, si è giunti a configurare semmai la mera circostanza, in sé irrilevante, che i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto accesso all'attività imprenditoriale grazie alla loro potente e compromettente parentela. Rappresentazione, questa, estranea ai presupposti della condotta associativa. Né possono rilevare i riferimenti alle asserzioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità peraltro è stata sfavorevolmente considerata per altri fatti. Quanto all'episodio dell'uccisione del cane, la sentenza impugnata, senza precisare che anche [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per la detenzione dell'arma, è giunta a congetturali e come tali irrilevanti conclusioni secondo cui i [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero avuto problemi a detenere un'arma per conto del cugino. Relativamente all'utilizzo delle pistole con cui sarebbe stato esploso un colpo in campagna, avrebbe dovuto considerarsi che poteva trattarsi di quelle stesse armi regolarmente detenute della cui esistenza ha dato atto la sentenza. Anche in tal caso si è affermata una detenzione illecita esclusa dal giudicato. Con riguardo ai fatti in cui compariva come creditore Luppino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], si è ritenuto in modo manifestamente illogico che i [OSCURATO:PERSONA] in quanto imparentati con i [OSCURATO:PERSONA], a loro volta collegati con i catanesi del clan Santapaola, si sarebbero dovuti interessare alla vicenda per svolgere un ruolo di "mediazione criminale" e non invece solo per favorire Luppino, loro conoscente e cliente. Lo stesso approccio probabilistico è stato adottato, quando i Giudici di appello hanno affrontato il tema della non comparsa in tali fatti di altri soggetti. La precisazione "detto [OSCURATO:PERSONA], in occasione della presentazione della candidatura elettorale, oltre a riportare il cognome della madre del ricorrente, non poteva costituire l'ostentazione di rapporti mafiosi con i [OSCURATO:PERSONA], una volta sostenutasi la notorietà dell'impegnativa parentela nel territorio di riferimento.[OSCURATO:PERSONA] non è stato neppure nominato nella parte introduttiva della sentenza ove si è fatto cenno a pur sporadici episodi di violenza dei messinesi. Le considerazioni in diritto svolte dalla Corte per escludere la partecipazione all'associazione di altro imputato dovevano estendersi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, essendo risultati infondati, secondo la stessa sentenza, i fatti che avrebbero dovuto illustrare l'intraneità associativa del ricorrente (le prevaricazioni nell'attività di distribuzione dei farmaci e il ruolo di armiere dell'associazione), non poteva individuarsi la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA]. 8.2. Con motivi nuovi trasmessi in data 29 ottobre 2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce i rilievi mossi in punto di affermazione della responsabilità, rilevando che la ricostruzione della condotta associativa addebitata a [OSCURATO:PERSONA] si pone in contrasto con i principi enunciati in materia dalle Sezioni Unite della Cote di cassazione e da ultimo ancora ribaditi con la sentenza n. 36958 del 2021. In tali motivi, inoltre, si rileva l'illegalità della pena rideterminata in appello, sulla base stesse censure mosse nel sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 9. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. 9.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e 192 e 530 cod. proc pen. in punto di affermazione della responsabilità, nonché violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione fra l'accusa e il fatto ritenuto in appello. Deduce che la Corte di appello ha affrontato, con riferimento all'imputazione ascritta al capo 1), il tema della c.d. mafia delocalizzata senza chiarire se la mafia oggetto di contestazione dovesse ritenersi tale o un fenomeno autoctono, nel quale i catanesi "santapaoliani" erano comparsi come meri alleati dall'esterno ovvero come capi-organizzatori o promotori rispetto a semplici affiliati messinesi. Quanto affermato in proposito nella sentenza di appello, oltre a presentare il carattere della motivazione apparente e comunque manifestamente illogica, si è collocato totalmente al di fuori dell'imputazione formale, laddove essa attribuiva una piena potestà e autonomia alla compagine messinese, mentre i giudici di appello hanno spostato l'asse di riferimento mafioso a Catania, concentrando l'attenzione sulla notorietà del nome Santapaola e su alcuni rapporti familiari,in ragione di una indimostrata superiorità riferita al diverso organismo catanese, che avrebbe portato quest'ultimo a servirsi dei soggetti messinesi come affiliati. Tanto a fronte della mancata rilevazioni dei requisiti di mafiosità del gruppo messinese nei termini richiesti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], direttore commerciale di Farvima, rientrava nella categoria dei soggetti estranei al sodalizio, -cosicché avrebbe dovuto approfondirsi anzitutto il tema relativo alla sua conoscenza del fenomeno mafioso e del relativo operare.Egli era interessato al solo settore della distribuzione dei farmaci rispetto a quale, secondo quanto affermato nella sentenza, nessun reato era ravvisabile. Risultavano, quindi, irrilevanti le considerazioni secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sfruttato il nome del gruppo criminale per imporre l'acquisto dei farmaci. I rapporti prospettati avevano riguardato solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché tali rapporti non avrebbero potuto riferirsi all'intera organizzazione, in modo da configurare il reato di concorso esterno ritenuto dai giudici di appello. Peraltro, nel settore dei farmaci, l'unico al quale è stato ritenuto interssato [OSCURATO:PERSONA], il metodo mafioso non era percepibile in alcuna forma e veste. A fronte di tutto ciò, la motivazione di appello ha mancato di spiegare come [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto rappresentarsi il programma criminoso della famiglia Santapaola e avrebbe voluto realizzarlo, frequentando persone il cui agire non risultava specificatamente orientato verso l'attuazione del predetto programma. 9.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 597 cod. proc. pen., con riguardo alla rideterminazione della pena operata con la sentenza di'appello. Rileva che, a seguito delle statuizioni in appello in parziale riforma, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 416-bis, comma 1, nella formulazione precedente alla riforma del 2015, non avrebbe potuto condurre ad pena di anni otto di reclusione e perciò superiore al minimo edittale di anni sette di reclusione, violando ciò il divieto della reformatio in peius, una volta che il trattamento sanzionatorio il sede di affermazione della responsabilità in primo grado era stato fissato nel minimo edittale, senza impugnazione sul punto del pubblico ministero. Né, sotto tale profilo e quanto alla concessione delle attenuanti generiche, avrebbe potuto parificarsi la posizione di concorrente esterno attribuita a [OSCURATO:PERSONA] a quella degli altri imputati, ritenuti invece concorrenti interni, a fronte peraltro di un ruolo limitato assunto da [OSCURATO:PERSONA] in un breve arco di tempo. 10. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 10.1. Il primo motivo, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità in ordine al reato di turbativa d'asta contestato al capo 2), deduce che il ricorrente era stato interessato alla procedura amministrativa richiamata in tale capo, ai fini dell'espletamento di un incarico che, secondo quanto riconosciuto dagli stessi giudici di appello, non comportava l'obbligo di verificare la proprietà del bene, sicché la ritenuta omissione al riguardo non poteva realizzare il predetto reato. Tanto più in un contesto in cui vi era l'obbligo di allegare la concessione edilizia e una dichiarazione sostitutiva quale attestazione del titolo proprietario, di modo che la verifica demandata a [OSCURATO:PERSONA] risultava estranea a tale profilo. Essa invero sarebbe in seguito spettata al notaio in caso di stipula della vendita. [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dall'acquisizione delle schede predisposte e dalla corretta lettura delle dichiarazioni del teste Canale, in realtà doveva occuparsi del controllo di altri requisiti afferenti alla realizzazione dei singoli alloggi conformemente alle competenze tecniche che giustificavano il tipo di incarico. Il precedente rilascio della concessione edilizia, del resto, presupponeva l'esistenza della piena titolarità della proprietà dell'area dell'intervento edilizio. Le uniche indicazioni catastali da riportare nelle schede predisposte riguardavano i singoli appartamenti oggetto dell'offerta e non l'intero edificio, ma le relative particelle non potevano riportarsi nel corso delle verifiche in questione trattandosi di un immobile ancora in costruzione. Ogni riferimento alle particelle, invece dell'area ove insisteva l'edificio, non poteva comunque riguardare il titolo di proprietà, essendo il suo riscontro estraneo ai dati relativi alle visure catastali. Sulla base dell'esistenza di un mero rapporto di conoscenza con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] o di riconoscenza verso di essa, si è giunti all'errata conclusione che le risultanze delle intercettazioni potessero dimostrare l'esistenza di sollecitazioni pervenute a [OSCURATO:PERSONA] affinché non rilevasse che parte del terreno sul quale era stato realizzato il complesso edilizio non apparteneva per intero alla società offerente. Ciò senza tener conto che dalle conversazioni captate non emergevano interventi di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di chicchessia. Anzi i vari interessati manifestavano in più occasioni la loro difficoltà a relazionarsi con [OSCURATO:PERSONA]. Mai si menzionava la pregressa vicenda estorsiva riguardante il figlio di [OSCURATO:PERSONA]. Né si faceva riferimento a un intervento risolutivo proveniente dal medesimo [OSCURATO:PERSONA]. La pregressa conoscenza di [OSCURATO:PERSONA], d'altronde, giustificava in sé gli scoordinati accenni alla sua persona nelle conversazioni intercettate, che pertanto, avuto riguardo al nucleo centrale dell'accusa, perdevano di valenza. 10.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e omessa motivazione sempre in punto di affermazione della responsabilità, in forza di rilievi che deducono la mancanza nel caso di specie di una gara in senso tecnico giuridico. La difesa, richiamando al riguardo dichiarazioni dei testi Canale e [OSCURATO:PERSONA] e il contenuto dell'avviso pubblico del 15 marzo 2014, rileva che si trattava in realtà di una semplice attività ricognitiva tramite la quale ci si riservava di avviare una trattativa privata con gli offerenti degli alloggi ove dotati dei requisiti richiesti. Aggiunge che da ciò deriva l'assenza del presupposto indispensabile per la configurazione del reato di cui all'art. 353 cod. pen., costituito dell'innesco di una procedura competitiva fra operatori economici con il vincolo per la pubblica amministrazione di procedere ad una selezione e a una valutazione di merito.10.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione della pena. Rileva che la Corte distrettuale non ha fornito spiegazioni che possano rappresentare idonee valutazioni secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 10.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con motivi nuovi in seguito depositati, ribadisce e illustra ulteriormente le doglianze mosse nei primi due motivi del ricorso. 11. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi che lamentano vizi della motivazione e violazioni di legge in punto di affermazione della responsabilità in ordine al reato previsto dall'art. 346-bis cod. pen. 11.1. Il primo motivo deduce che i Giudici di merito, svolgendo inconferenti considerazioni in ordine a certi tratti distintivi dell'abrogato reato di millantato credito, hanno ritenuto erroneamente che la fattispecie prevista dall'art. 346-bis cod. pen. all'epoca dei fatti (2015) potesse riguardare il traffico di influenze finalizzate anche ad atti non contrari ai doveri di ufficio del pubblico ufficiale, così incorrendo in una non consentita applicazione retroattiva della portata estensiva della fattispecie solo in seguito introdotta con la legge 9 gennaio 2019, n. 3. 11.2. Il secondo motivo rileva che si è conferita valenza probatoria alla chiamata in correità formulata da [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo stata ritenuta la sua narrazione pienamente credibile e pur in assenza dei necessari riscontri esterni. 11.3. Il terzo motivo deduce che si è attribuita ad Adreani la qualifica di pubblico ufficiale, in assenza di ogni spiegazioni circa le funzioni da lui svolte. 12. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], del pari ritenuto responsabile del solo reato di cui all'art. 346-bis cod. peri. contestato al capo 2), è articolato in cinque motivi che lamentano vizi della motivazione e violazioni di legge. 12.1. Il primo motivo deduce anch'esso che i Giudici di merito, svolgendo improprie considerazioni su certi tratti distintivi del reato di millantato credito, hanno ritenuto erroneamente che la fattispecie prevista dall'art. 346-bis cod. pen. all'epoca dei fatti (2015) potesse riguardare il traffico di influenze finalizzate anche ad atti non contrari ai doveri di ufficio del pubblico ufficiale, così incorrendo in una non consentita applicazione retroattiva della portata estensiva della fattispecie solo in seguito introdotta con la legge 9 gennaio 2019, n. 3. 12.2. Il secondo motivo rileva che è stata conferita valenza probatoria alla chiamata in correità formulata da [OSCURATO:PERSONA], senza illustrare le ragioni dell'attendibilità delle dichiarazioni e omettendo ogni confronto con le precise deduzioni difensive che avevano smentito il nucleo essenziale di una narrazione contraddittoria e, comunque, rimasta priva dei necessari riscontri esterni.12.3. Il terzo motivo rileva l'incoerenza delle conclusioni secondo cui Chillè non avrebbe avuto interesse all'approvazione del progetto contro la ludopatia, aggiungendo che, in contrasto con i dati documentali, si è ritenuto che tale progetto fosse finanziato da Invitalia per la quale lavorava Andreani. 12.4. Il quarto motivo si duole della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen. all'epoca vigente, pur in assenza di elementi in grado di rappresentare l'effettività delle relazioni fra pubblico ufficiale e mediatore. 12.5. Il quinto motivo censura il diniego delle attenuanti generiche e il distacco della misura della pena dal minimo edittale, rilevando che ciò è avvenuto considerando un modesto precedente assai risalente e richiamando i medesimi elementi ostativi in relazione ad entrambe i temi in questione. 13. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. Deduce che tale diniego si è fondato sul richiamo di un risalente precedente penale per il reato omicidio colposo con evidenza in alcun modo significativo. Sono stati illogicamente svolti altri riferimenti in ordine alle gravità dei fatti, che parimenti in sé non possono giustificare l'esclusione di dette attenuanti. Né al riguardo si è considerato la tipologia del solo reato di cui all'art. 346-bis cod. pen. per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, con esclusione in appello dei presupposti previsti dall'art. 416-bis.1., primo comma, cod. pen. Da ciò è conseguita, quanto alle ragioni dell'esclusione delle attenuanti generiche, l'equiparazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] a quella di altri imputati, ritenuti invece autori di fatti ben più gravi. Né potevano trarsi elementi ostativi al beneficio prendendo in esame condotte contestate in altri processi. In tal modo, ignorandosi gli elementi favorevoli dedotti con i motivi di appello, non si è fornita un'idonea giustificazione motivazionale del diniego delle attenuanti generiche. 14. Con memoria pervenuta il 17 novembre 2021, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] svolgono deduzioni con le quali rilevano l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero avverso la pronunzia di assoluzione di tale imputato, per la genericità e il carattere meramente rivalutativo delle censure, a fronte di una motivazione che ha chiaramente e puntualmente rappresentato le ragioni per cui non può ritenersi provata la partecipazione associativa contestata al predetto. La difesa, oltre a ripercorrere i ragionamenti che hanno condotto alla pronuncia di assoluzione sostenendone la correttezza in fatto e in diritto, richiama i contenuti della sentenza della Corte di cassazione n. 16886/19, che, in sede cautelare, aveva annullato la decisione del Tribunale di Messina di conferma dell'ordinanza di applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, così come lo sono quelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in punto di affermazione della responsabilità con effetti estensivi quanto al conseguente annullamento in favore di [OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], possono essere accolti solo con riguardo al trattamento sanzionatorio. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infine, risultano per intero infondati. 2. L'addebito del reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. Quanto a tale addebito si impongono alcune preliminari osservazioni in ragione delle diffuse censure sviluppate in diversi ricorsi, sulla base di analoghi argomenti critici, in ordine al tema del carattere mafioso dell'associazione. Prendendo le mosse dall'esame dell'imputazione avente a oggetto la contestazione di cui trattasi (capo 1), va rilevato che seppure la descrizione della condotta di partecipazione menziona un'associazione di tipo mafioso promossa da [OSCURATO:PERSONA] e diretta da [OSCURATO:PERSONA], subito dopo essa chiarisce che si tratta di un'articolazione di [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo viene chiaramente in evidenza la struttura unitaria e gerarchico-piramidale di tale sodalizio. Le sue famiglie-articolazioni dislocate in un certo territorio fanno cioè parte della stessa organizzazione. Il suo metodo mafioso risulta già in concreto sperimentato e percepito nel territorio siciliano, secondo quanto incontrovertibilmente assodato. La stessa imputazione esplicita ancora chiaramente questa impostazione laddove fa riferimento al collegamento con il clan [OSCURATO:PERSONA]. Tale clan invero, viene in rilievo nella Sicilia orientale quale struttura portante di Cosa nostra e dunque rappresenta il punto di collegamento sul piano gerarchico della cellula-famiglia di cui sopra insediata a Messina. Tanto in un territorio in continuità con quello catanese, dal quale appunto promana l'egemonia mafiosa di riferimento secondo l'organizzazione gerarchico-piramidale propria di Cosa nostra e lo stesso alternasi al vertice del gruppo Santapaola-Ercolano, la cui manifestazione dell'avvalimento del metodo mafioso risulta pure incontroversa. Questa ricostruzione in fatto viene puntualmente recepita nella sentenza di appello, quando la stessa dà anzitutto conto delle precise acquisizioni, a partire dal 1988, che, come già spiegato nelle motivazioni di primo grado, avevano portato a rilevare costituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della famiglia di Messina a mezzo del proprio cognato [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla posizione associativa assunta nel prosieguo da quest'ultimo. Si tratta, come emerge dall'esposizione, di circostanziate e convergenti dichiarazioni di diversi affidabili collaboratori ben informati sul contesto associativo al quale fanno riferimento. Per le ragioni di cui sopra [OSCURATO:PERSONA], del resto, era stato definitivamente condannato per il reato di associazione mafiosa all'epoca commesso. Secondo quanto appreso in particolare dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], anch'egli affiliato al clan Santapaola, [OSCURATO:PERSONA] era affiancato da altri congiunti Santapaola. A partire dal 2000 facevano parte della stessa cellula messinese anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli di Francesco. Tale organismo continuava, dunque, a operare nel prosieguo quale referente dei Santapaola di Catania, per gli affari mafiosi da trattare nello specifico territorio di Messina. Secondo quanto aggiunto nella sentenza di appello, le motivazioni di primo grado illustravano altresì come le più recenti risultanze raccolte nel procedimento avessero confermato il perpetuarsi nel tempo del medesimo scenario associativo. Al riguardo, si rileva, fra l'altro, che era lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nei dialoghi intercettati, a rappresentare l'esistenza e l'operatività all'esterno della sua famiglia mafiosa, della quale spendeva il nome anche rispetto agli esponenti della 'ndrangheta" insediati oltre lo Stretto di Sicilia, nel territorio calabrese. La sentenza di secondo grado, in perfetta coerenza con quanto sopra, chiarisce altresì che si tratta di una realtà associativa alla quale non possono addirsi le questioni proposte dalla difesa in tema di manifestazione del metodo mafioso richiesta invece in presenza di fenomeni criminali originariamente sorti in territori estranei alle "mafie storiche" ovvero nel caso della "delocalizzazione" della 'ndrangheta in zone ben lontane da quella calabrese della "casa madre". A conferma di tale corretto percorso, la sentenza fa notare che la struttura verticistica di riferimento della famiglia di Messina, ossia quella dei [OSCURATO:PERSONA], aveva un centro operativo distante poche decine di chilometri, in modo da estrinsecare la sua forza di intimidazione direttamente anche nel messinese, non potendo di certo rilevare per tali fenomeni gli istituzionali confini provinciali. La Corte distrettuale così ribadisce che è il clan Santapaola-Ercolano, gerarchicamente egemone, ad utilizzare il gruppo messinese per perseguire in suoi fini mafiosi nel territorio assegnato alla competenza di quest'ultimo, senza che possa perciò neppure porsi la questione della necessità di altri riscontri circa l'effettività della manifestazione nell'area messinese dell'avvalersi del metodo. La stessa motivazione, tuttavia, non manca di rilevare che, in ragione di fatti concreti riferibili al periodo delle contestazioni e anch'essi emersi dalle conversazioni intercettate, era dato cogliere come segnatamente [OSCURATO:PERSONA], al vertice della clan di Cosa nostra, potesse avvalersi delle prerogative mafiose sul territorio, ad esempio con riguardo alle contromisure rispetto a furti incautamente posti in essere da ladri di strada, ai rapporti all'esterno aventi ad oggetto certe tangenti per lavori svolti, al regolamento di affari leciti riguardanti altri, alla possibilità di porre in essere attentati in caso di certi affronti. Tuttavia, l'uso della violenza costituiva una misura estrema, anche quando si rivolgeva a certi imprenditori che, con le loro iniziative, venivano a ledere interessi in attività economiche di [OSCURATO:PERSONA] o delle persone in favore delle quali egli interveniva, facendo valere il peso mafioso per influire sui preesistenti equilibri. Per altro verso, i Giudici distrettuali rilevano, in più momenti, che la riconducibilità all'unitarietà in seno a Cosa nostra della struttura messinese e di quella sopraordinata catanese avesse trovato chiara conferma nelle precise risultanze acquisite circa l'assolvimento dei doveri di periodica contribuzione da parte dei [OSCURATO:PERSONA] in favore del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Tanto in ossequio alla regola