CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03572/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 24 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 8 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato dì cui all'art. 56, 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, in particolare laddove avrebbe presunto la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, riproduce, peraltro genericamente, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione priva della manifesta illogicità lamentata (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha puntualmente evidenziato come il prevenuto, sebbene straniero, non potesse ignorare la qualifica di addetto alla sicurezza del soggetto avverso cui aveva esercitato violenza, al fine di procurarsi l'impunità per la precedente sottrazione); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso o