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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 dicembre 2025

Cassazione n. 31998/2025

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tati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura allegata alla busta telematica e da reputarsi in calce al ricorso;con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-nei confronti diAzienda [OSCURATO:PERSONA] Lg_1 , in persona del DirettoreGenerale; rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e FernandoOscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/2025Miriano, in virtù di procura a margine del controricorso; condomiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 675/2023 della CORTE d’APPELLOdi SALERNO, pubblicata il 23 maggio 2023;udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 22 aprile 2021, n.679, condannò la ASL Lg_1 a pagare ad E.U. lasomma di euro 78.712,00 e a C.X. la somma di euro 20.000,00,oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno subìto in seguito alrapimento del loro figlio, Y.R. verificatosi nel reparto diOstetricia e Ginecologia dell’[OSCURATO:PERSONA] I di Luogo_2 indata Data_1 , poche ore dopo la nascita, sul presupposto chetale evento dannoso (nonché le conseguenze pregiudizievoli nonpatrimoniali determinate dalla sindrome depressiva che aveva colpitola sig.ra E.U. , accertate a mezzo CTU) fossero imputabiliall’inadempimento, da parte della struttura sanitaria, dell’obbligazionedi protezione e vigilanza derivante dal contratto di assistenzaospedaliera.2.

La Corte d’appello di Salerno, in accoglimento dell’impugnazioneproposta dall’[OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domandarisarcitoria, condannando gli appellati, originari attori, al pagamentodelle spese di entrambi i gradi.La Corte territoriale, per quanto ancora interessa, ha deciso sullabase dei seguenti rilievi:Oscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/2025I- in punto di fatto, avuto riguardo agli accertamenti operati nelprocedimento penale celebrato a carico dell’autrice delrapimento del neonato, nonché alle deduzioni non contestatedelle parti, dovevano ritenersi accertate le seguenticircostanze: a) che il Data_1 , E.U. ,ricoverata nell’[OSCURATO:PERSONA] I di Luogo_2 ,aveva dato alla luce il figlio Y.R , il quale le era stato affidatoin regime di rooming in; b) che, dopo poche ore dalla nascita,durante l’orario di apertura al pubblico, una donnasconosciuta, indossando un’uniforme da infermiera, eraentrata nel reparto di ginecologia e ostetricia ed avevaraggiunto la stanza di degenza della sig.ra E.U. ove sitrovava, per assisterla, anche la sorella di quest’ultima; c)che la sconosciuta, prelevandolo dalla culletta postaall’interno della stanza, aveva detto alla madre e alla zia cheil neonato doveva essere sottoposto a visita pediatrica e siera allontanata con il bambino tra le braccia, avvolto in unlenzuolo; d) infine, che, a seguito delle indaginiimmediatamente attivate, il neonato era stato rinvenuto dapersonale della polizia giudiziaria presso l’abitazione dellarapitrice, la quale, per la condotta appena riferita, era statasottoposta a procedimento penale ed era statasuccessivamente condannata con sentenza passata ingiudicato;II- tanto premesso in fatto, doveva escludersi, in diritto, sia lasussistenza del dedotto inadempimento della strutturaOscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/2025sanitaria dell’obbligazione di protezione, custodia, vigilanzae controllo assunta mediante il contratto di spedalità, sia, inogni caso, la sussistenza del nesso causale tra la violazionedi tale obbligo (quand’anche reputata sussistente) e l’eventodannoso; sotto il primo profilo, doveva tenersi conto chel’intensità dell’obbligazione di protezione e vigilanza,accessoria a quella principale di cura, in quanto funzionalead evitare il rischio che il degente possa causare danni opatirne, deve essere valutata in relazione alle circostanze delcaso concreto, sicché, nella fattispecie, essendo pacifico cheil bambino, immediatamente dopo la nascita, era statoaffidato in regime di rooming in direttamente alla madre,ricoverata nel reparto di ginecologia e ostetricia, dovevaescludersi la sussistenza di un particolare obbligo disorveglianza da parte della struttura, anche avuto riguardoalla circostanza che la madre del neonato, personatrentacinquenne perfettamente compos sui, poteva contarein quelle ore sull’assistenza del propria sorella, che si trovavacon lei nella stanza di degenza; pertanto, la strutturasanitaria era bensì tenuta ad una prestazione di cura eassistenza post partum della paziente e del neonato, ma nonanche ad una prestazione di custodia assimilabile a quellainvece esigibile nella diversa ipotesi in cui il bambino, senzal’assistenza