associativa dell'obbligo di assistenza dei detenuti e delle loro famiglie. Fatti, questi, in cui compariva ancora una volta [OSCURATO:PERSONA], che, secondo quanto rappresentato, rapportandosi nello stesso periodo con il padre, costituiva dunque il punto di riferimento, all'interno e all'esterno della famiglia di Messina. Sempre in linea con le precedenti considerazioni, fondate sul motivato 'apprezzamento di specifiche risultanze di volta in volta esaminate criticamente, nella sentenza si osserva ancora che non rilevava che la famiglia messinese non si impegnasse sistematicamente nel proprio territorio nei tipici reati "spia" del metodo mafioso (ci si riferisce con evidenza in primis al racket delle estorsioni), essendosi essa invece sapientemente orientata, ai fini dell'arricchimento, sul versante delle infiltrazioni nelle stesse attività economiche lecite, in cui faceva valere, quando poteva risultare necessario, il proprio peso mafioso, ma senza atti eclatanti all'esterno, in modo da potere coltivare al meglio i suoi interessi tramite iniziative tanto remunerative quanto sommerse, i cui proventi favorivano l'arricchimento dei sodali e perciò la stabilità e crescita del sodalizio mafioso. La sentenza anticipa che un discorso a parte meritava l'incursione nelle corse clandestine nei cavalli, cioè in un'attività in sé illecita, da cui, come in seguito rappresentato, derivava l'immediata percezione del manifestarsi del governo del territorio, potendo esso ben desumersi già dall'intero apparato organizzativo ed esecutivo di simili iniziative, nel centro abitato e attraverso l'occupazione e lo sbarramento con spiegamento di forze delle strade pubbliche. Fra le varie iniziative invece in sé lecite, si menziona quella nel settore della distribuzione dei farmaci, descrivendo una capacità d'infiltrazione e gestione che l'attraeva al programma contemplato dal comma terzo dell'art. 416-bis cod. pen. A tal riguardo si impongono alcune considerazioni a precisazione, concentrando l'attenzione su quanto la sentenza di appello illustra nel paragrafo intitolato "L'attività di distribuzione dei farmaci" e poi trattando la posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coinvolti in detta attività. Va premesso che la Corte di appello richiama ampiamente e mostra di condividere, in tutto il suo argomentare, le diffuse considerazioni sugli stessi temi svolti nelle motivazioni di primo grado e, dunque, il preciso esame critico del vasto e convergente compendio probatorio da esse di volta in volta esposto. In proposito assumono, anzitutto, rilievo le osservazioni tese a spiegare come fosse lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle conversazioni intercettate in data 8 giugno 2014, a svelare le iniziali modalità dell'infiltrazione in detto settore. Esse trovavano, quale antefatto, la protezione mafiosa garantita a [OSCURATO:PERSONA], come scaturita dai problemi da lui avuti con soggetti catanesi. [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della sua posizione di direttore commerciale della [OSCURATO:SOCIETA]. per la Sicilia, nell'ambito del rapporto così instaurato con [OSCURATO:PERSONA], ne favoriva le iniziative economiche nello predetto settore. [OSCURATO:PERSONA] a tal fine, sempre secondo quanto da lui illustrato, individuava come le persone più idonee a comparire, quali titolari dell'iniziativa, i propri cugini Antonio e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di appello ribadisce che, proprio per effetto dell'accordo così maturato, cioè fondato sui precedenti rapporti di protezione mafiosa garantiti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], si sviluppava l'iniziativa imprenditoriale dei [OSCURATO:PERSONA] nel settore e tramite essi dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Ciò viene ulteriormente ribadito considerando ragionevolmente a conferma che molteplici acquisizioni e le stesse risposte date dai [OSCURATO:PERSONA] nei rispettivi interrogatori non consentivano di spiegare altrimenti le ragioni per cui gli stessi, a fronte delle modeste esperienze, avessero potuto ad un tratto instaurare ed espandere un così proficuo rapporto di fiducia con un dirigente di un'azienda di rilevanza nazionale, quale era per l'appunto [OSCURATO:PERSONA]. In questo contesto di gestione dell'iniziativa economica si inseriva, secondo le ulteriori illustrazioni svolte dai giudici di merito, il progetto di ampliamento dell'attività attraverso l'apertura in Sicilia di un importante deposito di farmaci oggetto di tante conversazione sottoposte a intercettazione. Un progetto che, secondo quanto pianificato e le relative iniziative, avrebbe dovuto consentire uno stoccaggio dei farmaci per la distruzione verso un numero di farmacie stimato nell'ordine di diverse centinaia. Nei dialoghi a tal riguardo sottoposti a intercettazione comparivano, quali soggetti interessati, sia i [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], ma anche l'ala mafiosa catanese, in persona di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo quanto esplicitamente affermato da [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni captate, anche per tale ambizioso progetto [OSCURATO:PERSONA] doveva assumere per forza di cose un ruolo di garante, sì da operare egli come dominus occulto dell'intero affare.La sentenza descrive ancora che un simile scenario poteva essere percepito pure dal presidente dell'Ordine dei farmacisti di Messina e dall'amministratore delegato di Farvima nei momenti di contatto in cui si discuteva del progetto. In proposito si fa, fra l'altro, riferimento a quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] e riscontrato nei termini già rappresentati nelle motivazioni di primo grado, circa un incontro, con la partecipazione dello stesso collaboratore, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] (amministratore della Farmiva), dei [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], Maurizio e Benedetto, in occasione del quale [OSCURATO:PERSONA] veniva presentato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] come il socio di riferimento dei [OSCURATO:PERSONA] e come un imprenditore attivo in vari settori, oltre che "parente diretto di [OSCURATO:PERSONA], con interessi economici a Messina, Catania e in buona parte della Sicilia orientale". La Corte di appello, per altro verso, ribadisce, in alcuni punti e per il resto fa per intero sua, l'esposizione svolta nella sentenza di primo grado emessa in data 17 giugno 2019 (pagg.188 e ss.) che illustrava come gli interessi al settore dei farmaci fosse portato avanti dai messinesi ad unisono con l'intervento dei sodali catanesi, emergendo ciò da incontri in cui si alternavano le presenze dei [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di loro referenti imprenditoriali nel settore e di altri soggetti già individuati quali esponenti del clan Santapaola e/o imparentati con i Santapaola, fra cui [OSCURATO:PERSONA] (in rapporti commerciali con le imprese esercitate nel settore a nome dei fratelli Salvatore e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il punto di riferimento di tali incontri risultava essere prevalentemente proprio il bar gestito dai fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, vengono rappresentate precise circostanze a conferma dell'illiceità di tale articolato contesto relazionale, descrivendosi fra l'altro che prima di appartarsi gli interlocutori in più occasioni si separavano dal telefonino e in altre venivano fatti recapitare dei messaggi per iscritto a [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, ciò che la sentenza di appello viene puntualmente a rilevare, in forza di molteplici e convergenti risultanze e conformemente alla ricostruzione già ampiamente operata nelle motivazioni di primo grado, è che l'infiltrazione nell'affare dei farmaci dei [OSCURATO:PERSONA], tramite [OSCURATO:PERSONA], trovava origine nelle prerogative mafiose che permettevano l'aggancio di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, conscio della marcia in più consentita da tali prerogative, offriva la propria disponibilità a favorire l'ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nel settore. A tal fine era assegnato un ruolo stabile ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] quali soggetti che comparivano e agivano come titolari dell'attività. L'iniziativa veniva sperimentata con successo e perciò era indirizzata verso maggiori sviluppi. Per fare ciò si manifestavano ancora, ma in modo allusivo e in certe sedi, le capacità mafiose che vi stavano dietro. I sottesi interessi dell'intero sodalizio erano confermati dalle interlocuzioni dei medesimi soggetti, fra cui anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con gli esponenti catanesi della consorteria, in un contesto di comune dinamismo ai fini della gestione di affari associativi, cui accudiva sul versante messinese il capo clan [OSCURATO:PERSONA]. Tutte queste condizioni danno nel complesso contezza della fattiva esecuzione di un preciso programma di controllo dell'attività economica seguendo i parametri di infiltrazione descritti dal comma terzo dell'art. 416-bis cod. pen. Tanto a fronte di una capacità dell'avvalersi del metodo mafioso, che, come illustrato dall'intero percorso motivazionale, era ben nota ed era stata già dimostrata sul territorio negli anni dalla stessa articolazione di [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto vanno, dunque, lette e considerate del tutto logiche le affermazioni in sentenza, in ultimo contenute nel paragrafo di cui sopra ed enfatizzate dalla difesa, che considerano per nulla determinante, rispetto alla descritta configurazione dell'associazione mafiosa e del suo programmatico e fattivo interessamento anche al settore dei farmaci, la mera circostanza che non si avesse, in aggiunta, la sicura prova di certe alterazioni degli equilibri concorrenziali e di specifiche condotte intimidatorie in danno di singoli farmacisti. Le ragioni dell'esclusione in appello dell'aggravante di cui al sesto comma all'art. 416-bis cod. pen. non evidenzia alcuna contraddittorietà motivazione, considerando i previsti requisiti da essa richiesti con riguardo alle precise caratteristiche del reimpiego in altre attività economiche e alla sua ampiezza. Le censure mosse su tali temi nei ricorsi nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], configurando altre ricostruzioni in fatto e in diritto, o non si misurano con l'intera rappresentazione del coerente percorso di cui sopra o introducono riletture valutative di certe risultanze isolandole dalle altre, sì da non poter dimostrare i denunciati vizi di legittimità. 3. Di seguito si illustrano le ragioni delle decisioni in ordine a ciascun ricorso, secondo un ordine di trattazione che risponde a comodità espositive afferenti all'esame di diversi profili delle censure comuni a più atti di impugnazione. 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Tutte le doglianze mosse nel primo motivo e in parte ribadite nei motivi nuovi, in ordine alla configurazione dell'associazione mafiosa di cui il ricorrente è stato ritenuto partecipe, all'iter motivazionale al riguardo e alla corrispondenza del fatto ritenuto alla contestazione, risultano infondate in ragione di quanto appena sopra esposto sugli stessi temi in sede di considerazioni generali in ordine all'addebito di cui trattasi (capo 1) e ai suoi effettivi punti di riferimento. 4.2. Il secondo motivo rivolge le doglianze alla ricostruzione degli elementi fattuali da cui è stata desunta la condotta di partecipazione al sodalizio mafioso. Esse vengono ribadite ed ancora sviluppate nel corpo dei motivi nuovi.La difesa ripropone, in entrambe le sedi, rilievi in ordine alla lettura dei giudici di merito dell'intervento operato da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda relativa all'interruzione delle forniture da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Tali rilievi risultano ampiamente e precisamente esaminati nella sentenza di appello (da pag. 73 a pag. 76). Diversamente da quanto obiettato in questa sede, i Giudici di secondo grado danno conto dell'esame della ricostruzione difensiva, fondata fra l'altro sulle dichiarazioni acquisite da Alessi secondo cui costui, dopo una pacifica interlocuzione con il suo amico [OSCURATO:PERSONA], avrebbe deciso di riprendere liberamente quelle stesse forniture. Nella sentenza, a precisa confutazione di tale prospettazione, proprio mostrandosi di considerare anche le deduzioni agganciate alle dichiarazioni rese alla difesa da Alessi, si espone che non rimaneva smentito che costui, una volta contattato dal "presunto amico" [OSCURATO:PERSONA], si fosse ben guardato dal denunziare la selvaggia aggressione da parte di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo quanto mostrato dalle conversazioni intercettate, aveva dovuto subire per la legittima interruzione delle forniture a fronte dell'inadempimento dei pagamenti da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Invece, Alessi aveva immediatamente ripreso le forniture, senza che potesse risultare che le precedenti fossero state regolarmente pagate. Da ciò si desumeva ragionevolmente che [OSCURATO:PERSONA], in precedenza incaricato dal cugino [OSCURATO:PERSONA] e a prescindere dai modi in effetti esternati, si attivava, contattando Alessi, in modo che l'agire del cugino, già manifestato in termini di chiara sopraffazione mafiosa, trovasse ora immediata e puntuale soddisfazione. Ciò che i Giudici di secondo grado continuano a considerare al riguardo è altresì il significato di alcune frasi a un certo punto captate, da cui emergeva che [OSCURATO:PERSONA], per eseguire i suoi intendimenti mafiosi, programmava seduta stante di chiamare il cugino non già come la persona adatta a una composizione bonaria, ma come colui che avrebbe dovuto eseguire una ritorsione tipicamente mafiosa, poiché costituita dal "bruciare tutti i mezzi" di Alessi che aveva arrecato l'affronto e per questo doveva tornare sui suoi passi e porgere le proprie scuse. Secondo la sentenza di appello, questo preciso risvolto, dimostrava, come già illustrato nelle motivazioni di primo grado, che [OSCURATO:PERSONA] assumeva la posizione di persona a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] per quei compiti criminali. A fronte di tale chiare risposte e dell'articolato percorso che le sorregge, il ricorso svolge inconferenti rilievi che evocano le mere determinazioni assunte del pubblico ministero con riguardo all'esercizio dell'azione penale per lo specifico fatto sotto la configurazione della fattispecie del concorso nell'estorsione. Richiama ancora le dichiarazioni rese da Alessi, per riproporre una serie di letture su temi rimasti, esplicitamente o implicitamente, scrutinati alla stregua dell'intero percorso motivazionale. In opposizione ai ragionamenti incentrati sull'immediata ripresa delle forniture, assume la possibile esistenza di promesse di pagamenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] senza neppure specificare al riguardo le dichiarazioni di Alessi che dovrebbero invece accreditarle. In tal modo sovrappone altri apprezzamenti alla lettura dell'antefatto e della successiva sequenza temporale per intero rappresentata e apprezzata dalla Corte di appello. Svolge poi altre considerazioni solo rivalutative su altre frasi e altri temi già oggetto delle confutazioni di merito, in termini espliciti o impliciti, come quando nella sentenza si rileva che, a prescindere dalle modalità che determinavano il contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e il cugino [OSCURATO:PERSONA] monitorato dalle captazioni, rimaneva fermo il dato secondo cui che dalle frasi ascoltate risultava che il primo si poneva comunque senza condizioni a disposizione del secondo, al quale nella prima mattinata del giorno dopo assicurava la ripresa delle forniture. La vicenda in questione, nell'ambito della ricostruzione della condotta associativa, appare considerata, prima ancora che con riguardo ai suoi effetti, sotto il profilo dell'assunzione della piena disponibilità consapevolmente mostrata dal ricorrente nei riguardi di chi dirigeva il clan e aveva titolo per ordinare iniziative punitive tramite violenze e ritorsioni sui beni, così da favorire altro imprenditore che orbitava nello stesso contesto delle infiltrazioni associative. Si tratta di un comportamento indicativo dell'affectio societatis, proprio con riguardo all'esperimento dell'agire mafioso del capo clan, che risulta posto in rapporto già nella sentenza di primo grado con le altre risultanze in ordine al ruolo stabilmente assunto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle corse clandestine, la cui cura veniva ricondotta ai metodi e alle finalità associative. La sentenza di appello nell'apposito paragrafo intitolato "Le corse clandestine dei cavalli" (pagg. 39-42) ripercorre alcuni dei passaggi e delle precise risultanze a carico di [OSCURATO:PERSONA] come già posti a supporto dell'ampia ricostruzione di merito esposta in primo grado e per intero condivisa. La Corte di appello aggiunge, inoltre, che i precisi ragionamenti svolti in primo grado su tale tema non erano stati investiti da specifici rilievi nei due atti di appello proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nei quali, infatti, ci si era limitati a rilevare che le prove raccolte su tali fatti non fossero sufficienti. A fronte di ciò, i Giudici di secondo grado, dopo avere confutato alcuni rilievi circa il significato attribuito dalla difesa a una conversazione del 13 agosto 2014, ribadiscono ancora quanto motivatamente rappresentato nella sentenza di primo grado in ordine alla funzionalità dell'organizzazione delle competizioni clandestine agli interresi del gruppo mafioso facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], sia per ragioni economiche (premi e scommesse), sia per ribadire la supremazia della sua immagine sul territorio e consolidare i rapporti all'interno del gruppo.Si rileva altresì che l'attività, oltre a vedere interessati i soggetti che costituivano l'asse portante dell'associazione governata dai [OSCURATO:PERSONA], richiedeva l'esercizio di modalità esecutive consentite dalle sue stesse prerogative mafiose, essendo necessaria la mobilitazione di un certo numero di persone e di mezzi (ciò risultava emblematicamente dai servizi di osservazioni effettuati nella notte del 21 dicembre 2014) e la capacità di controllare il territorio, rendendo praticamente nulla la probabilità che taluno, di fronte del blocco della circolazione per un certo lasso di tempo, potesse chiamare le forze dell'ordine e, comunque, rivendicare il suo diritto di percorrere la strada pubblica interdetta. Si aggiunge, inoltre, a conferma di quanto sopra, che alcune conversazioni dimostravano che alle stesse corse veniva assegnato un significato di confronto sul piano del carisma criminale dei diversi gruppi operanti sul quel territorio. Le doglianze mosse in proposito nel ricorso e ancora nei motivi nuovi non smentiscono attraverso specifiche e dimostrate rappresentazioni del contenuto dell'appello, le obiezioni della Corte di secondo grado circa la genericità dei rilievi mossi in quella sede e continuano, per altro verso, a rappresentare censure indirizzate alle ulteriori spiegazioni intervenute, che finiscono però ugualmente per non confrontarsi con il preciso contenuto della motivazione, riducendosi ad opporre generiche obiezioni o a introdurre altre valutazioni, isolando singole condotte e certi risvolti dall'intero contesto probatorio in cui sono stati letti. Né, le affermazioni circa gli introiti illeciti consentiti da tale attività, si pongono in contrato con l'esclusione dell'aggravante di cui al sesto dell'art. 416-bis cod. pen., dovendosi considerare quanto già chiarito sui precisi presupposti di essa. In forza di quanto appena esposto non possono, quindi, cogliere nel segno i conseguenti rilievi che negano il ruolo assegnato al ricorrente nella consorteria mafiosa sul piano dinamico-funzionale rispetto ai fini associativi e, dunque, la correttezza dell'inquadramento della sua condotta di partecipazione al sodalizio secondo le stesse pronunce di legittimità che vengono via via citate dalla difesa. Ne discende l'infondatezza delle doglianze mosse con il secondo motivo del ricorso e di quelle ulteriormente dedotte sugli stessi temi tramite i motivi nuovi. 4.3. Le censure esposte nel secondo motivo e ancora sviluppate con i motivi nuovi, quanto all'affermazione della responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati ai capi 21), 22) e 23), tutti concernenti il coinvolgimento nelle corse clandestine dei cavalli, risultano per intero inammissibili. Infatti, va ribadito che al riguardo la difesa denuncia mancanze motivazionali rispetto a rilievi dedotti con gli atti di appello senza adeguatamente dare conto in che modo e in quale parte di tali atti essi, diversamente da quanto rilevato dai giudici di secondo grado, avrebbero assunto la specificità idoneità ad opporsi alle valutazioni dei fatti desunte dalle precise risultanze motivatamente apprezzate dalla sentenza di primo grado. Sicché ciò che può cogliersi è solo l'irrituale introduzione di (inediti) apprezzamenti meramente di merito, che peraltro intendono sovrapporre riletture solo parziali alle ulteriori spiegazioni motivatamente intervenute ancora nel paragrafo della sentenza di appello dedicato al tema delle corse clandestine. 4.4. Il quarto motivo, quanto al reato di cui all'art. 340 cod. pen. contestato al capo 24), rileva che la Corte di secondo grado ha omesso ogni appropriata confutazione dei rilievi in sede di appello secondo cui il mero ingombro alla circolazione non poteva fare ravvisare gli estremi di detto delitto. Sennonché, le prospettazioni su cui si fondano le censure, da un lato, non considerano che è la destinazione a servizio pubblico da parte dell'ente gestore della strada a venire in evidenza secondo i fatti rappresentati in sede di merito, dall'altro che la diversa e incompatibile destinazione della strada a pista per le corse costituisce in sé un'evidenza che dà prova dell'interruzione e comunque del concreto turbamento della regolarità delle destinazione viaria, una volta che viene descritta non già l'apposizione di certi ingombri, ma l'inibizione della circolazione pubblica e pertanto delle fruibilità per chiunque del servizio pubblico. Si tratta, dunque, di rilievi che non risultano idonei a porre in crisi la logicità e l'adeguatezza della struttura della motivazione adottata dai giudici di merito. 4.5. Il quinto motivo che si rivolge al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. con riguardo agli addebiti dei reati diversi da quello associativo, risulta inammissibile, poiché segue lo stesso percorso critico che si è censurato prendendo in considerazione le doglianze mosse con il terzo motivo. 4.6. Il sesto motivo, svolgendo censure in ordine al riconoscimento dell'aggravante prevista dal comma quarto dell'art. 416-bis cod., dà esso stesso conto della natura oggettiva di tale aggravante e dunque dei conseguenti effetti applicativi nei confronti di tutti i soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio mafioso che non ne abbiano ignorato senza colpa i relativi presupposti di fatto, in applicazione della previsione di cui all'art. 59, comma secondo, cod. pen. Le censure si riducono allora a opporsi agli apprezzamenti esposti nella motivazione della sentenza secondo cui il grado di coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel tessuto organizzativo del sodalizio come rimasto accertato e gli stessi suoi rapporti anche di natura familiare con gli altri che detenevano le armi per i fini associativi, conducevano ad escludere i tratti di detta ignoranza senza colpa. Gli ulteriori rilievi mossi nel motivo non colgono la particolarità degli apprezzamenti sulle specifiche e circoscritte relazioni associative e dunque sulle conoscenze diversamente associabili al concorrente esterno [OSCURATO:PERSONA], che hanno condotto a escludere solamente per tale imputato l'aggravante di cui trattasi. Pertanto, anche le doglianze mosse con il sesto motivo risultano infondate.4.7. Il settimo motivo pone rilievi inammissibili con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, poiché al motivato esercizio dei poteri discrezionali al riguardo che fa riferimento alle modalità dei fatti come descritti e agli ulteriori apprezzamenti negativi sulla personalità fondati sul tipo di precedente penale, si oppongono generiche asserzioni e mere rivalutazioni circa il ruolo associativo. 4.8. Vanno invece accolte le censure mosse in punto di determinazione della pena con l'ottavo e ultimo motivo, posto che, come correttamente rilevato dalla difesa, una volta fissata la pena base in primo grado per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., aggravato ai sensi del comma quarto, in anni dodici di reclusione, la determinazione di tale pena base in appello, a seguito dell'esclusione dell'ulteriore aggravante prevista dal comma sesto, non poteva attestarsi ad anni dodici e mesi quattro di reclusione. Infatti, si è così violato il divieto di reformatio in peius applicabile in tali condizioni quanto a calcolo dell'intera pena e dunque anche ai suoi passaggi intermedi, secondo quanto previsto dall'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. in presenza dell'impugnazione del solo imputato (in tal senso, fra le altre, Sez. 1, n. 37985 del 08/06/2021, Cavallo, Rv. 282145; Sez. 4, n. 34342 del 24/06/2021, Bovati, Rv. 281829; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 14353 del 14/12/2018, dep. 2019, Violini, Rv. 275095; Sez. 3, n. 20225 del 10/01/2017, Khelif, Rv. 269802). Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata sul punto senza rinvio, rideterminando la pena base di cui sopra in anni dodici e apportando su di essa i successivi calcoli (per i reati in continuazione secondo quanto già stabilito in sede di merito e poi per la riduzione di legge derivante dal rito abbreviato), così da giungere alla pena finale di anni otto, mesi due e giorni venti di reclusione. 5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Tutte le doglianze mosse nel primo motivo in ordine alla configurazione dell'associazione mafiosa di cui il ricorrente è stato ritenuto partecipe, all'iter motivazionale al riguardo seguito e alla corrispondenza del fatto ritenuto alla contestazione, risultano infondate risultano infondate in ragione di quanto in precedenza esposto sugli stessi temi in sede di considerazioni generali in ordine all'addebito di cui trattasi (capo 1) e ai suoi effettivi punti di riferimento fattuali. 5.2. Il secondo motivo rivolge le doglianze alla ricostruzione degli elementi da cui è stata desunta la condotta di partecipazione al sodalizio mafioso. L'infondatezza di una consistente parte di tali censure, concernenti il ruolo assegnato al ricorrente e da lui concretamente svolto nell'iniziativa relativa alla distribuzione dei farmaci, ben si coglie da quanto già esposto in sede di considerazioni generali con particolare riguardo a tale attività, laddove sono state illustrate le specifiche e ragionevoli rappresentazioni motivazionali che hanno portato a ricondurre la medesima iniziativa a quelle del sodalizio mafioso. Al riguardo, va aggiunto che con riferimento all'affare UNICO si prospettano, nel contesto delle censure mosse, mere valutazioni riferite solamente ad alcune conversazioni intercettate da cui dovrebbe desumersi la posizione di soggetto "sacrificabile" assunta da [OSCURATO:PERSONA], a fronte però delle ampie confutazioni al riguardo rappresentate nella sentenza impugnata (pagg. 52 e 53) con la cui interezza la difesa neppure mostra di rapportarsi nel ribadire gli stessi rilievi. Le questioni poste circa la destinazione dei proventi dell'attività nel settore dei farmaci non smentiscono la riferibilità dell'iniziativa al sodalizio mafioso, essendo rimasto rappresentato come l'espansione rientrasse nella sfera del programma associativo in modo da determinare un consolidamento di posizioni governate dal vertice del clan, che si giovavano fin dall'inizio delle prerogative di tipo mafioso e si rapportavano con l'ala catanese dell'organizzazione, fermo restando per altro verso che la stessa motivazione della sentenza ha illustrato come il vertice della cosca messinese avesse doveri di contribuzione economica nei confronti degli esponenti del clan catanese da assolvere periodicamente. I rilievi, facendo riferimento alla trattazione congiunta nella sentenza delle posizioni dei [OSCURATO:PERSONA], non danno contezza che da tanto sarebbe derivata un'erronea attribuzione delle condotte idonea a inficiare l'intera ricostruzione di merito con particolare riguardo alla posizione di partecipe attribuita ad Antonio. Invero, si fa menzione della non diretta riferibilità anche a costui delle emergenze relative a certe interlocuzioni e, però, non si coglie quanto per il resto ampiamente illustrato in ordine alla coltivazione da parte di entrambi i [OSCURATO:PERSONA] degli interessi sottostanti che ne rivelavano il comune ruolo, in coerenza con altri contenuti informativi nel senso della loro condizione di titolari e di gestori delle iniziative dietro le quali operava [OSCURATO:PERSONA] e dei relativi compiti svolti dai medesimi, così come rappresentati già dalle (riportate) conversazioni in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si riferiva ad entrambi (ferma restando la descrizione nell'intera sentenza della collocazione delle vicende nel programma associativo). Quanto ai fatti concernenti le armi le censure negano una posizione del ricorrente di custode delle stesse che la sentenza, tuttavia, non ha mostrato di considerare avendo fondato sulle altre condotte di cui sopra il convincimento circa il ruolo stabilmente assunto da [OSCURATO:PERSONA] nel dinamismo operativo del sodalizio. In tale ambito, come ben può desumersi dalla motivazione, alle ulteriori emergenze di cui trattasi viene assegnato un significato indicativo volto piuttosto a delineare, secondo pertinenti iter deduttivi, la conferma dell'affectio societatis. La difesa, riprendendo l'argomento critico relativo all'attribuzione ad Antonio di risultanze riguardanti Salvatore, non si misura, quanto alla vicenda rel •va all'uccisione del cane, con le rappresentazioni nella sentenza impugnata (pagg. 55 e 56) che, in piena coerenza con i precisi riferimenti ai contenuti delle conversazioni menzionate, chiamano ripetutamente in causa entrambi i [OSCURATO:PERSONA]. Le altre doglianze al riguardo vengono a opporsi, in termini rivalutativi, alle ragionate considerazioni di merito che giungono alla conclusione, non in conflitto con l'assoluzione intervenuta per le violazioni della disciplina sulle armi e con la stessa contestazione di esse, secondo cui era comunque rilevabile - in piena sintonia con i sottostanti rapporti di affidabilità associativa fra [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] - che questi ultimi non solo potevano rivolgersi al capo clan per risolvere persino il problema dell'uccisione del cane richiedente l'uso dell'arma, ma anche erano a conoscenza di una simile disponibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed erano infine ritenuti soggetti idonei a custodire le armi senza opporre alcun tipo di problema. Analogo approccio logico deduttivo è riscontrabile per l'altro episodio relativo alla prova delle armi, ancora una volta senza che ci si ponga in contrasto con le ragioni dell'assoluzione con le quali la sentenza anzi mostra di confrontarsi. Ciò che viene evidenziato al riguardo è, invero, la ricostruzione rimasta non smentita, con riguardo al significato dei dati fattuali desunti dalle fonti di prova, che vedeva i [OSCURATO:PERSONA] nelle condizioni di potere comunque relazionarsi con chi operava la prova di quel tipo di armamento e, per altro verso, Francesco e [OSCURATO:PERSONA], cioè gli esponenti di vertice della famiglia mafiosa, avere titolo per lamentarsi del comportamento tenuto dai medesimi [OSCURATO:PERSONA] nella circostanza, in ragione delle modalità con cui erano stati posti in essere i relativi movimenti. Anche in proposito, dunque, le doglianze non vanno oltre la deduzione di mere rivalutazioni in ordine a certi significati attribuiti in sentenza secondo gli appropriati ragionamenti di merito rappresentati dall'intero iter motivazionale. Tale inappropriato approccio si ripete a proposito delle vicende relative alle intimidazioni poste in essere in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], laddove si svolgono rilievi critici che non si misurano adeguatamente con la motivata impostazione e con le letture conclusive così come intervenute nella sentenza di appello (pagg. 60-61), secondo cui il fatto si prestava solamente a indicare un comportamento dei [OSCURATO:PERSONA] consono alla possibilità di assumere posizioni di mediazione criminale e per ciò solo coerente con quanto emerso ali unde sul loro coinvolgimento associativo. Anche a tale ragionevole lettura la difesa sovrappone meri apprezzamenti. Il motivo, quando poi richiama il contenuto della pronunzia di annullamento con rinvio in sede cautelare, viene semplicemente a riferirsi ai contenuti di rilievi di legittimità mossi alla motivazione adottata in quella sede dal Tribunale, così senza neppure illustrare l'esito invece del giudizio di rinvio, né poter spiegare come la motivazione esposta nella sentenza qui appellata, nel misurarsi con le critiche difensive in appello, non abbia invece rappresentato percorsi in grado di dare piena contezza della corretta verifica della condotta associativa in addebito. Alla stregua di tutto quanto sopra, le doglianze mosse nell'intero motivo non possono dimostrare i vizi motivazionali e le violazioni di legge che denunciano, citando via via gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia. 5.3. Il terzo motivo lamenta la mancata riqualificazione della condotta ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., evocando gli stessi infondati rilievi mossi nel precedente motivo e asserendo una sovrapponibilità della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che risulta chiaramente smentita della descrizione sia della ben diversa ampiezza, stabilità e natura del ruolo e delle relazioni dei [OSCURATO:PERSONA] ai fini degli scopi associativi, sia dell'affectio societatis agli stessi invece riferibile. Ne discende l'evidente infondatezza delle doglianze mosse con tale motivo. 5.4. Il quarto motivo, censurando il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., non considera che, a fronte di una aggravante di natura oggettiva, i ragionamenti che appropriatamente vengono in rilievo, sotto il profilo soggettivo per il partecipe, non attengono necessariamente alla consapevolezza della disponibilità delle armi, essendo già sufficiente la sola ignoranza per colpa, cioè una condizione smentita, oltre che dal genere di relazioni associative per intero ricostruite, dalla descrizione nella sentenza già del maneggiare delle armi davanti ai [OSCURATO:PERSONA] e della loro considerazione come soggetti che potevano comunque custodirle su incarico del capo del clan [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, dunque, di critiche che non possono porre in crisi la correttezza della rappresentazione motivazionale quanto ai presupposti di detta aggravante. 5.5. Il quinto motivo pone rilievi inammissibili con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, poiché al motivato esercizio dei poteri discrezionali al riguardo che fa riferimento alle modalità dei fatti come rimasti descritti nell'intera motivazione, si oppongono generiche asserzioni e meri argomenti rivalutativi. 5.6. Vanno invece accolte le censure mosse in punto di determinazione della pena con il sesto e ultimo motivo, posto che, come correttamente rilevato dalla difesa, una volta fissata la pena base in primo grado per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., aggravato ai sensi del comma quarto, in anni dodici di reclusione, la determinazione di tale pena in appello, a seguito dell'esclusione dell'ulteriore aggravante prevista dal comma sesto, non poteva attestarsi ad anni tredici di reclusione, così violando il divieto di reformatio in peius alla stregua delle ragioni già illustrate trattando l'ottavo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriva che la sentenza va annullata sul punto senza rinvio, rideterminando preliminarmente la pena in anni dodici di reclusione (il minimo edittale già stabilito in primo grado), per poi apportare la riduzione per il rito, in modo da giungere alla fissazione della pena finale di anni otto di reclusione.6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 6.1. Tutte le doglianze mosse nel primo motivo del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e riprese e sviluppate nel ricorso e nei motivi nuovi dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla configurazione dell'associazione mafiosa, all'iter motivazionale al riguardo seguito e alla corrispondenza del fatto ritenuto alla contestazione, risultano infondate, in ragione di quanto già esposto sugli stessi temi in sede di considerazioni generali circa l'addebito di cui trattasi (capo 1) e di quanto ancora illustrato trattando il secondo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.2. Il secondo motivo del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e altre parti del ricorso e dei motivi nuovi dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] rivolgono i rilievi alla ricostruzione da cui è stata desunta la condotta di partecipazione al sodalizio mafioso e alla sua rispondenza alle caratteristiche tipicamente richieste dall'art. 416-bis cod. pen. L'infondatezza di una consistente parte di tali censure, concernenti il ruolo assegnato al ricorrente e da lui concretamente svolto nell'iniziativa relativa alla distribuzione dei farmaci, si ricava da quanto già esposto in sede di considerazioni generali con particolare riguardo al settore di cui trattasi, ove si sono illustrate le specifiche e ragionevoli rappresentazioni motivazionali che hanno portato a ricondurre la medesima attività a quella del sodalizio mafioso. Sul tema vanno anche richiamate alcune delle confutazioni già esposte trattando le doglianze di cui al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], laddove si è ribadito come, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, l'inserimento e il ruolo assunto in tale settore, secondo la motivata rappresentazione di merito, dia in sé conto di una condotta idonea a configurare la partecipazione sotto il profilo dello stabile e fattivo inserimento nel tessuto organizzativo del sodalizio mafioso funzionale al raggiungimento dei suoi scopi. Al riguardo, va aggiunto che le ulteriori doglianze mosse nel ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento alla società UNICO, alle vicende della SOFAD e alle posizioni assunte da alcuni protagonisti dei fatti, introducono solo ricostruzioni e valutazioni di merito riferite a certi risvolti, che neppure si misurano con l'intera lettura nella sentenza impugnata del reale significato e della convergenza degli elementi tratti dalle diverse fonti circa le ragioni mafiose che determinavano sia l'inserimento dei [OSCURATO:PERSONA] nel settore dei farmaci su impulso e sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di capo clan, sia lo sviluppo e le effettive ricadute di tale inserimento, a prescindere dalla riuscita del progetto relativo al deposito. Diversamente da quanto ulteriormente obiettato nel ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la motivazione della sentenza, come già rilevato in sede di considerazioni generali, rappresenta la natura non personale, ma riferibile al circuito relazionale associativo, dei contatti con gli esponenti dell'ala catanese.Al riguardo, la difesa pone l'attenzione e svolge valutazioni in ordine alla circostanza secondo cui, in occasione di un incontro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero appartati, ma così, ancor una volta, ignora le più estese spiegazioni di merito, che considerano per intero episodio insieme agli altri che già in primo grado avevano portato a rilevare la comparsa di [OSCURATO:PERSONA] in quel più ampio contesto relazionale del tutto confacente al dinamico operare associativo. A confutazione delle censure mosse da entrambi i difensori con riguardo alle due vicende relative alle armi, vanno anzitutto richiamate le considerazioni svolte sul argomento trattando il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Tanto anzitutto con riferimento al reale significato assunto da tali vicende nell'intero iter che ha portato a individuare gli estremi della condotta associativa. A ciò va aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello non è pervenuta ad affermare che la pistola adoperata da [OSCURATO:PERSONA] per abbattere il cane fosse detenuta dai [OSCURATO:PERSONA], né ha dato prova di considerare tali fatti per riscontrare il concreto verificarsi di apporti associativi; sicché non è dato comprendere in che modo la motivazione si sarebbe posta in contrasto con le decisioni in precedenza assunte su tali fatti. Quanto alla conversazione intercettata il 22 giugno 2015, lo stesso ricorso nuovamente evoca l'omessa considerazione delle precedenti decisioni, ma con riguardo all'altro episodio relativo alle armi, a fronte di una ricostruzione di merito che anche in tal caso si confronta e dà conto delle compatibilità delle sue conclusioni rispetto a quelle in altra sede, secondo un percorso valutativo delle risultanze che ne illustra nitidamente l'attendibilità sia pure con riguardo alla mera comparsa nella "prova delle armi" dei [OSCURATO:PERSONA] e nei limiti della significatività che viene attribuita a tale solo tassello nell'intera piattaforma probatoria. Seguono poi sul tema assertive critiche contenute nel ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si concentrato sulla mera rivalutazioni di certe emergenze, senza confrontarsi con la completezza dei chiari contenuti informativi descritti, come nel caso in cui introducono inconferenti rilievi sulla qualità delle armi considerate. Lo stesso improprio approccio si coglie nelle censure relative alla vicenda che coinvolgeva Luppino, posto che, come già rilevato trattando il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha chiaramente spiegato le ragioni degli apprezzamenti delle precise risultanze che hanno condotto a rilevare semplicemente un intervento di "mediazione criminale", non per specifici fini associativi ma ugualmente consono a chi poteva sperimentare prerogative mafiose e perciò era chiamato in causa ai fini della risoluzione di un controversa fra privati da uno dei contenenti e poteva permettersi di minacciare rappresaglie all'altro, destando per ciò solo forti preoccupazioni in caso di possibili resistenze.Lo stesso difensore si sofferma poi sul tema della partecipazione alla competizione elettorale, rilevando che [OSCURATO:PERSONA] non è stato eletto e che dunque non è possibile individuare un concreto apporto associativo al riguardo. Ma ciò non smentisce la rilevanza dei ragionamenti di merito circa le aspettative dell'anziano boss [OSCURATO:PERSONA] in ordine a detta candidatura, che, secondo le risultanze delle intercettazioni precisamente rappresentate, avevano portato la cosca a sostenerla attivamente, procacciando i voti fra gli abitanti di un certo quartiere su cui ragionevolmente poteva esercitarsi l'influenza dei [OSCURATO:PERSONA]. E tanto nell'ambito di manifestazioni e di progettualità afferenti proprio a uno dei tratti distintivi dell'associazione mafiosa descritti dal comma terzo dell'art. 416- bis cod. pen. A quanto appena rilevato va, conseguentemente, ricollegato il significato attribuito dai giudici di merito all'esplicitazione, al momento della stessa candidatura, del nome [OSCURATO:PERSONA] e dunque delle relative qualità veicolative. Risvolto, quest'ultimo, invece isolatamente considerato dai rilievi difensivi, che intendono diversamente ricostruire, sulla base di assertivi ragionamenti, i retrostanti motivi di detta indicazione allo scopo di attrarre il consenso elettorale. Alla stregua di tutto quanto sopra, le doglianze mosse nei due atti di ricorso e nei motivi aggiunti in tema di verifica della condotta associativa non possono, dunque, dimostrare i vizi motivazionali e le violazioni di legge che denunciano, richiamando gli insegnamenti di legittimità ribaditi anche di recente in materia. 6.3. Il terzo motivo lamenta la mancata riqualificazione della condotta ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., evocando gli stessi infondati rilievi mossi nel precedente motivo e asserendo una sovrapponibilità alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che risulta chiaramente smentita dalla descrizione sia della ben diverse ampiezza, stabilità nel tempo e natura del ruolo e delle relazioni di [OSCURATO:PERSONA] ai fini associativi, sia dell'affectio societatis a quest'ultimo invece riferibile. Ne discende l'infondatezza di tutte le censure mosse sui temi di cui sopra. 6.4. Le doglianze esposte nel quarto motivo del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che sono le uniche ulteriormente sviluppate nei motivi nuovi depositati dallo stesso difensore, censurano il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 416- bis, comma quarto, cod. pen. Anch'esse non considerano che, a fronte di un'aggravante di natura oggettiva, i ragionamenti che appropriatamente vengono in rilievo, sotto il profilo soggettivo per il partecipe, non attengono necessariamente alla consapevolezza della disponibilità delle armi, essendo già sufficiente l'ignoranza per colpa, cioè una condizione smentita, oltre che dal genere di relazioni associative ricostruite, dalla descrizione in sentenza già del solo maneggiare delle armi davanti ai [OSCURATO:PERSONA] e della loro considerazione come soggetti che avrebbero potute custodirle su incarico del capo del clan [OSCURATO:PERSONA].Si tratta dunque di rilievi che non possono porre in crisi la correttezza della rappresentazione motivazionale quanto al riconoscimento di detta aggravante. 6.5. Il quinto motivo pone rilievi inammissibili con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, poiché al motivato esercizio dei poteri discrezionali al riguardo che fa riferimento alle modalità dei fatti come rimasti descritti nell'intera motivazione, si oppongono generiche asserzioni e meri argomenti rivalutativi. 6.6. Vanno invece accolte le censure mosse in punto di determinazione della pena con il sesto del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], non solo perché meglio precisate nei motivi aggiunti depositati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma anche in ragione dell'effetto estensivo della decisione assunta in accoglimento dell'ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che impone l'applicazione della medesima soluzione in diritto. Infatti, anche in questo caso, una volta fissata la pena base in primo grado per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., aggravato ai sensi del comma quarto, in anni dodici di reclusione, la determinazione di tale pena base in appello, a seguito dell'esclusione dell'ulteriore aggravante prevista dal comma sesto, non poteva poi attestarsi ad anni tredici di reclusione, in tal modo violando il divieto di reformatio in peius operante in ragione dell'impugnazione del solo imputato. Ne deriva che la sentenza va annullata sul punto senza rinvio, rideterminando preliminarmente la pena in anni dodici di reclusione (il minimo edittale già stabilito in primo grado), per poi apportare la riduzione per il rito, in modo da giungere alla fissazione della pena finale di anni otto di reclusione. 7. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 7.1. Le doglianze esposte nel primo motivo in ordine alla configurazione dell'associazione mafiosa di cui il ricorrente è stato ritenuto concorrente esterno, all'iter motivazionale al riguardo seguito e alla rispondenza del fatto ritenuto alla contestazione, risultano infondate in ragione di quanto già esposto sugli stessi temi in sede di considerazioni generali circa l'imputazione formulata al capo 1). Gli ulteriori rilievi, che si riferiscono alla posizione di concorrente esterno del ricorrente così come ricostruita nella sentenza impugnata, continuano a non misurarsi con l'inquadramento di merito dell'iniziativa nel settore dei farmaci, riguardanti il suo sorgere e sviluppo e il suo concreto manifestarsi in modo da attuare le finalità e le strategie mafiose e da fornire un contributo al sodalizio, consentendogli di espandere la propria gestione e il proprio controllo delle attività economiche e di trarre al contempo lauti proventi ai fini del finanziamento, attraverso l'arricchimento degli esponenti di vertice del clan. Né si considerano le precise risposte ancora intervenute nella motivazione di secondo grado (in particolare da pag. 62 a pag. 67), che danno conto della molteplici emergenze da cui è stata desunta la piena consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA], per i rapporti intessuti (e non soltanto con [OSCURATO:PERSONA]), di porre in essere un prezioso apporto integrante il concorso esterno nell'associazione, i cui sicuri tratti mafiosi perfettamente si palesavano dinanzi a [OSCURATO:PERSONA] in ragione del vasto circuito relazionale e delle chiare interlocuzioni che lo coinvolgevano. Ne discende l'infondatezza di tutte le doglianze dedotte con il primo motivo. 7.2. Il secondo motivo, nell'eccepire la violazione del divieto di reformatio in peius in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio in appello, evoca insussistenti obblighi riferiti ai criteri applicati in primo grado e però riguardanti una cornice edittale diversa e più rigorosa, ossia quella prevista dalla modifica di cui alla legge n. 69 del 2015 per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen., aggravato ai sensi del comma quarto del medesimo articolo. Invece, in appello si è proceduto a una pur consistente riduzione della pena in concreto, per effetto dell'applicazione del precedente regime sanzionatorio e ai sensi del comma 1 dell'art. 416-bis cod. pen., essendosi esclusa anche la suddetta aggravante. Di talché, il corretto esercizio della discrezionalità si è misurato autonomamente con altri punti di riferimento e di computo, anzitutto in rapporto al minimo edittale. Ne deriva che alcuna violazione del divieto di reformatio in peius può rilevarsi, considerando le statuizioni intervenute in primo grado sulla misura della pena. Per il resto, nel motivo si svolgono rilievi, quanto al diniego delle attenuanti generiche, che si rapportano a valutazioni concretamente operate per gli altri imputati ritenuti responsabili di altri reati, finendo per sostenere che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ottenere il beneficio in ragione di elementi in sé non conferenti, come la riqualificazione nel concorso esterno o la mera assenza di precedenti penali. Fermo restando che, nonostante le valutazioni negative sulle modalità della condotta come descritte dall'intera motivazione e assertivamente negate dalla difesa, è intervenuta in grado di appello un rilevante riduzione della pena in misura prossima al minimo edittale seguendo la diversa cornice applicabile. Dunque, anche le doglianze mosse con tale motivo risultano infondate. 8. Il ricorso del Procuratore generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] motivazione della sentenza impugnata dà atto, sia al momento delle considerazioni conclusive, sia ancora prima in sede di ricostruzione delle risultanze valorizzate in primo grado ai fini dell'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], come al tal riguardo avessero assunto primaria rilevanza le accuse del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], secondo cui detto imputato sarebbe stato il "braccio destro" del fratello [OSCURATO:PERSONA]. Ciò con riferimento, secondo quanto illustrato nella sentenza di primo grado, non già semplicemente ai rapporti familiari, ma al reticolo delle iniziative economiche diretto dal congiunto. All'interno di tale reticolo si individuavano precisi interessi del clan, coltivati in ambiti relazionali riferibili sì all'articolazione mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA], ma talvolta sovrapposti a quelli familiari. Vengono in proposito in rilievo le stesse particolarità dell'agire ordinariamente sommerso descritte e riconosciute nelle altre parti della sentenza di appello e da questa considerate ai fini delle accuse, a prescindere dai reimpieghi illeciti. Passaggi esplicativi, questi, sui quali ci si è già soffermati nel paragrafo della presente sentenza dedicato alle considerazioni sull'addebito del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. In tale sede si è, fra l'altro, rilevato come la Corte di appello a tal riguardo abbia puntualmente ricostruito i tratti nascosti delle iniziative attivate nel settore dei farmaci da [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione adottata dalla Corte di appello non mostra di prendere una posizione in ordine ai precisi rilievi mossi in sede di appello dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] circa l'attendibilità, sotto il profilo intrinseco, delle accuse di [OSCURATO:PERSONA], affermando piuttosto che esse non risultavano riscontrate e al contempo ipotizzando che si sarebbe trattato di riferimenti invece ai soli interessi familiari. Le spiegazioni così intervenute, tuttavia, come specificatamente dedotto nel ricorso del pubblico ministero e diversamente da quanto obiettato dalla difesa con la memoria depositata, si rivelano lacunose o assenti su aspetti connotati in proiezione da profili di decisività, una volta considerato il dovuto confronto con gli apprezzamenti di merito per come illustrati nella motivazione di primo grado. Ed invero, quanto alle iniziali considerazioni svolte nella sentenza qui impugnata in ordine alle vicende relative alla società Ekosan, deve convenirsi che i ragionamenti in primo grado non si erano concentrati solo sul profilo della intestazione fittizia, ma avevano mostrato di attribuire (pagg. 112 -115) specifica rilevanza anche a certi risvolti dell'esercizio dell'attività collegata al settore farmaceutico, con la comparsa, in iniziative e in incontri rilevati, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA], secondo relazioni e approcci che erano stati descritti come evocativi degli stessi profili operativi che attraevano all'epoca l'interessamento per quel settore al programma associativo. A fronte di ciò, dunque, l'apprezzamento dell'insufficienza degli elementi in ordine all'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] di un contributo associativo e comunque al consapevole espletamento dello stesso, non poteva limitarsi a rilevare la non indicatività degli incontri di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con certi soggetti individuati come esponenti dell'ala catanese del sodalizio, nonché della presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla cena - correlata al piano avente ad oggetto il deposito dei farmaci - cui aveva fatto riferimento [OSCURATO:PERSONA], affermando che nell'occasione [OSCURATO:PERSONA] era stato presentato a [OSCURATO:PERSONA] come il nipote di Santapaola. Per altro verso, le specifiche doglianze del ricorso colgono nel segno anche quando deducono come le rappresentazioni motivazionali della Corte di appello (in accoglimento dei motivi di impugnazione) abbiano omesso ogni confronto con • altri elementi relativi alla società M&I, anch'essi rimasti rappresentati nella sentenza di primo grado (pagg. 116 -118) come di specifico rilievo ai fini della lettura della condotta di [OSCURATO:PERSONA], in rapporto alla configurazione delle accuse di [OSCURATO:PERSONA] e secondo i contenuti al contempo citati, relativi al ruolo di Maurizio di referente-fiduciario del fratello [OSCURATO:PERSONA] in impieghi in diversi settori. Alla stregua delle considerazioni che precedono, gli apprezzamenti di merito per come illustrati in relazione alle altre risultanze ancora richiamate nel ricorso (quali quelle concernenti le condotte poste in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di Montero), non possono prestarsi in sé a dare conto della compiuta verifica delle accuse del collaboratore nei termini in cui la sentenza di appello ha mostrato di apprezzarle come bisognevoli di riscontri ai fini della prova della condotta, ossia dei tratti che avevano portato in primo grado a inquadrarla nella partecipazione associativa, sotto il profilo sia dell'affectio societatis, sia del ruolo e del contributo (con una decisione che comunque legittimamente poteva ritenersi in grado di superare quella in sede cautelare cui fa riferimento la difesa di [OSCURATO:PERSONA]). La pronunzia di assoluzione va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che, nella libera valutazione di merito degli stessi elementi e di ogni altro che le compete in sede di risposta ai motivi di appello nella loro interezza, dovrà tener conto, ai fini dell'esame di tali motivi avuto riguardo al tema della responsabilità, della necessità di un esaustivo confronto con la motivazione di primo grado nei termini sopra rappresentati e dunque conformemente ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 14880 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). 9. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 9.1. Il primo motivo contesta il percorso che ha portato ad affermare la responsabilità di tale imputato in ordine al reato di turbativa d'asta (capo 2), svolgendo rilievi che ripropongono la prospettazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA], alla stregua del tipo di verifica demandatagli nell'ambito della procedura di cui trattasi, non poteva e non doveva verificare l'irregolarità dell'offerta, relativa al pacifico impedimento costituito dalla realizzazione dello stabile di cui agli alloggi offerti su un'area riferibile in parte a un soggetto diverso dalla società offerente. A tali rilievi la sentenza ha fornito una ragionevole risposta senza mancare di considerare le censure mosse in sede di appello. Essa spiega che, secondo le dichiarazioni rese dal funzionario [OSCURATO:PERSONA], il compito assegnato a [OSCURATO:PERSONA] non si riduceva a una semplice constatazione in sede di accesso sui luoghi delle caratteristiche e dei requisiti dei singoli appartamenti, da riportare in una scheda tecnica secondo un modello predisposto. Tale verifica, infatti, atteneva pur • sempre ai basilari requisiti della regolarità di quel tipo di offerta. Sicché, se lo stabile e conseguentemente le sue unità insistevano su un'area appartenente ad altri, il dato non poteva esser sottaciuto all'esito dell'incarico svolto da [OSCURATO:PERSONA]. Sotto tale profilo non si trattava di svolgere una specifica istruzione, di iniziativa, esorbitante da un incarico riferito solo a constatazioni di tipo tecnico. Occorreva semplicemente operare un riscontro documentale sulla base degli atti che al tal fine risultavano acquisiti e all'esame di [OSCURATO:PERSONA]. Proprio per questo, i Giudici di appello hanno appropriatamente specificato che la visura catastale relativa all'intestazione della particella di cui trattasi e dunque riportante la difformità dell'intestazione secondo i precedenti atti, per come acquisita ai fini dell'esame, consentiva con evidenza di constatare la causa di esclusione che poteva e doveva essere rilevata da [OSCURATO:PERSONA] all'atto del resoconto dell'incarico. Le censure in questa sede, opponendosi a tale lettura, citano altri passi delle dichiarazioni della stessa Canale e dell'assessore [OSCURATO:PERSONA], che, riferendosi ad alcuni altri aspetti dell'attività, neppure smentiscono l'ambito della mera constatazione proprietaria descritto in sentenza, che costituiva, a prescindere dalle dichiarazioni di parte, un momento essenzialé ai fini della congruità di un controllo comunque funzionale a verificare l'intera validità dell'offerta. Le stesse considerazioni vanno svolte con riguardo ai rilievi che nuovamente si appuntano sulle modalità di formazione della scheda già predisposta e da compilare. Essa, del resto, prevedendo anche l'indicazione dei dati catastali, riguardava pur sempre appartamenti che facevano parte di un immobile avente una possibile collocazione catastale in una particella che in quel momento rimaneva solo quella dell'area in parte intestata catastalmente a soggetti diversi. Fatto sta che la relativa particella non veniva riportata neppure in alcuno dei riquadri, benché riferiti agli appartamenti che avrebbero dovuto solo successivamente essere singolarmente catastati. La circostanza che gli interessati avessero allegato la concessione edilizia, cioè un atto amministrativo comunque facente (come è noto) sempre salvi i diritti dei terzi, non escludeva il tipo di riscontro descritto dai giudici di merito, riguardante la proprietà altrui del bene e per ciò solo la mera constatazione di chiari elementi impeditivi certamente esistenti, a prescindere dalla mera regolarità formale del titolo edilizio e delle sue indicazioni. Che poi il notaio, in ragione delle verifiche demandategli, avrebbe negato la stipula dell'atto, costituisce una deduzione che non rileva minimamente sugli effetti della condotta di [OSCURATO:PERSONA] già intervenuta. Tanto più che la sentenza, facendo chiaro riferimento a precisi contenuti delle conversazioni intercettate, rappresenta l'ideazione di manovre che, secondo i programmi di chi stava dietro all'offerta, una volta superato positivamente Io scoglio delle verifiche alle quali doveva provvedere [OSCURATO:PERSONA], potevano risolvere, tramite altri possibili interventi compiacenti, le problematiche che rendevano la stessa offerta in origine viziata. La motivazione della sentenza (da pag. 34 a pag. 37), per altro verso, dà ampiamente conto di come [OSCURATO:PERSONA], nel non rilevare ciò che cadeva con evidenza sotto i suoi occhi, avesse tenuto una consapevole condotta volta ad agevolare la società ai fini dell'aggiudicazione. La Corte di appello ha fornito spiegazioni in proposito che se da un lato non chiamano in causa le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (invece considerate in primo grado), dall'altro si fondano esaustivamente sull'appropriata rappresentazione delle risultanze delle intercettazioni, anch'esse già ampiamente illustrate dal G.i.p. A smentita delle doglianze difensive dedotte in sede di appello, vengono, pertanto, nuovamente evidenziati i dialoghi che potevano pur sempre fare ritenere i [OSCURATO:PERSONA] quali plausibili titolari di un rapporto privilegiato con [OSCURATO:PERSONA]. Si apprezzano le interlocuzioni che davano prova di come "il problema della particella" fosse stato rilevato dai funzionari e di come costoro si fossero mostrati disponibili a favorire la società, risultando peraltro che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano al tal fine in continuo contatto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in modo da informarli sull'iter della pratica e di rassicurarli sul suo buon esito. Ci si sofferma sull'atteggiamento solo apparentemente di rigore ostentato in un certo momento da [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di manovre tuttavia riconosciute come di mero "depistaggio". Si rileva che da altre successive conversazioni si traeva l'informazione, proveniente dagli stessi soggetti interessati, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano già manifestato impegni per superare i problemi dell'offerta. Si ha così la ragionata rappresentazione motivazionale secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era chiamato a svolgere le descritte verifiche giacché comprendenti la rilevazione dell'impedimento relativo alla proprietà di cui si temevano gli effetti, ma anche conosceva tale impedimento e volutamente, come assicurato, non lo riferiva turbando, con violazione dei doveri e secondo il genere di condotte descritte dall'art. 353 cod. pen., l'andamento della gara e il suo stesso iter aggiudicativo. Le censure mosse in questa sede dalla difesa con riguardo a tali profili della motivazione risultano assertive e prive di un adeguato confronto con l'intero percorso ricostruttivo, soffermandosi solo sul significato di alcuni passaggi finali dei ragionamenti di merito, che intendono censurare tramite la reinterpretazione di singole risultanze isolate dall'intero contesto indicativo in cui risultano lette. Ne discende l'infondatezza di tutte le doglianze mosse con il primo motivo. 9.2. Il secondo motivo pone rilievi in ordine alle caratteristiche della gara che neppure risultano dedotti in sede di appello, ossia in quella di appropriata competenza, invocandosi invero valutazioni circa il significato da attribuire a certi elementi via via richiamati tramite allegazioni di tipo documentale e di alcuni contenuti dichiarativi. Tanto per introdurre in questa sede apprezzamenti che chiamano in causa peculiarità della procedura, le quali non smentiscono in ogni caso l'innescarsi di una forma di competizione fra gli operatori che rispondevano a un avviso pubblico. Da tale avviso, riportante non solo certi requisiti oggettivi pur sempre da verificare, ma anche criteri di preferenza, derivava la presentazione dell'offerta. La pubblica amministrazione, ai fini delle scelte da operare, secondo criteri di selezione e nei limiti dell'impegno prestabilito, predisponeva un iter cui rapportare le imparziali determinazioni, anche considerando l'esito delle verifiche - circa la possibilità, le caratteristiche e i dati sul valore della fornitura - alle quali rispondeva lo stesso intervento affidato a [OSCURATO:PERSONA]. Dopo, di conseguenza, si provvedeva a stilare una graduatoria ai fini della individuazione del possibile contraente della pubblica amministrazione. Si coglie così, a prescindere dal nomen iuris e dall'adozione di certe formalità, la chiara presenza di profili limitativi delle scelte dell'ente, a fronte dell'intervento di un iter e di offerte da selezionare aventi ben riconoscibili aspetti concorrenziali in funzione dell'accesso all'attribuzione della fornitura preceduto da una forma di graduatoria. Ne deriva la sicura individuazione di una gara avente i requisiti richiesti dall'art. 353 cod. pen. secondo i consolidati insegnamenti di legittimità in materia (Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, Rv. 266118; Sez. 6, n. 32237 del 13/03/2014, Rv. 260426; Sez. 6, n. 29581 del 24/05/2011, Rv. 250732). In forza di quanto sopra, il motivo risulta con evidenza privo dei requisiti di ammissibilità, sia perché sollecita solo in sede di legittimità nuove valutazioni, sia in quanto rappresentata questioni in diritto manifestamente infondate. 9.3. Il terzo motivo, rivolgendosi al diniego delle attenuanti generiche, evoca genericamente alcuni parametri, per opporsi ad apprezzamenti motivazionali che non si limitano ad affermare la non meritevolezza del beneficio, ma fanno poi riferimento all'insufficienza della mera condizione di incensuratezza e ad altre considerazioni ostative per tutti gli imputati riferite al contesto e alle modalità dei fatti e alle sottese relazioni, cioè a profili che pure si addicono alla ricostruzione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] rappresentata dall'intera motivazione della sentenza. Ne deriva che anche in tal caso le censure risultano persino inammissibili. 10. I ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] 10.1. I due atti di impugnazione, tramite il primo dei loro motivi, svolgono rilievi, quanto alla configurazione del reato di cui all'art. 346-bis cod. pen. del quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili (capo 3), che lamentano l'erronea lettura della fattispecie, nella formulazione (applicabile stante l'epoca dei fatti) precedente alla modifica introdotta con la legge 9 gennaio 2019, n. 3. Al riguardo, va rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità relativamente ai fatti per i quali andava applicato il testo di cui all'art. 346-bis 0.• C cod. pen. precedente a detta modifica, il reato di traffico di influenze illecite non è integrato per effetto della mera intermediazione posta in essere mediante lo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, occorrendo che la mediazione possa qualificarsi come "illecita", tale dovendosi ritenere l'intervento finalizzato alla commissione di un "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi per il privato committente (Sez. 6, n. 40518 del 08/07/2021, Alemanno, Rv. 282119). La motivazione della sentenza impugnata (pag. 30), dopo avere affermato che l'intermediazione da parte di Chillè riguardava l'ottenimento dal funzionario pubblico di un intervento ai fini del buon esito della richiesta di finanziamento, ha escluso la sussistenza della prova della contrarietà ai doveri di ufficio che il medesimo funzionario avrebbe dovuto compiere a seguito della condotta di cui sopra. In tal modo i Giudici di merito mostrano di accedere a una lettura della fattispecie che, ritenendo irrilevante la natura illecita dell'intervento del pubblico ufficiale, si pone in evidente contrasto con l'insegnamento sopra richiamato. Le successive considerazioni in sentenza, soffermandosi su una pronunzia di legittimità focalizzata sul diverso tema della differenza fra il millantato credito e il traffico di influenze, continuano ad affermare l'irrilevanza per quest'ultimo della contrarietà ai doveri di ufficio - e dunque dell'illiceità - dell'intervento che il pubblico ufficiale, secondo la intermediazione configurata, dovrebbe compiere. Pertanto, le critiche svolte con riguardo a tale approccio alla fattispecie, nel primo motivo di ciascuno dei ricorsi di cui trattasi, risultano fondate. Dal loro accoglimento discende l'assorbimento di tutti i rilievi mossi nei rimanenti motivi. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata, quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio, nel quale, in sede di riesame delle censure mosse con i motivi di appello riservato al merito, dovrà correttamente tenersi conto del principio di diritto sopra illustrato. 11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] stesso è stato ritenuto responsabile unicamente del reato di traffico di influenza di cui al capo 3) ascrittogli in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] verte solamente in punto di determinazione della pena. Tuttavia, l'accoglimento delle censure circa la configurazione del reato dedotte nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non riguardando motivi esclusivamente personali, deve giovare ex l'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. anche a [OSCURATO:PERSONA]. Sicché, pure per tale imputato la sentenza impugnata va annullata con rinvio in punto di affermazione della responsabilità, con conseguente assorbimento dell'esame dei motivi del ricorso in ordine alla pena.