CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29461/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Li • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Macerata, in accoglimento dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena irrogata al condannato in quella di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di multa, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché difetto di motivazione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze rivalutative in punto di fatto. I motivi risultano altresì manifestamente infondati perché lamentano una insufficiente riduzione della sanzione, postulando un criterio di meccanica proporzionalità che è escluso dalla giurisprudenza di questa Corte, come ha rilevato il giudice dell'esecuzione con motivazione lineare e coerente. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il