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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 16329/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seatite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 29 giugno 2023 del Tribunale di sorveglianza di Perugia, che ha rigettato il reclamo ex art. 30-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 29 ottobre 2022 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che non aveva accolto la richiesta di permesso premio.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 3 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito, con modificazione, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che la sopra citata norma - rubricata come disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari - prevede che le novità normative introdotte non siano applicabili a chi abbia commesso il reato prima dell'entrata in vigore del decreto legge.

Secondo il ricorrente, in tali situazioni, l'interessato, ai fini dell'ottenimento di una valutazione di merito della concessione del permesso premio, dovrebbe limitarsi a far accertare l'impossibilità o l'inutilità della condotta collaborativa - come avvenuto nel caso di specie - senza che sia necessario, per lo stesso, allegare elementi specifici idonei a escludere il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata e senza che sia necessaria l'istruttoria rafforzata di cui al novellato, così come previsto dal novellato art. 4, commi 1-bis e 2, Ord. pen.

In ogni caso, il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che Rosnnini aveva già totalmente espiato la pena relativa alla condanna per il reato associativo, che si poneva come reato ostativo, ex art. 4-bis Ord. pen., agli effetti della concessione di benefici penitenziari, essendo oggi detenuto in ordine a due reati omicidiari, non aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e commessi nel 1989 e 1990, prima dell'entrata in vigore dello stesso art. 4-bis Ord. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 4-bis, 30- ter Ord. pen., 2 cod. pen., 25 Cost. e 7 CEDU, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza non avrebbe tenuto conto della non applicabilità delle preclusioni di cui all'art. 4-bis Ord. pen. al caso di specie, posto che i reati omicidiari oggetto del titolo in esecuzione erano stati commessi prima dell'entrata in vigore della citata norma.La pena relativa al reato associativo, infatti, doveva ritenersi integralmente espiata, anche considerando che il condannato aveva espiato l'isolamento diurno.

In ogni caso, anche in forza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 32 del 2020 e n. 193 del 2021, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe potuto applicare al condannato una normativa deteriore rispetto a quella prevista nel periodo storico nel quale erano stati realizzati i reati, per la quale era previsto che l'unica condizione di ammissibilità dei benefici, nel caso di condanna per il reato ex art. 416-bis cod. pen., era la dimostrazione dell'insussistenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 30-ter Ord. pen., 238-bis cod. proc. pen., 3, 24, 27, 111, 117 Cost., 2, 6, 7, 8 e 14 CEDU, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato l'istanza senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.

In particolare, nel ricorso si evidenzia che il Tribunale di sorveglianza, avrebbe omesso di considerare il contenuto delle relazioni di sintesi del 15 ottobre 2020 e del 5 ottobre 2022, nelle quali era stato espresso un parere positivo da parte della Direzione dell'Istituto alla concessione del permesso premio e nelle quali era stato accertato il distacco del condannato dal suo passato deviante.

Inoltre, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che i familiari del detenuto condannati in ordine al medesimo reato associativo erano deceduti, erano ristretti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., oppure erano collaboratori di giustizia; infatti, Rosmini, come risultava dall'attestato della Casa di reclusione dí Spoleto, aveva mantenuto contatti solo con componenti del nucleo familiare non coinvolti in alcune vicende giudiziarie.

Pertanto, agli atti non vi era alcun elemento dal quale poter evincere la pericolosità sociale attuale di Rosmini. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Rileva il Collegio, in primo luogo, che è errato l'assunto secondo il quale il ricorrente sarebbe attualmente in espiazione della pena residua per reati non ostativi.

Il Tribunale di sorveglianza, con motivazione puntuale e non inficiata da manifesta illogicità, non oggetto di specifica confutazione, ha infatti premesso che le condotte omicidiarie per le quali il Rosnnini è stato condannato (e con riferimento alle quali sta scontando la pena residua), anche in assenza dell'aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991 (entrata in vigore in un periodo di poco successivo), contenevano in nuce tutti gli elementi descrittivi delle finalità contenute nella norma di cui all'art. 4 O.P.

Come chiarito dalla giurisprudenza di codesta Corte, è legittimo il diniego di concessione di permesso premio al condannato per reato commesso per motivi di mafia che il Tribunale di sorveglianza abbia verificato attraverso l'esame del contenuto della sentenza, a nulla rilevando la circostanza che nel giudizio non sia stata contestata l'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991 (Sez. 1, n. 4091 del 07/01/2010, Rv. 246053 - 01).

Tanto premesso, il Tribunale di sorveglianza ha quindi ritenuto applicabile, alla fattispecie in esame, l'art. 4-bis 0.P., così come modificato dal d.l. 162/22 convertito nella

I. 199/2022; ciò in considerazione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del tempus regit actum (cfr. Cass. Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Rv. 285203 - 01).

1.2. I giudici hanno correttamente evidenziato per di più che, al di là dell'accertata "collaborazione impossibile" (che sarebbe invocabile ex art. 3 del d.l. 162/2022, secondo l'assunto del ricorrente), il "condannato ostativo qualificato" che ambisca al riconoscimento di benefici penitenziari deve dimostrare altresì l'insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e della sussistenza di un concreto pericolo di un loro ripristino.

In particolare, alla luce del nuovo regime giuridico, i benefici penitenziari per reati ostativi di 'prima fascia" possono essere concessi ai detenuti (a prescindere dall'attività di collaborazione con la giustizia), a condizione che gli stessi: a) dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempimento; b) alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di altra informazione disponibile; c) e che il giudice accerti la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1.3. Anche il terzo motivo è infondato perché, nel caso di specie, acquisita la relazione di sintesi del 10.3.2022, che aveva dato atto del corretto comportamento \O'‘ intramurario mantenuto dal condannato, il Tribunale ha sottolineato come non siano emersi elementi obiettivi dai quali poter evincere la recisione di ogni rapporto con il contesto criminale di appartenenza; recisione che non può discendere, ex se, dal lungo periodo trascorso in carcere.

Piuttosto, è emerso dalla relazione della DDA di [OSCURATO:PERSONA] che la cosca Rosmini è attualmente operante e si è confederata con altre influenti famiglie mafiose di [OSCURATO:PERSONA]; per altro verso, acclarato che il Rosmini aveva trascorso sette anni di latitanza anche all'estero, mantenendosi economicamente e utilizzando anche una falsa copertura, è verosimile che egli abbia potuto contare dell'appoggio di ambienti criminali a lui vicini.

Il Tribunale di sorveglianza ha da ultimo sottolineato la mancata allegazione, prima ancora della mancata prova, della realizzazione di condotte riparatorie a beneficio delle persone offese dai reati.

La motivazione del provvedimento impugnato, dunque, appare coerente alle previsioni dell'art. 4-bis Ord. pen. e si presenta immune dai dedotti vizi di legittimità.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seatite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 29 giugno 2023 del Tribunale di sorveglianza di Perugia, che ha rigettato il reclamo ex art. 30-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 29 ottobre 2022 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che non aveva accolto la richiesta di permesso premio. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 3 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito, con modificazione, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che la sopra citata norma - rubricata come disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari - prevede che le novità normative introdotte non siano applicabili a chi abbia commesso il reato prima dell'entrata in vigore del decreto legge. Secondo il ricorrente, in tali situazioni, l'interessato, ai fini dell'ottenimento di una valutazione di merito della concessione del permesso premio, dovrebbe limitarsi a far accertare l'impossibilità o l'inutilità della condotta collaborativa - come avvenuto nel caso di specie - senza che sia necessario, per lo stesso, allegare elementi specifici idonei a escludere il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata e senza che sia necessaria l'istruttoria rafforzata di cui al novellato, così come previsto dal novellato art. 4, commi 1-bis e 2, Ord. pen. In ogni caso, il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che Rosnnini aveva già totalmente espiato la pena relativa alla condanna per il reato associativo, che si poneva come reato ostativo, ex art. 4-bis Ord. pen., agli effetti della concessione di benefici penitenziari, essendo oggi detenuto in ordine a due reati omicidiari, non aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e commessi nel 1989 e 1990, prima dell'entrata in vigore dello stesso art. 4-bis Ord. pen. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 4-bis, 30- ter Ord. pen., 2 cod. pen., 25 Cost. e 7 CEDU, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza non avrebbe tenuto conto della non applicabilità delle preclusioni di cui all'art. 4-bis Ord. pen. al caso di specie, posto che i reati omicidiari oggetto del titolo in esecuzione erano stati commessi prima dell'entrata in vigore della citata norma.La pena relativa al reato associativo, infatti, doveva ritenersi integralmente espiata, anche considerando che il condannato aveva espiato l'isolamento diurno. In ogni caso, anche in forza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 32 del 2020 e n. 193 del 2021, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe potuto applicare al condannato una normativa deteriore rispetto a quella prevista nel periodo storico nel quale erano stati realizzati i reati, per la quale era previsto che l'unica condizione di ammissibilità dei benefici, nel caso di condanna per il reato ex art. 416-bis cod. pen., era la dimostrazione dell'insussistenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 30-ter Ord. pen., 238-bis cod. proc. pen., 3, 24, 27, 111, 117 Cost., 2, 6, 7, 8 e 14 CEDU, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato l'istanza senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. In particolare, nel ricorso si evidenzia che il Tribunale di sorveglianza, avrebbe omesso di considerare il contenuto delle relazioni di sintesi del 15 ottobre 2020 e del 5 ottobre 2022, nelle quali era stato espresso un parere positivo da parte della Direzione dell'Istituto alla concessione del permesso premio e nelle quali era stato accertato il distacco del condannato dal suo passato deviante. Inoltre, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che i familiari del detenuto condannati in ordine al medesimo reato associativo erano deceduti, erano ristretti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., oppure erano collaboratori di giustizia; infatti, Rosmini, come risultava dall'attestato della Casa di reclusione dí Spoleto, aveva mantenuto contatti solo con componenti del nucleo familiare non coinvolti in alcune vicende giudiziarie. Pertanto, agli atti non vi era alcun elemento dal quale poter evincere la pericolosità sociale attuale di Rosmini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Rileva il Collegio, in primo luogo, che è errato l'assunto secondo il quale il ricorrente sarebbe attualmente in espiazione della pena residua per reati non ostativi. Il Tribunale di sorveglianza, con motivazione puntuale e non inficiata da manifesta illogicità, non oggetto di specifica confutazione, ha infatti premesso che le condotte omicidiarie per le quali il Rosnnini è stato condannato (e con riferimento alle quali sta scontando la pena residua), anche in assenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (entrata in vigore in un periodo di poco successivo), contenevano in nuce tutti gli elementi descrittivi delle finalità contenute nella norma di cui all'art. 4 O.P. Come chiarito dalla giurisprudenza di codesta Corte, è legittimo il diniego di concessione di permesso premio al condannato per reato commesso per motivi di mafia che il Tribunale di sorveglianza abbia verificato attraverso l'esame del contenuto della sentenza, a nulla rilevando la circostanza che nel giudizio non sia stata contestata l'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991 (Sez. 1, n. 4091 del 07/01/2010, Rv. 246053 - 01). Tanto premesso, il Tribunale di sorveglianza ha quindi ritenuto applicabile, alla fattispecie in esame, l'art. 4-bis 0.P., così come modificato dal d.l. 162/22 convertito nella I. 199/2022; ciò in considerazione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del tempus regit actum (cfr. Cass. Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Rv. 285203 - 01). 1.2. I giudici hanno correttamente evidenziato per di più che, al di là dell'accertata "collaborazione impossibile" (che sarebbe invocabile ex art. 3 del d.l. 162/2022, secondo l'assunto del ricorrente), il "condannato ostativo qualificato" che ambisca al riconoscimento di benefici penitenziari deve dimostrare altresì l'insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e della sussistenza di un concreto pericolo di un loro ripristino. In particolare, alla luce del nuovo regime giuridico, i benefici penitenziari per reati ostativi di 'prima fascia" possono essere concessi ai detenuti (a prescindere dall'attività di collaborazione con la giustizia), a condizione che gli stessi: a) dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempimento; b) alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di altra informazione disponibile; c) e che il giudice accerti la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 1.3. Anche il terzo motivo è infondato perché, nel caso di specie, acquisita la relazione di sintesi del 10.3.2022, che aveva dato atto del corretto comportamento \O'‘ intramurario mantenuto dal condannato, il Tribunale ha sottolineato come non siano emersi elementi obiettivi dai quali poter evincere la recisione di ogni rapporto con il contesto criminale di appartenenza; recisione che non può discendere, ex se, dal lungo periodo trascorso in carcere. Piuttosto, è emerso dalla relazione della DDA di [OSCURATO:PERSONA] che la cosca Rosmini è attualmente operante e si è confederata con altre influenti famiglie mafiose di [OSCURATO:PERSONA]; per altro verso, acclarato che il Rosmini aveva trascorso sette anni di latitanza anche all'estero, mantenendosi economicamente e utilizzando anche una falsa copertura, è verosimile che egli abbia potuto contare dell'appoggio di ambienti criminali a lui vicini. Il Tribunale di sorveglianza ha da ultimo sottolineato la mancata allegazione, prima ancora della mancata prova, della realizzazione di condotte riparatorie a beneficio delle persone offese dai reati. La motivazione del provvedimento impugnato, dunque, appare coerente alle previsioni dell'art. 4-bis Ord. pen. e si presenta immune dai dedotti vizi di legittimità. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Decreto Cassazione n. 16329/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris