CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 agosto 1983
Cassazione n. 24601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata in data 11/04/2022, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 4 giugno 2021, ha confermato l'affermazione di responsabilità penale dichiarata dal Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di atti persecutori aggravato, perchè commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], persona con disabilità, nonché [OSCURATO:PERSONA], entrambi condomini del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 3. Il primo motivo censura la sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla circostanza che la Corte di appello di Torino non dava conto delle ragioni per le quali le dichiarazioni delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state ritenute concordanti, credibili e attendibili. Il ricorrente riproduceva parte dei motivi di appello sulla inattendibilità dei predetti, ritenendo che la sentenza di appello non avesse dato risposta alle censure difensive. 4. Il secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione quanto al movente degli atti persecutori, individuato dalle persone offese nella tensione dei rapporti fra queste ultime e il padre del ricorrente in ordine alla tinteggiatura effettuata da [OSCURATO:PERSONA], allorchè [OSCURATO:PERSONA] era detenuto. 5. Il terzo motivo censura la sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla inosservanza e erronea applicazione degli artt. 62- bis e 133, comma 2, n. 4, cod. pen., essendo state negate le circostanze attenuanti generiche dal Tribunale per l'omessa confessione e non avendo la Corte di appello valutato il contesto di estrema povertà, la gravità non eccessiva degli episodi, l'eccessivo aumento per la continuazione. 6. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte in data 11 aprile 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, quanto al primo motivo per aspecificità e in quanto versato in fatto, quanto al secondo per l'irrilevanza del movente a fronte della complessiva prova della commissione dei fatti, quanto al terzo motivo perché il diniego delle circostanze attenuanti generiche ha congrua motivazione e sul trattamento sanzionatorio perché la pena è stata determinata in prossimità del minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che si vede in tema di cd. doppia conforme e cioè doppia pronuncia di eguale segno, che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove. Il che consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte — su cui v., da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218 — a tenore del quale ove le decisioni di merito abbiano entrambe affermato la responsabilità dell'imputato «le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità» (in questi termini, nella motivazione, Sez. 2, n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096). 3. In ordine al primo motivo di ricorso, lo stesso ripropone il lungo motivo di appello deducendo che la sentenza della Corte torinese non abbia dato risposte in ordine alle censure inerenti la credibilità delle persone offese. A ben vedere sul punto la sentenza d'appello analizza le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le giudica caratterizzate da dettaglio, oltre che riscontrate dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dei vicini di casa per l'episodio del 23 ottobre 2019 (cfr. nella sentenza impugnata l'esordio dei «Motivi della decisione»). Inoltre, prima di giungere al trattamento sanzionatorio, la sentenza della Corte torinese richiama e rinvia alla «puntuale rassegna degli elementi probatori fondanti l'affermazione della pena responsabilità dell'imputato compiuta nella sentenza» di primo grado. E bene, in tale sentenza, che integra quella ora impugnata, come anticipato, il Tribunale di Torino enumera gli elementi di conforto al narrato delle persone offese: i verbali di sequestro in tre diverse occasioni di sostanza stupefacente rinvenuta nella cassette della posta e indirizzata a [OSCURATO:PERSONA], a riscontro delle accuse a [OSCURATO:PERSONA] di averle ivi collocate (pagg. 7-8 della sentenza di primo grado); la certificazione medica rilasciata dal pronto soccorso di Orbassano come da referto del 10 novembre 2017, 16 ottobre 2019, 24 ottobre 2019, attestante per la [OSCURATO:PERSONA] shock emotivo, crisi ansiosa con attacchi di panico e ansia e depressione, come conseguenza delle minacce e molestie (pag. 8); il referto relativo a [OSCURATO:PERSONA], rilasciato dal pronto soccorso il 10 novembre 2017 per un pugno al volto ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], il quale veniva anche accusato di analoga condotta violenta da [OSCURATO:PERSONA], colpito al volto senza ragione sempre dal [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni di Caravelli, che vide [OSCURATO:PERSONA] urlare contro la madre dei [OSCURATO:PERSONA] e contro [OSCURATO:PERSONA], tanto da aver chiesto l'intervento dei Carabinieri, che redigevano una relazione di servizio ove raccoglievano le dichiarazioni collimanti del predetto e della madre [OSCURATO:PERSONA], nonché udivano [OSCURATO:PERSONA] che urlava: «non ce la faccio più, mi fanno incazzare, se ne devono andare e si risolve la situazione», il che riscontrava le minacce in altre occasioni tese a ottenere che i [OSCURATO:PERSONA] lasciassero l'appartamento. E bene, emerge con evidenza come certamente non difetti la motivazione in ordine alla credibilità e agli elementi di conforto alle dichiarazioni delle persone offese, cosicché la sentenza ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi affermati dalla Corte di cassazione in ordine alla attitudine probatoria delle dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile. Il senso di tali principi (da ultimo consacrati da Sez. Un., n. 41461 del 19 luglio 2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214) è quello di imporre un vaglio rinforzato dell'attendibilità del testimone portatore di un astratto interesse a rilasciare dichiarazioni etero-accusatorie — che le sentenze di merito hanno compiutamente e congruamente operato — e non certo quello di negare l'autonomo valore probatorio delle stesse. In tal senso, qualora possa risultare opportuna l'acquisizione di positive conferme esterne a tali dichiarazioni, queste possono consistere in qualsiasi elemento di fatto idoneo ad escludere l'intento calunniatorio della persona offesa, ma non devono certo risolversi necessariamente in autonome prove del fatto imputato, né devono assistere ogni segmento della narrazione della stessa, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare la sua credibilità soggettiva. Pertanto, il motivo è inammissibile, poiché la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, il che nel caso in esame non è accaduto (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013 - dep. 08/10/2013, Terrusa, Rv. 257241). 4. Quanto al secondo motivo la sentenza impugnata affronta e motiva congruamente in ordine al tema del movente ritenuto non credibile da parte del ricorrente. La incongruenza logica consisterebbe nella implausibilità del movente collegato a una risalente tensione fra i [OSCURATO:PERSONA] e il padre del [OSCURATO:PERSONA], dovuta alla imperfezione della tinteggiatura operata in favore di quest'ultimo da [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe determinato l'ostilità del Permisi. La Corte sul punto chiarisce per un verso come per gli atti persecutori non emergano altri moventi dal compendio probatorio e per altro verso rappresenta come — il che rileva anche ai fini del motivo che precede — nell'esercizio del diritto al silenzio l'imputato non ha fornito un movente alternativo, da intendersi come una ricostruzione alternativa e un movente alle accuse asseritamente calunniose a lui rivolte. Ne consegue che il movente descritto sussiste e comunque, quand'anche fondatamente contestato, il che non è, non sarebbe indispensabile a fronte della autosufficienza della prova dei fatti aliunde accertati. Se la sentenza impugnata è congruamente motivata anche su questo punto, per altro il motivo è inammissibile in quanto si concentra sul difetto del movente, senza però chiarirne la portata demolitoria e disarticolante dell'argomentazione probatoria, che infatti non può sussistere a fronte della complessità del ragionamento di prova. E infatti, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, come quella afferente il movente, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227), poiché dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quella che attenga ad un dato idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212053). Nel caso in esame, quindi, nessuna disarticolazione viene operata e il motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 5. Quanto al terzo motivo, riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché il trattamento sanzionatorio, deve evidenziarsi come la censura sia manifestamente infondata. La motivazione risulta assolutamente congrua quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, prende in considerazione il contesto di povertà e degrado, ma esclude che possa giustificare la condotta o attenuare ulteriormente la pena, anche per i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], gravato da condanne anche nell'ultimo quinquennio, con il che si palesa la maggiore pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] e dunque la conferma della recidiva contestata. La motivazione della sentenza impugnata si attiene al consolidato insegnamento della Corte di cassazione, per cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Quanto alla pena, la Corte territoriale la ritiene congrua e proporzionata nella misura determinata in primo grado, allorché i parametri per la dosimetria venivano individuati nella gravità del reato e nella capacità a delinquere dell'imputato, pena in secondo grado confermata in relazione al comportamento dell'imputato e tenuto conto delle modalità dei fatti. Per altro la pena determinata dal Tribunale muove dal minimo edittale e anche gli aumenti seguenti risultano intervenire in misura minima. Va evidenziato come la Corte di cassazione abbia fissato il principio per cui in tema di reato continuato, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nella misura minima edittale, l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273533 - 01). Tanto più che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). Infatti quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Requisiti motivazionali sussistenti nella sentenza impugnata, che conducono alla declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza. 6. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame