CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00532/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso II Tribunale di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Iraq) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata; letta la memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Brescia assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 385 cod. pen. per essere il fatto non punibile per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. avuto riguardo alle modalità e circostanze dell'allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, temporalmente contenuto e circoscritto anche dal punto di vista spaziale, e al carattere non abituale della condotta. 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia deducendo, con un unico motivo, vizio di violazione di legge. Si censura la mancata valutazione, da parte del Tribunale, dei numerosi precedenti penali, anche per reati particolarmente gravi, risultanti dal casellario giudiziale dell'imputato, cui è stata contestata la recidiva, infraquinquennale e reiterata, con conseguente effetto ostativo all'applicazione dell'esimente speciale. Tra i precedenti si registrano anche due sentenze di condanna e una di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, da ritenersi della stessa indole rispetto alla contestata evasione. Assume, inoltre, rilievo la circostanza che la misura degli arresti domiciliari violata dall'imputato era stata disposta dal Tribunale di Brescia proprio in conseguenze di reiterate trasgressioni, proseguite anche in seguito alla notifica di un provvedimento di ammonimento, della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria originariamente applicata. Il Tribunale, dunque, non ha tenuto conto del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale il comportamento abituale, ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen, sussiste quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Con memoria del 7/10/2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che tra i precedenti penali dell'imputato non vi sono delitti di evasione, che la sola presenza di precedenti penali non può consentire l'esclusione dell'art. 131-bis cod. pen. e che il richiamo ai precedenti per resistenza non è conferente posto che il fatto si è manifestato senza violenza verso le forze dell'ordine.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come correttamente osservato dal ricorrente, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591) della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347), dovendosi intendere per "reati della medesima indole" quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, Rv. 286154-01). 3. Nel caso di specie, dal certificato del casellario giudiziale risultano a carico di [OSCURATO:PERSONA] almeno due precedenti condanne per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., da ritenersi della medesima indole rispetto al reato di evasione, costituendo entrambi i reati in esame espressione della insofferenza dell'imputato per le regole della vita associata (Sez 6, n. 17515 del 14/3/24, P.M. c/ Lamberti, non massimata), ciò che costituisce indice della abitualità della condotta, ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 133-bis cod. pen. 4. L'impugnata sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, versandosi, nel caso di specie, in una ipotesi di ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608, comma 2, cod. proc. pen. avverso sentenza non appellabile in forza del disposto di cui all'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p) della legge 9 agosto 2024, n. 114. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giu