di un genitore, fosse stato custodito nel “nido”dell’ospedale; d’altra parte, nella fattispecie, neppure potevaindividuarsi un contegno omissivo inadempiente nellaOscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/2025circostanza che la struttura ospedaliera, a mezzo del propriopersonale, non aveva proceduto all’identificazione dellepersone all’ingresso del nosocomio e al controllo dellacircolazione nei reparti, atteso che nessuna prescrizione intal senso è prevista per gli ospedali pubblici e aperti alpubblico, nei quali, salvo casi eccezionali, non integrantisinella fattispecie, durante l’orario di visita resta libero sial’accesso alla struttura sanitaria che ai suoi diversi reparti;III- quand’anche, poi, fosse stata riscontrabile una condottaomissiva inadempiente della struttura sanitaria, sarebbemancata la sussistenza del nesso causale tra tale condotta el’evento dannoso verificatosi, dovendo escludersi, inapplicazione del criterio di “regolarità causale”, che lasottrazione del neonato rientrasse nel novero delleconseguenze “normali” della violazione degli obblighicontrattuali accessori di sorveglianza dei pazienti, comunquefunzionali alla sfera assistenziale e di cura degli stessi.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte salernitanaricorrono C.X. e E.U. , in proprio e nella qualitàdi genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, [...Y.R. sulla base di due motivi.Risponde con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di Lg_1 .La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Oscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/2025Non sono state depositate memorie dalle parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., art.1175 c.c., art. 1375 c.c. e dell’art. 7 legge 8 marzo 2017 n. 24 in virtùdel contratto di spedalità sorto tra le parti del processo».I ricorrenti rammentano che, secondo la giurisprudenza dilegittimità, dal contratto atipico di spedalità derivano obbligazioniulteriori, oltre quella principale di cura e assistenza sanitaria, tra lequali l’obbligazione di custodia del ricoverato, avuto riguardo all’età,invalidità o malattia dello stesso.In relazione alla specifica fattispecie, sostengono, in particolare,richiamando uno specifico precedente di questa Corte (Cass. n. 6707del 1987) che nel contenuto dell’obbligazione della struttura sanitariarientrasse specificamente la protezione del neonato e che laresponsabilità dell’ente per l’inadempimento di questa obbligazionenon sarebbe eliminata dalla mancanza di regolamentazione interna diquell’attività dovuta né, più particolarmente, dalla mancanza dispecifiche disposizioni che imponessero la vigilanza all’interno delreparto.Soggiungono che l’azienda sanitaria avrebbe violato anchel’affidamento della paziente ricoverata, la quale non potevaimmaginare che all’interno del reparto circolasse «un’infermiera nondipendente della struttura di ricovero», la quale prelevasse il neonato«con le abituali prassi dell’Ospedale senza che medici, infermieri,Oscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/2025operatori di sicurezza ed ulteriori dipendenti del reparto» siaccorgessero «di non averla mai vista e conosciuta come loro collega».Con specifico riferimento alla ritenuta insussistenza del nessocausale tra l’ (asserita) condotta inadempiente della struttura sanitariae il danno subìto dai genitori del neonato, i ricorrenti invocano infine ilriconoscimento della posizione di garanzia dell’ente e sostengono che«la condotta attiva di controllo e di vigilanza nei rapporti e nell’accessoe nell’uscita dalle zone riservate al personale, che nel caso di specie èassolutamente mancata, avrebbe impedito l’evento rapimento».1.1.

Il motivo è infondato.1.1.a.

Questa Corte ha reiteratamente affermato, sin da epocaormai risalente, che dal contratto stipulato tra il paziente e la strutturasanitaria che ne accetta il ricovero derivano naturalmente, a caricodella seconda, ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., oltre all’obbligazioneprincipale di apprestare al primo le cure richieste dalla sua condizione(che la struttura adempie mediante il personale sanitario,rispondendone ex art. 1228 cod. civ.) – e oltre alle obbligazioniaccessorie di carattere lato sensu organizzativo-alberghiero (che lastruttura adempie direttamente, rispondendone ex art.1218 cod. civ.)–, anche la specifica obbligazione di assicurare la protezione, mediantesorveglianza, delle persone di menomata o mancante autotutela, perle quali detta protezione costituisce parte essenziale della cura (Cass.n.6707 del 1987; Cass. n. 11038 del 1997; Cass. 12995 del 2005;Cass. n.22818 del 2010; Cass. 10832 del 2014; Cass. n.22331 del2014; Cass. n. 25288 del 2020; Cass. n. 13037 del 2023).Oscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/2025Peraltro, l’estensione e il contenuto della prestazione che formaoggetto di questa specifica obbligazione non sono sempre gli stessi mavariano in relazione alle circostanze del caso concreto, avuto riguardoallo specifico interesse creditorio cui essa è funzionalmente correlata(arg. ex art.1174 cod. civ.).L’obbligazione in parola trova infatti il suo fine (di protezione)nell’esigenza di prevenire il rischio che il paziente possa causare dannia terzi o subirne; di conseguenza la prestazione (di sorveglianza) nonè predeterminata in astratto nella sua intensità e nella sua estensionema deve essere espletata, in esecuzione di ogni singolo contratto diricovero, in modo adeguato e coerente rispetto alle specifichecondizioni psico-fisiche del paziente (cfr., in particolare, Cass. nn.25288 del 2020 e 13037 del 2023, citt.) e alla condizione oggettiva incui egli si trovi nell’ambito della struttura sanitaria.L’obbligazione di vigilanza, dunque, è tanto più stringente, quantomaggiore è il rischio che il degente possa causare danni o patirne.In funzione della valutazione di questo rischio, rileva l’età,l’incapacità di intendere e di volere e la malattia fisica o psichica delpaziente.Tuttavia, ognuna di queste condizioni costituisce solo un indice divalutazione del rischio che il degente causi o subisca danni, manessuna di esse integra una condizione necessaria in funzione dellainsorgenza e dell’estensione dell’obbligo di sorveglianza, atteso che laprima si determina ipso facto dall’accettazione del paziente (cfr. Cass.Cass. n.22331 del 2014, cit.), mentre la seconda va apprezzata inrelazione ad ogni singolo caso concreto, sicché essa può assumere laOscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/2025massima intensità (richiedendo una sorveglianza costante per evitareche il paziente faccia del male a sé stesso o ad altri) anche quando sitratti di persona perfettamente capace di intendere e di volere (ad es.,perché, rispettivamente, non autosufficiente per malattia fisica opericoloso per malattia mentale: cfr., al riguardo, ex professo, Cass.n.22331 del 2014, cit.).1.1.b.

Avuto riguardo alla regula iuris che impone di valutarel’estensione e il contenuto dell’obbligazione di vigilanza gravante sullastruttura sanitaria in relazione alle circostanze del caso concreto,affinché essa sia assolta in modo adeguato e coerente rispetto allecondizioni subiettive e oggettive del paziente e in funzione dellaprevenzione del rischio che egli possa causare danni a terzi o subirne,non è censurabile la prima ratio decidendi della statuizione impugnatala quale, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, nell’escluderel’inadempimento dell’ente ospedaliero, non ha erroneamentedisapplicato il principio di diritto affermato dal precedente di questaCorte n. 6707 del 1987, ma ha motivatamente tenuto conto dellapeculiarità della fattispecie considerata da quella pronuncia, soloapparentemente sovrapponibile a quella oggetto dell’attuale esame.Nel richiamato precedente, infatti, il giudizio di responsabilità dellastruttura sanitaria, per i danni derivati dal rapimento di un neonato inessa ricoverato, trovava trovato fondamento nell’accertamentodell’omessa vigilanza del “nido” in cui egli era custodito senzal’assistenza di un genitore né di altri soggetti diversi dal personaledell’ospedale: in quel caso, le circostanze subiettive ed oggettive delpaziente (neonato affidato unicamente all’assistenza dei sanitari dellaOscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/2025struttura) imponevano di attribuire la massima intensità all’obbligo divigilanza che, ovviamente, ove doverosamente esercitata in modocostante, avrebbe consentito di impedire, secondo un giudizio diprobabilità, l’evento dannoso invece verificatosi; in particolare ilgiudice del merito aveva accertato che il bambino, dopo la nascita, nonera stato posto nella stessa stanza della madre, bensì nel cosiddetto“nido”, un ambiente cioè riservato ai neonati, e che la porta di accessoa questo ambiente era priva di serratura e di facile rotazione, dalpersonale, non dall’interno, bensì dall’esterno, attraverso la vetrata diosservazione; inoltre la porta del “nido” non rimaneva chiusa — proprioperché priva di serratura — anche nelle ore di apertura dell’ospedaleall’accesso del pubblico per la visita ai ricoverati da parte di parenti eamici.Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, invece, il neonatoera stato affidato all’assistenza della madre, persona di giovane etàperfettamente compos sui, la quale era sua volta assistita dalla propriasorella, sicché non poteva esigersi dalla struttura sanitaria, in relazionealle circostanze del caso concreto, l’espletamento di un servizio disorveglianza continua nei confronti del minore.1.1.c.

