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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09592/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; í,\ Rilevato che i primi tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deducono il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito la ribadito l'affermazione della penale responsabilità sulla base del contenuto delle intercettazioni ambientali e dell'esito sia dell'attività di videosorveglianza sia di osservazione e di pedinamento, ampiamente descritte a p. 3-4 della sentenza impugnata, in cui si spiegano sia le modalità attraverso cui si è giunti alla certa identificazione dell'imputato nello "zio", sia le cessioni della sostanza stupefacente; rilevato che il quarto motivo, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché articolato in fatto e perché, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito, facendo corretta applicazione del principi secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito la non riconducibilità del fatto nella previsione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione delle ripetute cessioni effettuate e dal radicamento dell'imputato nell'attività di smercio di droga, come si desume dalle stesse parole dell'imputato che, alle lamentele di tal Nocero circa l'esiguità della droga ceduta il 27 giugno 2029, faceva riferimento a un successivo carico di cui era in attesa; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; í,\ Rilevato che i primi tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deducono il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito la ribadito l'affermazione della penale responsabilità sulla base del contenuto delle intercettazioni ambientali e dell'esito sia dell'attività di videosorveglianza sia di osservazione e di pedinamento, ampiamente descritte a p. 3-4 della sentenza impugnata, in cui si spiegano sia le modalità attraverso cui si è giunti alla certa identificazione dell'imputato nello "zio", sia le cessioni della sostanza stupefacente; rilevato che il quarto motivo, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché articolato in fatto e perché, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito, facendo corretta applicazione del principi secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito la non riconducibilità del fatto nella previsione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione delle ripetute cessioni effettuate e dal radicamento dell'imputato nell'attività di smercio di droga, come si desume dalle stesse parole dell'imputato che, alle lamentele di tal Nocero circa l'esiguità della droga ceduta il 27 giugno 2029, faceva riferimento a un successivo carico di cui era in attesa; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio
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