La surricordata regula iuris che individua il finedell’obbligazione di sorveglianza nell’esigenza di prevenire la possibilitàche il paziente possa causare danni a terzi o subirne, rendeincensurabile anche la seconda ratio decidendi posta a fondamentodella statuizione impugnata, con la quale è stata esclusa la sussistenzadel nesso causale tra l’eventuale omissione dell’azienda sanitaria el’evento di danno.Oscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/2025Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, i quali hannoaddirittura ipotizzato a carico della struttura ospedaliera la violazionedi un obbligo giuridico di garanzia, va ribadito che l’obbligazione disorveglianza e protezione del paziente è funzionale a prevenire ilprevedibile pericolo che egli, per le condizioni di età, di incapacità o diinfermità fisica o mentale in cui si trova, possa fare del male a sé stessoo ad altre persone, oppure possa cagionare danni a cose; vengonoquindi in considerazione tutti i rischi potenzialmente incombenti suldegente, a condizione che rientrino nello spettro della prevedibilità (cfr.ancora Cass. n.22331 del 2014, cit.).Non è dunque censurabile in iure, salva l’insindacabilità delmotivato accertamento de facto, il giudizio della Corte di merito, laquale, in coerente applicazione delle regole di struttura del nessocausale fondate su principio della causalità adeguata, ha escluso dalnovero delle conseguenze normali (nonché prevedibili: arg. ex art.1225 cod. civ.) dell’eventuale inadempimento dell’obbligo disorveglianza il rapimento del degente neonato affidato all’assistenzadella genitrice in regime di rooming in (oltre che di altro parente),trattandosi, non della realizzazione di un rischio specifico creato daquell’eventuale inadempimento, ma di un evento dannoso ascrivibileinteramente alla condotta del terzo autore del rapimento, qualecondotta illecita (dolosa) sopravvenuta, idonea ad interrompere larelazione causale tra l’inadempimento e l’evento e a porsi come causaesclusiva di questo.Il primo motivo di ricorso va pertanto rigettato.Oscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/20252.

Con il secondo motivo viene denunciato, ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ., «omesso esame del fatto storico decisivo e deglielementi istruttori essenziali per l’accertamento dell’omissione divigilanza e di controllo nell’Ospedale».I ricorrenti si dolgono che il giudice d’appello non abbia tenutoconto del fatto, asseritamente decisivo, che la rapitrice del neonato,infermiera presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Lg_3 era entrata nelreparto, non come visitatrice, bensì come «apparente infermiera dellamedesima struttura Nocerina», nonché del fatto che ella si eraintrodotta in ospedale e aveva circolato per circa un’ora nei reparti,«fuori dall’orario di visita».2.1.

Questo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.2.1.a.

È infondato nella parte in cui deduce che la Corte d’appellonon abbia tenuto conto della circostanza che la rapitrice del neonato siera introdotta nella struttura e nel reparto, non come mera visitatricema come «apparente infermiera della medesima struttura»; la Corteterritoriale, ben al contrario, ha infatti dato specificamente atto dellacircostanza che la rapitrice era entrata nell’ospedale «indossandoun’uniforme da infermiera» (pag. 4 della sentenza impugnata), ma atale circostanza non ha attribuito rilievo decisivo, reputando invecerilevante – come detto –, in funzione dell’esclusione della dedottaresponsabilità dell’ente ospedaliero, la circostanza che il bambino fossestato affidato alla madre e che, in ragione di ciò, dovesse considerarsimedesimo.Oscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/20252.1.b.

Il motivo è invece inammissibile nella parte in cui sostieneche il giudice d’appello non abbia considerato la circostanza che larapitrice si era introdotta in ospedale e aveva circolato per circa un’oranei reparti, «fuori dall’orario di visita».Va infatti evidenziato che la Corte territoriale ha reputato accertatala contraria circostanza che la rapitrice era entrata nella struttura e nelreparto «durante l’orario di apertura al pubblico» (pag. 4 della sentenzaimpugnata) e a tale accertata circostanza ha motivatamente attribuitospecifico rilievo in funzione del giudizio di irresponsabilità dellastruttura sanitaria, sul presupposto che non fosse esigibile da essa unacontrollo della circolazione nei reparti, atteso che negli ospedali pubblicie aperti al pubblico, di norma, durante l’orario di visita, resta libero sial’accesso all’ospedale che ai suoi diversi reparti.Tenuto conto del tenore della statuizione impugnata, la doglianzain esame, lungi dal censurare l’omessa considerazione di un fattodiscusso e decisivo, si traduce in una critica al motivato accertamentodi merito compiuto dal giudice d’appello, giustapponendo a quellaoperata dalla Corte territoriale una diversa e alternativa ricostruzionedei fatti, non consentita in sede di legittimità.3.

In definitiva, il ricorso va rigettato, per essere infondato il primomotivo e in parte inammissibile in parte infondato il secondo.4.

L’esito alterno dei gradi di merito giustifica l’integralecompensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità.Oscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/20255.

In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essereomesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti in essoriportati (art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio dilegittimità.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento inqualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altridati identificativi dei ricorrenti ivi riportati.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 4 novembre 2025.Il PresidenteEnzo Vincenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura allegata alla busta telematica e da reputarsi in calce al ricorso;con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-nei confronti diAzienda [OSCURATO:PERSONA] Lg_1 , in persona del DirettoreGenerale; rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e FernandoOscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/2025Miriano, in virtù di procura a margine del controricorso; condomiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 675/2023 della CORTE d’APPELLOdi SALERNO, pubblicata il 23 maggio 2023;udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 22 aprile 2021, n.679, condannò la ASL Lg_1 a pagare ad E.U. lasomma di euro 78.712,00 e a C.X. la somma di euro 20.000,00,oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno subìto in seguito alrapimento del loro figlio, Y.R. verificatosi nel reparto diOstetricia e Ginecologia dell’[OSCURATO:PERSONA] I di Luogo_2 indata Data_1 , poche ore dopo la nascita, sul presupposto chetale evento dannoso (nonché le conseguenze pregiudizievoli nonpatrimoniali determinate dalla sindrome depressiva che aveva colpitola sig.ra E.U. , accertate a mezzo CTU) fossero imputabiliall’inadempimento, da parte della struttura sanitaria, dell’obbligazionedi protezione e vigilanza derivante dal contratto di assistenzaospedaliera.2. La Corte d’appello di Salerno, in accoglimento dell’impugnazioneproposta dall’[OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domandarisarcitoria, condannando gli appellati, originari attori, al pagamentodelle spese di entrambi i gradi.La Corte territoriale, per quanto ancora interessa, ha deciso sullabase dei seguenti rilievi:Oscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/2025I- in punto di fatto, avuto riguardo agli accertamenti operati nelprocedimento penale celebrato a carico dell’autrice delrapimento del neonato, nonché alle deduzioni non contestatedelle parti, dovevano ritenersi accertate le seguenticircostanze: a) che il Data_1 , E.U. ,ricoverata nell’[OSCURATO:PERSONA] I di Luogo_2 ,aveva dato alla luce il figlio Y.R , il quale le era stato affidatoin regime di rooming in; b) che, dopo poche ore dalla nascita,durante l’orario di apertura al pubblico, una donnasconosciuta, indossando un’uniforme da infermiera, eraentrata nel reparto di ginecologia e ostetricia ed avevaraggiunto la stanza di degenza della sig.ra E.U. ove sitrovava, per assisterla, anche la sorella di quest’ultima; c)che la sconosciuta, prelevandolo dalla culletta postaall’interno della stanza, aveva detto alla madre e alla zia cheil neonato doveva essere sottoposto a visita pediatrica e siera allontanata con il bambino tra le braccia, avvolto in unlenzuolo; d) infine, che, a seguito delle indaginiimmediatamente attivate, il neonato era stato rinvenuto dapersonale della polizia giudiziaria presso l’abitazione dellarapitrice, la quale, per la condotta appena riferita, era statasottoposta a procedimento penale ed era statasuccessivamente condannata con sentenza passata ingiudicato;II- tanto premesso in fatto, doveva escludersi, in diritto, sia lasussistenza del dedotto inadempimento della strutturaOscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/2025sanitaria dell’obbligazione di protezione, custodia, vigilanzae controllo assunta mediante il contratto di spedalità, sia, inogni caso, la sussistenza del nesso causale tra la violazionedi tale obbligo (quand’anche reputata sussistente) e l’eventodannoso; sotto il primo profilo, doveva tenersi conto chel’intensità dell’obbligazione di protezione e vigilanza,accessoria a quella principale di cura, in quanto funzionalead evitare il rischio che il degente possa causare danni opatirne, deve essere valutata in relazione alle circostanze delcaso concreto, sicché, nella fattispecie, essendo pacifico cheil bambino, immediatamente dopo la nascita, era statoaffidato in regime di rooming in direttamente alla madre,ricoverata nel reparto di ginecologia e ostetricia, dovevaescludersi la sussistenza di un particolare obbligo disorveglianza da parte della struttura, anche avuto riguardoalla circostanza che la madre del neonato, personatrentacinquenne perfettamente compos sui, poteva contarein quelle ore sull’assistenza del propria sorella, che si trovavacon lei nella stanza di degenza; pertanto, la strutturasanitaria era bensì tenuta ad una prestazione di cura eassistenza post partum della paziente e del neonato, ma nonanche ad una prestazione di custodia assimilabile a quellainvece esigibile nella diversa ipotesi in cui il bambino, senzal’assistenza di un genitore, fosse stato custodito nel “nido”dell’ospedale; d’altra parte, nella fattispecie, neppure potevaindividuarsi un contegno omissivo inadempiente nellaOscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/2025circostanza che la struttura ospedaliera, a mezzo del propriopersonale, non aveva proceduto all’identificazione dellepersone all’ingresso del nosocomio e al controllo dellacircolazione nei reparti, atteso che nessuna prescrizione intal senso è prevista per gli ospedali pubblici e aperti alpubblico, nei quali, salvo casi eccezionali, non integrantisinella fattispecie, durante l’orario di visita resta libero sial’accesso alla struttura sanitaria che ai suoi diversi reparti;III- quand’anche, poi, fosse stata riscontrabile una condottaomissiva inadempiente della struttura sanitaria, sarebbemancata la sussistenza del nesso causale tra tale condotta el’evento dannoso verificatosi, dovendo escludersi, inapplicazione del criterio di “regolarità causale”, che lasottrazione del neonato rientrasse nel novero delleconseguenze “normali” della violazione degli obblighicontrattuali accessori di sorveglianza dei pazienti, comunquefunzionali alla sfera assistenziale e di cura degli stessi.3. Per la cassazione della sentenza della Corte salernitanaricorrono C.X. e E.U. , in proprio e nella qualitàdi genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, [...Y.R. sulla base di due motivi.Risponde con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di Lg_1 .La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Oscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/2025Non sono state depositate memorie dalle parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., art.1175 c.c., art. 1375 c.c. e dell’art. 7 legge 8 marzo 2017 n. 24 in virtùdel contratto di spedalità sorto tra le parti del processo».I ricorrenti rammentano che, secondo la giurisprudenza dilegittimità, dal contratto atipico di spedalità derivano obbligazioniulteriori, oltre quella principale di cura e assistenza sanitaria, tra lequali l’obbligazione di custodia del ricoverato, avuto riguardo all’età,invalidità o malattia dello stesso.In relazione alla specifica fattispecie, sostengono, in particolare,richiamando uno specifico precedente di questa Corte (Cass. n. 6707del 1987) che nel contenuto dell’obbligazione della struttura sanitariarientrasse specificamente la protezione del neonato e che laresponsabilità dell’ente per l’inadempimento di questa obbligazionenon sarebbe eliminata dalla mancanza di regolamentazione interna diquell’attività dovuta né, più particolarmente, dalla mancanza dispecifiche disposizioni che imponessero la vigilanza all’interno delreparto.Soggiungono che l’azienda sanitaria avrebbe violato anchel’affidamento della paziente ricoverata, la quale non potevaimmaginare che all’interno del reparto circolasse «un’infermiera nondipendente della struttura di ricovero», la quale prelevasse il neonato«con le abituali prassi dell’Ospedale senza che medici, infermieri,Oscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/2025operatori di sicurezza ed ulteriori dipendenti del reparto» siaccorgessero «di non averla mai vista e conosciuta come loro collega».Con specifico riferimento alla ritenuta insussistenza del nessocausale tra l’ (asserita) condotta inadempiente della struttura sanitariae il danno subìto dai genitori del neonato, i ricorrenti invocano infine ilriconoscimento della posizione di garanzia dell’ente e sostengono che«la condotta attiva di controllo e di vigilanza nei rapporti e nell’accessoe nell’uscita dalle zone riservate al personale, che nel caso di specie èassolutamente mancata, avrebbe impedito l’evento rapimento».1.1. Il motivo è infondato.1.1.a. Questa Corte ha reiteratamente affermato, sin da epocaormai risalente, che dal contratto stipulato tra il paziente e la strutturasanitaria che ne accetta il ricovero derivano naturalmente, a caricodella seconda, ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., oltre all’obbligazioneprincipale di apprestare al primo le cure richieste dalla sua condizione(che la struttura adempie mediante il personale sanitario,rispondendone ex art. 1228 cod. civ.) – e oltre alle obbligazioniaccessorie di carattere lato sensu organizzativo-alberghiero (che lastruttura adempie direttamente, rispondendone ex art.1218 cod. civ.)–, anche la specifica obbligazione di assicurare la protezione, mediantesorveglianza, delle persone di menomata o mancante autotutela, perle quali detta protezione costituisce parte essenziale della cura (Cass.n.6707 del 1987; Cass. n. 11038 del 1997; Cass. 12995 del 2005;Cass. n.22818 del 2010; Cass. 10832 del 2014; Cass. n.22331 del2014; Cass. n. 25288 del 2020; Cass. n. 13037 del 2023).Oscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/2025Peraltro, l’estensione e il contenuto della prestazione che formaoggetto di questa specifica obbligazione non sono sempre gli stessi mavariano in relazione alle circostanze del caso concreto, avuto riguardoallo specifico interesse creditorio cui essa è funzionalmente correlata(arg. ex art.1174 cod. civ.).L’obbligazione in parola trova infatti il suo fine (di protezione)nell’esigenza di prevenire il rischio che il paziente possa causare dannia terzi o subirne; di conseguenza la prestazione (di sorveglianza) nonè predeterminata in astratto nella sua intensità e nella sua estensionema deve essere espletata, in esecuzione di ogni singolo contratto diricovero, in modo adeguato e coerente rispetto alle specifichecondizioni psico-fisiche del paziente (cfr., in particolare, Cass. nn.25288 del 2020 e 13037 del 2023, citt.) e alla condizione oggettiva incui egli si trovi nell’ambito della struttura sanitaria.L’obbligazione di vigilanza, dunque, è tanto più stringente, quantomaggiore è il rischio che il degente possa causare danni o patirne.In funzione della valutazione di questo rischio, rileva l’età,l’incapacità di intendere e di volere e la malattia fisica o psichica delpaziente.Tuttavia, ognuna di queste condizioni costituisce solo un indice divalutazione del rischio che il degente causi o subisca danni, manessuna di esse integra una condizione necessaria in funzione dellainsorgenza e dell’estensione dell’obbligo di sorveglianza, atteso che laprima si determina ipso facto dall’accettazione del paziente (cfr. Cass.Cass. n.22331 del 2014, cit.), mentre la seconda va apprezzata inrelazione ad ogni singolo caso concreto, sicché essa può assumere laOscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/2025massima intensità (richiedendo una sorveglianza costante per evitareche il paziente faccia del male a sé stesso o ad altri) anche quando sitratti di persona perfettamente capace di intendere e di volere (ad es.,perché, rispettivamente, non autosufficiente per malattia fisica opericoloso per malattia mentale: cfr., al riguardo, ex professo, Cass.n.22331 del 2014, cit.).1.1.b. Avuto riguardo alla regula iuris che impone di valutarel’estensione e il contenuto dell’obbligazione di vigilanza gravante sullastruttura sanitaria in relazione alle circostanze del caso concreto,affinché essa sia assolta in modo adeguato e coerente rispetto allecondizioni subiettive e oggettive del paziente e in funzione dellaprevenzione del rischio che egli possa causare danni a terzi o subirne,non è censurabile la prima ratio decidendi della statuizione impugnatala quale, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, nell’escluderel’inadempimento dell’ente ospedaliero, non ha erroneamentedisapplicato il principio di diritto affermato dal precedente di questaCorte n. 6707 del 1987, ma ha motivatamente tenuto conto dellapeculiarità della fattispecie considerata da quella pronuncia, soloapparentemente sovrapponibile a quella oggetto dell’attuale esame.Nel richiamato precedente, infatti, il giudizio di responsabilità dellastruttura sanitaria, per i danni derivati dal rapimento di un neonato inessa ricoverato, trovava trovato fondamento nell’accertamentodell’omessa vigilanza del “nido” in cui egli era custodito senzal’assistenza di un genitore né di altri soggetti diversi dal personaledell’ospedale: in quel caso, le circostanze subiettive ed oggettive delpaziente (neonato affidato unicamente all’assistenza dei sanitari dellaOscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/2025struttura) imponevano di attribuire la massima intensità all’obbligo divigilanza che, ovviamente, ove doverosamente esercitata in modocostante, avrebbe consentito di impedire, secondo un giudizio diprobabilità, l’evento dannoso invece verificatosi; in particolare ilgiudice del merito aveva accertato che il bambino, dopo la nascita, nonera stato posto nella stessa stanza della madre, bensì nel cosiddetto“nido”, un ambiente cioè riservato ai neonati, e che la porta di accessoa questo ambiente era priva di serratura e di facile rotazione, dalpersonale, non dall’interno, bensì dall’esterno, attraverso la vetrata diosservazione; inoltre la porta del “nido” non rimaneva chiusa — proprioperché priva di serratura — anche nelle ore di apertura dell’ospedaleall’accesso del pubblico per la visita ai ricoverati da parte di parenti eamici.Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, invece, il neonatoera stato affidato all’assistenza della madre, persona di giovane etàperfettamente compos sui, la quale era sua volta assistita dalla propriasorella, sicché non poteva esigersi dalla struttura sanitaria, in relazionealle circostanze del caso concreto, l’espletamento di un servizio disorveglianza continua nei confronti del minore.1.1.c. La surricordata regula iuris che individua il finedell’obbligazione di sorveglianza nell’esigenza di prevenire la possibilitàche il paziente possa causare danni a terzi o subirne, rendeincensurabile anche la seconda ratio decidendi posta a fondamentodella statuizione impugnata, con la quale è stata esclusa la sussistenzadel nesso causale tra l’eventuale omissione dell’azienda sanitaria el’evento di danno.Oscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/2025Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, i quali hannoaddirittura ipotizzato a carico della struttura ospedaliera la violazionedi un obbligo giuridico di garanzia, va ribadito che l’obbligazione disorveglianza e protezione del paziente è funzionale a prevenire ilprevedibile pericolo che egli, per le condizioni di età, di incapacità o diinfermità fisica o mentale in cui si trova, possa fare del male a sé stessoo ad altre persone, oppure possa cagionare danni a cose; vengonoquindi in considerazione tutti i rischi potenzialmente incombenti suldegente, a condizione che rientrino nello spettro della prevedibilità (cfr.ancora Cass. n.22331 del 2014, cit.).Non è dunque censurabile in iure, salva l’insindacabilità delmotivato accertamento de facto, il giudizio della Corte di merito, laquale, in coerente applicazione delle regole di struttura del nessocausale fondate su principio della causalità adeguata, ha escluso dalnovero delle conseguenze normali (nonché prevedibili: arg. ex art.1225 cod. civ.) dell’eventuale inadempimento dell’obbligo disorveglianza il rapimento del degente neonato affidato all’assistenzadella genitrice in regime di rooming in (oltre che di altro parente),trattandosi, non della realizzazione di un rischio specifico creato daquell’eventuale inadempimento, ma di un evento dannoso ascrivibileinteramente alla condotta del terzo autore del rapimento, qualecondotta illecita (dolosa) sopravvenuta, idonea ad interrompere larelazione causale tra l’inadempimento e l’evento e a porsi come causaesclusiva di questo.Il primo motivo di ricorso va pertanto rigettato.Oscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/20252. Con il secondo motivo viene denunciato, ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ., «omesso esame del fatto storico decisivo e deglielementi istruttori essenziali per l’accertamento dell’omissione divigilanza e di controllo nell’Ospedale».I ricorrenti si dolgono che il giudice d’appello non abbia tenutoconto del fatto, asseritamente decisivo, che la rapitrice del neonato,infermiera presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Lg_3 era entrata nelreparto, non come visitatrice, bensì come «apparente infermiera dellamedesima struttura Nocerina», nonché del fatto che ella si eraintrodotta in ospedale e aveva circolato per circa un’ora nei reparti,«fuori dall’orario di visita».2.1. Questo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.2.1.a. È infondato nella parte in cui deduce che la Corte d’appellonon abbia tenuto conto della circostanza che la rapitrice del neonato siera introdotta nella struttura e nel reparto, non come mera visitatricema come «apparente infermiera della medesima struttura»; la Corteterritoriale, ben al contrario, ha infatti dato specificamente atto dellacircostanza che la rapitrice era entrata nell’ospedale «indossandoun’uniforme da infermiera» (pag. 4 della sentenza impugnata), ma atale circostanza non ha attribuito rilievo decisivo, reputando invecerilevante – come detto –, in funzione dell’esclusione della dedottaresponsabilità dell’ente ospedaliero, la circostanza che il bambino fossestato affidato alla madre e che, in ragione di ciò, dovesse considerarsimedesimo.Oscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/20252.1.b. Il motivo è invece inammissibile nella parte in cui sostieneche il giudice d’appello non abbia considerato la circostanza che larapitrice si era introdotta in ospedale e aveva circolato per circa un’oranei reparti, «fuori dall’orario di visita».Va infatti evidenziato che la Corte territoriale ha reputato accertatala contraria circostanza che la rapitrice era entrata nella struttura e nelreparto «durante l’orario di apertura al pubblico» (pag. 4 della sentenzaimpugnata) e a tale accertata circostanza ha motivatamente attribuitospecifico rilievo in funzione del giudizio di irresponsabilità dellastruttura sanitaria, sul presupposto che non fosse esigibile da essa unacontrollo della circolazione nei reparti, atteso che negli ospedali pubblicie aperti al pubblico, di norma, durante l’orario di visita, resta libero sial’accesso all’ospedale che ai suoi diversi reparti.Tenuto conto del tenore della statuizione impugnata, la doglianzain esame, lungi dal censurare l’omessa considerazione di un fattodiscusso e decisivo, si traduce in una critica al motivato accertamentodi merito compiuto dal giudice d’appello, giustapponendo a quellaoperata dalla Corte territoriale una diversa e alternativa ricostruzionedei fatti, non consentita in sede di legittimità.3. In definitiva, il ricorso va rigettato, per essere infondato il primomotivo e in parte inammissibile in parte infondato il secondo.4. L’esito alterno dei gradi di merito giustifica l’integralecompensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità.Oscuramento disposto Numero registro generale 25159/2023Numero sezionale 4239/2025Numero di raccolta generale 31998/2025Data pubblicazione 09/12/20255. In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essereomesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti in essoriportati (art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio dilegittimità.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento inqualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altridati identificativi dei ricorrenti ivi riportati.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 4 novembre 2025.Il PresidenteEnzo Vincenti
Sentenza Cassazione n. 31998/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris